top of page

Concussione e induzione indebita: non rileva l'utile immediato se c'è un male spropositato


Corte di Cassazione

La massima

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, qualora rispetto al vantaggio prospettato dal pubblico agente quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponderanza del male ingiusto. (Fattispecie, riqualificata in concussione dalla Corte, in cui gli appaltatori si determinavano al versamento degli importi richiesti dai pubblici agenti, per evitare il danno ingiusto del ritardo o dell'omissione del pagamento del corrispettivo dovuto, tale da mettere in crisi la continuità aziendale, essendo la prospettata possibilità di future aggiudicazioni del tutto ipotetica ed aleatoria).

Fonte: CED Cassazione Penale 2023



Vuoi saperne di più sul reato di concussione?



La sentenza integrale

Cassazione penale sez. VI, 19/10/2022, (ud. 19/10/2022, dep. 16/01/2023), n.1298

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Taranto ha tratto a giudizio alcuni organi apicali del Quinto Reparto Maricommi di Taranto della Marina Militare per plurimi episodi di concussione posti in essere ai danni di imprenditori che eseguivano appalti o forniture nei confronti del reparto stesso.


In particolare, al capo b) dell'imputazione si contesta, tra gli altri, a G.F., L.G.R., Antonio S. il delitto di cui agli artt. 110,81 e 317 c.p., perché, in concorso, nelle rispettive qualità, il 3Germani di direttore del Quinto Reparto Maricommi di Taranto dal 17 maggio 2011 al 21 febbraio 2013, il L.G. di Comandante, il S. di Capo deposito, abusando della loro qualità e dei loro poteri, con la minaccia di ostacolare la regolare emissione dei mandati di pagamento per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e forniture di servizi e dei materiali loro affidati per conto della Marina Militare, avrebbero costretto B.V., amministratore unico della Lede s.p.a., M.G., amministratore della M.P. S.r.l., C.M., titolare dell'omonima ditta e della GM s.r.l., A. e F.G., titolari della Aquatech s.r.l., M.C., titolare della Matec, D.A., amministratore della Zelig s.r.l., P.G., titolare della P. & C. della Xone s.r.l., P.A. titolare della ditta Elettra, M.G. titolare della F.A.T.I. s.r.l., M.F., amministratore della So.Fin. s.r.l., C.C., titolare della Corrado Casale s.n.c., D.S.M., amministratore della G.T.C. s.r.l., U.P. amministratore della Ruggieri S.r.l. a versare al L.G., in tempi diversi, più somme di danaro non dovute per importi variabili e altre utilità, per un valore complessivo comunque equivalente al 10% circa dei profitti derivanti dai servizi svolti, somme che il L.G., successivamente, avrebbe provveduto a distribuire agli altri concorrenti in diverse parti percentuali, secondo gli accordi tra loro intervenuti, in (Omissis).


2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, con sentenza emessa in data 25 settembre 2019 all'esito del giudizio abbreviato:


- ha dichiarato il L.G., il G. e il S. colpevoli dei reati loro ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, e, applicata la diminuente per il rito, ha condannato il L.G. alla pena di otto anni di reclusione, il G. alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e il S. alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e, per il L.G., a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare;


- ha dichiarato il L.G., il G. e il S. interdetti dai pubblici uffici e il L.G. e il G. in stato di interdizione legale per la durata della pena;


- ha condannato il L.G., il G. e il S. al risarcimento delle parti civili costituite Ministero della Difesa e Le.De. Società Armatoriale s.p.a., da liquidarsi in separato giudizio civile, al pagamento di una provvisionale di Euro 60.000,00 in favore della Le.De s.p.a. e di Euro 90.000,00 in favore del Ministero della difesa, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione.


3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati L.G.R., G.F. e S.A.:


- ha assolto il G. dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto, eliminando le statuizioni civili nei suoi riguardi e disponendo la restituzione di quanto al medesimo sequestrato e confiscato;


- riqualificati i fatti di cui al capo b) ai sensi dell'art. 319-quater c.p., riconosciute in favore del S. le attenuanti generiche e in favore del L.G. l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., comma 2, ha rideterminato la pena inflitta a quest'ultimo in quattro anni di reclusione e quella inflitta al S. nella pena sospesa di due anni di reclusione.


4. L'Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto- ricorre avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento nella parte in cui ha riqualificato i fatti di cui al capo b) ai sensi dell'art. 319-quater c.p., rideterminando la pena inflitta nei confronti degli imputati L.G.R. e S.A..


Con unico ed articolato motivo di ricorso il Procuratore Generale censura la violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'avvenuta riqualificazione dei fatti contestati nel delitto di cui all'art. 319 quater c.p. rispetto all'originaria qualificazione in termini di concussione.


Premette il ricorrente che la Corte di appello, muovendo dai principi enunciati dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza Maldera (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 (dep. 14/03/2014), Maldera, Rv. 258474-01), aveva ritenuto che gli imprenditori privati non fossero stati coartati al pagamento in favore del L.G. dalla pur consistente pressione esercitata nei loro riguardi, in quanto sarebbe pur sempre ravvisabile un interesse degli stessi ad ottenere una sollecita definizione della pratica di pagamento e, contestualmente, a non deteriorare il rapporto con il pubblico ufficiale, in vista di ulteriori commesse e pagamenti.


Osserva, tuttavia, l'Avvocato generale che proprio facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione emergerebbe con chiarezza, nella situazione accertata dalle sentenze di merito, che gli imprenditori siano stati messi "con le spalle al muro", essendo stati costretti a pagare una indebita somma di denaro senza trarne alcun vantaggio indebito o avere alcun interesse, ma solo per ricevere il doveroso e tempestivo pagamento del corrispettivo loro dovuto; gli imprenditori, dunque, avrebbero corrisposta le somme agli imputati al solo fine di evitare un danno ingiusto.


Sarebbe stata, del resto, la stessa Corte di Appello a sottolineare che le modalità delle richieste formulate dai pubblici ufficiali sarebbero state "particolarmente odiose" per avere approfittato dell'illiquidità delle imprese, così evidenziando l'assenza per gli imprenditori di un proprio vantaggio al pagamento delle tangenti.


Tutti gli imprenditori che avrebbero cercato di opporsi alle richieste di danaro avrebbero, peraltro, subito pesanti ripercussioni, in quanto il L.G. avrebbe prontamente dato esecuzione alle proprie minacce, omettendo o ritardando l'emissione dei mandati di pagamento ovvero escludendoli dall'assegnazione di ulteriori appalti per conto della Marina Militare.


Rileva, dunque, il ricorrente che anche l'arbitraria e ingiustificata esclusione da una gara pubblica di appalto costituirebbe un danno ingiusto, citando in proposito il paragrafo 13.4) della motivazione delle Sezioni unite Maldera.


Nel caso di specie, dunque, non si sarebbe in presenza di casi che si collocano nella "zona grigia", ma di veri e propri abusi costrittivi, che fondano la qualificazione delle condotte accertate quali episodi di concussione e non già di induzione indebita.


Deduce, da ultimo, l'Avvocato generale ricorrente che la corretta qualificazione dei fatti accertati quali condotte di concussione comporterebbe anche l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., comma 2, riconosciuta dalla Corte di appello al L.G..


5. Gli avvocati Giampiero Iaia e Andrea Silvestre ricorrono avverso tale sentenza nell'interesse del L.G. e ne chiedono l'annullamento, deducendo cinque motivi di ricorso.


5.1. Con il primo motivo di ricorso i difensori eccepiscono la violazione della disciplina in tema di prescrizione, in quanto il calcolo del decorso del tempo necessario per integrare la causa estintiva sarebbe stato operato dalla Corte di Appello senza tener conto della riqualificazione del fatto da concussione a induzione indebita.


Erroneamente, inoltre, sarebbe stata computata una sospensione per cento trentatre' giorni, in conseguenza del rinvio dell'udienza del 10 gennaio 2018, che, in realtà, non doveva essere considerata, in quanto il rinvio dell'udienza era stato sollecitato dal giudice di primo grado e non richiesto dalla difesa.


Peraltro, la sospensione del corso della prescrizione non avrebbe dovuto superare i sessanta giorni, come previsto dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3.


Ad avviso del ricorrente, per effetto della riqualificazione delle condotte contestate in induzione indebita, il termine di prescrizione (in relazione al massimo edittale vigente al 12 marzo 2014) sarebbe di dieci anni (otto anni, aumentato di un quarto), cui andrebbe aggiunto il periodo di sospensione di sessantaquattro giorni previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.


La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di soffermarsi sulle singole condotte commesse sino al 12 marzo 2014 per ogni singolo e autonomo reato accertato.


Rileva il ricorrente che, per effetto del corretto calcolo della prescrizione, plurimi delitti fra quelli contestati sarebbero ormai estinti e, segnatamente, quelli posti in essere prima del 15 settembre 2011.


Alla declaratoria di prescrizione di tali delitti conseguirebbe, inoltre, la necessità di rideterminare la pena principale e quella accessoria.


5.2. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena.


La Corte di appello avrebbe, infatti, erroneamente posto a fondamento della determinazione della pena base il delitto commesso nei confronti del M., che, tuttavia, sarebbe prescritto; la reiterazione delle condotte criminose, inoltre, potrebbe rilevare non per la determinazione della pena del reato base ma solo per l'applicazione della disciplina della continuazione.


Nessun rilievo, inoltre, nella determinazione della pena base dovrebbero assumere l'importo delle somme versate dagli altri imprenditori o il danno subito dagli stessi, in quanto gli stessi non avrebbero subito alcun danno, avendo interesse ad assicurarsi le commesse di beni o di servizi.


Si duole, inoltre, il ricorrente che la Corte di appello abbia riconosciuto la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 323-bis c.p. nella misura minima di un terzo della pena, non abbia applicato le attenuanti generiche, pur richieste nell'atto di appello, e abbia determinato in misura eccessiva l'aumento per la continuazione.


5.3. Con il quarto motivo il difensore deduce la necessità di rideterminare la durata della pena accessoria in conseguenza della diversa misura della pena principale irrogata in grado di appello.


5.4. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alle statuizioni civili, in quanto la Corte di appello, in riferimento all'imprenditore B.V., titolare della LE.DE S.p.a., pur disponendo la revoca della costituzione di parte civile e della provvisionale disposta in suo favore per i fatti successivi al 28 novembre 2012, per effetto della riqualificazione operata, non avrebbe riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la refusione delle spese processuali in suo favore e il rinvio al giudice civile per il risarcimento dei danni.


Anche per i fatti anteriori allo "spacchettamento" della fattispecie induzione indebita da quella di concussione, infatti, il B. non sarebbe persona offesa di tale delitto e tali condotte oggi non potrebbero che essere considerate quali forme di induzione indebita.


6. Con memorie depositate in data 28 settembre 2022 il difensore del S. e con memorie depositate in data 28 e 29 settembre i difensori del L.G. hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore generale.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore generale deve essere accolto, in quanto fondato.


2. Occorre rilevare, in via preliminare, che l'avvocato Raffaele Errico, nell'interesse del S., ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto in data 4 marzo 2022 dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Lecce, in quanto avrebbe contenuto del tutto identico a quello proposto in data 3 marzo 2022 dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Taranto e rinunciato in data 4 marzo 2022.


La censura e', tuttavia, manifestamente infondata, in quanto, indipendentemente dalle sorti del ricorso presentato dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Taranto, la cognizione di questa Corte è stata legittimamente attivata, ai sensi degli artt. 606 e 608 c.p.p., dal ricorso per cassazione ritualmente proposto in data 4 marzo 2022 dall'Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Lecce e, dunque, da un soggetto legittimato a proporre tale impugnazione.


3. Con motivo unico il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce censura la violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'avvenuta qualificazione giuridica dei fatti contestati nel delitto di cui all'art. 319 quater c.p. rispetto all'originaria qualificazione in termini di concussione.


4. Il motivo è fondato.


Per delibare adeguatamente le censure devolute all'esame del Collegio, occorre premettere che, secondo le Sezioni unite di questa Corte, il delitto di concussione, di cui all'art. 317 c.p. nel testo modificato dalla L. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p. introdotto dalla medesima L. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U., n. 12228 del 24/10/2013 (dep. 14/03/2014), Maldera, Rv. 258470 - 01; conf. Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277 - 01; Sez. 6, n. 5496 del 07/11/2013 (dep. 04/02/2014), Moretti, Rv. 259055 - 01).


Nella motivazione di tale sentenza, le Sezioni unite hanno, inoltre, precisato che, nei casi ambigui, il criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di "un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta", per comprendere se "il vantaggio indebito annunciato abbia prevalso sull'aspetto intimidatorio, sino al punto da vanificarne l'efficacia".


5. La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - non ha, invero, fatto buon governo di questi consolidati principi nella sentenza impugnata.


6. Nell'elenco delle imputazioni contestate nel presente procedimento ne figuravano plurime di concussione, nelle quali l'abuso costrittivo si risolveva nella minaccia rivolta dagli imputati agli imprenditori di escluderli dalle procedure di assegnazione dei lavori e degli appalti per conto della Marina Militare.


Al capo b) dell'imputazione si contesta, invece, a L.G.R. e S.A. il delitto di cui all'art. 110,81 e 317 c.p., perché, in concorso, con la minaccia di ostacolare la regolare emissione dei mandati di pagamento per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e forniture di servizi e materiali loro affidati per conto della Marina Militare, avrebbero costretto plurimi appaltatori a versare materialmente al L.G., in tempi diversi, somme di danaro non dovute, per importi variabili, e altre utilità, per un valore complessivo comunque equivalente al 10% circa dei profitti derivanti dai servizi svolti, somme che il L.G. avrebbe provveduto successivamente a distribuire agli altri concorrenti in diverse parti percentuali, secondo gli accordi tra loro intervenuti.


Nell'imputazione di cui al capo b), dunque, la qualificazione delle condotte contestate in termini di concussione è fondata sulla minaccia, rivolta dal L.G. agli imprenditori, di omettere o ritardare l'emissione dei mandati di pagamento, in assenza del pagamento della "tangente".


La sentenza del Tribunale di Taranto ha condiviso tale qualificazione, rilevando che tutti gli imprenditori escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale avevano confermato di essere stati costretti a versare somme di danaro non dovute a seguito di esplicita richiesta del L.G., che li aveva minacciati, in caso di mancato versamento della "tangente", di ostacolare la regolare e legittima emissione dei mandati di pagamento e, addirittura, di escludere l'impresa dagli inviti ad offrire, nell'ambito delle future assegnazioni di appalti con procedure in economia (pag. 48 della sentenza di primo grado).


Gli imprenditori, dunque, erano stati messi "con le spalle al muro" e costretti a pagare una somma indebita di danaro, senza ritrarne alcun vantaggio e/o interesse indebito, ma solo per ottenere il soddisfacimento di un loro diritto e, dunque, evitare un danno ingiusto (pag. 48 della sentenza di primo grado).


Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che il L.G., nonostante fosse stato sollecitato più volte sul punto nel corso degli interrogatori, non aveva saputo indicare quale interesse o vantaggio indebito avrebbero ricevuto gli imprenditori dal versamento delle somme di danaro (pag. 48 della sentenza di primo grado).


Nella sentenza di primo grado si rileva anche che gli imprenditori, come il B., che avevano cercato di opporsi alle richieste di danaro avevano, peraltro, dovuto subire pesanti ripercussioni, in quanto il L.G. aveva prontamente dato esecuzione alle proprie minacce, omettendo o, comunque, ritardando l'emissione dei mandati di pagamento ovvero escludendo tali appaltatori dall'assegnazione di altri lavori per conto della Marina Militare (pag. 48 della sentenza di primo grado).


Nella ricostruzione del Tribunale, dunque, l'imprenditore che non si adeguava ""era fuori", e, in un contesto locale e nazionale di prolungata crisi economica, nonché in un settore di attività (quale quello delle commesse di materiali tecnici per la Marina Militare) piuttosto ristretto e "specialistico" (per giunta connotato per gli appalti di importo inferiore a 40.000 Euro, da un'assegnazione sostanzialmente monocratica e discrezionale), si vedeva così esposto al rischio di veder crollare il proprio fatturato, con le conseguenti gravi ripercussioni in termini aziendali e occupazionali; mentre chi si era già aggiudicato una commessa era esposto alla minaccia di condotte ostruzionistiche consistenti nella mancata emissione del conto di liquidazione..., con conseguenti gravi ritardi nella riscossione del corrispettivo degli appalti di servizi e forniture" (pag. 49 della sentenza di primo grado).


7. La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto -, tuttavia, disancorandosi dalla contestazione descritta nell'imputazione, ha ritenuto che la qualificazione corretta fosse quella di induzione indebita, in quanto il pagamento della "tangente" avrebbe consentito alle imprese minacciate "comunque di beneficiare del consistente vantaggio" di non pregiudicare le possibilità di aggiudicazione di ulteriori commesse.


La Corte di appello ha, infatti, rilevato che "può darsi per scontato che tutti gli imprenditori, anche quelli che non lo hanno espressamente ammesso, ma hanno contestualmente pagato più volte, continuando a lavorare con il Quinto Reparto della Marina Militare... avessero, in definitiva, accettato di pagare ritenendo comunque di conseguire una situazione più favorevole rispetto al caso in cui si fossero rifiutati di pagare: così entrando a far parte del sistema illecito, valutando ciò, per loro, il male minore" (pag. 43 della sentenza impugnata).


Secondo la sentenza impugnata, "nella specie ci si trovava esattamente in quella zona grigia, ambigua in cui l'interesse del privato (ad ottenere una sollecita definizione della pratica di pagamento e contestualmente a non deteriorare il rapporto con il pubblico ufficiale, in vista di ulteriori commesse e pagamenti) non sia del tutto schiacciato dalla pur consistente pressione esercitata nei suoi riguardi" (pag. 41 della sentenza impugnata).


La Corte di appello, consapevole della modifica operata rispetto alla contestazione delineata nel capo b) dell'imputazione, ha, invero, rilevato che "non si tratta, nella specie, di dare rilievo a un fatto non espressamente contestato (la minaccia di esclusione dal novero delle imprese possibili affidatarie delle commesse), bensì, ed evidentemente favor rei, di prendere atto che la prassi consolidata negli anni voleva le imprese minacciate comunque beneficiarie di un consistente vantaggio: quello di essere nel ristretto numero di quelle che potevano concretamente sperare nei detti affidamenti" (pag. 41 della sentenza impugnata).


La Corte di appello, tuttavia, in modo manifestamente illogico, ha posto a fondamento della riqualificazione delle condotte conteste in induzione indebita un elemento ulteriore rispetto a quelli contestati e accertati (il vantaggio futuro degli appaltatori), ritenuto "scontato".


Tale elemento, tuttavia, essendo rimasto privo di prova nel giudizio dibattimentale con riferimento alle condotte specificamente contestate al capo b), si rivela un mero convincimento soggettivo del giudice.


Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, integrano il fatto notorio le sole comuni cognizioni storiche ovvero quelle riguardanti le forme elementari di manifestazioni delle forze della natura e delle sue leggi a tutti familiari, per le quali non vi è la necessità della dimostrazione del probandum (ex plurimis: Sez. 6, n. 4401 del 16/11/1994 (dep. 21/02/1995), Merola, Rv. 200665) e, dunque, non possono essere attratte in tale ambito le concrete dinamiche illecite tra pubblico agente e privato in uno specifico contesto storico.


8. La qualificazione operata dalla Corte di appello deve, dunque, ritenersi viziata per manifesta illogicità e deve essere eliminato l'elemento, incongruamente posto a fondamento dell'apprezzamento del giudice di secondo grado, del vantaggio asseritamente ritratto dagli imprenditori in conseguenza del pagamento delle tangenti.


Le condotte accertate devono, dunque, essere qualificate come delitti di concussione, in quanto la minaccia del pubblico ufficiale è intervenuta esclusivamente nel momento adempitivo di un contratto di appalto già assegnato ed eseguito dal privato ed era volta a ottenere un'indebita remunerazione per erogare, in favore degli imprenditori che avevano eseguito le prestazioni contrattualmente previste, il pagamento del corrispettivo dovuto.


9. Peraltro, la qualificazione delle condotte contestate al capo b) quale induzione indebita non sarebbe conforme al paradigma di legge neppure qualora fosse stato provato che gli appaltatori avessero versato le "tangenti" per non pregiudicare le possibilità di future (e ancora eventuali) aggiudicazioni di ulteriori commesse.


La Corte di appello, richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite nel caso Maldera, ha rilevato che i privati nella specie si trovavano nella c.d. zona grigia, in quanto avevano interesse a ottenere una sollecita definizione della pratica di pagamento e contestualmente a non deteriorare il rapporto col pubblico ufficiale in vista di ulteriori commesse e pagamenti.


Tale qualificazione e', tuttavia, errata anche sotto tale profilo, in quanto nel caso di specie si sarebbe in presenza non già di un una "minaccia-offerta" (ovvero di una situazione nella quale il pubblico ufficiale non si limita a prospettare al privato conseguenze sfavorevoli per il caso che non dia o non prometta, ma persino favorevoli per il caso che si convinca a farlo), quanto di una minaccia pura, in quanto gli imprenditori si sono determinati al versamento delle tangenti non per assicurarsi conseguenze favorevoli rispetto a quelle che gli deriverebbero dalla legge, ma per evitare solo un danno ingiusto.


I futuri favoritismi per i privati opinati dalla Corte di appello nella motivazione della sentenza impugnata, essendo, infatti, meramente eventuali e incerti, si rivelano vantaggi indebiti meramente aleatori e, dunque, strutturalmente inidonei a fondare la qualificazione di induzione indebita.


Proprio l'aleatorietà del vantaggio indebito asseritamene lucrato dal privato, per quanto accertato nei giudizi di merito, era, dunque, soverchiata dal danno ingiusto minacciato (il ritardo o l'omissione del pagamento del corrispettivo dovuto), che era di gravità tale da mettere in crisi la stessa continuità aziendale degli appaltatori in un periodo di crisi del settore.


Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di induzione indebita ex art. 319-quater c.p., qualora rispetto al vantaggio prospettato, quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponderanza del male ingiusto (Sez. 6, n. 38863 del 28/09/2021, Costantini, Rv. 281994 - 01, fattispecie relativa alla condanna per tentata concussione emessa nei confronti di un appartenente all'Agenzia delle Entrate che, al fine di ottenere l'elargizione di una somma di denaro, prospettava un accertamento tributario per un importo assolutamente spropositato rispetto al dovuto; in questo senso, Sez. 2, n. 37922 del 26/11/2020, Lunadei, Rv. 280468; v. anche Sez. 6, n. 30436 del 14/12/2017, dep. 2018, Lunadei, non massimata).


Per quanto accertato dalle sentenze di merito, dunque, nella decisione degli imprenditori ha prevalso non già la prospettiva delle conseguenze positive, quanto il timore di quelle negative minacciate, senza ricavarne alcun beneficio o vantaggio, immediato e diretto.


10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso proposto dal Procuratore generale deve essere accolto e, qualificato il reato contestato al capo b) come concussione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla misura della pena, anche in relazione all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., comma 2, c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce.


L'accertamento di responsabilità degli imputati deve, dunque, essere dichiarato irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p., comma 2.


11. L'accoglimento del ricorso del Procuratore generale determina, infatti, l'assorbimento di tutti i motivi di ricorso proposti dal L.G..


I medesimi traggono, infatti, origine dalla qualificazione delle condotte contestate quali delitti di induzione indebita e non già di concussione e, pertanto, una volta esclusa la qualificazione adottata dalla Corte di appello, si rivelano integralmente infondati.


Il ricorso proposto dal L.G. deve, dunque, essere rigettato e l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.


12. Nel corso dell'udienza il difensore del L.G. ha eccepito la carenza di legittimazione della parte civile Ministero della Difesa a interloquire in ordine alla corretta qualificazione del delitto contestato al capo b).


Tale censura e', tuttavia, infondata.


Sussiste, infatti, l'interesse della parte civile a contestare la qualificazione giuridica del reato contestato nel giudizio di legittimità, ove dalla stessa possa derivare una maggiore quantificazione del danno da risarcire da parte degli imputati.


Proprio questa evenienza ricorre nella specie, in quanto il giudice dell'udienza preliminare e la Corte di appello non hanno determinato il risarcimento del danno subito dal Ministero della Difesa, disponendo che lo stesso debba essere liquidato in separato giudizio civile.


Il Ministero della Difesa aveva, dunque, interesse a contestare la qualificazione operata nella sentenza impugnata dalla Corte di appello.


Alla diversa definizione giuridica del fatto contestato sub b) in termini di concussione avrebbe, infatti, potuto conseguire una quantificazione in misura maggiore del danno da risarcire da parte degli imputati, in quanto fondata sulle più gravi condotte di abuso costrittivo rispetto a quello induttivo.


Il L.G. deve, dunque, deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, che si liquidano in 1.500,00 Euro complessivi.


P.Q.M.

Qualificato il reato sub b) ai sensi dell'art. 317 c.p., annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce. Dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Rigetta il ricorso proposto da L.G.R., che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte in Euro 1.500,00 complessivi.


Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022.


Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2023

bottom of page