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Abuso d'ufficio: legittimo il sequestro nei confronti degli aventi diritto estranei al reato


Corte di Cassazione

La massima

In tema di abuso d'ufficio, la confisca prevista dall' art. 335-bis cod. pen. , in quanto obbligatoria, opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato, che non possono trarre vantaggio dall'ingiusto profitto conseguente ad una condotta illecita, sempre che sussista un nesso strutturale tra il bene da confiscare ed il reato.

Fonte: CED Cassazione Penale 2019



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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. IV , 22/06/2018 , n. 41890

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano pronunciava il 12.10.2017 la sentenza in epigrafe, nei confronti di P.F., a seguito di sentenza del 15.12.2016 della Corte di Cassazione Sez. 3 che annullava con rinvio, per difetto di motivazione, limitatamente alla confisca dell'immobile, la sentenza della medesima Corte di Appello del 8 luglio 2015. La Corte, all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato l'impugnata sentenza e quindi la confisca dell'immobile di proprietà di Edilcasa s.r.l. (ora Palcos s.r.l.) di cui è legale rappresentante il P., in applicazione degli artt. 335 bis e 240 c.p., quale profitto ingiusto del reato di cui all'art. 323 c.p., per il quale era stato condannato in via definitiva, M.L., in relazione alla gestione con sviamento di potere della pratica concessoria edilizia, in violazione delle norme urbanistiche del PRG, avente ad oggetto la costruzione dell'immobile destinato a centro medico dentistico privato, di proprietà della Edil casa s.r.l..


1.1 Va premesso che la Corte di Cassazione Sez. 3, con la sentenza sopra indicata, aveva rigettato in punto di responsabilità i ricorsi del P. e del M.. In particolare con riferimento alla violazione urbanistica contestata in concorso a P.F., quale legale rappresentante della società Edilcasa s.r.l. e al M., quale Dirigente dell'Ufficio edilizia Pubblica della Direzione Servizi ai cittadini e alle imprese del Comune di Pergine, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a) come riqualificata dal primo giudice l'originaria imputazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. C), affermava che si era estinta ex art. 162 bis c.p. per intervenuta oblazione, pronuncia sul punto irrevocabile (fol 6). "Risulta definitivamente cristallizzato - affermava la Corte - che l'edificazione dell'ambulatorio è avvenuta in forza di un titolo illegittimo per contrarietà all'art. 83 norme tecniche att. del PRG vigente (che consentiva in zona F2 la sola edificazione tra quelle sanitarie delle strutture sanitarie base tale non potendosi considerare l'erigendo studio dentistico di carattere esclusivamente privato....), sebbene a illegittimità relativa poichè determinata dall'assenza di convenzione dello studio dentistico con l'APSS, che però non poteva essere considerata elemento essenziale del rapporto amministrativo tanto da determinare disapplicazione della concessione, pur sempre rilasciata a seguito di una procedura almeno formalmente regolare".


Con riferimento poi al reato di cui all'art. 323 c.p. contestato al M., nella qualità sopra indicata, nel rigettare il ricorso la Corte di Cassazione Sez. 3, tra l'altro, affermava, come sostenuto nelle pronunce di merito, che l'Ufficio "era stato impiegato dal M. per la realizzazione di un interesse privato, cui l'agente evidentemente teneva in modo particolare in ragione dei rapporti che lo legavano all'imprenditore promotore della pratica amministrativa". Pacifiche condotte con le quali il M. aveva palesemente dato sostegno all'istanza proposta dal P., sollecitandone il buon esito presso i numerosi e diversi uffici amministrativi (foglio 11 sentenza Sez. 3 07161/2017); realizzando uno sviamento di potere mediante una serie ripetuta di interventi del tutto pacifici ed anomale sollecitazioni su altri organi amministrativi volti all'accoglimento della pratica del P. e all'assenso da parte della Giunta comunale, alla proposta di insediamento privato, pratica conclusasi con in rilascio della concessione edilizia del 22.03.2011, oggetto dell'illecito riconosciuto ad entrambi i ricorrente ai sensi dell'art. 44, lett. a) sopra citato (fol 7 sentenza Sez. 3 15.12.2016).


La Corte di Cassazione Sezione 3" rigettava il ricorso del M., al pari di quello del P. in punto di responsabilità ";affermando che solo in punto di confisca dell'immobile la doglianza era meritevole di accoglimento "in quanto non aveva trovato alcuna menzione nella motivazione della sentenza impugnata".


1.2La Corte territoriale nella sentenza impugnata, dopo aver ripercorso i punti in cui si è formato il giudicato, ha evidenziato che la confisca dell'immobile è stata disposta ai sensi dell'art. 335 bis c.p. in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p., per il quale è stata ritenuta la responsabilità penale di M., "per sviamento di potere e violazione degli obblighi di imparzialità propri della qualifica per essere intervenuto nella gestione della pratica concessoria, non sulla base di un leale e trasparente dialogo ma di un pubblico ufficiale che ha perseguito l'interesse privato, agendo per aggirare i limiti delle norme poste a salvaguardia dell'interesse generale, attraverso una gestione anomala della procedura funzionale al rilascio della concessione edilizia (assenso della giunta del 1.11.2009 e parere favorevole della Commissione edilizia del 3.12.2009) per la realizzazione nella zona F2 destinata a strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, di uno studio ortodontico privato" e quindi già di per sè fonte di evidente vantaggio patrimoniale per il destinatario del provvedimento medesimo (Edil Casa s.r.l., proprietaria dell'area, legalmente rappresentata dal P.F., che aveva inoltrato al Comune nella sua qualità la domanda di concessione edilizia il 1.10.2009), e ciò tenuto conto anche delle consolidate relazioni di affari intercorrenti tra i medesimi e riportate nel corpo della motivazione (fol 10 che richiama il foglio 16 della sentenza di primo grado del Gup in data 23.01.2014).


1.3La Corte ribadisce (fol 8) che non è sostenibile la tesi difensiva della buona fede o ignoranza incolpevole circa la irregolarità del procedimento relativo alla concessione edilizia da parte del P., che in quanto imprenditore esperto di lottizzazioni e riqualificazioni di aree, conosceva tutte le problematiche connesse alla destinazione delle aree per la zona di San Cristoforo, inizialmente zona agricola, previste nel PRG, tanto da presentare vari progetti e modifiche a partire dall'ottobre 2009, via via che la procedura, seguita per suo conto dal M. procedeva, fino al rilascio della concessione avvenuto il 3.03.2010. Il P. che aveva presentato la domanda di concessione per conto della Edil casa s.r.l. era quindi ben consapevole, sostiene la Corte, degli ostacoli amministrativi, che si frapponevano alla realizzazione nella zona F2, che consentiva la edificazione di strutture sanitarie base pubbliche, di un immobile da destinare a studio dentistico esclusivamente privato.


1.4 La Corte infine ha ritenuto che l'immobile in questione sia pure formalmente intestato alla società Edilcasa s.r.l., persona giuridica, non può ritenersi perciò solo appartenente a persona estranea al processo, in quanto nella specie il P., legale rappresentante, ha agito sempre per conto e nell'interesse della società proprietaria dell'area, presentando due domande di concessione una nel dicembre 2008 e poi il 1.10.2009 per la realizzazione di un nuovo centro medico e nel frattempo che la pratica veniva "gestita" con abuso del suo ufficio dal M., aveva stipulato per conto della società un preliminare di vendita con i dottori B. e d., interessati a insediarvi un'attività libero professionale odontoiatrica.


2.Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello in sede di rinvio ha proposto ricorso il difensore di P.F., deducendo i seguenti motivi:


2.1. Con i primi due motivi trattati congiuntamente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio per omessa o contraddittoria motivazione proprio con riferimento alla qualificabilità del bene immobile oggetto di confisca come profitto del delitto di abuso di ufficio, rispetto al quale nè il P. nè la società da lui rappresentata sono stati mai coinvolti come concorrenti. A dire della difesa il vantaggio patrimoniale del terzo, in questo caso il P., è elemento costitutivo del reato e non può coincidere con il profitto o il prodotto del reato, cui fa riferimento l'art. 240 c.p., che deve riferirsi all'autore del reato medesimo.


Deduce inoltre che alla luce del giudicato formatosi con riferimento alla contravvenzione edilizia e al reato di abuso di ufficio, l'immobile doveva ritenersi edificato in base a una concessione pienamente conforme al piano regolatore, riguardando il vizio relativo solo all'eventuale successivo utilizzo, come studio medico dentistico privato.


2.2 Con il terzo motivo lamenta la illogicità e la contraddittorietà della motivazione laddove non ha riconosciuto la buonafede del P.; ricavando invece la piena consapevolezza dalla contestata violazione regolamentare accertata con il reato contravvenzionale estinto per intervenuta oblazione. Deduce la difesa che la buona fede le P. terzo estraneo al reato di abuso la si ricava dal fatto che lo stesso si è attivato per dare esecuzione alla concessione amministrativa solo dopo il che l'autorità amministrativa si era pronunciata sul ricorso ad essa proposto dai consiglieri di minoranza del comune di Pergine Valsugana e solo dopo che il Comune aveva escluso vizi di legittimità.


2.3 Con il quarto motivo deduce che la confisca che è misura di sicurezza e mantiene ferma la sua valenza sanzionatoria e che, anche alla luce dei principi fissati dalla Corte Edu, verrebbe in realtà a colpire un soggetto persona giuridica, la Edil casa s.r.l, oggi Palcos s.r.l, nei cui confronti non è stato ipotizzata nè è ipotizzabile ai sensi della D.Lgs. n. 231 del 2001 alcuna responsabilità penale e che in ogni caso non ha mai potuto esercitare un proprio diritto di difesa nel processo.


Il Pg ha concluso per il rigetto del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.


1. Motivi 1) 2) 3) possono essere trattati congiuntamente.


In punto di diritto richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3 n. 3901, del 03/12/2009, Quisisano, Rv 246020, si osserva che la confisca prevista dall'art. 335 bis c.p.p. in quanto obbligatoria opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato, i quali non possono avvantaggiarsi dell'ingiusto vantaggio acquisito con una condotta illecita.


Tuttavia è necessario che il bene oggetto di confisca presenti un nesso con il reato ipotizzato (nella specie abuso di ufficio), ciò in quanto l'art. 240 c.p. individua dei precisi collegamenti tra la cosa da assoggettare a confisca ed il reato, ulteriormente delimitandoli al comma 3, quando la cosa appartenga a persona estranea al reato (Sez. 6 n.26094 del 8/03/2011, Di Tella, rv.250726.).


La Corte di Appello in sede di rinvio ha fatto corretta e logica applicazione del principi suddetti e sulla base della ricostruzione fattuale, in punto di responsabilità coperta da giudicato progressivo, ha esplicitato i nessi tra il bene da sottoporre a confisca appartenente a terzo estraneo reato (la società Edilcasa s.r.l rappresentata legalmente da P.) e il reato di abuso di ufficio, accertato nei confronti di M.L.: trattandosi di confisca obbligatoria il terzo non si può avvantaggiare dell'ingiusto profitto conseguito con una condotta illecita. Nel caso di specie la Corte ha ben argomentato, affermando che è stata ritenuta ed è coperta da giudicato la responsabilità penale di M., che nella qualità di pubblico ufficiale è intervenuto" con sviamento di potere, nella gestione della pratica concessoria, con una serie ripetuta di interventi e anomale sollecitazioni su altri organi amministrativi (provinciali e comunali)ritenuti palesemente violativi degli obblighi di imparzialità propri della qualifica, in quanto volti all'accoglimento della pratica introdotta dal P., legale rappresentante della edilcasa s.r.l. e all'assenso ottenuto da parte della Giunta comunale il 10.11.2009 alla proposta di insediamento privato da quest'ultimo avanzata e al successivo parere favorevole della Commissione edilizia in data 2.12.2009, peraltro in contrasto con l'indirizzo già espresso il 24.12.2008". Atti prodomici, quindi, attraverso i quali si è realizzato lo sviamento di potere, finalizzati al rilascio della concessione edilizia del 22.03.2011 (e in precedenza del 3.03.201), che ha costituito oggetto dell'illecito riconosciuto ad entrambi P. e M. e che rappresentano la necessaria premessa del titolo concessorio alla Edil Casa, rappresentata dal P. e che "sono evidente fonte di vantaggio patrimoniale per il destinatario del provvedimento medesimo e di quelli allo stesso conseguenti".


Per Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 n.48913 del 4.11.2015, rv 265473; Sez. 6, n. 13426 del 10.03.2016, rv. 267271) ai fini della qualificazione della ingiustizia del vantaggio patrimoniale, in che si sostanzia il profitto ingiusto di cui all'art. 240 c.p., comma 1, non è necessario che la violazione riguardi norme diverse da quelle che caratterizzano l'illegittimità della condotta, qualora comunque l'accrescimento della sfera patrimoniale del privato, in questo caso della Società Edil casa, di cui il P. è legale rappresentante, debba considerarsi contra ius, così come accertato definitivamente dalla sentenza Sez. 3 n. 7161 del 15.12.2016, che ha rigettato in punto di responsabilità il ricorso di M. e del P..


2.Infine palesemente infondato oltre che suggestivo è il motivo n 4), così come puntualmente respinto dalla Corte territoriale (fol 11), che fa coerente applicazione anche di consolidati principi di questa Corte, secondo cui nel caso di confisca diretta obbligatoria di un immobile di proprietà di un ente collettivo, persona giuridica, quest'ultima non è equiparabile in quanto tale al terzo estraneo.


Invero, non vi è stata nel caso di specie alcuna lesione del diritto di difesa.


Il P. ha sempre agito e si è difeso in tutta la vicenda processuale, come risulta ben stigmatizzato dalla sentenza della Sezione 3 e nei capi di imputazione su cui si è formato il giudicato, come legale rappresentante della Edil casa s.r.l., tanto che nello stesso ricorso che si discute, (fol 4) per qualificare la propria legittimazione e il proprio interesse, indica, nella premessa, che agisce ed è stato imputato nel presente procedimento quale rappresentante legale della Edilcasa s.r.l. oggi Palcos s.r.l..


Coerentemente la Corte d'appello nella sentenza impugnata afferma che " P.F. ha agito in qualità di legale rappresentante della predetta società, la domanda di concessione è stata presentata dalla società e l'abuso di ufficio è stato commesso nell'interesse della società proprietaria del terreno, " che ne ha la disponibilità diretta e ne ha tratto l'ingiusto vantaggio patrimoniale conseguente alla condotta illecita (l'abuso di ufficio commesso dal M.).


3.Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 22 giugno 2018.


Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2018

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