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Riciclaggio: il profitto del reato può essere individuato anche mediante elementi di tipo presuntivo


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

In tema di confisca per equivalente, il profitto del reato di riciclaggio può essere individuato dal giudice anche mediante elementi di tipo presuntivo, atteso che indizi e presunzioni, purché ancorati a concrete circostanze, legittimano l'applicazione di misure di sicurezza, qualora non siano contraddette da elementi contrari processualmente rilevanti. (Fattispecie di riciclaggio internazionale di vetture in cui, ai fini della confisca per equivalente, si è fatto riferimento al valore di mercato dei veicoli, in ragione dei modelli prestigiosi e della recente immatricolazione delle autovetture - Cassazione penale , sez. II , 12/11/2020 , n. 35031).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 12/11/2020 , n. 35031

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

D.M., R.C., T.D. e V.A., a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bologna del 30/4/2019 che, salvo per due ipotesi ritenute prescritte rispettivamente ascritte al D. ed al T., ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che ha condannato i ricorrenti alle pene di giustizia (ridotte in favore dei due imputati per cui è intervenuta la prescrizione di reati) in ordine ai reati di riciclaggio ed altre connesse fattispecie delittuose.


1. Ricorso di V.A. (pena di anni cinque e mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui all'art. 648-bis c.p., sub 1, 2, 3, 5, 9, 10 e 12 della rubrica, con generiche equivalenti alla recidiva).


1.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza di appello come conseguenza della nullità del provvedimento di riunione emesso dal GUP del Tribunale di Verona e di tutti gli atti conseguenti. La censura muove dall'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare innanzi al GUP del Tribunale di Verona (indicata quale nullità assoluta, in quanto tale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e comunque già eccepita sin dall'udienza preliminare dinanzi al GUP del tribunale di Verona) e dell'ordinanza di contumacia del ricorrente ivi pronunciata. Il ricorrente, infatti, ebbe ad eleggere domicilio presso il difensore unicamente con riguardo ai procedimenti penali n. 15014/2008 e n. 498/2009 RGNR, nominando poi detto legale quale suo difensore di fiducia anche nel procedimento n. 11661/2008 RGNR, peraltro, in quel caso, senza eleggere domicilio presso il legale. Senonchè l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare dinanzi al GUP del tribunale di Verona, relativo a cinque ulteriori procedimenti rispetto ai tre sopra indicati, venne notificato, per tutti ed otto, con un unico avviso cumulativo, presso il difensore, nonostante l'imputato nulla avesse disposto in relazione al luogo ove effettuare le notifiche e in ordine alle relative nomine difensive. Con la conseguenza che la notifica di detto avviso doveva ritenersi nulla per i sei procedimenti penali in relazione ai quali il difensore non era stato eletto domiciliatario del proprio assistito. Inoltre, ancor prima della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, anche per i due procedimenti in cui il difensore risultava essere domiciliatario dell'imputato si era verificata una nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, perchè in quel caso l'avviso, invece di essere notificato al difensore domiciliatario, era stato direttamente notificato all'imputato. Nè poteva ritenersi risolutiva dell'invalidità denunziata la circostanza - alla quale la Corte di appello aveva fatto riferimento per rigettare l'eccezione - che l'odierno procedimento ricevuto dal PM bolognese in conseguenza dell'incompetenza per territorio dichiarata dal GUP del Tribunale di Verona - era stato promosso con un unico fascicolo, con un unico RG per il quale venne ritualmente avanzata richiesta di rinvio a giudizio, fissata e notificata l'udienza preliminare, omettendo di tenere conto che l'eccezione difensiva atteneva alle vicende processuali (notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e di quello di fissazione dell'u.p.) precedenti al provvedimento di riunione davanti all'A.G. di Bologna.


1.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. La circostanza che il P.M. di Bologna, una volta ricevuti gli atti a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Verona, abbia correttamente iscritto un unico e nuovo procedimento (sulla scorta della riunione disposta dallo stesso GUP del tribunale di Verona in ordine a quelli originariamente separati in ragione di evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva), chiedendo il rinvio a giudizio degli imputati al GUP del tribunale di Bologna con una contestazione dalla quale risultavano anche i diversi fatti di cui agli originari procedimenti "riuniti" e che il GUP fissò dinanzi a sè l'udienza preliminare, il cui avviso venne ritualmente notificato agli imputati e ai difensori (tanto che nessuna doglianza venne all'uopo formulata), è sequenza procedimentale che risolve le questioni di invalidità processuale prospettate con riguardo alla fissazione ed allo svolgimento dell'udienza preliminare dinanzi al precedente GUP dichiaratosi incompetente. Invero, vi è stata una regressione del procedimento ad altra A.G. in forza della disposizione di cui all'art. 22 c.p.p., comma 3, che ha determinato l'avvio di una nuova fase di indagine preliminare attinente ad un unico facto rispetto al quale le nuove comunicazioni ed avvisi non risultano additati di invalidità; inoltre, è altrettanto idonea a risolvere la questione posta dal ricorrente V. attinente al corretto esercizio dell'azione penale, posto che, quanto alla notifica degli avvisi ex art. 415-bis c.p.p. per l'imputato, la circostanza che questa sia avvenuta direttamente a mani del medesimo e non al difensore presso cui aveva eletto domicilio, esclude qualsiasi profilo di nullità (Sez. 1, n. 9544 del 26/9/2017, Rv. 272309).


1.2. Con il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in procedimenti diversi da quelli in cui sono state autorizzate.


1.2. Il motivo è infondato. Invero, anche a voler ritenere non decisiva l'obiezione mossa dalla Corte territoriale in punto di mancata allegazione della relativa eccezione con l'atto di appello (posto che, per quanto specificato in questa sede le intercettazioni relative alla posizione dell'imputato erano solo quelle disposte nel proc. 11661/08 i cui decreti n. 449 e 460 si trovavano nel fascicolo del dibattimento ed erano facilmente consultabili), va tuttavia evidenziato come l'utilizzabilità del compendio intercettivo si fondi nella motivazione della sentenza impugnata su una valutazione di carattere sostanziale in forza della quale il procedimento, pur inizialmente differentemente rubricato, è stato considerato identico nel suo nucleo essenziale stante la stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico dei reati oggetto dei procedimenti poi riuniti, per come si ricava poi dalla ricostruzione della vicenda e dalla genesi delle indagini ruotanti intorno proprio agli imputati V. e D. - per come anche precisato dalla sentenza di primo grado, nonchè dall'avvenuta riunione degli stessi poi operata in sede di indagine dall'A.G. bolognese. L'esistenza, dunque, tanto di una connessione ex art. 12 c.p.p., lett. a) e b), quanto di un collegamento ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), unicità poi formalizzata, come sottolineato dalla sentenza impugnata, con la riunione degli stessi procedimenti e l'esercizio di un'unica azione penale, risolve il problema legato alla dedotta utilizzabilità, da ammettersi anche in ragione del fatto che le captazioni appaiono disposte in relazione a reati per cui sono rispettati i limiti di ammissibilità (S.U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 277395).


Peraltro, e trattasi di profilo che attiene ad entrambe le censure mosse sia dal V. che dal D., la sentenza impugnata ha dato atto di come la prova di colpevolezza si fondi su altri pregnanti elementi, rispetto ai quali le intercettazioni svolgono funzione di "corredo". Risultano, infatti, puntualmente passati in rassegna anche dalla sentenza impugnata, gli elementi di prova a carico dei ricorrenti per ciascuno degli episodi illeciti contestati; si tratta di prove a carattere documentale, dichiarativo (testimoni a carico) ed anche obiettivo (si pensi agli operati sequestri dei veicoli, agli accertamenti eseguiti, al sequestro della falsa documentazione, ai servizi di osservazione della P.G., ai controlli operati dalla Polizia stradale, all'esito di altri procedimenti penali in cui i ricorrenti hanno riportato condanna, ai risultati positivi delle perquisizioni anche domiciliari (vedi posizione del V.). Competeva, pertanto, ai ricorrenti, nel formulare le relative doglianze in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni, indicare l'esatta rilevanza dei dialoghi rispetto a ciascun illecito episodio, confrontandosi poi con gli altri elementi di prova pur apprezzati dalle decisioni di merito, al fine di neutralizzarne la relativa pregnanza contenutistica.


1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità che la Corte di merito aveva fondato sulla base di un ragionamento apodittico e, precisamente, quanto ai capi 2, 3, 5, 9 e 10, sul fatto che il ricorrente avesse la disponibilità dell'autovettura in quanto portava materialmente le pratiche amministrative presso le varie agenzie per la nazionalizzazione dei mezzi e, quanto al capo 12, perchè la documentazione venne rilasciata a suo nome. In assenza, quindi, di un effettivo apporto causale per la commissione dei delitti, poteva semmai configurarsi la connivenza passiva, necessitando l'accertamento che il ricorrente non abbia concorso nell'attività delittuosa diretta a procurarsi la disponibilità del bene da riciclare, così come la prova del fatto che egli sapesse e conoscesse la provenienza illecita delle autovetture.


1.3. Il terzo motivo è infondato. Al ricorrente, infatti, sono contestate diverse ipotesi di riciclaggio a titolo di concorso principalmente con D.M.. Il coinvolgimento dell'imputato si deve al contributo materiale che costui risulta avere prestato all'azione dei complici, materialmente consegnando alle agenzie di pratiche auto la documentazione necessaria alla "nazionalizzazione" delle vetture di provenienza delittuosa. La circostanza che dette attività abbiano avuto carattere "propedeutico", non le esime dall'assumere rilevanza penale posto che il concorso di persone, a differenza del reato monosoggettivo per cui è necessario che la condotta assume i connotati del tentativo punibile, si configura, oltre che nei confronti di quanti hanno preso parte alla fase di esecuzione, anche nei confronti di coloro che hanno partecipato ad attività preparatorie o strumentali, perchè anche da costoro è provenuto un apporto per il raggiungimento di un unico risultato, costituito dalla commissione del reato avuto comunemente di mira (Sez. 2, n. 23395 del 13/4/2011, Rv. 250688). Nel caso in esame, si tratta, poi, di un contributo di assoluto rilievo, in quanto è proprio attraverso l'attività compiuta dal ricorrente che i complici potranno assicurarsi il profitto del reato, nell'ambito di un ordito di carattere più ampio in cui la compartecipazione dell'imputato ricopre una funzione essenziale. Nella "filiera" illecita descritta dai giudici di merito, infatti, le operazioni di alterazione del telaio dei veicoli si legano a quella di carattere documentale parimenti volte ad occultare la provenienza delittuosa dei mezzi, al fine di realizzare quella "clonazione" del bene che rappresenta l'obiettivo illecito avuto di mira verso cui convergono causalmente e soggettivamente i diversi contributi resi da ciascun correo (peraltro quello posto in essere dall'imputato assume anche connotati di evidente tipicità tenuto conto che nell'ambito della condotta punibile ex art. 648 c.p., rientrano anche "tutte quelle operazioni" comunque idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene). Rispetto, pertanto, al possesso del bene, assume valore specializzante il compimento delle attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, in quanto di carattere decisivo per la realizzazione dell'illecito profitto che, sulla scorta di tali molteplici condotte di tipo dissimulatorio, potrà in concreto realizzarsi. Risulta, pertanto, corretta la qualificazione dei fatti nell'alveo della più grave fattispecie di riciclaggio operata dalla sentenza impugnata, con esclusione quindi delle ipotesi di derubricazione sollecitate nel quarto motivo di ricorso (Sez. 1, n. 3373 del 14/5/1997, Rv. 207850).


Assumono, invece, valenza di merito le altre censure attinenti all'affermazione di responsabilità comunque prospettate nel motivo di ricorso, in quanto volte a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto preclusa in questa sede.


1.4. Con il quarto motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 648 e 648-bis c.p.. Posto che l'istruttoria aveva asseverato (vedi in particolare vicende di cui ai capi 6, 8 e 9 dell'imputazione) che l'imputato aveva ingaggiato, con gli altri coimputati, un'attività diretta a procurarsi i veicoli reperendoli sul mercato illecito ovvero commissionandone il furto, per poi "piazzarle" a fini di profitto, doveva, semmai, configurarsi il concorso in furto o la ricettazione, in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 648-bis c.p.. Inoltre, considerato che l'attività di taroccarnento delle autovetture veniva compiuta a Napoli da soggetti che non avevano avuto alcun rapporto con il V. e che questi si era limitato a consegnare documenti ad agenzie di pratiche auto, poteva, in subordine, inquadrarsi la condotta nel delitto di cui all'art. 648 c.p..


1.4. Il motivo è infondato in ragione di quanto osservato al paragrafo precedente (sub 1.3.).


1.5. Con il quinto motivo deduce la mancanza di motivazione e "travisamento dei fatti" in ordine alla determinazione della pena, considerato che la Corte territoriale aveva ritenuto erroneamente prevalenti le attenuanti generiche concesse dal giudice di primo grado, a fronte dell'indicazione di elementi favorevoli da parte del ricorrente. Eccessivo - e in tal senso era stata avanzata specifica censura - era poi l'aumento operato per la continuazione (medi tre per ciascun episodio di riciclaggio).


1.5. Il motivo è manifestamente infondato.


1.5.1. Invero, quanto al diniego delle attenuanti generiche il dedotto error in cui sarebbe incorsa la Corte di merito relativo alla valutazione di prevalenza e non di equivalenza delle attenuanti generiche concesse dal giudice di primo grado non risulta decisivo ai fini del vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata dà espressamente conto delle ragioni in forza delle quali si è comunque escluso il giudizio di prevalenza: pur a fronte del buon comportamento processuale delle difese (ricondotto in favor agli imputati dal giudice di primo grado), si è evidenziata la valenza ostativa dei diversi precedenti penali (tanto che non è stata esclusa la recidiva di cui il ricorrente risulta gravato) ed il ruolo di evidente pericolosità sociale in ragione della molteplicità degli episodi criminosi commessi dal ricorrente nel presente giudizio.


1.5.2. Quanto agli aumenti operati per la continuazione, questa Corte ha più volte affermato che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 2, n. 18944 del 22/3/2017, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 2/12/2017, Rv. 271787). Peraltro, nel caso in esame risultano apportati aumenti contenuti rispetto alla gravità dei fatti per come asseverata dalle sentenze di merito.


1.6. Con il sesto motivo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 648-quater c.p.. Si era operata la confisca su un fatto - da considerarsi unitario in quanto unificato dall vincolo della continuazione commesso il 16/5/2007 (epoca di consumazione del primo reato contestato) e, dunque, in epoca antecedente all'introduzione della confisca per equivalente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231). La Corte di merito aveva omesso qualunque motivazione al riguardo, essendosi limitata a rivedere, sulla scorta di un giudizio privo di dati certi, il valore della confisca per equivalente per ciascun reato a secondo della data di consumazione, fissandola peraltro in modo errato nel momento dell'immatricolazione della vettura, anzichè in quello precedente del furto che segnava l'inizio dell'attività illecita.


1.6. Il motivo non è fondato.


1.6.1. Quanto al primo profilo, il reato continuato deve essere scisso nei suoi vari episodi criminosi al fine di accertare per ciascuno di essi, in relazione alla data di commissione, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della confisca, stante l'autonoma dipendenza funzionale e causale tra la singola condotta criminosa da un lato ed il prodotto ed il profitto del reato oggetto di apprensione reale dall'altro. In tal senso ha correttamente proceduto la Corte di merito. Inoltre, laddove si propini, come fa il ricorrente, ai fini della confisca in oggetto, l'unitarietà del reato, non può farsene discendere l'individuazione della data di "commissione" in quella relativa alla consumazione della prima violazione poi ritenuta unificata dal vincolo della continuazione con quelle successive, dovendosi, semmai, avere riguardo a quella dell'ultima violazione - che segna il momento in cui cessa la continuazione - commessa nell'alveo della vigenza della confisca ex art. 648-quater c.p..


1.6.2. Con riguardo al secondo profilo, l'avere individuato - peraltro con riguardo ad un solo veicolo (si tratta di quello di cui al capo 5, essendo per tutti gli altri anche la data del furto successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 72, comma 4) - la data di consumazione del reato, ai fini della misura ablatoria, in quella di immatricolazione e nazionalizzazione del mezzo mediante utilizzo di documentazione rumena falsa, non risulta - in assenza di altri elementi fattuali aventi carattere di certezza - manifestamente illogico in quanto segna il momento in cui si è perfezionata la condotta volta ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del bene mediante il rilascio di targhe e carta di circolazione da apporre al veicolo oggetto di donazione.


2. Ricorso di D.M. (pena di anni cinque e mesi sette di reclusione ed Euro 2.250,00 di multa, in ordine ai delitti di riciclaggio ascritti ai capi 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11 e 12, nonchè confisca per equivalente fino alla concorrenza di Euro 50.000,00).


2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, l'inosservanza di norme processuali ed il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare dinanzi al GUP del Tribunale di Verona e di tutti gli atti successivi eseguita presso il difensore di fiducia (ove il ricorrente aveva eletto domicilio) solo ed esclusivamente nell'ambito del proc. pen. 15014/08 RGNR (successivamente stralciato e divenuto il proc. n. 2796/09 RGNR) e per essere 1"imputato stato giudicato in assenza di difensore di fiducia o di ufficio nei residui antecedenti procedimenti penali (in relazione ai quali erano state iscritte differenti notizie di reato, aperti differenti procedimenti, poi confluiti dinanzi al GUP del Tribunale di Verona che, dopo avere proceduto alla loro riunione, si era dichiarato incompetente per territorio in favore dell'AG di Bologna), in quanto la nomina dell'avv. Milena Micele come legale fiduciario riguardava solo alcuni dei diversi procedimenti sopra indicati.


2.1. Il motivo di ricorso non è fondato per le ragioni espresse a proposito della comune censura avanzata dal coimputato V. (vedi sub 1.1).


2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, l'inosservanza di norme processuali ed il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate in diverso procedimento (nei confronti del ricorrente erano state disposte intercettazioni esclusivamente nell'ambito del proc. pen. 11138/08), posto che i diversi procedimenti penali erano originati da episodi del tutto differenti, commessi in epoche, luoghi e persone diverse.


2.2. Il motivo di ricorso non è fondato per le ragioni espresse a proposito della comune censura avanzata dal coimputato V. (vedi sub 1.2).


2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge, l'inosservanza di norme processuali ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di riciclaggio tenuto conto che l'attività svolta dall'imputato di importazione dall'estero e di immatricolazione in Italia dei veicoli non può essere considerata illecita, nonchè mancando un quid pluris che consenta di attribuire anche al ricorrente la condotta tipica di alterazione ovvero il dolo richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p.. Inoltre, in subordine, la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare i fatti (per come avvenuto in relazione al capo 11) nel diverso reato di ricettazione.


2.3. Il motivo è inammissibile poichè generico e relativo ad un'alternativa di merito che risulta essere stata motivatamente esclusa dalla Corte territoriale. Con riguardo alla corretta qualificazione giuridica dei fatti come concorso in riciclaggio, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo vedi sub 1.3. a proposito della posizione analoga del coimputato V..


2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge, l'inosservanza di norme processuali ed il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, con giudizio di prevalenza delle attenuanti e minimo aumento per i reati ritenuti in continuazione.


2.4. Il motivo è inammissibile essendo la censura generica e rientrando la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre essendosi la pena base peraltro stabilita nei minimi edittali (quanto alla reclusione), con le attenuanti generiche in relazione alle quali il diniego di prevalenza sulla recidiva rinviene adeguata motivazione. Sulla manifesta infondatezza della censura dl violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli aumenti per la continuazione, vedi sub 1.5.2. del motivo analogo dedotto dal coimputato V..


2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge, l'inosservanza di norme processuali ed il vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca per equivalente, in punto di determinazione del profitto per i reati di riciclaggio, non supportata da alcuna specifica acquisizione istruttoria od elemento idoneo.


23. Il motivo è infondato, potendo il giudice del merito - ai fini della quantificazione del profitto per ciascuna autovettura oggetto di riciclaggio (la cui misura è stata ridotta dalla Corte di merito rispetto alla quantificazione operata dal giudice di primo grado) - fare ricorso ad elementi di tipo presuntivo. Gli indizi e le presunzioni, infatti, purchè ancorati a concrete circostanze, legittimano l'applicazione delle misure di sicurezza, qualora non siano contraddetti da elementi contrari processualmente rilevanti, nel caso in esame neppure prospettati. Al riguardo, si è fatto riferimento al valore di mercato dei veicoli, in ragione dei modelli, trattandosi di autovetture prestigiose, nonchè dell'epoca di originaria immatricolazione, definita piuttosto recente.


3. Ricorso di T.D. (riqualificazione reato di cui al capo 1) in favoreggiamento reale; pena rideterminata in anni 2 mesi 11 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, con revoca della confisca per equivalente, in ordine ai delitti di riciclaggio ascritti al capo 1 (Range Rover) e sub 3 (Audi A 7) della rubrica, con generiche prevalenti sulla recidiva.)


3.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova con riguardo alle intercettazioni richiamate in sentenza su cui il giudice del merito ha fondato la prova del supposto accordo per il compimento di atti volti alla contraffazione del veicolo Audi Q7 in Napoli (in particolare, il ricorrente avrebbe indicato al correo D. un'officina ove portare il veicolo in Napoli che potrà provvedere alla alterazione del numero di telaio). In realtà, dal contenuto delle conversazioni nessun riferimento vi era all'attività di alterazione del telaio che avrebbe dovuto essere compiuta sul veicolo presso l'officina indicata dal ricorrente, la quale avrebbe potuto essere stata effettuata prima che il mezzo fosse portato a Napoli. Nè tale contraffazione poteva desumersi dagli altri dati riferiti al veicolo nel corso delle conversazioni.


3.1. Il motivo è inammissibile. Deve escludersi il dedotto travisamento della prova in quanto l'avvenuta alterazione del numero di telaio dell'auto non viene ricavata dal giudice del merito sulla scorta di un dato delle telefonate intercettate, di cui si è erroneamente travisato il significato, ma in forza delle indagini svolte e, in particolare, da quanto riferito dal teste di Pg e dall'operato sequestro del mezzo. Il fatto che l'indicazione dell'officina data dall'imputato al correo D. fosse funzionale all'alterazione del telaio è, dunque, conseguenza di una valutazione complessiva del contenuto delle conversazioni, alla luce degli altri elementi declinati dal giudice del merito nella ricostruzione della vicenda che depongono per una lettura delle telefonate nel senso prospettato dall'accusa e che risulta non affatto manifestamente illogica stante anche l'assenza di un'ipotesi alternativa. In particolare, i dialoghi intercettati debbono necessariamente essere letti ed interpretati nel contesto fattuale di riferimento, costituito, per come accertato dalle sentenze impugnate e dall'esito di altro procedimento che ha visto coinvolto il ricorrente, da più persone che immatricolavano autovetture asseritamente provenienti dalla Romania, utilizzando anche documentazione falsa, in cui era coinvolto anche il T.. Inoltre, proprio con riguardo all'episodio dell'Audi Q7, - e trattasi di elemento di prova con cui il ricorrente omette di confrontarsi ricavato tanto dalle telefonate che dalla testimonianza dell'ufficiale di PG (vedi pag. 18 sentenza di primo grado) - risulta che il mezzo, al momento in cui vengono effettuate le intercettazioni, aveva ancora apposto il numero di telaio originale. Di conseguenza, la richiesta fatta dal D. al ricorrente di indicare un'officina napoletana ove portare il veicolo, ben si concilia logicamente con il successivo e pressochè contestuale accertamento che consentì alla PG, proprio in forza del monitoraggio delle telefonate, di fermare e sequestrare l'auto al ritorno da Napoli, accertandone la contraffazione del telaio. Peraltro, ed è questo un ulteriore dato di fatto citato nelle sentenze di merito (vedi pag. 19 di quella di primo grado) con cui il ricorrente omette di confrontarsi, i due coimputati parlano di un prezzo da pagare - circostanza che avvalora la programmata esecuzione di lavori ad opera dell'officina - ed il ricorrente non vuole fornire per telefono al correo l'utenza dell'interlocutore napoletano, impegnandosi a dargliela solo quando il D. si troverà in zona. Inoltre, il ricorrente, conversando con altro soggetto proprio mentre è in corso il monitoraggio della Audi Q7, dà pienamente conto di essere coinvolto nel "giro", parlando esplicitamente di macchine da esportare in Romania, una delle quali non può andare perchè non ha i documenti a posto.


3.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta riconducibilità nell'alveo del riciclaggio della condotta di fissare un appuntamento telefonico, restando l'azione del ricorrente una mera "messa in contatto", di carattere del tutto marginale rispetto all'azione tipica (compiere operazioni concrete volte a..) e semmai sussumibile nel delitto di favoreggiamento reale, stante anche l'assenza di concrete utilità per il ricorrente.


3.2. Il motivo è infondato. Al ricorrente, infatti, è contestata l'ipotesi del riciclaggio a titolo di concorso. Il coinvolgimento dell'imputato si deve al contributo materiale che costui risulta avere prestato all'azione dei complici, fornendo l'indicazione dell'officina ove costoro avrebbero potuto far alterare il numero di telaio del mezzo. La circostanza che dette attività abbiano avuto carattere "propedeutico", non le esime dall'assumere rilevanza penale posto che il concorso di persone, a differenza del reato monosoggettivo per cui è necessario che la condotta assume i connotati del tentativo punibile, si configura, oltre che nei confronti di quanti hanno preso parte alla fase di esecuzione, anche nei confronti di coloro che hanno partecipato ad attività preparatorie, perchè anche da costoro è provenuto un apporto per il raggiungimento di un unico risultato, costituito dalla commissione del reato avuto di mira (Sez. 2, n. 23395 del 13/4/2011, Rv. 250688). Nel caso in esame, si tratta, poi, di un contributo di non poco rilievo, in quanto è proprio attraverso il reperimento di un'officina di tal genere che i complici potranno assicurarsi il profitto del reato, nell'ambito di un ordito di carattere più ampio in cui la presenza dell'imputato non risulta affatto occasionale. Con la conseguenza che va escluso l'ipotizzato favoreggiamento reale, stante la natura sussidiaria di tale fattispecie rispetto a quella di riciclaggio (Sez. 2, n. 16819 del 22/3/2018, Rv. 272793).


3.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione, che la Corte di merito aveva fondato sul contraddittorio riconoscimento del rilievo dell'opera prestata dall'imputato.


3.3. L'aver attribuito, ai fini del diniego della riduzione massima in punto di attenuanti generiche, la valenza di un disvalore "assai significativo" alla condotta del ricorrente, in relazione al fatto di cui al capo 3) della rubrica, è coerente rispetto alla realizzazione del fine illecito che unitamente ai correi avevano di mira, in quanto la possibilità di rivendere come "pulita" sul mercato l'auto necessitava proprio di quegli interventi di alterazione che l'opera dell'imputato ha consentito fossero eseguiti. Inoltre, e ciò rappresenta un profilo di inammissibilità della doglianza in quanto non espressamente censurato, l'esclusione si fonda anche sul richiamo ai precedenti penali dal ricorrente annoverati.


4. Ricorso di R.C. (pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 680,00 di multa in ordine al delitto di concorso in riciclaggio di cui al capo 12 - Audi A6, con le attenuanti generiche).


4.1. Con il primo motivo deduce l'incompetenza per territorio in favore del tribunale di Udine, in quanto luogo ove sono stati accertati i fatti.


4.1. Il motivo è inammissibile poichè non risulta dedotto come proposto nell'ambito delle questioni preliminari al dibattimento ove detta eccezione deve essere sollevata a pena di decadenza, nonchè, in ogni caso, per non essere stato riproposto con l'atto di appello.


4.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in punto di responsabilità, stante l'assenza della partecipazione da parte della ricorrente ad alcuna attività delittuosa anche se risultava intestataria del veicolo, quale acquirente in buona fede.


4.2. Il motivo è inammissibile poichè formulato del tutto genericamente, omettendosi anche nella titolazione l'indicazione della disposizione di carattere processuale o sostanziale oggetto di censura.


4.3. Con il terzo motivo chiede la derubricazione del reato in quello di ricettazione sul rilievo che la ricorrente avrebbe acquistato l'auto. Inoltre, avanza richiesta di assoluzione e revoca del disposto sequestro o in subordine di condanna al minimo edittale.


4.3. Il motivo è inammissibile poichè avanza una prospettazione di merito, preclusa in questa sede, omettendo di confrontarsi con le motivazioni addotte dalla sentenza d'appello a fondamento della responsabilità concorsuale per riciclaggio, nonchè contiene un petitum estraneo al giudizio di legittimità.


4.4. Con il quarto motivo deduce "la violazione e falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Assoluzione perchè il fatto non costituisce reato o perchè il fatto non sussiste", stante l'assenza di dati probatori che possano dimostrare i fatti a fronte di una motivazione che appare il frutto di una lettura forzatamente accusatoria degli atti processuali.


4.4. Il motivo è inammissibile poichè del tutto generico, formulato in modo errato e relativo anche a petitum di merito.


4.5. Con il quinto motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale e mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte di merito disatteso lo stato di incensuratezza dell'imputata e, dunque, meritevole del beneficio.


4.5. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse essendo le attenuanti generiche state concesse all'imputata.


5. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di R.C. e T.D., condannandosi i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende in ragione dei profili di colpa ravvisabili. Vanno invece rigettati i ricorsi proposti da V.A. e D.M., con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di R.C. e T.D. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi proposti da D.M. e V.A. che condanna al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.


Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020




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