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Riciclaggio: sulla legittimità del sequestro probatorio


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

Ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il mero possesso di un'ingente somma di denaro, in parte occultata nell'autovettura ed in parte rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato, non fosse sufficiente a giustificarne il sequestro, difettando, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l'esistenza del delitto presupposto, il fumus del delitto di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 29/10/2019 , n. 51200).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 29/10/2019 , n. 51200

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di RAVENNA, SEZIONE RIESAME delle MISURE CAUTELARI REALI, con ordinanza del 22/7/2019, rigettava la richiesta presentata avverso il provvedimento con il quale il PUBBLICO MINISTERO della PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di RAVENNA in data 9/7/2019 aveva convalidato il sequestro probatorio d'urgenza effettuato dalla Polizia Giudiziaria della somma complessiva di 35.500,00 Euro in contanti nei confronti di S.Z. in relazione al reato di cui all'art. 648 bis c.p..


1. Il 6 luglio 2019 i militari dell'Arma dei Carabinieri, mentre effettuavano un rituale controllo, rinvenivano, occultata sotto un sedile dell'autovettura condotta dal ricorrente, la somma in contanti di Euro 28.000,00, suddivisa in sei confezioni ricoperte in alluminio contenute in un sacchetto di plastica.


Nel corso della successiva perquisizione effettuata presso l'abitazione, lo stesso ricorrente consegnava l'ulteriore somma, sempre in contanti, di Euro 7.550,00.


La Polizia giudiziaria procedeva quindi al sequestro della somma complessiva di Euro 35.550,00 che il pubblico ministero convalidava.


Avverso tale provvedimento presentava richiesta di riesame la difesa evidenziando in una memoria: che la convalida del sequestro era priva di motivazione, che nello stesso non vi era alcuna indicazione di elementi circa la sussistenza del reato presupposto, l'assenza di pertinenzialità tra il denaro sequestrato ed il reato di riciclaggio contestato.


All'esito dell'udienza il Tribunale del riesame rilevava che nel caso di convalida del sequestro operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria è consentita l'integrazione del provvedimento impugnato e che, comunque, il provvedimento del pubblico ministero, se pure generico, doveva essere letto alla luce degli elementi concreti indicati nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria.


Considerazioni queste per le quali il provvedimento non poteva ritenersi nullo ed il riesame doveva essere rigettato. Sotto altro profilo, poi, il giudice del riesame riteneva che la permanenza del vincolo reale sulla somma in sequestro era in ogni caso giustificato, ai sensi dall'art. 324 c.p.p., comma 7, dalla previsione di cui all'art. 648 quater c.p., che prevede una ipotesi di confisca obbligatoria dei beni che costituiscono prodotto o profitto del reato di riciclaggio nei casi di condanna.


2. Avverso l'ordinanza propone ricorso l'indagato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.


2.1. "Violazione dell'art. 253 c.p.p., comma 1, in ordine al dovere di motivazione". La difesa rileva che il Tribunale, di fatto integrando e completando la motivazione del provvedimento con il quale il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio, non si sarebbe attenuto ai principi enucleati dalla recente sentenza n. 36072, pronunciata dalle Sezioni Unite il 19 aprile 2018. Il provvedimento di convalida, d'altro canto, utilizzando una formula generica contenuta in un modulo prestampato, sarebbe nella sostanza privo di motivazione, anche in merito alla sussistenza del reato presupposto, essenziale al fine di evidenziare il fumus commissi delicti del reato di riciclaggio.


2.2. "Assenza di necessità in relazione al mantenimento del vincolo". Il ricorrente, sempre facendo riferimento alla già citata pronuncia delle Sezioni Unite, evidenzia la totale assenza di motivazione in relazione alle effettive e concrete finalità investigative che giustificherebbero il vincolo reale sul bene oggetto di sequestro.


2.3. "Assenza di vincolo di pertinenzialità tra il reato ed il denaro sequestrato". Il ricorrente, rinviando alla sentenza della Sezione Quarta penale, n. 4605 del 27 novembre 2015, rileva che il denaro, anche qualora costituisca corpo del reato, potrebbe essere sottoposto a sequestro probatorio solo a condizione che la moneta ovvero la banconota in sè abbiano una "specifica connotazione identificativa del fatto da provare, essendo altrimenti sufficiente la documentazione del possesso di una determinata somma di denaro".


Nel caso di specie, e pertanto, non essendo stata evidenziata alcuna necessità di procedere ad accertamenti sulle banconote, li mantenimento del sequestro sarebbe illegittimo.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.


1. Nel primo motivo la difesa rileva la violazione di legge in ordine al dovere di motivazione, sia con riferimento al decreto con il quale il pubblico ministero ha convalidato il sequestro probatorio operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria, sia con riferimento all'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, che avrebbe illegittimamente integrato la carenza del provvedimento genetico.


Sotto altro profilo, nel medesimo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato presupposto del delitto di riciclaggio.


La seconda doglianza è fondata.


1.1. Quanto alla violazione di legge relativa al provvedimento genetico ed alla conseguente illegittima integrazione stesso da parte del Tribunale, il Collegio ritiene che la motivazione del decreto di convalida del pubblico ministero, benchè contenuta in un modulo prestampato e piuttosto generica, fosse allo stato sufficiente.


Il rinvio al verbale di perquisizione e sequestro redatto dalla polizia giudiziaria, infatti, anche in considerazione della peculiarità del rinvenimento di due casseforti, consentono di evidenziare l'esistenza delle finalità investigative tipiche del sequestro probatorio e le ragioni per le quali il mantenimento del vincolo reale era necessario al proseguimento delle indagini.


Su tale specifico punto, pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che a tali elementi ha fatto riferimento, non è censurabile.


1.2. Quanto al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti il ricorso è invece fondato.


I provvedimenti con i quali viene disposto il sequestro probatorio e quelli del giudice dell'impugnazione sul punto devono essere sorretti da idonea motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e, quindi, in relazione al delitto di riciclaggio, quanto alla possibilità di ipotizzare l'esistenza di un reato presupposto.


Nello specifico caso di sequestro di somme di denaro genericamente collegato ad un fatto di reato, benchè non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, d'altro canto, deve essere evidenziata la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato stesso (Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Aslo, non massimata; Sez. 6, Sentenza n. 33229 del 02/04/2014 Rv. 260339).


Il mero possesso di un'ingente somma di denaro, infatti, non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l'esistenza o meno di un delitto presupposto (od anche solo l'esistenza di relazioni con ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato, o l'avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita), l'elevazione di un'imputazione di riciclaggio (Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Aslo, cit.).


A fronte di una specifica doglianza circa la necessità di individuare il reato presupposto, ineludibile premessa giuridica del reato di cui all'art. 648 bis c.p., quindi, il Tribunale è tenuto a motivare.


Nel caso di specie il giudice del riesame si è limitato ad affermare che "è con riferimento al solo reato di riciclaggio che occorre valutare la legittimità del sequestro, senza che in tal senso possono essere riversate -tanto in senso favorevole, quanto sfavorevole-considerazioni circa la sussistenza, la esatta conformazione e la qualificazione giuridica del reato presupposto".


Tale considerazione, pure essendo corretta la successiva specificazione secondo la quale non è necessario che il reato presupposto sia stato oggetto di una pronuncia pregiudiziale, non appare pertinente.


Come pure indicato nella stessa ordinanza impugnata, infatti, è comunque necessario che il giudice investito del procedimento per riciclaggio proceda ad un accertamento incidentale ed in fatto dell'esistenza del delitto presupposto.


Accertamento incidentale questo in merito al quale il Tribunale, pure espressamente sollecitato dalla difesa, ha omesso di motivare e che impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.


2. Il mantenimento del vincolo reale, d'altro canto, diversamente da quanto indicato nell'ordinanza impugnata, non può ritenersi giustificato facendo ricorso a quanto disposto dall'art. 324 c.p.p., comma 7.


Come recentemente evidenziato dalle Sezioni Unite tale disposizione si applica esclusivamente alle ipotesi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240 c.p., comma 2, e non anche alle cose oggetto di confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l'eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l'art. 240 c.p., comma 2 o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Sez. Un. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, non massimata).


Sotto tale profilo, pertanto, la considerazione secondo la quale in caso di condanna la somma sequestrata sarebbe soggetta a confisca ai sensi dell'art. 648 quater c.p., indicata dal giudice del riesame come "l'ulteriore ragione che fonda e giustifica il permanere del vincolo reale" non è pertinente (sul punto e con specifico riferimento all'ipotesi di confisca di cui all'art. 648 quater c.p. pag. cfr. pag. 13 Sez. Un., n. 40847 del 30/05/2019, cit.).


3. Gli ulteriori motivi sono assorbiti.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ravenna per nuovo esame.


Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2019.


Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019



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