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Concussione: non sussiste il tentativo in caso di generiche condotte prevaricatrici e moleste


Corte di Cassazione

La massima

In tema di tentata concussione, l'idoneità degli atti e la non equivocità degli stessi richiedono la sussistenza di un immediato e specifico nesso funzionale e teleologico tra la condotta del pubblico agente e la pretesa avanzata nei confronti della vittima, volta all'effettuazione di una prestazione, di denaro o altra utilità, da parte del destinatario della condotta medesima o di terzi. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esercizio, da parte del pubblico ufficiale, di generiche condotte prevaricatrici o l'instaurazione di un clima di tensione in danno della persona offesa, pur potendo integrare diverse fattispecie di reato, non consentono di individuare quella univoca direzione della condotta al conseguimento di una specifica utilità, indispensabile per la configurabilità del tentativo di concussione).

Fonte: CED Cassazione Penale 2021



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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. VI , 01/12/2020 , n. 8041

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti del 3 maggio 2016, che aveva condannato F.G., allora sindaco del Comune di Cittaducale, in provincia di Rieti, per il delitto di tentata concussione continuata in danno di D.F., comandante del Corpo di polizia municipale dello stesso comune, con le conseguenti statuizioni in favore di quest'ultima e dell'ente civico, costituitisi nel processo quali parti civili.


In riforma della medesima sentenza, l'ha prosciolto, invece, dall'imputazione di peculato, perché , riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 314 c.p., comma 2 il reato risultava prescritto.


2. Il ricorso dell'imputato é sorretto da sette motivi.


2.1. Il primo reitera l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. a), per essere stata la stessa adottata, di fatto, da due giudici, in quanto il terzo componente del Tribunale é intervenuto soltanto all'udienza conclusiva, in sostituzione di altro magistrato, e quindi in tempo non utile per esaminare il ponderoso compendio istruttorio.


Evidenzia, altresì, sul punto, il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che si é limitata ad affermare il principio - non posto in discussione dall'appellante - per cui il consenso da lui prestato alla rinnovazione degli atti mediante lettura rendeva utilizzabili ai fini della decisione gli elementi di prova acquisiti dal collegio in diversa composizione.


2.2. Il secondo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione sulla configurabilità del tentativo di concussione, avendo la sentenza omesso di considerare che l'imputato ha agito esclusivamente per tutelare interessi pubblici e scopi istituzionali.


2.3. La terza doglianza riguarda asseriti vizi della motivazione nella valutazione della deposizione testimoniale della persona offesa D.. La Corte distrettuale ha ritenuto indimostrata la causale ritorsiva delle sue dichiarazioni d'accusa, in tal modo, però, riversando sull'imputato l'onere della prova liberatoria e così sovvertendo le regole processuali, che impongono all'accusato soltanto di addurre elementi di confutazione delle prove a carico: incombenza assolta, nel caso di specie, attraverso la deposizione del geometra comunale D'., il quale ha riferito di aver udito la D. affermare che "gliel'avrebbe fatta pagare" al sindaco.


A tanto si aggiungano, per un verso, l'interesse diretto di quest'ultima, in quanto costituitasi parte civile; e, per l'altro, le contraddizioni in cui ella sarebbe incorsa nella ricostruzione di alcune delle vicende specifiche oggetto d'addebito.


2.4. Dal quarto al settimo motivo, il ricorso si sofferma su ciascuna di queste vicende, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, in relazione alla ritenuta sussumibilità nella fattispecie di reato ipotizzata.


2.4.1. Riguardo alle procedure di un concorso per il rilascio di licenze di noleggio di autovetture con conducente, l'ipotesi accusatoria, per cui il sindaco ha imposto i nominativi dei vincitori alla D., designata presidente della commissione esaminatrice, addirittura accompagnandoli nell'ufficio di costei, non avrebbe trovato conferma. Dall'istruttoria sarebbe emerso, infatti, soltanto che gli aspiranti si erano presentati da soli presso quell'ufficio, invero già prima della predisposizione del bando, ma depositando, certamente non su indicazione del sindaco, documentazione generica (documenti d'identità, titoli abilitativi) e, come tale, inidonea all'ipotizzata predisposizione del bando "su misura". In ogni caso, l'eventuale indicazione dei nominativi da parte del F. sarebbe avvenuta prima che la D. assumesse la funzione di presidente di commissione, mancando perciò la qualifica pubblica necessaria alla configurazione del reato; né , per altro verso, potrebbero rilevare le condotte tenute dall'imputato successivamente alle dimissioni di costei dalla carica.


2.4.2. Con riferimento all'ordinanza di chiusura dell'esercizio commerciale denominato "(OMISSIS)", adottata dalla D., avversata dall'imputato e mai eseguita, la difesa di questi sostiene che la Corte di appello sia incorsa in un vero e proprio travisamento del fatto, avendo confuso le risultanze probatorie con quelle di altra vicenda oggetto di contestazione e, comunque, non avendo spiegato come il sindaco potesse impedire l'esecuzione del provvedimento in questione. In ogni caso, in relazione a tale vicenda amministrativa, neppure la parte civile avrebbe riferito di condotte costrittive od induttive tenute da costui, ma solo di espressioni grevi dallo stesso indirizzatele.


2.4.3. Nessuna costrizione si sarebbe verificata neppure in occasione del diniego dell'autorizzazione allo svolgimento della "sagra dell'amatriciana", che, anzi, sarebbe stato opposto dalla D. con intento ritorsivo verso l'Amministrazione comunale. L'ipotesi d'accusa, secondo cui la comandante avrebbe ricevuto pressioni per rilasciare tale autorizzazione pur in assenza della necessaria autorizzazione sanitaria alla somministrazione di alimenti, risulterebbe smentita dalla stessa persona offesa, che, nell'occasione, aveva messo per iscritto di non poter rilasciare tale atto perché di competenza di altro funzionario comunale, in tal modo disvelando la pretestuosità delle accuse da lei formulate in giudizio, che la sentenza trascura.


2.4.4. Infine, anche relativamente alla vicenda riguardante il rilascio, negato dalla D., di un parere funzionale all'apertura di un centro commerciale, denominato "(OMISSIS)", la sentenza impugnata sarebbe incorsa in travisamento del fatto, confondendosi con le risultanze probatorie riguardanti l'esercizio "(OMISSIS)". In proposito, a riprova del condizionamento asseritamente subito da costei, la motivazione valorizza due Det. sindacali, di poco precedenti al fatto: la Delib. 18 giugno 2010, n. 10 con cui le é stata assegnata una valutazione di rendimento inferiore; e la Delib. 27 settembre 2010, n. 162 che riduceva competenza e dotazioni del Corpo di polizia municipale. Ma, obietta la difesa: la prima Delib. non ha importato alcuna diminuzione di valutazione, bensì soltanto l'attribuzione di un giudizio inferiore alle aspettative della parte civile, tuttavia non fondate su dati obiettivi; mentre la seconda si collocava in un complessivo riordino amministrativo che ha riguardato l'intero ente.


3. La difesa dell'imputato ha depositato motivi aggiunti.


3.1. Il primo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, in ordine al proscioglimento per intervenuta prescrizione dall'imputazione di peculato per l'indebito utilizzo del telefono d'ufficio. Si deduce, infatti, che, trattandosi di utenza con contratto a tariffa fissa, nessun nocumento patrimoniale sarebbe stato arrecato all'ente pubblico, e che tale dato probatorio, in quanto evidente e non bisognevole di accertamenti, avrebbe imposto un'assoluzione nel merito.


3.2. Il secondo denuncia i medesimi vizi in relazione agli ipotizzati tentativi di concussione, lamentando la svalutazione delle testimonianze a discarico, pregiudizialmente ritenute inattendibili, e contestando la verificazione di condotte idonee a determinare qualunque costrizione della parte civile, tale non potendo considerarsi, in particolare, la minaccia di "licenziamento", essendo il sindaco sprovvisto di qualsiasi potere in tal senso.


4. La difesa ha depositato pure memoria scritta, sostanzialmente ribadendo quanto rassegnato in ricorso sulle lacune argomentative della sentenza impugnata in punto di insussistenza del reato in caso di condotte tenute all'esclusivo fine di tutelare interesse pubblici; di irrilevanza, in senso contrario, di finalità latamente politiche o di conseguimento di un prestigio personale del pubblico agente; di inattendibilità della persona offesa, in quanto animata da sentimenti di rancore verso l'imputato; di travisamento delle risultanze probatorie in relazione ai singoli episodi di asserita costrizione od induzione.


5. Ha depositato memoria scritta anche la difesa della parte civile D., rilevando che:


a) l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, nonché il motivo riguardante il difetto di motivazione sul punto di quella d'appello, proposti dal ricorrente, sono manifestamente infondati, in quanto - per il combinato disposto dell'art. 33 c.p.p., comma 2, e art. 178 c.p.p. - la nullità della sentenza può derivare solo dall'inosservanza delle norme concernenti la capacità del giudice: e tali non sono quelle che attengono alla formazione dei collegi giudicanti, come la sentenza impugnata motiva chiaramente;


b) l'indebita utilità, ai fini dell'art. 317 c.p., può essere rappresentata anche dal c.d. "ritorno d'immagine" ed anche, in particolare, dal vantaggio di natura politica;


c) le censure avanzata dal ricorrente riguardo l'attendibilità della persona offesa e la ricostruzione dei singoli episodi costituiscono mere allegazioni in fatto, sottratte al sindacato di legittimità.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente destituito di fondamento, in fatto e in diritto.


In fatto, perché nulla consente di escludere che il giudice subentrato, anche prima dell'udienza di discussione ed in prospettiva della stessa, abbia preso cognizione degli atti, né che il collegio si sia preventivamente riunito fuori udienza a tale scopo.


Ma, in ogni caso, l'eccezione é priva di qualsiasi sostegno giuridico, perché , dalla combinazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), e art. 179 c.p.p., la nullità della sentenza può derivare solo dalla mancanza delle condizioni di capacità del giudice, sulle quali non incidono l'eventuale violazione delle regole tabellari per la formazione dei collegi, né , men che mai, la mera sostituzione di un magistrato del collegio giudicante (per tutte: Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775; Sez. 6, n. 5113 del 12/12/2000, Gennaro, Rv. 217861).


2. Analoghi limiti di manifesta infondatezza presenta il secondo motivo di ricorso.


E' smentito dalle risultanze istruttorie, ampiamente riportate in sentenza (pagg. 11 - 13), anzitutto che l'imputato abbia agito sempre ed esclusivamente nell'interesse pubblico ovvero, ed al più, solo per incrementare il proprio consenso elettorale presso la cittadinanza. Basti pensare che il centro commerciale "(OMISSIS)", per il quale F. si é personalmente speso, partecipando nella sua veste istituzionale all'inaugurazione ed evitandone la chiusura nonostante l'ordinanza in tal senso della D., era gestito da una società riferibile a tale P., socio dello stesso F. in un'impresa con sede all'estero. Ed é sempre su sollecitazione del P. che, anche nella vicenda della "(OMISSIS) s.r.l.", il ricorrente é intervenuto personalmente a paralizzare l'ordinanza di chiusura temporanea emanata dalla comandante D., addirittura inviando il proprio socio presso un compiacente dirigente comunale, perché stendessero insieme il ricorso al tribunale amministrativo avverso quel provvedimento.


In diritto, poi, privo di ogni fondamento é l'assunto per cui il ritorno in termini di consenso politico-elettorale non possa configurare l'"altra utilità" prevista dall'art. 317 c.p.: ormai da tempo risalente, invero, l'unanime giurisprudenza di legittimità afferma il contrario (vds. già Sez. 6, n. 33843 del 19/06/2008, Lonardo, Rv. 240796; Sez. 6, n. 21991 del 01/02/2006, Plotino, Rv. 234613).


3. Le censure riguardanti l'attendibilità della persona offesa e, più in generale, la ricostruzione dei singoli episodi oggetto di contestazione sono anch'esse inammissibili, poiché funzionali ad una mera rivalutazione del compendio istruttorio.


Attraverso di esse, infatti, il ricorrente finisce per sollecitare il giudice di legittimità ad una valutazione in fatto, che però esula dal sindacato consentitogli. Questo, infatti, é limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argornentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, dunque, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione é , in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte, Sez. U, n. 6402 dei 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).


Tali valutazioni possono formare oggetto di censura in questa sede soltanto nell'ipotesi del travisamento probatorio, ovvero dell'errore idoneo a travolgere l'intera trama argomentativa della sentenza, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato probatorio frainteso o ignorato e, quindi, per la sua valenza decisiva ai fini del giudizio (in questi termini, tra moltissime altre, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758): ipotesi, questa, estrema e patologica, che certamente non ricorre nel caso di specie, in cui la sentenza impugnata, in punto di ricostruzione dei fatti, non presenta particolare approfondimento, ma fa espresso richiamo recettizio a quella di primo grado, la quale, invece, é sufficientemente dettagliata e priva di evidenti fratture logiche.


4. Inammissibile é , pure, il motivo aggiunto in tema di peculato, in punto di inesistenza di un danno patrimoniale per l'ente pubblico.


Si tratta, infatti, di motivo del tutto nuovo rispetto a quelli proposti con il ricorso e, come tale, non consentito, dovendo i motivi aggiunti avere ad oggetto, a perla di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 2728.21).


5. La sentenza impugnata merita censura, invece, nella parte in cui ha confermato il giudizio di colpevolezza del ricorrente per il capo A) dell'imputazione, perché i relativi fatti, così come da essa ricostruiti e descritti, non integrano l'ipotizzato tentativo di concussione.


5.1. Il delitto tentato, com'é noto, richiede non soltanto che gli atti compiuti dall'agente siano idonei a realizzarlo, ma altresì che essi siano diretti in modo non equivoco a tal fine.


In applicazione di tali presupposti alla fattispecie della concussione, perché possa ritenersi sussistente un tentativo penalmente rilevante, occorre, allora, una specifica condotta costrittiva dell'agente pubblico (all'epoca dei fatti, anche soltanto induttiva, trattandosi di vicende anteriori alla novella del 2012), che sia immediatamente funzionale, nell'intenzione di costui, al conseguimento di una prestazione, anch'essa specifica, di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, da parte del destinatario della condotta medesima o di terzi. E' necessario, cioè, un immediato e specifico nesso funzionale e teleologico tra la condotta del funzionario e quella che questi pretende dalla vittima e, per lui, produttiva di utilità.


Laddove questo vincolo manchi e si sia in presenza di una condotta genericamente prevaricatrice, quand'anche sistematica e tale da condizionare il destinatario, e finanche a porlo in uno stato di perdurante soggezione, potranno semmai configurarsi altri reati, ma non può ravvisarsi quella univoca direzione della condotta al conseguimento di una specifica utilità, che invece é indispensabile per la configurabiiità del tentativo di concussione.


In tal senso, del resto, la Corte di cassazione ha già avuto modo di esprimersi, con riferimento al fenomeno di condizionamento diffuso convenzionalmente denominato come "concussione ambientale", ritenendo comunque necessaria, pur in presenza di un tale dato di contesto, la realizzazione di uno specifico e ben individuato comportamento costrittivo (o induttivo) da parte del pubblico ufficiale ed escludendo la rilevanza ex se di una situazione di mera pressione ambientale (Sez. 6, n. 11946 del 25/02/2013, Cappelli, Rv. 255323; Sez. 6, n. 14544 del 25/01/2011, Lozupone, Rv. 250030).


5.2. Nell'ipotesi oggetto di scrutinio, in nessuno dei quattro episodi dedotti in contestazione si rinviene uno specifico comportamento costrittivo tenuto dal sindaco F. nei confronti della comandante D..


Non risulta, infatti, che la presentazione dei propri "protetti" per il concorso di conducenti di auto a noleggio sia stata da costui accompagnata da specifiche minacce, ancorché implicite. Altrettanto dicasi nella vicenda della sagra, in cui quegli ha sostanzialmente scavalcato la comandante, assumendosi in prima persona la responsabilità di autorizzare l'evento, senza tuttavia costringerla a compiere od omettere alcunché . Soltanto relativamente agli episodi riguardanti le ditte "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)" si fa cenno in sentenza a dichiarazioni della D., in cui ella ha riferito di "franche pressioni" rivoltele dal ricorrente: dato, tuttavia, generico e, quindi, di per sé non concludente, considerando la complessiva narrazione di costei.


Da quest'ultima, infatti (si vedano, in particolare, le sue dichiarazioni riportate a pag. 22 della sentenza del Tribunale), così come dall'insieme degli elementi di prova illustrati nelle due decisioni di merito, si evince, piuttosto, una gestione padronale delle attività municipali da parte del F., che non dissimulava, ma anzi ostentava, astio ed insofferenza verso la comandante D. - come nei confronti di tutti gli altri funzionari non compiacenti - e che ha orientato la propria attività alla "progressiva esautorazione" di costei: così, infatti, si esprime il Tribunale alle pagg. 14-17 della sentenza, dandone ampio riscontro probatorio.


Come s'é detto, però, tale dato di contesto, ovvero l'instaurazione - non solo da parte del sindaco, ma anche dell'intera giunta: v. pag. 14, sent. Trib. - di un generalizzato clima di sopraffazione e di tensione, funzionale ad un obiettivo di fidelizzazione ed omologazione della comandante D. - e degli altri funzionari comunali, come lei, recalcitranti - alla "linea politica" ed al modo disinvolto di amministrare di esso sindaco, non é sufficiente ad integrare l'ipotizzato tentativo di concussione, occorrendo, invece, a tal fine la dimostrata verificazione di specifiche condotte costrittive, strumentali all'adozione di precisi atti o comportamenti da parte del concusso.


Tale dimostrazione, dai fatti e dagli elementi di prova descritti in sentenza, non si rinviene, né risultano ragionevoli e concreti spazi di approfondimento. Ragione per cui, per questo capo, la decisione impugnata dev'essere annullata senza rinvio, perché l'ipotizzato tentativo di concussione non sussiste.


6. Tale epilogo decisorio comporta il venir meno anche delle conseguenti statuizioni risarcitorie e di rifusione delle spese giudiziali in favore della parte civile D.F..


All'inammissibilità del ricorso per il capo relativo al peculato consegue, invece, la condanna alle spese in favore della parte civile Comune di Cittaducale, che si liquidano come da dispositivo, in ragione del minimo impegno difensivo dispiegato.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'imputazione di cui al capo A), perché il fatto non sussiste.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Comune di Cittaducale, che si liquidano in Euro 3.510, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..


Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020.


Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021



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