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Guida in stato di ebbrezza: il prelievo ematico non è accertamento tecnico non ripetibile

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Sentenze della Corte di cassazione in tema di guida in stato di ebbrezza

La massima

In tema di guida in stato di abbrezza, ai fini della verifica della concentrazione alcolica del conducente, l'analisi del campione ematico non costituisce accertamento tecnico irripetibile in quanto il campione, una volta assicurato mediante prelievo, non è più soggetto a modifica o trasformazione.(In motivazione, la Corte ha precisato che i risultati dell'accertamento diagnostico sono acquisibili al giudizio mediante produzione documentale del relativo referto ospedaliero - Cassazione penale sez. IV, 05/10/2022, n.48631).

Fonte: Ced Cassazione Penale


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La sentenza

Cassazione penale sez. IV, 05/10/2022, n.48631

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata pronunciata in data 13.10.2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato S.A., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nella misura di anni tre mesi quattro di reclusione in relazione al reato di omicidio colposo stradale ai sensi dell'art. 589 bis c.p., commi 1 e 4, essendo stata accertata la condizione di ebbrezza alcolica di cui alla ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b).


2. Con riferimento alla doglianza concernente la mancata verifica della condizione di ebbrezza alcolica attraverso una procedura che ponesse la difesa dell'imputato nella possibilità di interloquire, e pertanto mediante un accertamento tecnico irripetibile di cui all'art. 360 c.p.p., il giudice distrettuale ha operato una distinzione tra la fase di acquisizione del dato da analizzare (e pertanto quella del prelievo ematico), riconducibile allo spettro degli accertamenti urgenti sulle persone, al cui adempimento sono sottese specifiche garanzie difensive (art. 114 disp. att. c.p.p.), dalla fase dell'esame diagnostico del dato acquisito, consistito nella verifica della concentrazione alcolica nel campione di sangue prelevato, operazione questa di carattere tecnico ma non compresa negli accertamenti tecnici irripetibili, trattandosi di dato cristallizzato nel campione e non più soggetto a modificazione.


3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha articolato due motivi di ricorso.


Con il primo motivo deduce violazione della legge penale con riferimento agli artt. 354,360 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c), atteso che l'esame del campione di sangue avrebbe dovuto essere processato con le forme garantite di cui all'art. 360 c.p.p.; sul punto ha richiamato giurisprudenza di legittimità relativa all'esame di materiale organico da cui ricavare il DNA.


Con una seconda articolazione lamenta vizio motivazionale laddove nella motivazione della sentenza impugnata si ritengono ripetibili gli accertamenti da eseguirsi sul campione di sangue prelevato laddove, se così fosse, tali accertamenti avrebbero potuto fare ingresso nel fascicolo processuale solo a seguito di una verifica da parte di un consulente tecnico, con la conseguenza della loro inutilizzabilità ai fini della decisione in quanto siffatta verifica nella specie era mancata.


RITENUTO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso si appalesa inammissibile in quanto generico e primo di confronto con il contenuto della motivazione della sentenza impugnata la quale ha correttamente evidenziato, con logico e non contraddittorio argomentare giuridico che, una volta acquisito il campione di materiale biologico nelle forme previste dalla legge in materia di accertamento urgente sulle persone ai sensi dell'art. 354 c.p.p., l'analisi del campione risulta essere stato eseguito sulla base degli ordinari protocolli sanitari e sul punto, ai fini della verifica della concentrazione alcolica nel sangue, né il codice della strada, né il relativo regolamento di attuazione prescrivono una specifica modalità di analisi del sangue, essendo rimessa al personale medico la libertà di scelta nel metodo da usare, purché scientificamente corretto (sez. 4, n. 6497 del 9/01/2018, Bagordo, Rv. 272600).


2. Va inoltre considerato che in materia di accertamento della concentrazione alcolica del conducente coinvolto in un sinistro stradale è la stessa disposizione normativa di riferimento, e cioè l'art. 186 C.d.S., comma, a prevedere che gli organi di Polizia si rivolgano alle strutture sanitarie di base o a quelle accreditate o equiparate, le quali rilasciano agli organi di PG la relativa certificazione, non essendo all'uopo necessario procedere alla esecuzione di un accertamento tecnico irripetibile, che tale non potrebbe neppure essere considerato in quanto, una volta assicurato il campione di sangue, che è un liquido biologico soggetto a trasformazione fino al momento del prelievo, lo stesso non è più soggetto a modifica una volta prelevato (sez.5, n. 37340 del 15/07/2019, Alterio, Rv.277578), fatte salve le ipotesi di confusione, alterazione o inquinamento del campione, ipotesi che nella specie non risultano prospettate.


2.1 I risultati dell'accertamento diagnostico riportati nella certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria risultano poi correttamente acquisiti al giudizio mediante la produzione documentale del relativo referto, che proviene da una struttura pubblica, o ad essa equiparata, autorizzata all'esame e al rilascio della certificazione, la quale pure non risulta essere stata contestata nel suo rilievo probatorio.


3. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, laddove il carattere eventualmente ripetibile dell'accertamento, in quanto i protocolli sanitari prevedono la possibilità di procedere ad una rinnovazione dell'esame su un campione del liquido organico, non incide sulla utilizzabilità del dato acquisito, il quale non è rappresentato dal campione di sangue esaminato e refertato nella sua concentrazione alcolica, ma nella certificazione rilasciata dall'autorità sanitaria agli organi di PG, la quale può essere acquisita al giudizio ai sensi dell'art. 234 c.p.p., e s.s., e valutata dal giudice secondo le regole probatorie del processo penale e suscettibile di contestazione ad opera delle parti processuali ai sensi degli artt. 190 e 192 c.p.p. (sez.4, n. 32300 del 6/07/2006, Bellucci, Rv. 235183) che, nella specie, non risultano sollevate.


4. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 3.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2022.


Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2022

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