Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Note
1. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 è stato poi sostituito, prima dall'art. 23, della l. 19 marzo 1990 n. 55 e successivamente dall'art. 4, della l. 09 agosto 1993, n. 328.
2. Il comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
Procedibilità: il reato di riciclaggio è procedibile d'ufficio.
Prescrizione: il reato di riciclaggio si prescrive in dodici anni (per l'ipotesi prevista dal primo comma), in sei anni (per l'ipotesi prevista dal secondo comma).
Competenza: per il reato di riciclaggio è competente il tribunale collegiale nell'ipotesi prevista nel primo comma, il tribunale monocratico nell'ipotesi descritta dal secondo comma.
Udienza preliminare: per il reato di riciclaggio è sempre prevista l'udienza preliminare.
Arresto: per il reato di riciclaggio l'arresto è facoltativo.
Fermo: per il reato di riciclaggio il fermo è consentito solo nell'ipotesi descritta nel primo comma.
Custodia cautelare in carcere: per il reato di riciclaggio la custodia cautelare in carcere è consentita, tranne per l'ipotesi prevista dal quarto comma.