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Riciclaggio: è configurabile il tentativo, non essendo il delitto a consumazione anticipata



La massima

È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di cui all' art. 648-bis c.p. , nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il tentativo di riciclaggio di valuta estera per essere stati individuati i soggetti da coinvolgere, il conto corrente bancario da utilizzare e le somme da reimpiegare, nonché predisposti i contratti da stipulare - Cassazione penale , sez. I , 22/02/2022 , n. 22437).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. I , 22/02/2022 , n. 22437

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 21/11/2019, L.F. fu condannato alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione e di 30.000 Euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, escluso l'aumento di pena per la contestata recidiva ed esclusa la circostanza aggravante di cui alla L. 16 maggio 2006, n. 146, art. 4, dei delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 1), di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 2), tentato riciclaggio (capi 3, 4), tentata ricettazione (così riqualificati i capi 5 e 6), illecita detenzione e vendita di armi (capi 9, 10 e 11).


2. Con sentenza in data 27/1/2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quella di primo grado, ha assolto L.F. dal reato ascrittogli al capo 1) per non avere commesso il fatto; ed esclusa, per quello contestato al capo 2), l'aggravante di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. d), riqualificato il fatto contestato al capo 9) della rubrica nel reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 1,2 e 7, nonché il reato consumato di cui all'art. 648 c.p., contestato al capo 5) della rubrica, nella fattispecie tentata, ha, per l'effetto, rideterminato la pena finale in cinque anni e venti giorni di reclusione e in 17.217,00 Euro di multa.


3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso L. per mezzo del difensore di fiducia, avv. Marco La Mantia, deducendo sette distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..


3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della idoneità della condotta. Nel caso in esame, gli imputati avrebbero trovato delle persone interessate a entrare illegalmente nel territorio dello Stato, ma non avrebbero mai avviato la relativa organizzazione, sicché i loro propositi criminosi sarebbero rimasti in una fase embrionale, come dimostrato dalla genericità dei colloqui riportati.



Sotto altro profilo, dalla ricostruzione compiuta emergerebbe come l'imputato avesse attivato una rete di conoscenze per fare entrare illegalmente delle persone all'interno dello Stato italiano, creando una parvenza di regolarità simulando le assunzioni lavorative di tali soggetti e la disponibilità di un regolare alloggio; e che il delitto in parola non si sarebbe mai potuto realizzare senza il perfezionamento degli accordi tra i complici, tanto è vero che i Giudici di appello avrebbero escluso la sussistenza del reato associativo e, per l'effetto, l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d) (ossia la commissione del fatto da tre o più persone), non essendo chiaro come si siano sviluppati gli accordi con G. e V. e se essi siano rimasti a uno stato embrionale o se, invece, abbiano trovato pratica attuazione e avendo il Giudice di primo grado evidenziato che i soggetti non erano "neanche coordinati tra loro" (cfr. pag. 29 della sentenza di primo grado).


L'assenza di qualunque organizzazione e di un accordo con altri correi renderebbe evidente l'assoluta inidoneità della condotta posta in essere da L. a mettere in pericolo il bene protetto, rendendo impossibile che egli, da solo, riuscisse a procurare l'immigrazione clandestina di taluno o anche solo a favorirla. Il fatto che egli abbia ottenuto 500,00 Euro da un soggetto che avrebbe inteso immigrare clandestinamente, senza però riuscire ad agevolarlo nel suo intento, dimostrerebbe che il fatto sia rimasto nella forma del tentativo non punibile, tanto che gli imputati coinvolti in queste operazioni sarebbero stati assolti dalla Corte di assise di Palermo in data 26/4/2021 (v. l'allegato dispositivo della sentenza).


2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 648-bis c.p., in relazione alla valutazione di "sufficiente concretezza" degli atti compiuti e alla loro idoneità a integrare l'art. 56 c.p., per quanto riguarda i capi d'imputazione di cui ai nn. 3 (tentativo di riciclaggio di banconote provento di imprecisati furti ai bancomat) e 4 (tentativo di riciclaggio di valuta estera, compiuto organizzando movimenti idonei a occultarne la provenienza delittuosa).


Con riferimento alla prima ipotesi, la Corte territoriale riterrebbe raggiunta la prova dai colloqui nei quali l'imputato era alla ricerca di qualcuno in grado di "smacchiare" i soldi (pag. 7 della sentenza), obliterando il dato che, come emergerebbe dalla conversazione tra L. e T., egli avrebbe manifestato un mero "interesse" all'operazione, mai realizzata in quanto il soggetto che avrebbe dovuto operare non era stato individuato, tanto è vero che Ti. "dopo avere compreso di cosa si trattava (...) lo rassicurava che si sarebbe informato" (pag. 8 della sentenza). Ne' varrebbe richiamare il contenuto delle conversazioni e la presenza di due fotografie, risalenti al settembre 2016, che ritraevano tre banconote da 50 Euro macchiate di inchiostro rosso, posto che tali circostanze non dimostrerebbero la realizzazione di un tentativo di riciclaggio, essendo la volontà dell'imputato rimasta a uno stadio del tutto embrionale, tanto che i correi sarebbero stati assolti con la formula "perché il fatto non sussiste" ( Ti. nel giudizio abbreviato, M. e T. nel giudizio ordinario dinanzi alla Corte di assise di Palermo). Analogamente, quanto al tentativo di riciclaggio di valuta estera (capo 4), la prova del raggiungimento del tentativo punibile risiederebbe in una conversazione in cui gli imputati non avevano ancora reperito i soldi, né avevano aperto un conto, né avevano trovato i soggetti disponibili.


2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 c.p. in relazione all'art. 56 c.p., con riferimento ai capi 5 e 6 (relativi, rispettivamente, al tentativo di ricettazione di oro e di diamanti), nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.



Quanto al capo 5), la concretezza della condotta verrebbe contraddittoriamente fatta discendere da elementi di segno opposto, atteso che dagli stralci delle conversazioni riportati in sentenza emergerebbe che il prezzo dell'oro veniva indicato in circa 19.000 Euro al chilo (non distante dal prezzo di mercato pari a 22.000 Euro); la preoccupazione degli indagati era legata non al trasporto dell'oro, ma del denaro per l'acquisto; G. riteneva che dietro la proposta potessero esservi "imbrogli", che avrebbero potuto anche comportare l'assenza dell'oro, tanto che la trattativa si sarebbe interrotta senza alcun elemento esterno.


Con riferimento al capo 6), relativo al tentato riciclaggio di diamanti, la Corte non avrebbe fornito risposta ai motivi di appello e avrebbe contraddittoriamente evidenziato, con le conversazioni riportate in motivazione, che i soggetti che avrebbero dovuto acquistare "erano dubbiosi sulla esistenza dei diamanti" e che lo stesso L. era dubbioso (pag. 16 della sentenza). La contraddittorietà sarebbe ancor più stridente ove si consideri che R. sarebbe stato assolto, per la indeterminatezza delle intercettazioni, dal successivo capo 7), riguardante l'ipotesi di tentata vendita di diamanti all'estero (come riportato a pag. 16 della sentenza di appello).


2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della provenienza illecita del compendio oggetto della ricettazione descritta al capo 5) dell'imputazione, costituito da un quantitativo non precisato di oro, mancando la certezza dell'esistenza del bene e non sapendosi nulla delle sue caratteristiche specifiche.


2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 49 c.p., comma 2, in relazione agli artt. 648 e 648-bis c.p., con riferimento ai capi 2, 3, 4, 5, 6 dell'imputazione. In relazione a tali ipotesi, le azioni criminose sarebbero state tutte inidonee a realizzare il risultato offensivo: quanto alla procurata immigrazione clandestina di cui al capo 2, per l'inidoneità dell'azione; quanto al riciclaggio di denaro e di valuta estera di cui ai capi 3 e 4, per l'inidoneità dell'azione e l'inesistenza dell'oggetto materiale costituito dal denaro da smacchiare e dalla valuta estera da riciclare; quanto alla ricettazione di cui ai capi 5 e 6, per l'inesistenza dell'oro e dei diamanti.


2.6. Con il sesto motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la inosservanza o erronea applicazione della L. n. 895 del 1967, artt. 1 e 2, in relazione all'art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 531 c.p.p. (capo 9 dell'imputazione). Non essendo stato determinato, con certezza, il momento della cessione delle armi, i Giudici avrebbero dovuto dichiarare, ex art. 531 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, in applicazione dell'art. 530, comma 2, del codice di rito che ne impone la declaratoria anche nel caso di "incertezza sulla data di consumazione del reato stesso".


2.7. Con il settimo motivo, il ricorso censura, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la inosservanza o erronea applicazione della L. n. 895 del 1967, artt. 1 e 2, nonché dell'art. 530 c.p.p., comma 2, in relazione ai capi 10 e 11 dell'imputazione. Dal tenore delle intercettazioni non emergerebbe la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della commissione dei reati in questione.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.



2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di doglianza, va premesso che D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, punisce "chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato".


Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, la fattispecie in questione integra un reato di pericolo a consumazione anticipata, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendosi l'effettivo ingresso illegale del migrante in detto territorio. Ai fini della realizzazione del delitto in esame, dunque, è necessario che l'agente ponga in essere una condotta tale da rivelarne, in modo inequivoco, nella sua oggettività, l'intenzione; una situazione che si verifica nel momento in cui l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice viene esposto a pericolo, di tal che atti anche meramente preparatori, purché idonei e univoci, già integrano l'ipotesi criminosa in parola.


2.1. Si opina, da parte della difesa, che la Corte di secondo grado abbia valutato soltanto la sussistenza del dolo specifico dell'agente, senza compiere alcuna operazione interpretativa dei fatti riportati, limitandosi a esporli.


Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha individuato, quale unico episodio di favoreggiamento, quello compiuto a vantaggio di B.X.D..


In relazione ad esso, la Corte territoriale ha, in primo luogo, ricostruito l'intento criminoso perseguito dall'agente, evidenziando che l'imputato aveva attivato una rete di conoscenze per fare entrare clandestinamente delle persone all'interno dello Stato italiano creando una parvenza di regolaritàe simulando le assunzioni 5- lavorative di tali soggetti e la disponibilità di un regolare alloggio (v. pag. 5 della sentenza, ove si afferma che " L. e G., dopo essersi recati da V., discutevano in auto della possibilità di predisporre una struttura per simulare l'avvenuta assunzione di alcuni lavoratori extracomunitari; i due parlavano anche delle modalità con cui dividere gli introiti, concordavano l'ammontare degli anticipi che avrebbero dovuto percepire; G. chiedeva rassicurazioni (...) l'imputato gli evidenziava che (...) era necessario costituire una parvenza di lavoro, in modo da fargli ottenere il permesso di soggiorno"; e ancora che, come emerso dalle conversazioni "tra L. e un suo connazionale, tale D., al quale l'imputato rappresentava che aveva trovato delle persone per organizzare l'arrivo di clandestini da mettere in regola", i due avevano discusso "del danaro da farsi pagare dai clandestini e l'imputato rappresentava che i due soggetti siciliani, che avevano la possibilità di impiegare fino a 100 persone, chiedevano la somma di 5000 Euro; il connazionale lo avvisava di non entrare nell'affare se non riusciva a guadagnare per sé almeno la cifra di 1000 o 1500 Euro; e ""nella successiva conversazione (progressivo 4221) l'imputato comunicava a G. che aveva trovato cinque persone disponibili a venire in Italia e si organizzavano per affittare una villa a Bolognetta per ospitarli").


Indi, la Corte di secondo grado ha evidenziato, con riferimento agli atti diretti a procurare l'ingresso, che il 2/11/2017, dopo qualche mese dagli accordi intercorsi con i soggetti italiani e in evidente attuazione del disegno in quella sede elaborato, l'imputato si era incontrato con lo stesso X.D., al quale aveva illustrato le condizioni del pagamento per ottenere il permesso soggiorno e dal quale si era fatto consegnare la somma di 500,00 Euro, con l'accordo che la restante parte, pari a 2.500 Euro, sarebbe stata versata nel momento in cui il migrante avesse effettivamente ottenuto il permesso di soggiorno. E che fossero stati compiuti atti concretamente rivolti a realizzare l'ingresso in Italia è emerso dalla perquisizione del 4/11/2017, allorché era stata rinvenuta, nella disponibilità dell'imputato, la fotocopia del passaporto di B.X.D., a riprova della realizzazione di un'attività oggettivamente apprezzabile idonea a evolvere, se non interrotta, verso uno specifico obiettivo delittuoso, con una conseguente esposizione a pericolo dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, costituito dalla regolazione degli ingressi nel territorio dello Stato alla stregua della formale procedura amministrativa.


3. Venendo, indi, al secondo motivo di doglianza, va premesso che secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di riciclaggio, in quanto costruito come fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 35439 del 15/6/2021, Gambino, Rv. 281963-01; Sez. 2, n. 37559 del 30/5/2019, Gharsallah Kaies, Rv. 277080-01; Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, dep. 2014, Lumicisi, Rv. 258340-01). Secondo altro indirizzo interpretativo, condiviso anche dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo, in motivazione), la fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018, Caruso Sossio, Rv. 274254-01; Sez. 2, n. 1960 del 11/12/2014, dep. 2015, Pileri, Rv. 262506-01; Sez. 5, n. 17694 del 14/1/2010, Errico, Rv. 247220-01), sicché deve ritenersi astrattamente configurabile il tentativo. Tale soluzione, a parere di questo Collegio, appare maggiormente aderente al dato sistematico e, in particolare, al fatto che, dopo le modifiche introdotte dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, la fattispecie in parola presenti due distinte ipotesi, rispetto alle quali e', comunque, configurabile il tentativo: la prima, consistente nella sostituzione del denaro o delle altre utilità provenienti da specifici delitti; la seconda, che si configura, invece, a partire dalla formula di chiusura utilizzata, incriminando qualsiasi condotta - distinta dalla sostituzione - tale da frapporre ostacoli all'identificazione del denaro, dei valori o altro di provenienza illecita specifica.


3.1. Tanto osservato, occorre distinguere tra il capo 3) e il capo 4) dell'imputazione, relativi, rispettivamente, al tentato riciclaggio delle banconote macchiate dall'inchiostro e al tentato riciclaggio della valuta estera.


Quanto al primo delitto, le prove valorizzate dai Giudici di merito sono state indicate in una serie di conversazioni telefoniche, oggetto di intercettazione, nelle quali L. si rivolgeva a M. per smacchiare delle banconote e quest'ultimo lo indirizzava a T. e a Ti..



Ora, mentre per quanto riguarda Ti., dopo le prime conversazioni, la stessa sentenza impugnata riferisce che costui non aveva mostrato interesse per l'affare e si era ritirato, tanto da essere stato, successivamente, assolto dal relativo addebito, anche per quanto riguarda T. vi è la successiva assoluzione, attestata dal dispositivo della sentenza prodotto dalla difesa. Ciò è certamente indicativo del fatto che, rispetto al contributo prestato da costoro, la condotta descritta non abbia integrato gli estremi del tentativo. E anche per quanto concerne l'odierno imputato, non può non rilevarsi come non sia stato acquisito alcun elemento a dimostrazione del fatto che egli, dopo avere cercato l'accordo per la smacchiature dell'inchiostro, abbia dato seguito alla relativa interlocuzione, conseguendo l'accordo e ponendo in essere attività concrete volte ad attuarlo. Ne consegue, pertanto, che il grado di sviluppo dell'azione si è collocato in una fase del tutto preparatoria, non raggiungendo ancora un grado di effettiva esposizione a pericolo del bene giuridico, ponendosi in un momento meramente prodromico, precedente finanche al raggiungimento del semplice accordo, che segna il momento della acquisizione di rilievo penale della condotta, quantomeno ai fini della eventuale, applicazione di una misura di sicurezza, in caso di accordo non seguito dalla commissione del reato, ai sensi dell'art. 115 c.p..


3.2. Quanto al secondo episodio, benché anche in questo caso l'affare illecito, avente ad oggetto il riciclaggio di valuta estera, non fosse andato in porto "per cause legate alla impresa individuata per l'investimento" (v. pag. 11 della sentenza impugnata), la Corte territoriale ha sottolineato come le relative operazioni, nel frangente, fossero andate ben oltre l'ipotesi di un semplice accordo, essendo state individuate le somme da riciclare, i soggetti da coinvolgere, il conto corrente bancario da utilizzare ed essendo stati approntati i contratti da stipulare. Ciò che, pertanto, consente di ritenere integrati gli estremi del tentativo contestato, essendosi al cospetto di atti che, per il grado di sviluppo dell'azione e per la non contestabile idoneità a realizzare il risultato offensivo, possono certamente ritenersi integrativi del contestato riciclaggio tentato.


4. Il terzo motivo è generico, aspecifico e manifestamente infondato.



Partendo dall'analisi delle censure che riguardano il delitto contestato al capo 5), le argomentazioni della difesa oscillano tra l'affermazione dell'insussistenza dell'oro e la mancata dimostrazione della sua provenienza illecita, asseritamente dimostrata dal prezzo pattuito, non distante da quello di mercato.


Nondimeno, l'esistenza dell'oro è stata pienamente dimostrata alla luce del tenore delle intercettazioni richiamate dalla sentenza impugnata e, in particolare, di quella intercorsa il 9/1/2017 (progressivo 417), in cui R. proponeva all'imputato l'acquisto di oro da parte di terzi soggetti, cui seguivano le conversazioni in cui L. contattava P.F. e G., che a sua volta aveva contattato tale G., il quale gli aveva indicato il prezzo dell'oro praticato in quel preciso momento. E quanto alla sua provenienza illecita, la Corte territoriale ha evidenziato, in maniera non manifestamente illogica, come la stessa emergesse dall'accordo su un prezzo di vendita più basso di quello di mercato, dal quantitativo, dalle cautele da adottare per il trasporto.


Nessun dubbio può, inoltre, sussistere in ordine alla effettiva configurabilità del tentativo, considerato che la ricettazione si consuma con il mero accordo dell'acquisto e non con la traditio dei bene, sicché integrano il tentativo gli atti idonei e diretti in modo non equivoco a consentire ai terzi l'acquisto, poi, come nella specie, non avvenuto.


4.1. Quanto al capo 6), il motivo di censura ha del tutto obliterato le conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, nelle quali i loquenti (individuati nell'imputato, in R., in due soggetti individuati con i nomi di M. e U., nonché in G.) parlavano distintamente dei diamanti e dei quali la fotografia rinvenuta sul suo telefono cellulare e acquisita agli atti costituisce, sostanzialmente, un elemento di riscontro; mentre la provenienza delittuosa dei beni posseduti è stata correttamente desunta dal prezzo più basso di vendita dell'oro, dalla tipologia dell'accordo, dalle modalità di vendita e dalla necessità di adottare particolari cautele. Donde, conclusivamente, la aspecificità delle argomentazioni difensive.


5. Il quarto motivo è aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato.


Come osservato, le intercettazioni telefoniche scrutinate dalla Corte territoriale fanno esplicito riferimento all'oggetto della transazione illecita, indicato molto chiaramente come "oro". E con riferimento alla sua provenienza, la sentenza impugnata trae' una corretta inferenza, sul piano logico, da massime di comune esperienza, secondo cui non può dubitarsi che l'oro fosse stato illecitamente acquistato dal promittente in ragione, come già riportato, del prezzo proposto, del quantitativo oggetto della vendita, delle cautele da adottare per il suo trasporto: profilo, questo, con il quale il motivo in esame non si confronta adeguatamente, risultando, come detto, aspecifico.


6. Il quinto motivo, con il quale la difesa lamenta l'inidoneità dell'azione per l'inefficienza strutturale e strumentale dei mezzi ovvero per l'inesistenza dell'oggetto materiale, è aspecifico e manifestamente infondato.


Quanto al capo 2), i dubbi avanzati dalla difesa in ordine alla configurabilità del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non concernono il profilo della inidoneità dell'azione, quanto l'impossibilità di ritenere, in rapporto allo sviluppo della stessa, che gli atti posti in essere dall'imputato fossero oggettivamente diretti a procurare l'ingresso di B.X.D. nel territorio dello Stato. Profilo, questo, rispetto al quale va, in ogni caso, osservato che il significato delle condotte valorizzate dai Giudici di merito (dal pagamento di un anticipo della somma totale per l'illecita transazione, al rinvenimento di una fotocopia dei documenti) si sottrae a qualunque censure di manifesta illogicità.



Quanto, poi, agli oggetti materiali di cui ai restanti capi, la sentenza ben spiega che gli stessi non si possono ritenere inesistenti in rerum natura e che, dunque, la mancata prova della consumazione dei relativi delitti era imputabile unicamente alla mancanza di riscontri in ordine alla successiva consegna degli stessi. Per tale ragione, non può ritenersi integrata l'ipotesi del reato impossibile, che ricorre nei casi di inesistenza assoluta dell'oggetto materiale (Sez. 1, n. 12407 del 30/9/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902 - 01; Sez. 3, n. 16499 del 8/11/2018, dep. 2019, Ballo, Rv. 275569 - 01; Sez. 3, n. 26505 del 20/5/2015, Bruzzaniti, Rv. 264396 - 01; Sez. 2, n. 8026 del 13/11/2013, dep. 2014, Panzironi, Rv. 258531 - 01).


7. Con il sesto motivo, la difesa deduce l'avvenuta integrazione della prescrizione in relazione al delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 1, 2 e 7, contestato al capo 9) dell'imputazione.


Tuttavia, tale questione, implicando la valutazione di profili di fatto connessi all'accertamento del momento della consumazione del delitto, non può essere dedotta, per la prima volta, in sede di legittimità, non emergendo, dalla sentenza impugnata, che la stessa fosse stata prospettata con l'atto di appello.


Ne consegue l'inammissibilità della relativa deduzione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3.


8. Il settimo motivo è inammissibile in ragione della sua assoluta genericità.


La difesa lamenta, invero, l'equivocità delle intercettazioni telefoniche valorizzate dalla Corte territoriale ai fini della affermazione della responsabilità dell'imputato che per avere "detenuto e posto in vendita armi da guerra e relative munizioni a tale R." (capo 10) e a tale E., "militante del gruppo estremista (OMISSIS)" (capo 11).


Quanto al capo 10), invero, la sentenza impugnata riporta due intercettazioni, nel corso delle quali, secondo la ricostruzione accolta in sede di merito, i due conversanti dapprima "si accordavano per la vendita di una pistola 7T al prezzo di Euro 700 dopo che L. aveva chiesto 800 (...)" e, indi, i due trattavano l'acquisto di un kalashnikov al prezzo di 900 Euro.


Quanto al capo 11), la sentenza impugnata ha richiamato le conversazioni tra L. e un soggetto individuato come E., legato "agli ambienti terroristici dei balcani", con il quale si accordava "per vendergli una pistola modello 7T, un kalashnikov e alcune bombe" (v. pag. 22 della sentenza di secondo grado).


Tanto premesso, osserva il Collegio che le intercettazioni riportate in sentenza sono palesemente idonee a fondare il giudizio di responsabilità, atteso che i conversanti fanno espresso riferimento alle armi e alle somme pattuite per la loro cessione. Le argomentazioni difensive sono, d'altro canto, genericamente confutative e non spiegano le ragioni per le quali le conversazioni in parola non dimostrerebbero, in tesi, quanto addebitato all'imputato con tali capi.



9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente al delitto di cui al capo 3) della rubrica, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riferimento allo stesso con la formula "perché il fatto non sussiste". Per l'effetto, la pena finale deve essere rideterminata, espunta quella originariamente inflitta in relazione al delitto in questa sede escluso, in quattro anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e in 17.175,00 Euro di multa. Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo 3 della rubrica perché il fatto non sussiste e per l'effetto ridetermina la pena finale in quattro anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e in 17.175 Euro di multa. Rigetta il ricorso nel resto.


Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.


Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2022

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