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Truffa: non sussiste se il comportamento truffaldino non è idoneo a causare l'evento


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione "ex ante", di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta - Cassazione penale sez. VI, 16/09/2020, n.36199).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale sez. VI, 16/09/2020, n.36199

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11 luglio 2019, emessa a seguito di ordinanza in data 14 novembre 2018 con la quale la Corte di cassazione convertiva in appello il relativo atto di ricorso, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da S.F. avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Potenza il 12 gennaio 2018, con la quale la stessa veniva prosciolta ai sensi dell'art. 531 c.p.p. per l'intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 56 e 640 cpv. c.p., contestatole per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il responsabile dell'ufficio ragioneria del Comune di Castelgrande in ordine all'effettivo ammontare dell'importo dovuto a titolo di liquidazione delle spese legali nell'interesse di alcune persone da lei assistite - ed imputate in un procedimento penale definito con sentenza di assoluzione -, sul presupposto che l'onorario complessivamente ritenuto congruo dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza per tutte le posizioni rappresentate ammontava ad una somma di denaro (pari ad Euro 14.000,00) artatamente moltiplicata in ragione del numero degli imputati (quattro, sino a raggiungere il complessivo importo di Euro 61.600,00), al fine di procurarsi in tal modo un ingiusto profitto con il corrispondente danno per l'amministrazione comunale.


2. Nell'interesse della predetta imputata ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, plurimi vizi della motivazione con riferimento alla omessa constatazione del materiale documentale e delle prove acquisite in giudizio, la cui corretta valutazione avrebbe consentito di pervenire ad una pronunzia assolutoria nel merito dell'imputata.


Non sono state esaminate, ad avviso della ricorrente, le specifiche doglianze avanzate a sostegno dei motivi di ricorso, unitamente alle memorie difensive e alla documentazione prodotta nel giudizio di merito, con particolare riferimento agli elementi attinenti: a) al parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza per una richiesta di liquidazione relativa ad un patrocinio a spese dello Stato (con il logico corollario che l'ente territoriale non avrebbe mai potuto esaminare quella richiesta di pagamento, trattandosi di una parcella già a carico dello Stato); b) all'assenza di una preventiva richiesta di rimborso delle parti private nei confronti dell'ente territoriale ove svolgevano la loro attività lavorativa di pubblici dipendenti, al momento dell'invio della missiva da parte del legale, con la logica conseguenza che l'avvio di qualsiasi procedimento amministrativo di rimborso doveva ritenersi precluso.


Elementi di prova, questi, che non solo apparivano favorevoli alla tesi assolutoria, nonchè di decisiva rilevanza ed immediata evidenza ai fini dell'apprezzamento della inidoneità ingannatoria della condotta posta in essere dall'imputata, ma che erano stati richiamati dalla stessa Corte di cassazione nella su menzionata decisione di rinvio dinanzi al Giudice di merito a seguito della conversione del ricorso in appello.


3. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 4 settembre 2020 il difensore di fiducia ha ribadito le argomentazioni già esposte a sostegno del denunciato vizio di motivazione su aspetti potenzialmente decisivi ai fini di una pronuncia assolutoria nel merito, ed ha insistito nelle richieste già formulate.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.


2. Con la richiamata ordinanza n. 54654 del 14 novembre 2018 questa Corte ha convertito il ricorso in appello e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza affinchè si pronunziasse in relazione al contenuto degli elementi documentali (v., in narrativa, il par. 2) dedotti dalla difesa a sostegno delle argomentazioni specificamente esposte - e già in primo grado non esaminate - per confutare le ragioni giustificative della ritenuta insussistenza dei presupposti per pervenire ad una pronuncia assolutoria nel merito dell'imputata.


Si precisava inoltre, nella predetta ordinanza di conversione, la circostanza che questa Suprema Corte aveva già annullato una precedente decisione del Tribunale di Potenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputata per mancanza di motivazione in relazione ai profili di doglianza che investivano la prospettata infondatezza del tema d'accusa.


La sentenza impugnata, dopo aver correttamente richiamato il principio, affermato anche di recente da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200), secondo cui l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinchè possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado, ha apoditticamente escluso la possibilità di pervenire ictu oculi ad una pronuncia assolutoria nel merito sulla base dell'immotivata asserzione che nessun elemento concreto fosse stato dalla difesa addotto nelle sue memorie in atti depositate e nella documentazione allegata al ricorso poi convertito in appello.


3. Da una, pur sommaria, disamina del contenuto della documentazione allegata emerge, di contro, l'insussistenza degli elementi costitutivi del tentativo di truffa oggetto dell'imputazione, ove si consideri: a) che il parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza in data 12 ottobre 2002 si riferiva ad una richiesta di liquidazione formulata dall'odierna ricorrente per un patrocinio svolto a spese dello Stato quale difensore di quattro persone imputate in un procedimento penale concluso con sentenza assolutoria; b) che sulla base di quel parere di congruità era stata dal difensore avanzata nei confronti dell'ente territoriale una richiesta di liquidazione delle spese legali per i suoi assistiti, tutti dipendenti di quel Comune (richiesta maggiorata degli oneri equivalenti alla singola posizione di ciascuno, benchè il parere fosse stato rilasciato per una somma complessiva a titolo di onorari per tutte le posizioni delle persone patrocinate dall'imputata); c) che tuttavia i suoi assistiti, prima di tale richiesta, non avevano formulato alcuna istanza di rimborso delle spese legali nei confronti del Comune, sicchè nessuna procedura amministrativa era stata avviata al riguardo; d) che il Comune, in tal modo sollecitato a provvedere, giammai avrebbe potuto liquidare alcuna somma al difensore dal momento che il parere di congruità della parcella faceva riferimento ad un'attività di assistenza difensiva svolta nella forma del gratuito patrocinio e l'odierna ricorrente alcun mandato professionale aveva ricevuto da quell'ente.


Avuto riguardo alla natura istantanea del reato oggetto di contestazione (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellammare, Rv. 212079) e alla delimitazione temporale della correlata imputazione, che fa riferimento ad un momento consumativo fissato alla data del 12 ottobre 2002, devono ritenersi irrilevanti gli atti successivamente posti in essere con riferimento alla medesima procedura di liquidazione (richiesta di rimborso avanzate dalle parti il 22 gennaio 2004, dopo la conclusione dell'iter amministrativo e l'ammissione di un debito fuori bilancio avvenuta il 26 novembre 2002, nuova richiesta di parere avanzata dal difensore al Consiglio dell'Ordine nel gennaio del 2004 ecc.).


Ciò posto, risulta con evidenza dagli atti che, a prescindere dai motivi che possono aver determinato il difensore alla presentazione della richiesta secondo le richiamate forme e modalità, deve ritenersi dirimente il rilievo che la condotta descritta nella relativa imputazione era di per sè priva di qualsiasi idoneità ingannatoria nei confronti dei pubblici funzionari operanti nell'ente, poichè il comportamento truffaldino in danno di un organo della pubblica amministrazione deve rivelarsi astrattamente capace, con valutazione "ex ante", di causare l'evento e deve essere oggettivamente adeguato all'attivazione di un determinato procedimento in vista di un ingiusto vantaggio (Sez. 2, n. 20975 del 06/05/2008, Orsini, Rv. 240412), laddove nel caso di specie la prestazione professionale era stata già svolta e il competente ufficio dell'ente pubblico territoriale cui la richiesta era stata presentata non avrebbe potuto esaminarla in considerazione dell'impossibilità di provvedere in merito alla liquidazione di una parcella il cui onere - come documentalmente attestato già nell'istanza che aveva dato luogo al rilascio del richiamato parere di congruità da parte del locale Consiglio dell'Ordine - era pacificamente posto a carico dello Stato.


Evidenze probatorie, quelle or ora esposte, che di per sè non richiedono lo svolgimento di ulteriori accertamenti di merito e rendono superfluo un ulteriore giudizio di rinvio, sicchè la Corte ben può decidere al riguardo ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l).


4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula in dispositivo indicata.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.


Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.


Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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