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Riciclaggio: la riqualificazione del reato in ricettazione non comporta violazione del 521 c.p.p.


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi di riqualificazione dell'originaria imputazione di riciclaggio in ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente di base rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l'imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive. (Fattispecie di possesso ingiustificato di un'auto di provenienza furtiva recante numero di telaio modificato e targhe relative ad altra automobile - Cassazione penale , sez. II , 29/09/2020 , n. 29785).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 29/09/2020 , n. 29785

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Genova, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Genova del 12 gennaio 2016, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione, così diversamente qualificata, fin dal primo grado, l'originaria contestazione di riciclaggio, commesso, secondo la rubrica, apponendo, su un'autovettura di provenienza furtiva della quale era entrato in possesso, le targhe relative ad altra automobile e modificando i numeri del telaio del motore.


Il Tribunale e la Corte di Appello ritenevano provato in capo all'imputato il possesso in mala fede del veicolo oggetto di furto, che egli sta guidando all'atto del controllo di polizia, ma non sussistente la prova che fosse stato l'autore delle manomissioni riscontrate sul mezzo.


2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:


1) vizio della motivazione in ordine violazione della regola prevista dall'art. 521 c.p.p., che impone, a pena di nullità, che vi sia correlazione tra accusa contestata e sentenza, "essendo pacifica la diversità tra le condotte contestate nel capo di imputazione e quella per cui successivamente veniva condannato" il ricorrente, secondo quanto sostenuto con l'atto di appello cui si rinvia.


Peraltro, il ricorrente osserva che la corretta qualificazione giuridica del fatto gli avrebbe permesso di effettuare "scelte defensionali (accesso all'istituto della messa alla prova) sicuramente più vantaggiose per lo stesso "(fg. 2 del ricorso);


2) vizio della motivazione per non avere la Corte argomentato alcunchè in ordine alla eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti successivi, dovuta all'incertezza sulla indicazione della persona dell'imputato in quanto indicata con una data differente da quella vera. Tale errore avrebbe determinato la nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, che si era celebrata in assenza dell'imputato e del suo difensore di fiducia, la notifica dell'avviso di fissazione essendo stata effettuata al precedente difensore che aveva già dismesso il mandato.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.


1. Il secondo motivo, che ha priorità logica, è generico.


Il ricorrente, infatti, omette di indicare la circostanza processualmente decisiva che egli aveva conferito procura speciale al suo nuovo difensore di fiducia peraltro nominato senza revoca del primo presso il quale aveva eletto domicilio con dichiarazione non revocata - affinchè procedesse alla richiesta di definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato, così dimostrando che l'errore originario sulla indicazione della sua data di nascita nel decreto con il quale era stato disposto il giudizio, non aveva influito nè sulla sua corretta identificazione e neanche sulla sua piena conoscenza del processo, alla quale è conseguito il completo esercizio delle sue prerogative difensive per mezzo del suo difensore di fiducia, la cui attività processuale. ha sanato il presunto vizio di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.


In questo senso, del tutto opportunamente, la Corte di Appello ha ricordato l'insegnamento di legittimità secondo il quale, l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ad uno dei difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che è sanata, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., qualora l'imputato formuli richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 6, Sentenza n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271097. Massime precedenti Conformi: N. 13465 del 2016 Rv. 266748).


2. Quanto al primo motivo, non si rinviene alcuna mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, posto che il reato di ricettazione del quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile, si poneva come antecedente rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, che il Tribunale non aveva ritenuto provata.


Infatti, il ricorrente era stato trovato alla guida dell'automobile di provenienza illecita, senza averne giustificato il possesso, su ciò basandosi l'affermazione di responsabilità ex art. 648 c.p..


Il fatto che non fosse stato ritenuto l'autore delle manomissioni sul mezzo integrative del riciclaggio qualora a lui attribuibili, non toglie nulla al fatto che si sia trattato di un'unica condotta "di base", punita a titolo di ricettazione, sulla cui configurazione il ricorrente aveva avuto modo di esplicare tutte le sue prerogative difensive.


In ordine alla impossibilità per l'imputato di richiedere la sospensione per messa alla prova, non soltanto tale richiesta, come ha precisato la Corte, non era mai stata formalizzata, ma essa è stata collegata alla eccezione in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto, della quale si è evidenziata la manifesta infondatezza.


Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 29 settembre 2020.


Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020



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