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Riciclaggio: ne risponde chi fa confluire sul proprio conto i proventi di frode informatica


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso. (Fattispecie in cui l'imputato, a seguito dell'abusivo accesso effettuato da altri nella home banking della persona offesa, ricevuti due bonifici con accredito delle somme illecitamente prelevate, aveva richiesto, nello stesso giorno, l'emissione di due vaglia postali, incassando il denaro provento del delitto di cui all' art. 640-ter c.p. - Cassazione penale , sez. II , 26/04/2023 , n. 19125).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 26/04/2023 , n. 19125

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 2 febbraio 2022 la Corte di appello di Venezia confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto B.A. colpevole del reato di riciclaggio per avere trasferito fondi provenienti dal delitto di truffa informatica in modo da impedirne la identificazione degli autori.


In parziale riforma della prima decisione, la Corte territoriale riconosceva la continuazione fra detto reato e quello di estorsione giudicato con altra sentenza divenuta irrevocabile.


2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.


2.1. Violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio, avendo il giudice di appello illegittimamente ritenuto che il ricorrente avesse l'onere di fornire una ragionevole giustificazione alternativa circa la provenienza del denaro.


2.2. Violazione della legge penale sul medesimo punto, difettando l'elemento oggettivo costituito dal tipico effetto dissimulatorio della condotta, che deve essere connotata dalla idoneità a ostacolare l'origine delittuosa del denaro o degli altri beni.


2.3. Violazione della legge penale e carenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendo stato dimostrato che l'imputato fosse consapevole della illecita provenienza del denaro.


2.4. Violazione della legge penale e difetto di motivazione circa l'accertamento giudiziale del reato presupposto di truffa informatica, considerata soprattutto la mancata identificazione dei responsabili.


2.5. Violazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale escluso che l'imputato fosse stato egli stesso autore della truffa informatica ovvero che avesse tenuto una condotta colposa, sanzionabile ai sensi dell'art. 712 c.p.: in entrambi i casi sarebbe maturata la prescrizione prima della sentenza di appello.


2.6. Violazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa applicazione del principio del favor rei quanto alla qualificazione del fatto nelle suindicate fattispecie.


In data 20 aprile 2023 la difesa ha depositato una memoria di replica alle conclusioni e argomentazioni del Procuratore generale.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.


2. Nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione di legge né sussistono i denunciati vizi della motivazione.


Il ricorrente ha in larga parte riproposto, anche testualmente, i motivi di appello, disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, ad esito di una incensurabile ricostruzione del fatto operata da entrambi i giudici di merito, peraltro sulla base di alcune pacifiche e non contestate circostanze: un ingresso abusivo nella home banking della persona offesa, un prelievo indebito di denaro dal suo conto corrente, l'accredito delle somme mediante due bonifici effettuati online sul conto corrente dell'imputato e l'incasso delle stesse, previa richiesta di emissione di due vaglia postali, nei medesimi giorni dei bonifici.


3. Solo tardivamente, non nell'atto di appello ma con una successiva memoria, la difesa ha contestato la sussistenza del delitto presupposto, la cui eventuale improcedibilità (peraltro insussistente all'epoca del fatto) non avrebbe comunque alcun rilievo, ai sensi dell'art. 648 c.p., comma 5.


In ogni caso, correttamente la Corte territoriale ha osservato che il delitto presupposto del riciclaggio era costituito dalla truffa informatica, richiamando il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente (per la ricettazione, per il riciclaggio, per l'autoriciclaggio) abbia potuto riconoscere la sussistenza del delitto stesso: non sono quindi necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali del delitto presupposto né l'individuazione dei responsabili (cfr., ad es., Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277509; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, dep. 2017, Dell'Anna, Rv. 269017).


Nel contempo, i giudici di merito, sulla base delle stesse dichiarazioni dell'imputato, dichiaratosi estraneo alla esecuzione dei due bonifici, hanno logicamente escluso una sua partecipazione alla frode informatica, che invece avrebbe presupposto l'indicazione delle modalità attuative del delitto e degli eventuali correi.


4. Le due sentenze di merito (pag. 5 della prima e pag. 3 della seconda) hanno altresì radicalmente escluso la buona fede dell'imputato o un suo comportamento solo negligente con argomenti dei tutto logici, evidenziando la palese falsità della giustificazione fornita in ordine alla provenienza del denaro, indicativa della sua mala fede, comprovata dalla sequenza temporale della ricezione dei bonifici e dell'incasso del denaro, previa richiesta dei vaglia.


E' quindi pertinente il principio espresso dalla costante giurisprudenza di questa Corte in tema di ricettazione o riciclaggio, secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa (o inattendibile, come nel caso di specie) spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713).


Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo "non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento" (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969).


La giurisprudenza di questa Corte è costante anche nel ritenere che nel delitto di riciclaggio sia configurabile il dolo eventuale, che sussiste quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito (v. Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273185; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, Antonicelli, dep. 2014, Rv. 259010: da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38196 del 28/09/2022, Paolella, non mass.).


5. Privo di ogni fondamento è anche il motivo con il quale si è sostenuta la insussistenza dell'elemento oggettivo costituito dal concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene, in relazione al quale il criterio da seguire è quello della idoneità ex ante della condotta: "ciò significa che l'interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l'attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva" (così Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-01; in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419; da ultimo v. Sez. 2, n. 8434 del 14/02/2023, Di Giuseppe, non mass.).


Si evince, infatti, dal dato testuale della norma (là dove si parla di "ostacolare") e dall'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, cosicché neppure rileva che le operazioni realizzate fossero tracciabili, in quanto l'obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l'evento del reato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183; Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254314).


In particolare, questa Corte ha affermato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione la propria carta prepagata o il proprio conto corrente per ostacolare la provenienza delittuosa delle somme da altri ricavate attraverso una frode informatica (Sez. 2, n. 18965 del 21/04/2016, Barrai, Rv. 266947 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 6395 del 02/12/2022, dep. 2023, Morgan, non mass.), dovendosi altresì evidenziare che nel caso di specie le somme furono poi riscosse dall'imputato previa emissione di due vaglia postali richiesta a due diversi uffici.


6. E' inammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta, irritualmente rivolta a questa Corte, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95, recante disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi ("Le norme previste dal Capo III della L. 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della L. 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza").


7. All'inammissibilità della impugnazione proposte segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, il 26 aprile 2023.


Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2023

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