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Riciclaggio: sui rapporti con il reato di associazione per delinquere



La massima

Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, indipendentemente dalla realizzazione di specifici delitti - Cassazione penale , sez. II , 20/09/2019 , n. 5730).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 22/03/2018 , n. 16819

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 30/04/2018, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Roma in data 27/02/2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.G. e di M.E. in relazione al reato di associazione a delinquere di cui al capo A) per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena in relazione al residuo reato di riciclaggio di cui capo F) nella misura di:


- anni cinque di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa nei confronti del R., con applicazione del condono nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa;


- anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa nei confronti del M., con pena integralmente condonata.


Con conferma nel resto della sentenza di primo grado.


2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di R.G. e di M.E., vengono proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..


3. Ricorso nell'interesse di R.G..




Lamenta il ricorrente, con formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in cui è incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto - senza spiegarne le ragioni - non esservi alcun rapporto di presupposizione tra delitto di riciclaggio e reato associativo, con conseguente inoperatività della clausola di riserva nei confronti del partecipe dell'associazione chiamato a rispondere anche dell'imputazione di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine.


4. Ricorso nell'interesse di M.E..


Lamenta il ricorrente:


- mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al primo motivo di appello con il quale si era denunciata la carenza di prova sia in ordine all'elemento soggettivo che a quello oggettivo del reato (primo motivo);


- mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al secondo motivo di appello con il quale si era denunciata l'incompletezza e l'illogicità della prova in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato dell'illiceità della provenienza delle somme prelevate e versate e della configurabilità del reato di riciclaggio (secondo motivo).




CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.


2. Occorre in premessa evidenziare che la sentenza di appello.


deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità della decisione di primo grado con riferimento al capo F) d'imputazione (con riferimento al capo A, la sentenza di appello ha dichiarato la prescrizione del reato), con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).


In entrambi i ricorsi viene innanzitutto dedotto, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il vizio di contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione.


2.1. Come è noto, la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole:


a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c);


b) per il disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perchè in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635);


c) il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) può altresì emergere dalla lettura di


un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell'impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell'atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071);


d) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965);


e) il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. ovvero all'invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni.


2.2. Va, inoltre, osservato che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 c.p.p. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294).




2.3. Parimenti, non è denunciabile con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali sotto il profilo dell'art. 606 c.p.p., lett. b), essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non è legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).


2.4. Va ancora osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.


2.5. Infine, deve richiamarsi in premessa il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, nè procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad una esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con una alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593). 3. Ricorso nell'interesse di R.G..


L'unico motivo proposto è manifestamente infondato.


3.1. Evidenzia la Corte territoriale come, nella fattispecie, al R. sia stato contestato di aver trasferito sul conto corrente della "K. s.r.l." degli assegni circolari che erano stati emessi dalla filiale n. (OMISSIS) della Banca di Roma, su richiesta della "D. s.r.l.", in favore di inesistenti fornitori di quest'ultima (soggetti giuridici, in realtà, già falliti al momento dell'emissione delle fatture e dei relativi pagamenti). In sostanza, la "D. s.r.l.", amministrata dal coimputato C.L., aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse da pseudo società fornitrici e, dunque, aveva conseguito delle provviste illecite che il R. aveva provveduto, secondo l'ipotesi accusatoria, a trasferire sui conti della "K. s.r.l.": da qui la riprova che l'oggetto del riciclaggio proveniva dai reati tributari consumati dall'associazione stessa.


3.1.1. Reitera la difesa l'eccezione di non imputabilità del R. a seguito dell'operatività della clausola di esclusione dettata dall'art. 648-bis c.p. e si censura al riguardo la mancata osservanza del principio stabilito dalle Sezioni unite penali con sentenza n. 25191 del 27/02/2014 (ric. Iavarazzo) secondo cui il delitto presupposto del reato di riciclaggio (parimenti a quello di reimpiego di capitali) possa essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, di per sè idoneo a produrre proventi illeciti.


3.1.2. Assume il ricorrente a sostegno della propria tesi sulla inconfigurabilità del concorso fra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'art. 416 c.p. che, il tenore dell'art. 648-bis c.p., unito all'assenza di valide argomentazioni giuridiche a sostegno dell'indirizzo contrario "... fanno propendere per un'applicazione estensiva anche all'ipotesi meno grave dell'art. 416 c.p.... (in quanto)... l'intento è stato quello di ricomprendere come presupposto del reato ex art. 648-bis c.p. i proventi dell'associazione al netto dei reati fine. Purchè ne sia evincibile, l'apporto causale in entrambe le fattispecie da parte del concorrente. In caso contrario l'estensore della sentenza (ndr., n. 25191/2014) non avrebbe usato la locuzione verbale "a prescindere", che estende la clausola di riserva oltre i reati fine...".


3.2. Le conclusioni assunte dalla Corte territoriale secondo cui non può esservi rapporto di presupposizione tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'art. 416 c.p., con conseguente inoperatività della clausola di riserva nei confronti del partecipe all'associazione per delinquere chiamato a rispondere anche dell'imputazione di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso, sono - invece - del tutto giustificate e, conseguentemente, ampiamente condivisibili. L'assunto si fonda sul fatto che la partecipazione all'associazione a delinquere non è autonomamente produttiva di proventi illeciti che possano essere oggetto del delitto di riciclaggio e, conseguentemente, esiste un'impossibilità ontologica di far derivare i beni oggetto del delitto previsto dall'art. 648-bis c.p. dalla condotta associativa.


3.3. Evidenzia il Collegio come la Suprema Corte abbia già ritenuto in passato che, tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere, non vi sia alcun rapporto di "presupposizione", sicchè non operi la causa di esclusione con cui esordisce l'art. 648-bis c.p. relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche del reato di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati fine dell'associazione (cfr., Sez. 2, n. 10582 del 14/02/2003, Bertolotti, Rv. 223689; Sez. 2, n. 40793 del 23/09/2005, Carciati ed altri, Rv. 232524; da ultimo, Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015, Meli, Rv. 262758, secondo la quale, nel momento in cui il partecipe di un'associazione per delinquere cd. semplice può concorrere nella commissione del delitto di riciclaggio dei proventi derivanti dai reati-scopo della associazione stessa, si finisce con il dimostrare l'assenza di correlazione tra il delitto associativo - in quanto tale - ed i profitti conseguiti mediante la realizzazione del programma criminoso).


3.3.1. Del resto, l'impossibilità dell'estensione del principio della sentenza delle Sezioni unite Iavarazzo alle associazioni a delinquere semplici, deriva - al di là delle valutazioni di carattere semantico a cui si accenna in ricorso che, a livello testuale consentirebbero l'interpretazione in bonam partem - dalle diversità ontologiche e strutturali dei delitti di associazione a delinquere e di associazione a delinquere di stampo mafioso.


3.3.2. Mentre l'associazione di tipo mafioso si connota - rispetto all'associazione a delinquere semplice - per la sua capacità di proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, per l'assoggettamento e l'omertà che è in grado di determinare diffusivamente nella collettività insediata nell'area di operatività del sodalizio, collettività nella quale la presenza associativa deve possedere la capacità di espandere in modo capillare un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo (cfr., Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Lee e altri, Rv. 269747), nell'associazione a delinquere - invece - tutto questo manca, essendo sufficiente per la sua configurabilità il solo effettivo contributo fornito con carattere di stabilità, al raggiungimento degli illeciti fini della struttura criminosa, purchè detto contributo sia fornito con la consapevolezza e la volontà di inserirsi organicamente nella vita del gruppo delinquenziale (cfr., Sez. 5, n. 33717 del 09/05/2001, Cantatore ed altri, Rv. 219921, nella quale si riconosce la ininfluenza della circostanza che ciò eventualmente avvenga per mandato di terza persona, essendo irrilevanti le ragioni per le quali si partecipa alla vita della "societas sceleris").



Invero, mentre nell'associazione a delinquere di stampo mafioso è la stessa esistenza della consorteria in sè a produrre ricchezza economica individuale e collettiva, nell'associazione a delinquere semplice detto effetto di "arricchimento" è certamente inesistente a livello generale, potendosi determinare solo in conseguenza della realizzazione di determinati reati-fine.



3.4. Orbene, premesso che la correlazione imposta dalla legge (art. 240 c.p., comma 1) tra bene e reato va intesa come il vantaggio economico positivo di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013, dep. 2014, Riva Fi.re spa e altro, Rv. 257788), nell'ipotesi di reato ex art. 416 c.p., detta relazione qualificata non può dirsi - neanche ipoteticamente - sussistente posto che l'incriminazione per la violazione in parola ha per oggetto, esclusivo, il mero fatto di associarsi allo scopo di commettere più delitti: il reato de quo, infatti, differentemente dal reato di associazione mafiosa, non genera autonomamente - dai reati-fine vantaggi economici costituenti prodotto o profitto illecito immediatamente riconducibili al sodalizio criminale come tali suscettibili di confisca, in quanto il mero fatto di associarsi al fine della commissione di più delitti è di per sè improduttivo di ricchezze illecite, come - del resto - si ricava, in chiave esplicativa, dalla differente proiezione sul terreno economico delle attività poste in essere dalle associazioni ex art. 416-bis c.p. (cfr., Sez. U, n. 25191/2014, cit.; Sez. 1, n. 7860/2015, cit.).


Queste ultime, infatti, cercano il loro arricchimento non solo mediante la commissione di azioni criminose ma anche in numerosi e diversi altri modi, quali il reimpiego in attività economico-produttive dei proventi derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati, il controllo delle attività economiche mediante il metodo mafioso, la realizzazione di profitti o vantaggi avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano: di tal che, si riconosce come il delitto di associazione di tipo mafioso sia autonomamente idoneo a generare ricchezza illecita, a prescindere dalla realizzazione di specifici delitti (cfr., Sez. 6, n. 45643 del 30/10/2009, Papale, n. m.; Sez. 1, n. 6930 del 27/11/2008, dep. 2009, Ceccherini, Rv. 243223; Sez. 1, n. 2451 del 27/11/2008, dep. 2009, Franchetti, Rv. 242723; Sez. 1, n. 1439 del 27/11/2008, dep. 2009, Benedetti, Rv. 242665; Sez. 1, n. 1024 del 27/11/2008, dep. 2009, Di Cosimo, Rv. 242512; Sez. 1, n. 27/11/2008, Diana, n. m.).


Di contro, le associazioni a delinquere semplici non sono di per sè produttive di proventi illeciti che, se conseguiti, costituiscono il "frutto" degli eventuali reati-fine, come avvenuto nella presente fattispecie che ha comprovato l'esistenza di "una articolata e ben organizzata associazione di persone finalizzata alla movimentazione di denaro attraverso l'emissione di fatture per parte di società interposte, c.d. cartiere costituite esclusivamente per compiere la fatturazione per operazioni inesistenti e che, mediante l'intermediazione fittizia in operazioni intracomunitarie avevano il solo scopo di consentire ai destinatari delle fatture, soggetti effettivamente operanti sul territorio nazionale, di lucrare margini di guadagno sulla base di un risparmio illecito dell'IVA a monte".


Ricapitolando, si può quindi affermare - aderendo alle valutazioni compiute dai giudici di merito - che tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere semplice non vi sia alcun rapporto di "presupposizione", con conseguente inoperatività della causa di esclusione con cui esordisce l'art. 648-bis c.p. relativa a chi abbia concorso nel reato.


4. Ricorso nell'interesse di M.E..


4.1. Aspecifici, evocativi di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo, trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni e per la sostanziale identità di contestazioni incentrate sul merito di cui si pretenderebbe una rilettura.


4.1.1. In particolare, premesso che - in via generale - il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. ovvero all'invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni, va doverosamente segnalato come in relazione al denunciato vizio di motivazione, difetti, per entrambe le censure, il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente ha omesso di dare sufficiente conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Di tal che, in situazioni simili, sono state sempre ritenute inammissibili le doglianze che si limitino ad "attaccare" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).


4.1.2. Come già accennato in premessa, è del tutto inammissibile la pretesa di ottenere una rivisitazione nel merito mediante l'utilizzo di criteri di valutazione nuovi e diversi (anche se parimenti convincenti nella loro alternativa rappresentazione degli eventi e della relativa lettura) da quelli adottati dai giudici dei due gradi di giudizio, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento.


Scrivono i giudici di primo grado: "... le somme pervenute alle società cartiere Computer Group e Tecnologie Evolute, esclusivamente dalla commissione dei... reati fine, sono state definitivamente disperse ad opera di M.E. (e di P.M.) mediante prelevamenti in contanti e/o trasferimenti verso conti esteri...".


E' stato inoltre provato come i flussi in entrata delle due succitate società (Computer Group e Tecnologie Evolute), rappresentati dai presunti pagamenti effettuati da società operative nel territorio nazionale e nel settore commerciale di riferimento fossero assistiti da emissione di fatture per le quali sono state in parte accertate anche le utilizzazioni da parte delle società che hanno beneficiato nelle dichiarazioni IVA.


Si è poi acclarato come dette somme venissero veicolate presso i conti esteri intestati a società riferibili agli stessi soggetti delle società cartiere o addirittura venissero materialmente prelevate dai soggetti delegati ad operare su quei conti. In particolare, il M., delegato ad operare sul conto corrente della C. Group Italia, aveva provveduto, negli anni 2003, 2004 e 2005 "a trasferire dal conto corrente della Computer Group Italia s.r.l. acceso presso la filiale n. (OMISSIS) H. Banca di Roma, la somma complessiva di Euro 13.002.542,48 verso le società ...... e a prelevare in contanti, attraverso l'emissione di assegni intestati a m.m. nonchè con moduli di sportello, la somma di Euro 4.670.000,00...".



Gli importi di somme così ingenti e la conoscenza del fatto che le società beneficiate fossero "irreperibili e non operative", con sedi ed allocazioni materiali ignote o comunque irraggiungibili dall'Erario, costituiscono elementi di fatto che non consentono di lasciare dubbi sulla consapevolezza dell'imputato della provenienza illecita del denaro. Ma non solo. La rilevanza del compito al medesimo assegnato e l'assenza di giustificazioni da parte dello stesso sull'operato offrono, al contempo la prova del dolo e della stabilità del vincolo e del rapporto fiduciario che legava l'imputato agli altri sodali.


4.2. Trattasi di un'analisi, sintetica ma esaustiva che, nel valutare il compendio probatorio, affronta puntualmente tutte le tematiche necessarie per giungere ad una - ampiamente giustificata affermazione di penale responsabilità: avverso dette argomentazioni, il ricorrente omette di confrontarsi, in quanto non prospetta reali elementi di "novità" critica rispetto alle doglianze già proposte davanti ai giudici di merito ed ivi ritenute infondate, e che - di fatto - vengono sostanzialmente "replicate" nel ricorso (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849, secondo cui è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione).


5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in Euro duemila per ciascuno.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, il 20 settembre 2019.


Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020


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