Sentenze

Indice:
1. Quando la coltivazione di cannabis è legale?
2. Quante piante di cannabis posso coltivare in casa?
3. L'iter giurisprudenziale in materia di coltivazione.
3. La massima
4. La sentenza
1. Quando la coltivazione di cannabis è legale?
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30475, depositata il 10 luglio 2019, hanno affermato che “non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica.
Attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore".
La coltivazione di cannabis per considerarsi legale non deve essere di natura industriale, e pertanto deve realizzarsi senza l’ausilio di attrezzature e materiali che (sia sotto un profilo qualitativo che quantitativo) lascino intendere un possibile sviluppo imprenditoriale.
Ad esempio, se la coltivazione di cannabis viene effettuata mediante l’utilizzo di strumenti e materiali non professionali (che normalmente vengono utilizzati da chi possegga un “orticello” nel giardino di casa) la condotta non sarà punibile.
Va però detto che questa sentenza non ha “abrogato” il reato di coltivazione di cannabis, pertanto le forze dell’ordine potranno comunque sequestrare le piante di cannabis coltivate in casa e determinare l’instaurazione di un procedimento penale nei confronti del coltivatore.
Chiaramente, se il numero delle piante di cannabis sarà esiguo e non verranno rinvenute all’interno della abitazione strumentazioni che lascino intendere una programmazione su base commerciale, si applicheranno i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza che viene di seguito riportata.

2. Quante piante di cannabis posso coltivare in casa?
Questa è sicuramente la domanda più frequente e dibattuta in giurisprudenza.
Diamo un numero: sarebbe non punibile il reato di coltivazione fino a cinque piante di cannabis.
Siamo abituati a leggere sentenze di condanna per coltivazione di cannabis, sia di merito che di legittimità, molto discordanti sul punto, ed infatti, per alcuni giudici tre piante vengono considerate non punibili, secondo altri anche 12 piante.
Dunque ritengo che ponendoci, per difetto, nel mezzo si riesca ad ottenere una “soglia” affidabile di non punibilità.

«La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività».
3. L'iter giurisprudenziale in materia di coltivazione.
Un indirizzo rigoroso ha costantemente attribuito rilievo penale a qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (vds. ex multis Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35654 del 28/04/2017 Ud. dep. 19/07/2017 Rv. 270544 Imputato: Ne.).
In altri termini, ai fini della punibilità della coltivazione di piante da stupefacente, l'offensività della condotta consiste nella idoneità della pianta a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, nell'obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente.
Di diverso avviso altre pronunce di legittimità le quali, in una prospettiva costituzionale virtuosa, hanno valorizzato l'offensività in concreto della condotta.
La condotta di coltivazione della pianta deve ritenersi penalmente rilevante soltanto in quanto concretamente offensiva in rapporto al be