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Rifiuto di sottoporsi all'alcotest: non sussiste in caso di prelievo presso struttura ospedaliera


Sentenze della cassazione in materia di guida in stato di ebbrezza

La massima

Non integra il reato di cui all' art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite screening, e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali (Cassazione penale , sez. IV , 15/10/2021 , n. 46148).

Fonte: Ced Cassazione Penale


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La sentenza

Cassazione penale , sez. IV , 15/10/2021 , n. 46148

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Asti, in epigrafe indicata, di assoluzione di N.A., imputato dei reati di cui all'art. 186 C.d.S., commi 7 e per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare lo stato di ebbrezza e l'uso di sostanze stupefacenti alla guida.


Il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.


Rappresenta che i Carabinieri che avevano proceduto ad effettuare il controllo su strada erano sprovvisti di etilometro e di precursore per il controllo sulla persona del conducente dell'assunzione di alcool e di stupefacenti. Per tale motivo avevano invitato l'imputato a seguirli presso il più vicino ospedale. Inizialmente l'imputato acconsentiva, ma, avendo appreso che l'ospedale distava circa trenta chilometri dal luogo in cui era stato controllato, manifestava il suo rifiuto.


Il Tribunale ha assolto l'imputato, sostenendo che il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti non trova conferma nel caso in cui il nosocomio presso il quale debba essere accompagnato il conducente si trovi ad una eccessiva distanza, citando a sostegno Sez. IV, n. 40758 del 12/07/2017 (non massimata), la quale a sua volta richiama Sez. IV, n. 21192 del 14/03/2012, P.M. in proc. Bellencin, Rv. 252736 - 01.


Ciò premesso, il ricorrente prosegue osservando: "a parte il rilievo che la sentenza PM in proc. Bellencin -citata in esordio -e' la prima ad essersi espressa sul problema specifico se il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici sia integrato laddove il conducente si opponga all'accompagnamento in altro luogo, il dato più importante è che nella sentenza Bellencin i Carabinieri intendevano portare il soggetto "ad un comando di polizia posto a trenta kilometri dal luogo degli accertamenti" e la Corte ha ritenuto che il rifiuto a recarsi in detto luogo era legittimo perché si trattava di condotta non tipizzata dal combinato disposto dell'art. 186, commi 3 e 7. A nostro avviso, si tratta però di due evenienze diverse: in un caso, accompagnamento ad un posto di polizia, nell'altro caso, accompagnamento in un ospedale e solo nella prima ipotesi la sentenza PM in proc. Bellencin ha detto che la distanza del posto di polizia dal luogo del controllo poteva giustificare il rifiuto del conducente a sottoporsi agli esami, ma nulla ha detto sulla seconda ipotesi. Cass. pen. Sez. IV, 12/07/2017, n. 40758 ha applicato al caso dell'accompagnamento in ospedale lo stesso principio dettato per l'accompagnamento al posto di polizia senza fornire alcuna giustificazione per stabilire l'equiparazione tra le due situazioni. Peraltro è il caso di notare che l'art. 186 prevede formalmente solo l'accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando e non prevede quello in ospedale (vicino o lontano che sia).


Si affacciano perciò tre ipotesi: 1) il C.d.S. consente sempre l'accompagnamento in ospedale per i controlli del caso 2) il C.d.S. consente l'accompagnamento in ospedale per i controlli del caso solo se è vicino 3) il C.d.S. non consente affatto l'accompagnamento in ospedale per i controlli del caso. Noi sosteniamo la prima ipotesi e perciò evidenziamo l'erronea applicazione della legge penale, vizio che consente a questo PM di ricorrere in via immediata a codesta Corte di Cassazione".


2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.


Risulta dalla lettura della sentenza che N.A., conducente di un veicolo, fu fermato per un controllo su strada ed invitato dai Carabinieri a seguirli presso il più vicino ospedale, distante circa 30 chilometri, per essere sottoposto ad accertamenti volti a verificare l'eventuale stato di ebbrezza o l'assunzione di sostanze stupefacenti, essendo i militari sprovvisti di apparecchiature portatili quali l'etilometro o il precursore. Il N. dapprima acconsentì, poi rifiutò di essere condotto all'ospedale di (OMISSIS).


2. Ebbene, a prescindere dal profilo della distanza chilometrica del nosocomio, è utile chiarire che la fattispecie concreta oggetto di esame non rientra nelle ipotesi per le quali è configurabile il reato di rifiuto contemplato dall'art. 186 C.d.S., comma 7.


Ed invero, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., commi 3, 4 e 5, a cui fa riferimento il comma 7 del medesimo articolo, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (art. 186 C.d.S., comma 3).


Ove i predetti accertamenti qualitativi di cui al comma 3 abbiano dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando (art. 186 C.d.S., comma 4).


Per l'conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate (art. 186 C.d.S., comma 5).


Nel caso in esame non ricorrono le ipotesi contemplate dell'art. 186 C.d.S., commi 3, 4 e 5 poiché l'imputato non era stato coinvolto in un incidente stradale e gli operanti non avevano invitato il N. presso il più vicino ufficio o comando.


Tale interpretazione, sostenuta nelle citate sentenze n. 40758/17 e 21192/12, è stata anche recentemente ribadita (cfr. Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 16/03/2021, Mingarelli, Rv. 280953 - 01: "Non integra il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening," e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali").


Quanto alla contestazione di cui all'art. 187 C.d.S., comma 8, (capo B della rubrica) il P.M. ricorrente non formula specifiche censure.


Il ricorso va dunque rigettato.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso.


Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2021.


Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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