
Articolo 186 del codice della strada - Guida in stato di ebbrezza
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 543 a Euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Competenza per materia: per il reato di guida in stato di ebbrezza è competente il tribunale in composizione monocratica.
Udienza preliminare: per il reato di guida in stato di ebbrezza non è prevista l'udienza preliminare.
Procedibilità: il reato di guida in stato di ebbrezza è procedibile d'ufficio.
Arresto: per il reato di guida in stato di ebbrezza l'arresto non è consentito.
Fermo: per il reato di guida in stato di ebbrezza non è consentito il fermo.
Custodia cautelare in carcere: per il reato di guida in stato di ebbrezza non è consentita la custodia cautelare in carcere.
Prescrizione: il reato di guida in stato di ebbrezza si prescrive in cinque anni.
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In questo articolo analizziamo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di guida in stato di ebbrezza, riportando le principali pronunce ed orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.
Indice:
1. Che cos'è e come è punita la guida in stato di ebbrezza?
1.1 Cosa si intende per guida in stato di ebbrezza?
2. Quando si configura il reato di guida in stato di ebbrezza?
3. L’aggravante di aver cagionato un sinistro nel reato di guida in stato di ebbrezza
4. Rifiuto di sottoporsi all'alcoltest
5. Guida in stato di ebbrezza e partecipazione del difensore all'alcoltest
6. Sanzioni accessorie in caso di guida in stato di ebbrezza
6.1 Decurtazione dei punti della patente di guida
6.2 Sospensione della patente di guida
6.3 Revoca della patente di guida
7. Lavoro di pubblica utilità in caso di guida in stato di ebbrezza
7.1 Differenze tra il lavoro di pubblica utilità e la messa alla prova
1. Che cos'è e come è punita la guida in stato di ebbrezza?
Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute nel 2021, circa il 10% degli incidenti stradali sono stati causati da una persona in stato di ebbrezza alcolica.
In particolare, secondo i dati forniti dalle forze dell'ordine, su 52.459 incidenti con lesioni, 5.085 era stati cagionati da persone che si trovavano in stato di ebbrezza.
Questi dati spiegano la particolare attenzione che il nostro Legislatore rivolge al tema della sicurezza stradale e della repressione delle condotte di guida in stato di ebbrezza.
Veniamo adesso nel dettaglio, a scoprire quali sono gli elementi che caratterizzano il reato di cui discutiamo.
Nel nostro ordinamento, la guida in stato di ebbrezza alcolica è disciplinata dall'articolo 186 del Codice della Strada che prevede diverse forme di sanzione, da quella amministrativa (relativa ai casi di minore gravità) fino a quella penale (nei casi particolarmente gravi e di allarme sociale).
Tutto si incentra sul concetto di tasso alcolemico che rappresenta la percentuale di alcol presente nel sangue nel momento in cui viene effettuato l'alcoltest.
Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue, il conducente del veicolo non verrà sottoposto ad un procedimento penale ma dovrà pagare una sanzione amministrativa (da euro 543 a euro 2.170);
Se il tasso alcolemico invece è superiore ai 0,8 grammi per litro di sangue, il conducente del veicolo si troverà ad affrontare un processo penale (verrà invitato a nominare un difensore ed a eleggere domicilio per le notificazioni).
Nel caso in cui il tasso alcolemico risulti superiore alla cd. "soglia penale", il conducente risultato positivo all'alcoltest rischia:
la condanna alla pena dell'arresto fino a sei mesi e un'ammenda da 800 a 3.200 euro, se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue;
la condanna alla pena dell'arresto da 6 mesi a un anno e un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue.La "guida in stato d'ebbrezza" è un reato previsto dall'art. 186 del codice della strada e punisce chi si mette alla guida di un veicolo (automobile, motocicletta, bicicletta) mentre è sotto l'influenza dell'alcol.
Inoltre, l'Allegato 1 relativo all'art. 6 del decreto-legge n. 117 del 2007 descrive puntualmente per ciascun intervallo di tasso alcolemico, quali siano i principali sintomi correlati ai diversi livelli concentrazione di alcol nel sangue (g/L), nonché gli effetti.
Anche qui, dunque, il valore di 0.5 g/L è considerato il limite legale di tasso alcolemico per la guida, oltre il quale si manifestano i sintomi tipici dell'alterazione psicofisica da alcol, che si aggravano con l'aumentare del livello di alcol nel sangue.
1.1 Cosa si intende per guida in stato di ebbrezza?
Secondo la Giurisprudenza, nella nozione di "guida in stato di ebbrezza" si fa rientrare quella "condizione fisicopsichica transitoria dovuta all'ingestione di bevande alcooliche, che induce nell'individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo-reattivo", tale da annebbiare le facoltà mentali, con conseguenze sulla prontezza dei riflessi.
Secondo il Ministero della salute, infatti, già il superamento della soglia 0.5 - 0,8 grammi per litro determina cambiamenti dell’umore, nausea, sonnolenza, stato di eccitazione emotiva, riduzione della capacità di giudizio, riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale, riflessi alterati, alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi e vomito.
Circostanze queste che rendono chiaramente insicura e pericolosa la guida di un veicolo
2. Quando si configura il reato di guida in stato di ebbrezza?
La contravvenzione di guida in stato di ebbrezza è un reato di mera condotta, in quanto per l'integrazione degli estremi di tale illecito penale è sufficiente la conduzione di un veicolo su strada dopo aver assunto sostanze alcoliche.
Si tratta inoltre di un reato di pericolo astratto o presunto, in quanto il giudice deve accertare esclusivamente se l'imputato, quando si è posto alla guida, aveva un tasso di alcool nel sangue superiore a determinate soglie.
Esula pertanto dall'accertamento giudiziale la verifica dell'effettiva messa in pericolo del bene giuridico protetto, ravvisabile nella sicurezza della circolazione stradale (Sez. 3, n. 23114 del 19/4/2007, Rv. 237069, secondo cui la legge punisce la mera condotta di circolazione sulla pubblica via alla guida di un veicolo in condizioni di ebbrezza, onde nessuna incidenza può avere l'eventuale occasionalità dello stato di ebbrezza e l'intensità del danno o del pericolo causato).
A maggior ragione, pertanto, esula dagli elementi strutturali della fattispecie incriminatrice in disamina la causazione di un danno.
Quest'ultimo può in rerum natura verificarsi allorché ricorra l'ipotesi di cui art. 186 C.d.S., comma 2 bis, relativa all'aver provocato un incidente stradale. Ma si tratta, come si dirà nel paragrafo successivo, di un'aggravante e quindi di un elemento accidentale del reato, estraneo agli elementi costitutivi della fattispecie.
E, infatti, in quest'ordine di idee, si è ritenuto, in giurisprudenza, che la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno non sia applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento del danno correlato alle lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione di lesioni a terzi, pur essendo una possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato, secondo il criterio della c.d. regolarità causale (Sez. 4, n. 31634 del 27/04/2018, Rv. 273083 - 01).
Il concetto di ebbrezza contenuto nell'art. 186 d.p.r. 285\92 ha un significato più ampio di quello di ubriachezza, perché si riferisce allo stato di chi versi in una qualunque situazione di disarmonia psico-fisica, determinato dall'ingestione di bevande alcoliche ovvero di sostanze stupefacenti, per cui venga a difettare la prontezza dei riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza della guida (Cass. 2350/80).
La Suprema Corte ha poi precisato che lo stato di ebbrezza può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente, nè unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.
Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il Giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso), così come può disattendere l'esito dell'etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca un motivazione logica ed adeguata (Cass. Sez. Unite 1299\96).
Analizziamo di seguito, le principali questioni affrontate dalla giurisprudenza, in relazione alla configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza (per le risposte clicca sulla freccia corrispondente):
No. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della verifica della concentrazione alcolica del conducente, l'analisi del campione ematico non costituisce accertamento tecnico irripetibile in quanto il campione, una volta assicurato mediante prelievo, non è più soggetto a modifica o trasformazione.(In motivazione, la Corte ha precisato che i risultati dell'accertamento diagnostico sono acquisibili al giudizio mediante produzione documentale del relativo referto ospedaliero - Cassazione penale sez. IV, 05/10/2022, n.48631).
Posso rispondere di guida in stato di ebbrezza se il veicolo non è in movimento?
Sì, la Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha chiarito che è sufficiente la condotta di chi si trovi in stato di ebbrezza all'interno del veicolo, quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in un'area pubblica o quantomeno destinata al pubblico (cfr. ex multis, Cass. Sez. VII, Sentenza n. 10476 del 20 gennaio 2010). I giudici di legittimità hanno, difatti, più recentemente precisato che il reato di guida in stato di ebbrezza sussiste anche nel caso in cui il conducente non venga fermato mentre è alla guida del veicolo, essendo sufficiente l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza n. 41457 del 9 ottobre 2019).
Se l'imputato si mette nuovamente alla guida ubriaco, gli possono essere riconosciute le generiche?
No. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, mentre non possono essere valutate, come elemento ostativo al riconoscimento delle stesse, le scelte dell'imputato strettamente connesse all'esercizio delle proprie attività difensive, può, per converso, essere verificata l'incidenza dei suoi comportamenti, eventualmente anche di natura processuale, estranei a tale ambito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di mancato riconoscimento delle attenuanti in oggetto valorizzando la circostanza che l'imputato, tratto a giudizio per il reato di guida in stato di ebbrezza, in epoca successiva ai fatti si era posto nuovamente alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche - Cassazione penale sez. IV, 04/10/2022, n.5594).
Il Pubblico Ministero deve dimostrare il corretto funzionamento dell'etilometro?
No. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro Cassazione penale , sez. IV , 17/12/2021 , n. 46841.
(vedi anche) In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (Cassazione penale , sez. IV , 13/10/2021 , n. 46146).
Quando il Pubblico Ministero è tenuto a fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro?
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Cassazione penale , sez. IV , 17/03/2021 , n. 33978).
A chi spetta dimostrare l'attualità dei controlli effettuati sull'etilometro?
Alla difesa. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Cassazione penale , sez. IV , 15/12/2020 , n. 11679).
Sì. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all' art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata, in assenza di indici dell'inattendibilità del test (Cassazione penale , sez. I , 10/12/2020 , n. 8875).
(vedi anche) In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all' art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata. (In motivazione la Corte ha precisato che la presenza di altri elementi indiziari dello stato di ebbrezza si rende necessaria solo in caso di decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l'esecuzione del test - Cassazione penale , sez. IV , 19/09/2019 , n. 42004).
Sì. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento dimostrando la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio (Cassazione penale , sez. IV , 09/12/2020 , n. 7285).
L'omesso deposito del verbale contenente gli esiti dell'alcoltest integra una nullità?
No. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666).
Sì. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che fondi il riconoscimento della concentrazione alcolica nel sangue sulle analisi ematiche condotte col metodo enzimatico, che può evidenziare altri tipi di alcool nell'organismo, oltre a quello etilico, ove non sia emerso nessun dato clinico o anamnestico sull'ingestione dei primi da parte dell'imputato, gravato dell'onere di provare l'eventuale presenza di fattori che inficino la valenza dimostrativa della predetta prova (Cassazione penale , sez. IV , 13/02/2020 , n. 8165).
La mancata sostituzione del boccaglio dell'etilometro, tra le due misurazioni, rende invalido l'alcoltest?
No. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza, non sussiste l'obbligo di sostituzione del boccaglio dell'etilometro tra la prima e la seconda rilevazione, effettuate nei confronti del medesimo soggetto, perché la previsione di tale sostituzione ad opera del punto 3.6.1 dell'allegato unico al d.m. trasporti, 22 maggio 1990, n. 196 , attiene a motivi sanitari ed è volta ad evitare la trasmissione di malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona (Cassazione penale , sez. IV , 24/06/2021 , n. 34342).
No. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esito positivo dell'alcotest non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, la circostanza che gli effetti dell'ingestione dell'alcool siano risultati prolungati nel tempo in ragione dell'assunzione di farmaci contro il diabete, in quanto l'obbligo del conducente di mettersi alla guida in stato di efficienza psico fisica include quello di tener conto degli effetti dei farmaci assunti e della loro interazione con l'assunzione di sostanze alcoliche (Cassazione penale , sez. IV , 05/12/2019 , n. 2868).
Basta anche una sola misurazione per determinare lo stato di ebbrezza?
Sì, La Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell' art. 186, comma 2, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti. (Fattispecie in cui per l'accertamento del reato, oltre ad unico test alcolimetrico, il giudice si era basato sull'attestazione degli operanti secondo cui l'imputato si esprimeva a fatica - Cassazione penale , sez. IV , 04/12/2019 , n. 4633).
No. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. (In motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata - Cassazione penale , sez. IV , 08/10/2019 , n. 43217).
No. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, ai fini della prova dello stato di ebbrezza, deve essere motivato adeguatamente il valore scientifico dei risultati dell'alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata su due esami spirometrici, eseguiti tre ore dopo il sinistro per essersi l'imputato allontanato dal luogo dell'incidente, ritenendo che la circostanza che la parabola si fosse presentata ascendente durante l'esecuzione del test, impedisse di attribuire ai rilievi valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad ore prima l'effettuazione del controllo, stante il generale andamento crescente della curva metabolica tra i venti e i sessanta minuti dall'assunzione e il successivo andamento decrescente, e ritenendo pertanto necessaria la presenza di altri elementi sintomatici ai fini della configurabilità del reato - Cassazione penale , sez. IV , 06/06/2019 , n. 39725).
Sì. La Corte di cassazione ha affermato che, nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall' art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada , valutando legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un'unica misurazione alcolimetrica, attesa l'impossibilità di procedere alla seconda prova per la condotta ostruzionistica dell'imputato, in presenza di elementi sintomatici dello stato di alterazione - Cassazione penale , sez. IV , 24/04/2019 , n. 35933).
(vedi anche) Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall' art. 186 cod. strada . (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva desunto, in relazione al reato di cui all' art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis, cod. strada , lo stato di ebbrezza dalla dinamica dell'incidente stradale occorso, dalla sintomatologia rilevata dagli operanti giunti sul posto, e dalla diagnosi di sospetto stato di intossicazione acuta da alcool effettuata dai medici del Pronto soccorso prima della sottoposizione del conducente ad esame ematico, i cui risultati erano stati dichiarati inutilizzabili Cassazione penale , sez. IV , 05/03/2019 , n. 25835).
3. L’aggravante di aver cagionato un sinistro nel reato di guida in stato di ebbrezza
Il comma 2 bis dell’art. 186 del codice della strada prevede una circostanza aggravante del reato di guida in stato di ebbrezza che si configura quando il conducente del veicolo, provochi un incidente stradale.
In questo caso, le conseguenze a carico del conducente saranno molto più gravi, e ciò in quanto:
la sospensione sarà raddoppiata;
verrà disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito (genitore, amico, coniuge);
nel caso in cui venga riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l verrà disposta la revoca definitiva della patente e la confisca del veicolo.
Analizziamo di seguito, le principali questioni affrontate dalla giurisprudenza, in relazione alla configurabilità della aggravante dell'aver causato un incidente nel reato di guida in stato di ebbrezza (per le risposte clicca sulla freccia corrispondente):
No. La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall' art. 186, comma 2-bis, cod. strada , è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, in una fattispecie in cui il conducente in stato di ebbrezza non era riuscito ad evitare l'impatto con un ciclomotore che stava uscendo da un parcheggio dietro veicoli in sosta, riconducendo allo stato di alterazione del conducente l'incapacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro - Cassazione penale , sez. IV , 23/05/2019 , n. 40269).
Se non sono coinvolti altri veicoli nel sinistro stradale subito dal conducente in stato di ebbrezza, sussiste l'aggravante?
Sì. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall' art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada -Cassazione penale , sez. IV , 21/05/2019 , n. 27211).
Sì. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall' art. 186, comma 2-bis, cod. strada , il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, può essere ritenuto dal giudice anche in assenza di una formale contestazione, da parte degli organi di polizia, della violazione di altre disposizioni del codice della strada (Cassazione penale , sez. IV , 18/01/2019 , n. 18331.
Finisce con l'auto in un dirupo da solo, sussiste l'aggravante del reato di guida in stato di ebbreza?
Sì. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall' art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto in un caso in cui il conducente, in prossimità di una rotatoria, era uscito di strada e finito in un dirupo, e non erano emerse cause del sinistro diverse dal suo stato di ebbrezza - Cassazione penale , sez. IV , 13/12/2018 , n. 14267).
4. Rifiuto di sottoporsi all'alcoltest
Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest è la condotta posta in essere dal conducente di un veicolo, che fermato dalle autorità di controllo del traffico stradale o dalle forze dell'ordine (polizia, carabinieri) e sospettato di guidare sotto l'influenza dell'alcol, decida di non consentire la misurazione del suo tasso alcolemico mediante un dispositivo di alcoltest.
Nel nostro ordinamento, il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest è considerato un reato ed è punito con la stessa pena prevista per chi si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ovvero con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Analizziamo di seguito, le principali questioni affrontate dalla giurisprudenza, in relazione a rifiuto di sottoporsi all'alcoltest (per le risposte clicca sulla freccia corrispondente):
Sussiste il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, in caso di prelievo presso struttura ospedaliera?
No. Secondo la Suprema Corte di cassazione non integra il reato di cui all' art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite screening, e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali (Cassazione penale , sez. IV , 15/10/2021 , n. 46148).
Rifiuto di sottoporsi all' alcoltest: in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto va sospesa la patente di guida?
No. Secondo la Suprema Corte di cassazione, in tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, all'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista solo in caso di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 7, c. strad. (Cassazione penale sez. IV, 16/03/2022, n.9719)
Sì. Secondo la Suprema Corte di cassazione, il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall'art. 187, comma 8, c. strad., è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell'accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell'assunzione (Cassazione penale sez. IV, 28/01/2021, n.20094).
No. Secondo la Suprema Corte di cassazione, non integra il reato di cui all' art. 186, comma 7, c. strad . il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite screening, e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali (Cassazione penale , sez. IV , 15/12/2020 , n. 10146).
Se smetto di soffiare nell'etilometro o faccio finta, si configura il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest?
Sì. Secondo la Suprema Corte di cassazione, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all' art. 186, comma 7, cod. strada , si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo - pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell'accertamento - attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico. (Fattispecie in cui l'imputato, durante l'alcoltest, aveva, per dodici volte, smesso di soffiare appena l'apparecchio si metteva in funzione, adducendo uno stato di agitazione - Cassazione penale , sez. IV , 12/12/2019 , n. 3202).
No. Secondo la Suprema Corte di cassazione, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2021 , n. 33594).
L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Cassazione penale , sez. IV , 14/01/2021 , n. 16816).
L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Cassazione penale , sez. IV , 25/11/2020 , n. 34355).
5. Guida in stato di ebbrezza e partecipazione del difensore all'alcoltest
L'accertamento della guida in stato di ebbrezza viene effettuato principalmente attraverso l'uso dell'alcoltest (etilometro) o, in casi meno comuni, con il prelievo del sangue in una struttura ospedaliera.
È importante evidenziare che il conducente, sottoposto all'etilometro, ha il diritto di essere avvisato sulla possibilità di richiedere l'assistenza (e quindi la presenza) di un avvocato durante l’effettuazione dell’alcoltest.
La giurisprudenza di Legittimità ci ha spiegato che il mancato avviso al conducente del diritto di farsi assistere dal proprio difensore durante l’alcoltest può comportare la nullità dell'accertamento eseguito dalla polizia giudiziaria e quindi rendere inutilizzabili gli esiti dell’esame alcolimetrico.
L'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore (ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p.) deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui venga avviata la procedura di accertamento strumentale, con la richiesta verbale di sottoporsi al relativo alcoltest e quindi tale obbligo opera anche nel caso in cui l'interessato rifiuti successivamente di sottoporsi all'accertamento (Cassazione penale , sez. IV , 22/01/2020 , n. 13493).
Al riguardo, si riportano alcune pronunce della Suprema Corte di cassazione:
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l'obbligo incondizionato di attendere l'arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall'interessato per il compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito, in quanto legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso da tale suddetta (Cassazione penale , sez. IV , 10/11/2021 , n. 5860).
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l'obbligo di attendere che l'interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall'attesa suddetta (Cassazione penale , sez. IV , 11/12/2019 , n. 61).
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 c.p.p., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (Cassazione penale sez. IV, 04/11/2021, n.44962).
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p. , fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell' art. 183 c.p.p. , qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Cassazione penale , sez. IV , 03/11/2021 , n. 40550.
In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Cassazione penale , sez. IV , 18/06/2021 , n. 35844).
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefacente degli stessi (Cassazione penale , sez. IV , 17/12/2020 , n. 3913).
In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, con la conseguenza che l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione (Cassazione penale , sez. IV , 29/04/2021 , n. 18349).
6. Sanzioni accessorie in caso di guida in stato di ebbrezza
6.1 Decurtazione dei punti della patente di guida
Chi guida in stato di ebbrezza subirà la decurtazione dei punti della patente di guida.
Ai conducenti con un tasso alcolemico riscontrato superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, verranno decurtati 10 punti dalla patente.
Ai neopatentati con un tasso alcolemico riscontrato inferiore a 0,5 grammi per litro di sangue, la decurtazione è di 5 punti (cfr. articolo 186-bis del Codice della Strada).
6.2 Sospensione della patente di guida
In caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, il conducente reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro;
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro;
sospensione della patente di guida da uno a due anni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro.
Va precisato che nel caso in cui venga riscontrato un tasso alcolemico da "ultima fascia" (superiore a 1,5 g/l) ed il veicolo non appartiene al conducente, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
L'ordinanza di sospensione della patente è adottata dal Prefetto del luogo in cui si è verificato l'accertamento.
Nel provvedimento, il Prefetto ordina che il conducente venga sottoposto a visita medica entro sessanta giorni, al fine di verificare le condizioni psicofisiche del conducente e la sua idoneità alla guida.
6.3 Revoca della patente di guida
In relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente viene disposta in due casi:
se il conducente ha commesso una seconda condotta di guida in stato di ebbrezza a distanza di due anni dalla prima (recidiva nel biennio);
se il conducente è risultato positivo all'alcotest, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue ed ha provocato un incidente stradale.
La revoca della patente è un provvedimento definitivo e ciò in quanto, il conducente per riottenere la patente di guida dovrà ripetere l'esame presso la motorizzazione civile, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti.
6.4 Confisca del veicolo
Nei casi in cui venga riscontrato un tasso alcolemico da ultima fascia (superiore a 1,5 g/l) è prevista un'ulteriore sanzione accessoria: la confisca del veicolo.
Questa sanzione comporta la perdita definitiva del bene da parte del conducente ma non può trovare applicazione nel caso in cui il veicolo, a bordo del quale si è consumato il reato di guida in stato di ebbrezza, è di proprietà. di altra persona estranea al reato.
La confisca del veicolo viene disposta con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, anche in caso di sentenza pronunciata a seguito di accordo tra le parti (cd. patteggiamento) e di riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Si riportano, sul punto, alcune pronunce della Suprema Corte di cassazione:
In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante (Cassazione penale sez. IV, 03/03/2022, n.8491).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 186, comma 2-bis, cod. strada , in relazione all' art. 3 Cost. , nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente di guida nell'ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all' art. 222 cod. strada , e non avendo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale , inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti (Cassazione penale , sez. IV , 11/02/2021 , n. 7950).
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per la legge a illeciti posti in essere con violazione sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (Fattispecie relativa a contravvenzione di guida in stato d'ebbrezza alcolica commessa alla guida di un velocipide per la cui circolazione non è richiesta la patente - Cassazione penale , sez. IV , 26/11/2020 , n. 34772).
Ai fini della confisca prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada , la nozione di appartenenza del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Cassazione penale , sez. I , 04/02/2020 , n. 14844).
In tema di guida in stato d'ebbrezza, è ammissibile la confisca dell'autovettura appartenente ad una società in nome collettivo della quale l'imputato sia socio amministratore (Cassazione penale , sez. IV , 14/10/2014 , n. 19143).
7. Lavoro di pubblica utilità in caso di guida in stato di ebbrezza
Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione sostitutiva e trova la sua disciplina nelll'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
In generale, attraverso questo strumento la persona che abbia subito una condanna, per reati di scarso allarme sociale, può ottenere la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria inflitta nei suoi confronti con lo svolgimento di attività nell’interesse della collettività.
Pensiamo, ad esempio, alla pulizia di parchi pubblici, la rimozione di graffiti, la manutenzione di edifici pubblici, il lavoro in organizzazioni no-profit o il servizio in comunità svantaggiate.
Il lavoro di pubblica utilità risponde a tre specifiche finalità:
Reintegrazione sociale: Il lavoro di pubblica utilità mira a favorire la reintegrazione del condannato in società, consentendogli di svolgere un ruolo costruttivo nella comunità, acquisendo competenze, stabilendo legami sociali positivi e sviluppando una maggiore responsabilità personale;
Sanzione proporzionata al reato commesso: Per molti reati minori, la reclusione in carcere potrebbe rappresentare una punizione eccessiva. Il lavoro di pubblica utilità offre una sanzione più proporzionata rispetto al reato commesso, consentendo alle persone di “ripagare” il loro "debito" con la società attraverso servizi alla comunità.
Ridurre il sovraffollamento: Utilizzare il lavoro di pubblica utilità come alternativa alla detenzione in carcere può aiutare a ridurre il sovraffollamento carcerario e risparmiare risorse del sistema carcerario. Questo può essere particolarmente vantaggioso per le autorità penitenziarie e finanziarie.
Con riferimento ai lavori di pubblica utilità concessi in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, occorre fare riferimento al comma 9 bis dell’art. 186 del codice della strada.
In primo luogo, è bene ribadire che non potrà optare per i lavori di pubblica utilità, il conducente che abbia cagionato, in stato di ebbrezza alcolica, un incidente stradale.
Ciò posto, si rappresenta che la disposizione in esame stabilisce che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato.
7.1 Differenze tra il lavoro di pubblica utilità e la messa alla prova
Nel linguaggio comune, i concetti di “lavoro di pubblica utilità” e “messa alla prova” vengono utilizzati per definire lo stesso concetto ma nella realtà rappresentano due istituti completamente diversi.
Come si è detto in precedenza, infatti, il lavoro di pubblica utilità è una sanzione sostitutiva e comporta la condanna definitiva dell’imputato.
Viceversa, la messa alla prova comporta la sospensione del processo penale e la sottoposizione dell’imputato (non condannato) ad un periodo di prova, durante il quale lo stesso dovrà porre in essere condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato(nonché, laddove possibile, risarcire i danni cagionati.
Con la messa alla prova, l’imputato verrà affidato al servizio sociale e dovrà rispettare un programma (attività di volontariato, prescrizioni, divieti di frequentazione, ecc..).
All’esito del periodo di prova, in caso di esito positivo, l’imputato potrà ottenere l’estinzione del reato, ai sensi dell’art. 168-ter c.p.
Analizziamo di seguito, le principali questioni affrontate dalla giurisprudenza, in relazione alla configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza (per le risposte clicca sulla freccia corrispondente):
Sì. La Corte di cassazione ha affermato che la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall' art. 58 d.lg. 28 agosto 2000, n.274 (Cassazione penale , sez. IV , 28/01/2022 , n. 4176).
Sì. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell'inerzia del pubblico ministero, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, attesa la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e l'equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall' art. 186, comma 9-bis, c. strad ., al d.lg. n. 274 del 2000 , del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ai sensi dell'art. 58, comma 1, del citato d.lg.). (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'estinzione per prescrizione non impedisce di disporre la revoca della sanzione sostitutiva, ove ne ricorrano i presupposti, facendo così rivivere le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo - Cassazione penale , sez. I , 08/04/2021, n. 24695).
Sì. Secondo la Corte di cassazione, in caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, può, su istanza dell'imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ed in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall' art. 186, comma 9- bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Cassazione penale , sez. IV , 13/01/2021 , n. 6879).
Sì. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di disciplina della circolazione stradale, il giudice di appello, su conforme richiesta del condannato, può revocare il provvedimento di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità emesso in violazione del divieto di concessione per più di una volta, stabilito dall' art. 186, comma 9-bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 , e disporre la sospensione condizionale della pena, dovendosi considerare come inesistente l'originaria richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva e non sussistendo violazione del divieto di reformatio in peius (Cassazione penale , sez. IV , 16/12/2020 , n. 12970).
La richiesta della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all' art. 186, comma 9-bis, cod. strada implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti (Cassazione penale , sez. IV , 09/12/2020 , n. 36783).
La sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità in sostituzione di una pena detentiva costituisce titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Cassazione penale , sez. I , 05/11/2020 , n. 4629).
Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (nella specie concessa ai sensi dell' art. 186, comma 9-bis, cod. strada ) ed al conseguente ripristino della pena originariamente sostituita in sede di cognizione, non può contestualmente disporre la sospensione condizionale della pena ripristinata, ostandovi, in difetto di un'espressa disposizione di legge in tal senso e comunque di un sopravvenuto mutamento delle norme poste a fondamento della condanna, l'intangibilità del giudicato (Cassazione penale , sez. I , 19/02/2020 , n. 11682).
Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (Cassazione penale , sez. IV , 03/12/2020 , n. 36779).
In tema di disciplina della circolazione stradale, il giudice dell'esecuzione non può revocare il provvedimento di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità emesso dal giudice della cognizione in violazione del divieto di concessione della sanzione sostitutiva per più di una volta, stabilito dall' art. 186, comma 9-bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 , atteso che una simile causa di revoca non è prevista né da tale norma né dalle disposizioni relative al lavoro di pubblica utilità dettate dal d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 , cui la stessa fa riferimento (Cassazione penale , sez. I , 21/01/2020 , n. 13755).
La competenza a decidere in ordine ad un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all' art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , per gravi ragioni di salute appartiene, non al giudice dell'esecuzione, ma al tribunale di sorveglianza (Cassazione penale , sez. I , 27/06/2019 , n. 36054).