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Stupefacenti: per quantitativo si intende l'intero e non la parte destinata al singolo concorrente


Stupefacenti: per quantitativo si intende l'intero e non la parte destinata al singolo concorrente

Con la sentenza n.7898 del 7 febbraio 2023, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un imputato condannato per il delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4.

La difesa contestava la decisione della Corte di Appello nella parte in cui non aveva riconosciuto all'imputato il più mite trattamento sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

In particolare, il difensore dell'imputato sosteneva che l'acquisto della sostanza stupefacente era avvenuto per solo uso personale, risultando dalle dichiarazioni rese dagli altri coimputati nel corso dell'istruzione dibattimentale, che la sostanza rinvenuta era "stata divisa per tre".

Pertanto, ad avviso della difesa, l'individuazione del quantitativo andava effettuata tenendo conto solo della parte di sostanza stupefacente destinata all'imputato (e non di quella complessiva).

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo ed ha chiarito che in caso di detenzione congiunta di un certo quantitativo di sostanza stupefacente, ciascuno deve rispondere della detenzione dell'intero e non soltanto della parte a lui destinata di tale quantitativo, essendo tutti concorrenti, ex art. 110 c.p., nell'unico reato.


Cassazione penale sez. III, 07/02/2023, (ud. 07/02/2023, dep. 23/02/2023), n.7898

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 14 marzo 2022 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della condanna inflitta a M.A. il 7 luglio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, per il delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, commesso in concorso con C.G. e S.O. in (Omissis), ha rideterminato la pena inflitta in 1 anno e 4 mesi di reclusione e Euro 4.000,00 di multa, confermando nel resto le statuizioni della sentenza di primo grado fra cui la sospensione condizionale della pena.


Il ricorrente è stato condannato per due condotte; la prima concerne 155 grammi di hashish, appena ricevuti da un corriere nell'abitazione di C.G., in cui era presente il ricorrente insieme a S.O. (materialmente ricevuti da quest'ultimo che firmò il pacco per la ricezione; la seconda la detenzione di 147,5 grammi di hashish, suddivisi in 6 pezzi, e di 16,1 grammi di hashish, già confezionati, rinvenuti, invece, in una parete attrezzata del soggiorno dell'abitazione di C.G..


2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto cinque motivi di ricorso.


2.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza della motivazione sulla riconducibilità all'imputato di tutti i fatti ascritti nel capo di imputazione ed in particolare della detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta nella parete attrezzata sarebbe contraddittoria. La Corte di appello, pur in assenza di prova sulla responsabilità per tale detenzione, avrebbe affermato di dubitare del coinvolgimento del ricorrente in detta detenzione e non si sarebbe, in concreto, pronunciata; invece, avrebbe dovuto dichiarare l'estraneità del ricorrente nella detenzione dell'hashish rinvenuto dietro la parete attrezzata.


2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza della motivazione sul motivo di appello con cui si contestò la corretta applicazione dei criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei concorrenti nel reato, ex art. 192 c.p.p., comma 3.


La Corte territoriale non avrebbe neanche effettuato la valutazione dell'attendibilità dei dichiaranti, anche ricercando riscontri oggettivi, né motivato perché tali dichiarazioni siano caratterizzate da indipendenza e specificità e siano idonee a provare la responsabilità del ricorrente; avrebbe ritenuto esistenti delle discordanze nelle dichiarazioni ma si sarebbe limitata ad affermare - al fine di superare la presunzione d'inattendibilità ex art. 192 c.p.p., comma 3, - che le dichiarazioni contro il ricorrente proverrebbero "da parte di amici che, in quanto tali, non avrebbero alcun motivo di incolparlo falsamente".


La Corte di appello non avrebbe indagato né sull'assenza della finalità di calunnia, né sull'utilità del coinvolgimento del ricorrente per i coimputati che hanno così beneficiato di una minore gravità del fatto e della pena, definendo il processo ex art. 444 c.p.p..


2.3. Con il terzo motivo si deduce ex art. 606 c.p.p., lett. b), la violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4; la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere mendaci le dichiarazioni rese dai due concorrenti, o quanto meno non credibili, non genuine e non disinteressate e divergenti ed assolvere il ricorrente. La stessa Corte di appello le avrebbe ritenute "discordanti" e contraddittorie.


Come già indicato nel motivo precedente, la Corte territoriale non avrebbe valutato che le dichiarazioni accusatorie sarebbero state rese solo per ottenere il più mite trattamento sanzionatorio di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, suddividendo per un ulteriore concorrente il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto.


Tale tesi sarebbe confermata da riscontri oggettivi, che sarebbero stati ignorati dalla Corte di appello: la somma di Euro 180,00 detenuta dal ricorrente al momento dei fatti sarebbe sintomatica di un acquisto di droga per il solo uso personale, in quanto non sufficiente quale corrispettivo di un terzo dello stupefacente acquistato dalla Spagna, il cui costo sarebbe compreso tra Euro 1.300,00 e Euro 1.500,00, secondo le dichiarazioni rese dai coimputati; unico in grado di procedere all'acquisto sarebbe C.G., banchiere ed esperto nell'utilizzo di bitcoin; dai tabulati telefonici non risulterebbe che M.A. si sia recato a (Omissis), luogo di dimora di C.G., tra il gennaio e la metà del marzo 2021; C.G. avrebbe mentito, sostenendo che i tre concorrenti avrebbe assunto cocaina, mentre l'analisi clinica del capello del ricorrente avrebbe smentito l'assunzione di detta sostanza stupefacente.


2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2.</