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Guida in stato di ebbrezza: sull'omesso deposito del verbale sugli esiti dell'alcoltest


Sentenze della cassazione in materia di guida in stato di ebbrezza

La massima

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666).

Fonte: Ced Cassazione Penale



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La sentenza

Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado per aver ridotto la pena e concesso la sospensione condizionale della pena, ha confermato nel resto la pronuncia resa dal Tribunale di Udine, all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di G.A. per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di un incidente stradale: mentre percorreva (OMISSIS), l'uomo non arrestava tempestivamente la propria marcia andando così a collidere contro la parte posteriore del veicolo che lo precedeva e che si trovava fermo a causa del traffico.


All'imputato, in particolare per quanto di interesse in questa sede, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante ed é stata disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.


2. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, articolando tre motivi:


2.1. Inosservanza dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 191 c.p.p., per aver respinto l'eccezione di nullità degli accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. mediante alcoltest relativa all'omesso deposito del relativo verbale nel termine di cui all'art. 366 c.p.p. e per avere omesso l'avviso del predetto deposito al difensore, conseguendone l'inutilizzabilità delle misurazioni alcolemiche. Ritiene la difesa che i termini di cui all'art. 366 c.p.p., comma 1, abbiano una valenza più pregnante rispetto a quelli meramente ordinatori, come si ricaverebbe dalla previsione della possibilità di posticipare detti termini solo a fronte di gravi motivi e non oltre trenta giorni, oltre al diritto dell'indagato di proporre opposizione avverso l'eventuale decreto di proroga dei detti termini. Nel caso di specie, non solo non sarebbe stato rispettato il termine di tre giorni dall'espletamento dell'accertamento per il deposito del relativo verbale presso la segreteria del P.M., ma del predetto deposito non sarebbe mai stato dato avviso al difensore del prevenuto, rimasto sprovvisto di legale sino alla nomina di un difensore d'ufficio, a seguito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna.


2.2. Carenza della motivazione con riguardo alla richiesta di esclusione dell'aggravante della provocazione del sinistro stradale per mancanza di prove, atteso che gli operanti non hanno indicato né fornito alcuna prova sul punto.


2.3. Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ovvero violazione degli artt. 3 e 27 Cost. in riferimento al rigetto della richiesta applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della disposta revoca. Il fatto che la sanzione amministrativa della revoca della patente sia inclusa nell'art. 186 C.d.S., comma 2-bis e che tale circostanza aggravante non sia stata inclusa tra quelle che vietano il bilanciamento confermerebbe la volontà del legislatore di far venire meno l'intero trattamento sanzionatorio, compresa la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile.


2. A tutte le questioni riproposte con il presente ricorso, la Corte territoriale ha risposto fornendo motivazione adeguata e corretta in diritto.


3. Con riguardo al tema relativo alla pretesa nullità dell'accertamento effettuato dagli organi di polizia giudiziaria mediante l'uso dell'alcoltest, in ragione dell'omesso avviso del deposito del relativo verbale (ai sensi dell'art. 366 c.p.p.), oggetto della prima censura, esattamente la Corte territoriale ha richiamato l'insegnamento più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (qui condiviso e riproposto nella sua interezza), secondo cui il verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcooltest, per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica, non é soggetto al deposito previsto dall'art. 366 c.p.p., comma 1, in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 c.p.p., può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso (Sez. 4, n. 49407 del 21/11/2013, Grossi, Rv. 257885; Sez. 4, n. 24876 del 08/04/2008, Castelli, Rv. 240296; Sez. 4, n. 27736 del 08/05/2007, Nania, Rv. 236933; Sez. 4, n. 26738 del 07/02/2006, Belogi, Rv. 234512).


Invero, la polizia giudiziaria, quando procede ad un atto urgente ai sensi dell'art. 354 c.p.p., ha solo l'obbligo, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non é tenuta né a prendere notizia dell'eventuale nomina, né a nominare un difensore d'ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366 c.p.p. (Sez. 4, n. 18610 del 17/12/2003, dep. 2004, Perugini, Rv. 228339).


L'omesso deposito dell'anzidetto verbale non integra, pertanto, alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale é consentito l'esercizio delle attività difensive (Sez. 4, n. 49407 del 21/11/2013, cit.; Sez. 4, n. 4159 del 15/10/2009, dep.2010, Tamburini, Rv. 246418).


Il primo motivo é , dunque, manifestamente infondato.


4. Medesima valutazione di manifesta infondatezza va espressa con riguardo al secondo motivo. La Corte territoriale ha respinto il motivo d'appello concernente l'aggravante dell'aver causato un incidente stradale con ampia e diffusa motivazione. Ha ricordato come il sinistro sia stato debitamente accertato dalla polizia locale la quale ha attestato che il G. "non si avvedeva della presenza dell'autovettura condotta da S., ferma a tergo di altri veicoli incolonnati lungo la (OMISSIS), all'altezza del civico (OMISSIS) ed andava ad urtarla". All'imputato veniva, infatti, elevata la contravvenzione di cui all'art. 141 C.d.S. per non essere stato in grado di arrestare il veicolo da lui condotto entro il suo campo di visibilità e in presenza di un ostacolo prevedibile. Sulla scorta di tali emergenze, i giudici di merito hanno reputato certo che il G. sia rimasto coinvolto in un sinistro stradale provocato dalla sua stessa imprudente condotta di guida, non essendosi tempestivamente avveduto della colonna di auto che aspettavano di immettersi sulla (OMISSIS) e della vettura ferma avanti a sé . La Corte territoriale sostiene che l'elevato tasso alcolemico presente nel sangue dell'imputato (1,77 g/l in entrambe le misurazioni) e i sintomi dello stato di ebbrezza riscontrati, da parte degli operanti, in capo al solo G. rendono verosimile che sulla condotta di guida dell'imputato abbia influito il grave stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche, idoneo, in quanto tale, ad alterarne la percezione della realtà ed a rallentarne i riflessi e la capacità di una immediata reazione. Si tratta di percorso argomentativo del tutto congruo, scevro da contraddizioni e manifeste illogicità, avendo la Corte di merito valorizzato argomenti fattuali non smentiti nella loro storicità.


4.1. Sul punto, in linea generale, deve ribadirsi che, per la configurabilità della circostanza aggravante di aver causato un incidente, é sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (ex multis, Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557).


Questa Corte ha altresì affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, deve accertarsi la dipendenza dell'incidente anche dalla condotta di guida del conducente (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017, Magnoni, Rv. 270612). Occorre, tuttavia, precisare anche che "provocare" un incidente significa che esso deve essere conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse le norme sulla circolazione stradale, ovvero quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, volte in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo. Ed invero, poiché la norma di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis non richiede l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente ma evoca unicamente il collegamento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di alterazione dell'agente, vale il principio secondo cui il maggior disvalore della condotta di cui all'art. 186 C.d.S., comma-2 bis risiede nella condizione di alterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo in cui egli si venga a trovare, riconducibile alla sua impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente, direttamente ricollegabile allo stato di alterazione psicofisica. Degli anzidetti principi la Corte territoriale ha fatto buon governo, di talché la censura sollevata si rivela inammissibile.


5. Manifestamente infondato é anche il terzo motivo, atteso che la Corte territoriale ha applicato il principio di diritto per il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante (Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016, P.G. in proc. Conn., Rv. 267318).


6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.


Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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