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Guida in stato di ebbrezza: è ammessa la confisca di un'auto appartenente ad una società di persone


Sentenze della cassazione in materia di guida in stato di ebbrezza

La massima

In tema di guida in stato d'ebbrezza, è ammissibile la confisca dell'autovettura appartenente ad una società in nome collettivo della quale l'imputato sia socio amministratore (Cassazione penale , sez. IV , 14/10/2014 , n. 19143).

Fonte: Ced Cassazione Penale



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La sentenza

RITENUTO IN FATTO

S.P.E., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Vigevano, del 23 gennaio 2013, che, nell'applicare, su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., la pena dalle stesse concordata, ha disposto la sospensione della patente di guida dell'imputato per due anni. Durata determinata raddoppiando quella base di un anno in considerazione dell'appartenenza a soggetto estraneo del veicolo (una "Fiat Palio" targata (OMISSIS)) con il quale il reato è stato commesso.


Censura il ricorrente la durata di detta sanzione amministrativa accessoria, deducendo l'illegittimità del raddoppio della stessa atteso che il predetto veicolo è intestato al ricorrente ed al fratello e socio S.M.; di guisa che, non il raddoppio della sospensione avrebbe dovuto disporsi, bensì la confisca dell'auto.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.


L'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), dispone che, nei casi di guida in stato di ebbrezza alcolica, qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/1 al conducente del veicolo debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e quella della confisca dei veicolo con il quale è stato commesso il reato.


La confisca non può essere disposta nel caso in cui il veicolo in questione appartenga a persona estranea al reato; in tal caso, tuttavia, è previsto dalla legge che la durata della sospensione della patente sia raddoppiata.


Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto che la vettura a bordo della quale l'imputato si trovava al momento del controllo, essendo intestata alla ditta "Fratelli Sciavini s.n.c." doveva ritenersi appartenere a persona estranea al reato, di guisa che non avrebbe potuto essere confiscata, con conseguente raddoppio (da uno e due anni) della durata della sospensione della patente.


Orbene, osserva la Corte che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, il concetto di "appartenenza" deve intendersi, "non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purchè non occasionali" (Cass. n. 20610/10, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell'imputato ma in uso a quest'ultimo). Ed ancora, che la confisca del veicolo intestato a un terzo è esclusa "solo quando questi risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest'ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo" (Cass. n. 39777/12). E' stato anche affermato che "E' legittima la confisca, per il reato di guida in stato di ebbrezza, del veicolo appartenente a società in accomandita semplice della quale l'autore del reato sia socio accomandatario " (Cass. n. 38663/2010).


Alla stregua di tali principi deve riconoscersi che, nel caso in esame, sussistevano i requisiti che consentivano al giudice di disporre la confisca del veicolo alla cui guida si trovava l'imputato e di determinare la durata della sospensione della patente di guida senza alcun raddoppio.


Risulta invero dalla sentenza impugnata e, ancor più compiutamente, dalla documentazione allegata al ricorso, che la "Fiat Palio" sopra descritta è formalmente intestata alla "Fratelli Schiavini s.n.c", della quale l'odierno ricorrente è, con il fratello S. M., oltre che socio, anche amministratore. Proprio il ruolo ricoperto dall'imputato all'interno della ditta, di socio ed amministratore della s.n.c. intestataria del veicolo in questione, denuncia la sussistenza di un rapporto di necessaria strumentalità tra l'impiego dello stesso veicolo e la consumazione della fattispecie contravvenzionale contestata e ne legittima, quindi, la confisca, che si rende doverosa ed opportuna in quanto volta ad evitare la reiterata illecita utilizzazione del mezzo.


Ha errato, quindi, il giudice nell'individuare ovvero nel determinare la durata delle predette sanzioni amministrative, alla cui corretta applicazione può procedere questa Corte in vista della natura obbligatoria delle stesse; di guisa che, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente di guida e l'omessa confisca dell'autovettura "Fiat Palio" targata (OMISSIS); confisca che si dispone, con rideterminazione in un anno della durata della sospensione della patente di guida applicata all'imputato.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, la cui durata determina in un anno, e all'omessa confisca dell'auto "Fiat Palio" targata (OMISSIS)", confisca che dispone.


Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.


Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2015

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