Si sottopone all'attenzione dei lettori questa sentenza del Tribunale di La Spezia che ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 187 comma 1 codice della strada, al quale, a seguito di un incidente stradale, veniva rilevata la presenza di tracce di THC nel sangue e nelle urine.
Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 08/09/2022, (ud. 07/09/2022, dep. 08/09/2022), n.291
A seguito dell'emissione di decreto penale per il reato di cui all'art. 187 comma 1 codice della strada, l'imputato AA chiedeva il rito abbreviato.
Il Giudice ammetteva il rito alternativo ed invitava le parti alla discussione.
Il Pubblico Ministero ed il difensore concludevano infine come da verbale.
All'esito questo Giudice assolveva l'imputato, in ordine al reato ascritto, alla stregua delle risultanze processuali.
Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero sono infatti emerse le seguenti circostanze.
L'imputato rimaneva coinvolto in un incidente stradale (senza sua colpa) e traportato in ospedale a seguito delle lesioni personali subite. Gli veniva rilevata la presenza di tracce di THC nel sangue e nelle urine.
In sede di rito abbreviato, l'imputato spiegava di essersi fatto due spinelli la sera precedente e veniva prodotta dalla difesa una consulenza medico legale di parte nella quale si affermava che può rimanere la presenza di THC nel sangue a distanza di un numero di ore corrispondente a quello intercorso nel caso in esame fra assunzione e verificazione dell'incidente.
Appare comunque dirimente la circostanza che l'imputato, proprio a seguito dell'esito delle analisi del sangue, è stato sottoposto in ospedale ad accertamento sanitario sul suo stato psicofisico, accertamento conclusosi con l'esclusione di uno stato di alterazione psicofisica.
In assenza del riscontro di tale alterazione, si deve dunque escludere la sussistenza del reato contestato, pur in presenza nel sangue di THC.
PQM
Il Giudice delle Indagini Preliminari,
Visti gli artt.442, 530 c.p.p.,
assolve l'imputato R. M. dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste
Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,
fissa in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in La Spezia in data 07/09/2022