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Guida in stato di ebbrezza: cos'è il reato previsto dall'art. 186 del codice della strada


il reato di guida in stato di ebbrezza


Articolo 186 del codice della strada - Guida in stato di ebbrezza

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 543 a Euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.


7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Competenza per materia: per il reato di guida in stato di ebbrezza è competente il tribunale in composizione monocratica.

Udienza preliminare: per il reato di guida in stato di ebbrezza non è prevista l'udienza preliminare.

Procedibilità: il reato di guida in stato di ebbrezza è procedibile d'ufficio.

Arresto: per il reato di guida in stato di ebbrezza l'arresto non è consentito.

Fermo: per il reato di guida in stato di ebbrezza non è consentito il fermo.

Custodia cautelare in carcere: per il reato di guida in stato di ebbrezza non è consentita la custodia cautelare in carcere.

Prescrizione: il reato di guida in stato di ebbrezza si prescrive in cinque anni.

 

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In questo articolo analizziamo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di guida in stato di ebbrezza, riportando le principali pronunce ed orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.

Indice:




1. Che cos'è e come è punita la guida in stato di ebbrezza?

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute nel 2021, circa il 10% degli incidenti stradali sono stati causati da una persona in stato di ebbrezza alcolica.

In particolare, secondo i dati forniti dalle forze dell'ordine, su 52.459 incidenti con lesioni, 5.085 era stati cagionati da persone che si trovavano in stato di ebbrezza.

Questi dati spiegano la particolare attenzione che il nostro Legislatore rivolge al tema della sicurezza stradale e della repressione delle condotte di guida in stato di ebbrezza.

Veniamo adesso nel dettaglio, a scoprire quali sono gli elementi che caratterizzano il reato di cui discutiamo.

Nel nostro ordinamento, la guida in stato di ebbrezza alcolica è disciplinata dall'articolo 186 del Codice della Strada che prevede diverse forme di sanzione, da quella amministrativa (relativa ai casi di minore gravità) fino a quella penale (nei casi particolarmente gravi e di allarme sociale).

Tutto si incentra sul concetto di tasso alcolemico che rappresenta la percentuale di alcol presente nel sangue nel momento in cui viene effettuato l'alcoltest.

  • Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue, il conducente del veicolo non verrà sottoposto ad un procedimento penale ma dovrà pagare una sanzione amministrativa (da euro 543 a euro 2.170);

  • Se il tasso alcolemico invece è superiore ai 0,8 grammi per litro di sangue, il conducente del veicolo si troverà ad affrontare un processo penale (verrà invitato a nominare un difensore ed a eleggere domicilio per le notificazioni).

Nel caso in cui il tasso alcolemico risulti superiore alla cd. "soglia penale", il conducente risultato positivo all'alcoltest rischia:

  • la condanna alla pena dell'arresto fino a sei mesi e un'ammenda da 800 a 3.200 euro, se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue;

  • la condanna alla pena dell'arresto da 6 mesi a un anno e un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue.La "guida in stato d'ebbrezza" è un reato previsto dall'art. 186 del codice della strada e punisce chi si mette alla guida di un veicolo (automobile, motocicletta, bicicletta) mentre è sotto l'influenza dell'alcol.

Inoltre, l'Allegato 1 relativo all'art. 6 del decreto-legge n. 117 del 2007 descrive puntualmente per ciascun intervallo di tasso alcolemico, quali siano i principali sintomi correlati ai diversi livelli concentrazione di alcol nel sangue (g/L), nonché gli effetti.

Anche qui, dunque, il valore di 0.5 g/L è considerato il limite legale di tasso alcolemico per la guida, oltre il quale si manifestano i sintomi tipici dell'alterazione psicofisica da alcol, che si aggravano con l'aumentare del livello di alcol nel sangue.


1.1 Cosa si intende per guida in stato di ebbrezza?

Secondo la Giurisprudenza, nella nozione di "guida in stato di ebbrezza" si fa rientrare quella "condizione fisicopsichica transitoria dovuta all'ingestione di bevande alcooliche, che induce nell'individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo-reattivo", tale da annebbiare le facoltà mentali, con conseguenze sulla prontezza dei riflessi.

Secondo il Ministero della salute, infatti, già il superamento della soglia 0.5 - 0,8 grammi per litro determina cambiamenti dell’umore, nausea, sonnolenza, stato di eccitazione emotiva, riduzione della capacità di giudizio, riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale, riflessi alterati, alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi e vomito.

Circostanze queste che rendono chiaramente insicura e pericolosa la guida di un veicolo


2. Quando si configura il reato di guida in stato di ebbrezza?

La contravvenzione di guida in stato di ebbrezza è un reato di mera condotta, in quanto per l'integrazione degli estremi di tale illecito penale è sufficiente la conduzione di un veicolo su strada dopo aver assunto sostanze alcoliche.

Si tratta inoltre di un reato di pericolo astratto o presunto, in quanto il giudice deve accertare esclusivamente se l'imputato, quando si è posto alla guida, aveva un tasso di alcool nel sangue superiore a determinate soglie.

Esula pertanto dall'accertamento giudiziale la verifica dell'effettiva messa in pericolo del bene giuridico protetto, ravvisabile nella sicurezza della circolazione stradale (Sez. 3, n. 23114 del 19/4/2007, Rv. 237069, secondo cui la legge punisce la mera condotta di circolazione sulla pubblica via alla guida di un veicolo in condizioni di ebbrezza, onde nessuna incidenza può avere l'eventuale occasionalità dello stato di ebbrezza e l'intensità del danno o del pericolo causato).

A maggior ragione, pertanto, esula dagli elementi strutturali della fattispecie incriminatrice in disamina la causazione di un danno.

Quest'ultimo può in rerum natura verificarsi allorché ricorra l'ipotesi di cui art. 186 C.d.S., comma 2 bis, relativa all'aver provocato un incidente stradale. Ma si tratta, come si dirà nel paragrafo successivo, di un'aggravante e quindi di un elemento accidentale del reato, estraneo agli elementi costitutivi della fattispecie.

E, infatti, in quest'ordine di idee, si è ritenuto, in giurisprudenza, che la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno non sia applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento del danno correlato alle lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione di lesioni a terzi, pur essendo una possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato, secondo il criterio della c.d. regolarità causale (Sez. 4, n. 31634 del 27/04/2018, Rv. 273083 - 01).

Il concetto di ebbrezza contenuto nell'art. 186 d.p.r. 285\92 ha un significato più ampio di quello di ubriachezza, perché si riferisce allo stato di chi versi in una qualunque situazione di disarmonia psico-fisica, determinato dall'ingestione di bevande alcoliche ovvero di sostanze stupefacenti, per cui venga a difettare la prontezza dei riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza della guida (Cass. 2350/80).

La Suprema Corte ha poi precisato che lo stato di ebbrezza può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente, nè unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada

Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il Giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso), così come può disattendere l'esito dell'etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca un motivazione logica ed adeguata (Cass. Sez. Unite 1299\96).

Analizziamo di seguito, le principali questioni affrontate dalla giurisprudenza, in relazione alla configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza (per le risposte clicca sulla freccia corrispondente):



3. L’aggravante di aver cagionato un sinistro nel reato di guida in stato di ebbrezza

Il comma 2 bis dell’art. 186 del codice della strada prevede una circostanza aggravante del reato di guida in stato di ebbrezza che si configura quando il conducente del veicolo, provochi un incidente stradale.

In questo caso, le conseguenze a carico del conducente saranno molto più gravi, e ciò in quanto:

  • la sospensione sarà raddoppiata;

  • verrà disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito (genitore, amico, coniuge);

  • nel caso in cui venga riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l verrà disposta la revoca definitiva della patente e la confisca del veicolo.

Analizziamo di seguito, le principali questioni affrontate dalla giurisprudenza, in relazione alla configurabilità della aggravante dell'aver causato un incidente nel reato di guida in stato di ebbrezza (per le risposte clicca sulla freccia corrispondente):

Se non sono coinvolti altri veicoli nel sinistro stradale subito dal conducente in stato di ebbrezza, sussiste l'aggravante?

Finisce con l'auto in un dirupo da solo, sussiste l'aggravante del reato di guida in stato di ebbreza?


4. Rifiuto di sottoporsi all'alcoltest

Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest è la condotta posta in essere dal conducente di un veicolo, che fermato dalle autorità di controllo del traffico stradale o dalle forze dell'ordine (polizia, carabinieri) e sospettato di guidare sotto l'influenza dell'alcol, decida di non consentire la misurazione del suo tasso alcolemico mediante un dispositivo di alcoltest.

Nel nostro ordinamento, il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest è considerato un reato ed è punito con la stessa pena prevista per chi si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ovvero con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Analizziamo di seguito, le principali questioni affrontate dalla giurisprudenza, in relazione a rifiuto di sottoporsi all'alcoltest (per le risposte clicca sulla freccia corrispondente):


5. Guida in stato di ebbrezza e partecipazione del difensore all'alcoltest

L'accertamento della guida in stato di ebbrezza viene effettuato principalmente attraverso l'uso dell'alcoltest (etilometro) o, in casi meno comuni, con il prelievo del sangue in una struttura ospedaliera.

È importante evidenziare che il conducente, sottoposto all'etilometro, ha il diritto di essere avvisato sulla possibilità di richiedere l'assistenza (e quindi la presenza) di un avvocato durante l’effettuazione dell’alcoltest.

La giurisprudenza di Legittimità ci ha spiegato che il mancato avviso al conducente del diritto di farsi assistere dal proprio difensore durante l’alcoltest può comportare la nullità dell'accertamento eseguito dalla polizia giudiziaria e quindi rendere inutilizzabili gli esiti dell’esame alcolimetrico.

L'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore (ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p.) deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui venga avviata la procedura di accertamento strumentale, con la richiesta verbale di sottoporsi al relativo alcoltest e quindi tale obbligo opera anche nel caso in cui l'interessato rifiuti successivamente di sottoporsi all'accertamento (Cassazione penale , sez. IV , 22/01/2020 , n. 13493).

Al riguardo, si riportano alcune pronunce della Suprema Corte di cassazione:


6. Sanzioni accessorie in caso di guida in stato di ebbrezza

6.1 Decurtazione dei punti della patente di guida

Chi guida in stato di ebbrezza subirà la decurtazione dei punti della patente di guida.

  • Ai conducenti con un tasso alcolemico riscontrato superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, verranno decurtati 10 punti dalla patente.

  • Ai neopatentati con un tasso alcolemico riscontrato inferiore a 0,5 grammi per litro di sangue, la decurtazione è di 5 punti (cfr. articolo 186-bis del Codice della Strada).


6.2 Sospensione della patente di guida

In caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, il conducente reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della

  • sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro;

  • sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro;

  • sospensione della patente di guida da uno a due anni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro.

Va precisato che nel caso in cui venga riscontrato un tasso alcolemico da "ultima fascia" (superiore a 1,5 g/l) ed il veicolo non appartiene al conducente, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

L'ordinanza di sospensione della patente è adottata dal Prefetto del luogo in cui si è verificato l'accertamento.

Nel provvedimento, il Prefetto ordina che il conducente venga sottoposto a visita medica entro sessanta giorni, al fine di verificare le condizioni psicofisiche del conducente e la sua idoneità alla guida.


6.3 Revoca della patente di guida

In relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente viene disposta in due casi:

  • se il conducente ha commesso una seconda condotta di guida in stato di ebbrezza a distanza di due anni dalla prima (recidiva nel biennio);

  • se il conducente è risultato positivo all'alcotest, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue ed ha provocato un incidente stradale.

La revoca della patente è un provvedimento definitivo e ciò in quanto, il conducente per riottenere la patente di guida dovrà ripetere l'esame presso la motorizzazione civile, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti.


6.4 Confisca del veicolo

Nei casi in cui venga riscontrato un tasso alcolemico da ultima fascia (superiore a 1,5 g/l) è prevista un'ulteriore sanzione accessoria: la confisca del veicolo.

Questa sanzione comporta la perdita definitiva del bene da parte del conducente ma non può trovare applicazione nel caso in cui il veicolo, a bordo del quale si è consumato il reato di guida in stato di ebbrezza, è di proprietà. di altra persona estranea al reato.

La confisca del veicolo viene disposta con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, anche in caso di sentenza pronunciata a seguito di accordo tra le parti (cd. patteggiamento) e di riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Si riportano, sul punto, alcune pronunce della Suprema Corte di cassazione:


7. Lavoro di pubblica utilità in caso di guida in stato di ebbrezza

Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione sostitutiva e trova la sua disciplina nelll'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

In generale, attraverso questo strumento la persona che abbia subito una condanna, per reati di scarso allarme sociale, può ottenere la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria inflitta nei suoi confronti con lo svolgimento di attività nell’interesse della collettività.

Pensiamo, ad esempio, alla pulizia di parchi pubblici, la rimozione di graffiti, la manutenzione di edifici pubblici, il lavoro in organizzazioni no-profit o il servizio in comunità svantaggiate.

Il lavoro di pubblica utilità risponde a tre specifiche finalità:

Reintegrazione sociale: Il lavoro di pubblica utilità mira a favorire la reintegrazione del condannato in società, consentendogli di svolgere un ruolo costruttivo nella comunità, acquisendo competenze, stabilendo legami sociali positivi e sviluppando una maggiore responsabilità personale;

Sanzione proporzionata al reato commesso: Per molti reati minori, la reclusione in carcere potrebbe rappresentare una punizione eccessiva. Il lavoro di pubblica utilità offre una sanzione più proporzionata rispetto al reato commesso, consentendo alle persone di “ripagare” il loro "debito" con la società attraverso servizi alla comunità.

Ridurre il sovraffollamento: Utilizzare il lavoro di pubblica utilità come alternativa alla detenzione in carcere può aiutare a ridurre il sovraffollamento carcerario e risparmiare risorse del sistema carcerario. Questo può essere particolarmente vantaggioso per le autorità penitenziarie e finanziarie.

Con riferimento ai lavori di pubblica utilità concessi in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, occorre fare riferimento al comma 9 bis dell’art. 186 del codice della strada.

In primo luogo, è bene ribadire che non potrà optare per i lavori di pubblica utilità, il conducente che abbia cagionato, in stato di ebbrezza alcolica, un incidente stradale.

Ciò posto, si rappresenta che la disposizione in esame stabilisce che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato.


7.1 Differenze tra il lavoro di pubblica utilità e la messa alla prova

Nel linguaggio comune, i concetti di “lavoro di pubblica utilità” e “messa alla prova” vengono utilizzati per definire lo stesso concetto ma nella realtà rappresentano due istituti completamente diversi.

Come si è detto in precedenza, infatti, il lavoro di pubblica utilità è una sanzione sostitutiva e comporta la condanna definitiva dell’imputato.

Viceversa, la messa alla prova comporta la sospensione del processo penale e la sottoposizione dell’imputato (non condannato) ad un periodo di prova, durante il quale lo stesso dovrà porre in essere condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato(nonché, laddove possibile, risarcire i danni cagionati.

Con la messa alla prova, l’imputato verrà affidato al servizio sociale e dovrà rispettare un programma (attività di volontariato, prescrizioni, divieti di frequentazione, ecc..).

All’esito del periodo di prova, in caso di esito positivo, l’imputato potrà ottenere l’estinzione del reato, ai sensi dell’art. 168-ter c.p.

Analizziamo di seguito, le principali questioni affrontate dalla giurisprudenza, in relazione alla configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza (per le risposte clicca sulla freccia corrispondente):


 

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