top of page

Guida in stato di ebbrezza: basta anche una sola misurazione


Sentenze della cassazione in materia di guida in stato di ebbrezza

La massima

Ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell' art. 186, comma 2, cod. strada , è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti. (Fattispecie in cui per l'accertamento del reato, oltre ad unico test alcolimetrico, il giudice si era basato sull'attestazione degli operanti secondo cui l'imputato si esprimeva a fatica - Cassazione penale , sez. IV , 04/12/2019 , n. 4633).

Fonte: Ced Cassazione Penale



Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza?

Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza?


La sentenza

Cassazione penale , sez. IV , 05/12/2019 , n. 2868

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 gennaio 2019, Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo con cui Lucio C. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), - e condannato alla pena ritenuta di giustizia- per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza4 alcolica, con tasso alcolemico pari ad almeno 2,09 gr/l (unica misurazione).


2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi.


3. Con il primo fa valere, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'erronea applicazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), ed il vizio di motivazione. Osserva che il giudice del merito, a fronte della segnalazione del "volume insufficiente" contestuale all'unica misura effettuata, avrebbe dovuto prendere atto che detta dicitura indicante una non corretta effettuazione del test, contrasta con l'indicazione relativa al valore alcolemico registrato. Sostiene che la sentenza avrebbe dovuto, altresì, soffermarsi sulle modalità di funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata, spiegando come sia possibile che un volume insufficiente d'aria alveolare espirata possa consentire una valida misurazione quantitativa. Sottolinea che siffatta carenza argomentativa è aggravata dall'osservazione della Corte territoriale secondo cui non sarebbe stato possibile eseguire validamente un'ulteriore prova -nonostante ben cinque vani tentativi-1 vista l'impossibilità dell'imputato di emettere un sufficiente quantitativo di aria, a causa del grave stato di ebbrezza. Deduce che le prove invalide, diversamente da quanto sostenuto dalla decisione, hanno preceduto e non seguito la misurazione di gr/l 2,09 (volume insufficiente), il che dimostra la manifesta illogicità della motivazione.


4. Con il secondo motivo si duole della violazione della legge penale, in relazione al disposto dell'art. 186 C.d.S., e del vizio di motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha ritenuto di poter configurare la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), nonostante il ricorso a modalità di accertamento non conformi al disposto normativo, essendo stata effettuata una sola misurazione; il che, al più, avrebbe consentito, sulla base dei soli rilievi sintomatici, di ravvisare l'ipotesi di cui alla lett. a), priva di rilievo penale. Assume che, comunque, l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale l'imputato si sarebbe trovato in condizioni tali da non sapersi esprimere, è risultata smentita dall'annotazione sul verbale di intervento, nel quale si legge che l'interessato ha riferito di non essere in possesso della patente di guida, in quanto revocata, il che dimostra ampiamente la sua capacità di comprensione in quel frangente. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.


2. Il primo motivo è infondato. Secondo l'indirizzo più recente di questa Corte "E' configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore" (Sez. 4, n. 40709 del 15/07/2016, Cantagalli, Rv. 267779 -in motivazione la Corte ha chiarito che tale principio è evincibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria; cfr anche Sez. 4, Sentenza n. 6636 del 19/01/2017 Ud. - dep. 13/02/2017- Rv. 269061 e Sez. 4, Sentenza n. 22604 del 04/04/2017 Ud. - dep. 09/05/2017- Rv. 269978, più diffusamente in motivazione).


3. La precisazione circa la rilevanza del messaggio di errore (di cui par. 3.8. dell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196), dirime definitivamente le incompatibilità logiche denunciate dal ricorrente e compone ogni diversa precedente interpretazione.


4. Il secondo motivo è parimenti infondato. Questa Sezione, infatti, ha ritenuto, in una pluralità di occasioni/ che "ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti" (Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza Roque, Rv. 269979; Sez. 4, n. 35933 del 24/04/2019, Gaggioli Pierluca, Rv. 276674; Sez. 4, n. 25835 del 05/03/2019, Picca Antonio, Rv. 276368).


5. Ne consegue che, a fronte della sussistenza di sintomi di ebbrezza, ampiamente descritti dalla sentenza impugnata, anche l'unicità della misurazione, largamente superiore alla soglia più alta, consente di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), come correttamente sostenuto dalla Corte territoriale.


6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.


Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

bottom of page