top of page

Riciclaggio: non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso. (Fattispecie in cui l'imputato, a seguito dell'abusivo accesso effettuato da altri nella home banking della persona offesa, ricevuti due bonifici con accredito delle somme illecitamente prelevate, aveva richiesto, nello stesso giorno, l'emissione di due vaglia postali, incassando il denaro provento del delitto di cui all' art. 640-ter c.p. - Cassazione penale , sez. II , 26/04/2023 , n. 19125).

 

Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio?

Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio?

 

La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 26/04/2023 , n. 19125

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 25/11/2021 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Nola emessa il 25/11/2021, con la quale S.R. e F.A. erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, riciclaggio, porto di coltello (capi A, B, C, D della rubrica).


2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.


2.1 Nell'interesse dello S., sono stati articolati quattro motivi, eccependosi:


- violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al capo C), in quanto privo l'addebito di riciclaggio dell'accertamento del reato presupposto, quanto meno nella sua tipologia, così come sostenuto dalla giurisprudenza (gli unici elementi a tal fine valutati dalla corte territoriale erano l'ingente quantità di danaro e le modalità di occultamento sul mezzo di trasporto, intercettato dalle forze dell'ordine); la provenienza del contante si prestava altresì ad ipotesi alternative, ad es. ripetute violazioni finanziarie cd. sotto soglia di punibilità, idonee ad escludere rilevanza penale alla condotta e, in senso contrario, non potevano essere valorizzate circostanze estranee alla struttura del reato quali la mancata giustificazione del possesso delle somme, l'incompatibilità dell'importo con l'attività lavorativa espletata, il tentativo di fuga e la reazione nei confronti dei militari;


- l'omessa revoca della confisca del danaro in quanto oggetto della condotta di riciclaggio contestata sub C);


- violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo anche del travisamento della prova, avendo la Corte di appello attribuito ad un teste, R.S., la qualifica e le dichiarazioni rese da altro soggetto, A.D., senza esaminare altresì le argomentazioni difensive sulle criticità della tenuta logica della pronuncia di primo grado;


- violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.


2.2. Nell'interesse del F. sono stati articolati due motivi, eccependosi violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità:


- per il riciclaggio, sulla base di aspetti circostanziali irrilevanti, non incidenti sulla individuazione del reato presupposto e sulla operatività della cd. clausola di riserva prevista dall'art. 648 bis c.p., in considerazione anche della carenza probatoria circa la consapevolezza dell'esistenza, a bordo dell'automezzo, della cassa metallica contenente il danaro;


- per la resistenza e le lesioni, in mancanza del dolo e, per il porto di coltello, dell'elemento materiale del reato (l'oggetto si trovava all'interno dell'abitacolo del trattore, dietro ai sedili, non visibile ad un passeggero presente sull'automezzo).


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è reiterativo di questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.


2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso dello S. nonché il primo motivo di quello del F. attengono al reato presupposto al riciclaggio, deducendo le difese che non vi siano elementi per sostenere la provenienza da delitto non colposo della somma di denaro indicata nel capo di imputazione e che i giudici di merito avevano basato il loro diverso convincimento su elementi irrilevanti.


2.1. Il principio di riferimento a riguardo va mutuato da quanto affermato, anche di recente, in tema di responsabilità per il reato ex art. 648 c.p., secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883).


2.2. Nel caso in esame, l'imputazione di riciclaggio individua la condotta nel trasferimento e trasporto, con occultamento nel veicolo, della somma anzidetta al fine di ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa, elemento, quest'ultimo, comune alla ricettazione. La figura astratta del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. esige, infatti, un quid pluris rispetto a quella di cui all'art. 648 in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, oltre all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione; entrambi i delitti presuppongono, invece, la provenienza da delitto del contante.


Inoltre, regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito è che non si richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028).


3. Come già evidenziato dalla citata sentenza n. 43532/2021, tali orientamenti possono ritenersi in contrasto con la pronuncia di questa Corte, citata in ricorso, e secondo cui ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia, occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Rv. 277020). Invero, tale pronuncia, avente ad oggetto provvedimenti di sequestro, ha chiarito che non è possibile procedere al sequestro di somme di denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648 bis c.p., in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimenti legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante. L'orientamento, quindi, ha sottolineato l'impossibilità di apposizione di un vincolo cautelare fondato sulla sola quantità di contante rinvenuto in possesso di un soggetto, senza però escludere la responsabilità penale ove, oltre a tale dato, si aggiungano ulteriori circostanze dimostrative della provenienza illecita del denaro.


3.1. Si ribadisce, pertanto, che la responsabilità per ricettazione e riciclaggio può essere connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, ma altresì in presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto. E nel caso in esame tali elementi particolari di contorno risultano correttamente evidenziati dai giudici di merito che hanno sottolineato:


- l'ingente importo della somma, pari a circa un milione e mezzo di Euro, occultata in una cassetta metallica all'interno di un semirimorchio, rinvenuta solo a seguito di una verifica effettuata presso un'officina specializzata;


- la successiva ispezione eseguita sul mezzo con cani antidroga, con esito positivo circa la presenza di stupefacenti proprio nel luogo ove era stata occultata la cassetta metallica;


- i precedenti specifici da cui è gravato il F., coinvolto in traffico di sostanze stupefacenti;


- la reazione tipica di chi, sorpreso nella condotta delittuosa, tenta di sottrarsi all'arresto, fuggendo ed opponendosi alle forze dell'ordine;


- la negazione iniziale di qualsiasi coinvolgimento, il successivo riconoscimento della paternità della somma, l'incongrua ed inverosimile riconduzione della somma ad un illecito di cui non vi è prova.


3.2. Gli imputati, in concorso tra loro, hanno quindi agito al fine di impedire l'identificazione della provenienza delittuosa del contante, trasferendolo in maniera occulta non già attraverso circuiti (es. bancari) che ne avrebbero consentito la tracciabilità ma con modalità anonime ed accorte che solo un imprevisto, accurato e fortuito controllo di polizia avrebbero potuto intercettare. Quanto al F., la sua presenza sul mezzo è stata ricollegata al reato, in rapporto di causalità concorsuale, nell'irrilevanza della spiegazione alternativa fornita dalla difesa, posto che se è vero che solo un rapporto di lavoro poteva giustificare il trasporto su un semirimorchio, la documentazione fornita a riguardo si è rivelata inconsistente, perché priva di data certa e di qualsiasi attestazione di autenticità.


4. Gli ulteriori motivi di ricorso sono preclusi in sede di legittimità: la valutazione delle dichiarazioni testimoniali (terzo motivo del ricorso dello S.), escludendosi il travisamento della prova per la dedotta erronea indicazione del nome di un teste, a fronte del contenuto delle testimonianze, congruamente valutate dai giudici di merito; la ricostruzione in fatto della condotta delittuosa di cui ai capi B), C), D) - secondo motivo del ricorso del F. -, sulla base di quanto di quanto riferito dalle persone offese e dagli altri militari presenti, oltre che dalla documentazione medica in atti (la resistenza, le lesioni, il porto di coltello fuori dall'abitazione).


5. Del tutto generici i rilievi sul trattamento sanzionatorio, in ragione della puntuale motivazione sul punto della corte territoriale, incentrata sulla gravità della condotta in questione e sulla intensità del dolo oltre che sui contenuti aumenti per la continuazione.


6. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.


Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2023

bottom of page