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Guida in stato di ebbrezza: l'assunzione di farmaci per il diabete può escludere il reato?


Sentenze della cassazione in materia di guida in stato di ebbrezza

La massima

In tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esito positivo dell'alcotest non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, la circostanza che gli effetti dell'ingestione dell'alcool siano risultati prolungati nel tempo in ragione dell'assunzione di farmaci contro il diabete, in quanto l'obbligo del conducente di mettersi alla guida in stato di efficienza psico fisica include quello di tener conto degli effetti dei farmaci assunti e della loro interazione con l'assunzione di sostanze alcoliche (Cassazione penale , sez. IV , 05/12/2019 , n. 2868).

Fonte: Ced Cassazione Penale



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La sentenza

Cassazione penale , sez. IV , 05/12/2019 , n. 2868

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 gennaio 2019 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con cui F.F. è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 bis, perchè essendosi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato mediante esame ematico pari a gr/l. 2,73, provocava un sinistro stradale.


2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, formulando due distinti motivi.


3. Con il primo si duole della violazione della legge penale in relazione all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 bis e del vizio di motivazione. Osserva che il ricorrente, coinvolto in un incidente stradale, fu sottoposto ad esame ematico per l'accertamento dell'assunzione di bevande alcoliche Nell'occasione egli riferì agli operanti di avere bevuto due o tre bicchieri di vino e di essersi messo alla guida solo dopo un notevole lasso di tempo, chiarendo che il sinistro si era verificato perchè aveva provato a raccogliere il telefono, che gli era caduto, cosicchè aveva sbandato. Rileva che l'esame ematico, come chiarito dal consulente, prof. R., era da ritenersi condizionato dai farmaci antidiabetici, a base di insulina e metmorfina, determinanti un rallentamento del fenomeno di neoglucogenesi epatica, in forza del quale l'etanolo viene degradato e smaltito dal fegato tramite l'enzima della alcol-deidrogenasi, con conseguente persistenza dell'etanolo nel circolo sanguigno. La chiara correlazione fra l'assunzione di detti farmaci ed i livelli ematici di alcool non è stata considerata dalla Corte territoriale, che si è limitata ad affermare che ciò che si può determinare è un prolungamento nel tempo degli effetti dell'alcool, senza tenere in considerazione l'incidenza delle sostanze sul test ematico.


4. Con il secondo motivo fa valere la violazione della legge penale, in relazione all'art. 163 c.p., per non avere il giudice di appello riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza giustificare in alcun modo la propria scelta, con ciò non assolvendo all'obbligo di motivazione imposto dall'ordinamento. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.


2. Il primo motivo è infondato.


3. La Corte territoriale, investita della questione relativa all'influenza dell'assunzione di farmaci antidiabetici - a base di insulina e metmorfina - sugli esiti degli esami ematici per la ricerca dell'etanolo nel sangue ha affrontato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i rilievi forniti dal prof. R., riportandone il contenuto, e chiarendo come - proprio da quanto riferito dal tecnico - sia emerso come dette sostanze farmacologiche non influenzino il risultato del test ematico, ma solo il tempo di permanenza dell'etanolo nel sangue, che persiste più a lungo nel circolo sanguigno, prolungando gli effetti della sua assunzione.


4. Si tratta, dunque, di effetti non condizionanti la sussistenza del reato, posto che il ricorrente si è messo alla guida in stato di ebbrezza, avendo assunto un quantitativo di bevande alcoliche che hanno determinato il superamento delle soglie di legge - in questo caso quello di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) - il che di per sè comporta l'integrazione della fattispecie.


5. La circostanza che gli effetti dell'ingestione dell'alcool siano risultati prolungati dall'assunzione di farmaci è priva di rilievo anche sotto il profilo soggettivo, ricadendo fra gli obblighi del conducente quello di mettersi alla guida in efficienza psico-fisica, tenendo in considerazione anche gli effetti dei farmaci utilizzati per la cura di patologie croniche o transitorie, nonchè il loro riverberarsi su condizioni temporanee determinate dall'assunzione di sostanze, che possono condizionare la sicurezza della circolazione.


6. Il secondo motivo è infondato. E'sufficiente, infatti, ricordare che secondo l'orientamento ampiamente maggioritario: "In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di diniego del beneficio motivata sull'esistenza di precedenti penali e sulle circostanze inerenti alla condotta di reato commessa). (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017 - dep. 28/12/2017, P, Rv. 272087; Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015 - dep. 11/05/2015, Di Domenico, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010, Miranda, Rv. 246184).


7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.


Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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