
Art. 640 del codice penale - Truffa
Comma 1
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [381 c.p.p.].
Comma 2
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [381 c.p.p.]: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (2) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [1622 c.p.m.p.]; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649]. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Comma 3
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.
Procedibilità: Il reato di truffa è procedibile a querela, d'ufficio solo nelle ipotesi descritte nel secondo comma.
Competenza: Per il reato di truffa è competente il tribunale in composizione monocratica.
Prescrizione: Il reato di truffa si prescrive in 6 anni.
Udienza preliminare: Per il reato di truffa è prevista l'udienza preliminare solo nelle ipotesi descritte nel secondo comma.
Arresto: Per il reato di truffa l'arresto è facoltativo.
Fermo: Per il reato di truffa il fermo non è consentito.
Custodia cautelare in carcere: Per il reato di truffa la custodia cautelare in carcere è consentita solo nelle ipotesi descritte dal secondo comma.
In questo articolo analizziamo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di truffa, riportando le principali pronunce ed orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.
Indice:
4. Quando si configura il reato di truffa?
5. Elemento soggettivo del reato di truffa
6. Tentativo nel reato di truffa
7. Procedibilità del reato di truffa
10. Truffa online
11. I rapporti tra la truffa e gli altri reati
1. Che cos'è la truffa?
L’art. 640 c.p., previsto al capo II del libro II del Codice Penale tra i “delitti contro il patrimonio mediante frode”, disciplina il reato di truffa.
La truffa ex art. 640 c.p. è un reato comune e, in quanto tale, può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta descritta dalla norma.
La fattispecie incrimina chiunque, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, a cui corrisponde il danno di colui che subisce l’indebita sottrazione patrimoniale.
Si ritiene unanimemente che la truffa sia un reato plurioffensivo: nonostante si trovi nel codice penale tra i delitti contro il patrimonio, il bene giuridico che la norma incriminatrice tutela non si esaurisce nel patrimonio della vittima del reato, poiché ad essere pregiudicata dal delitto di truffa è anche la capacità di libera e autonoma scelta del destinatario, una volta che sia indotto artificiosamente in errore dall’autore del reato.
La condizione di errore in cui la vittima del reato di truffa viene tratta rende tale reato possibile solo a condizione che il soggetto passivo del reato (quindi, la vittima) cooperi, anche se la sua volontà risulta condizionata dall’errore o dall’inganno: sicché la truffa viene comunemente inquadrata tra i reati c.d. “a cooperazione artificiosa della vittima” poiché giammai si verificherebbe l’evento di danno se la vittima non prestasse la propria collaborazione, ancorché inconsapevolmente, alla realizzazione del fine perseguito dal soggetto che realizza la condotta vietata dall’art 640 c.p.
In forza di questi presupposti, per esempio, commette il reato di truffa chi, fingendo un coinvolgimento sentimentale, induce taluno a compiere atti di disposizione patrimoniale in proprio favore (si pensi all’acquisto di un immobile), con l’inganno di un imminente progetto di vita comune ma, poi, una volta realizzato il proprio scopo di lucro, lo abbandoni (a tal proposito si veda la sentenza della Corte di Cassazione del 6 giugno 2019, n. 25165).
2. Come è punita la truffa?
L’art. 640 c.p., al I comma, prevede per la fattispecie semplice di truffa la pena della reclusione da sei mesi a tre anni unitamente ad una multa che oscilla da un importo minimo di €51 ad un importo massimo di €1.032.
Il comma 2 dell’art. 640 c.p. prevede, invece, pene più severe in relazione alle fattispecie aggravate di truffa: in tali ipotesi la reclusione va da uno a cinque anni mentre la sanzione pecuniaria (cioè la multa) da €309 ad €1.549.
3. Esempi di truffa
Si propongono, di seguito, due esempi di contestazioni elevate per il reato di truffa ex art. 640 c.p.
Esempio n.1
"Tizio, imputato per il reato di cui: all'art. 640 c.p., "perché, con artifici e raggiri - consistiti nel pubblicare sui siti web (…) un annuncio di vendita di un'autovettura __, quindi nell'intrattenere uno scambio di corrispondenza telefonica con Caio - che aveva risposto all'annuncio - dall'utenza cellulare n. __, nonché nel fargli visionare e provare il veicolo che si trovava parcheggiato nei pressi del complesso condominiale denominato__, infine nel fornirgli il numero di IBAN __, sul quale effettuare il pagamento - così inducendo in errore (…) che effettuava il versamento della somma richiesta senza, però, ottenere la consegna del bene, mentre il D.Po. si rendeva successivamente irreperibile, si procurava l'ingiusto profitto, con altrui danno, della somma di euro 15.000.
In __, in data __."
Esempio 2
"Tizio, del reato previsto e punito dagli artt. 61 n. 5, 110 e 640 comma 2 n. 2-bis del codice penale, per essersi, mediante artifici e raggiri, consistiti nel vendere tramite la rete internet a Caio due ruote di bicicletta da corsa, facendosi accreditare il corrispettivo di 300,00 euro sulla carta (…) senza spedire gli oggetti e rendendosi irreperibile all'acquirente, inducendo in errore lo stesso Caio.
Con l'aggravante di aver approfittato delle circostanze di luogo tali da ostacolare la privata difesa, avendo commesso il fatto tramite contatti telematici e a distanza che non permettono alla persona offesa di controllare l'identità e la serietà dell'interlocutore/contraente, né l'esistenza del bene offerto.
In __, il __."
4. Quando si configura il reato di truffa?
Non si verifica il delitto di truffa se l’autore del reato non pone in essere atti di raggiri o artifici volti a trarre in errore o in inganno la vittima.
L’art. 640 c.p. non specifica in cosa debbano consistere gli artifici o i raggiri ma si limita ad indicare quali effetti debbano produrre sulla vittima di truffa: è ormai pacifico che l’artificio consista in qualsivoglia forma di espediente che alteri la percezione della realtà da parte della vittima e che il raggiro consista in qualsiasi, purché ingannatoria, modalità di manipolazione del soggetto.
In forza di ciò, si ritiene che il reato di truffa sia un reato a forma vincolata: si realizza solo a condizione che il soggetto ricorra alle modalità (i raggiri o gli artifici) descritte dall’art. 640 c.p.
L’induzione in errore o in inganno del soggetto passivo del reato che ne consegue costituisce l’elemento che qualifica tale fattispecie incriminatrice. Come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 27 aprile 2007 n. 16568, ciò che identifica il delitto di truffa – e lo distingue da altre figure di reato affini – è l’induzione in errore che si verifica nel momento in cui il soggetto che tiene il comportamento vietato prospetta a taluno, al fine di convincerlo a realizzare atti di disposizione del proprio patrimonio, una falsa rappresentazione della realtà. Lo stato di induzione in errore, quale elemento costitutivo della fattispecie di truffa, deve essere oggetto di uno specifico e approfondito accertamento da parte del giudice di merito perché, qualora non dovesse sussistere, verrebbe meno lo stesso delitto di truffa.
Il soggetto che realizza il delitto di truffa tende al fine di procurare a sé (o ad altri) un ingiusto profitto.
Per ingiusto profitto di cui all’art. 640 c.p. s’intende un’utilità di qualsivoglia natura che al soggetto (o a chi per esso) non spetterebbe. L’indebita apprensione di un profitto da parte del soggetto agente provoca un consequenziale danno a chi lo subisce, come espressamente si legge nel comma I dell’art. 640 c.p. Secondo la giurisprudenza costante, il danno subito dalla vittima di truffa deve necessariamente consistere in una diminuzione patrimoniale e non può avere altra natura.
Si realizza, quindi, il delitto di truffa previsto dall’art. 640 c.p. se il soggetto agente percepisce un’indebita utilità che provoca uno speculare danno al patrimonio della vittima.
La truffa è tradizionalmente ritenuta un reato istantaneo e di danno.
Ciò significa che si realizza nel momento in cui la vittima pone in essere l’atto di disposizione patrimoniale in favore dell’autore del raggiro o dell’artificio.
Giova specificare che, qualora lo stesso soggetto, ricorrendo a più e diversi inganni, si faccia consegnare dalla stessa vittima più somme di denaro (o altre utilità) in tempi e in luoghi diversi, non si configura un’unica condotta criminosa ma si realizzano più reati di truffa. Il momento in cui si consuma il reato di truffa coincide, quindi, con il momento in cui si verifica l’effettivo pregiudizio economico per la vittima.
Se mancano la verificazione del danno patrimoniale per la vittima e il ricavo del profitto da parte dell’autore della condotta, il reato di truffa resta confinato allo stadio del tentativo.
In base a questo principio, nell’ambito della cd. truffa contrattuale, il reato si consuma non nel momento in cui il contratto sia stato stipulato per effetto degli artifici o raggiri, ma nel momento in cui al contratto si sia data esecuzione: deve, pertanto, ritenersi realizzata la truffa al momento della diminuzione del patrimonio della vittima e, specularmente, del conseguimento del relativo profitto da parte dell’autore del reato.
Può capitare che l’atto di sottrazione patrimoniale non si realizzi in un unico momento ma sia dilazionato nel tempo: è l’ipotesi che da un unico accordo negoziale, ottenuto raggirando la controparte (nonché vittima), discendano plurimi atti di distrazione patrimoniale.
Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, in ipotesi cd. truffa ad evento frazionato, la consumazione del reato coincide con il momento in cui la vittima pone in essere il primo della serie di atti dispositivi del proprio patrimonio. È in quel momento che si realizza compiutamente il reato di truffa.
Si ritiene, però, possibile che talvolta la fattispecie di truffa assuma la configurazione di un reato a consumazione prolungata: ogni volta che, mediante un’unica condotta di raggiro, il profitto consista in un’erogazione distribuita nel tempo (ad esempio, a cadenza mensile), il momento consumativo del reato di truffa coincide con il momento in cui è stata eseguita l’ultima prestazione, a condizione che la condotta di frode che ha originato il danno e il profitto resti unica (altrimenti si configurano tanti reati di truffa quante sono le frodi che hanno indotto di volta in volta la vittima in inganno).
Si faccia il caso di una frode pensionistica: un soggetto che abbia tratto in inganno l’ente previdenziale e risulti beneficiario dell’accredito pensionistico, erogato alla fine di ogni mese, sarà responsabile del reato di truffa aggravata: il momento di consumazione si individua all’atto del versamento dell’ultimo rateo pensionistico (e, quindi, nella data di cessazione dei pagamenti).
Analizziamo, di seguito, alcune pronunce della Corte di cassazione, sul punto:
In tema di truffa, integra la condotta di raggiro il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento, che costituisce il presupposto della permanenza di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico, posto che il silenzio del beneficiario, pur indiretto, di detta prestazione è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che costituisse comportamento truffaldino non solo l'omessa comunicazione all'INPS del decesso del beneficiario della pensione, ma anche l'esercizio fraudolento da parte dell'imputato, a seguito di tale evento, di poteri derivanti dal rilascio di una procura speciale a operare sul conto corrente sul quale erano accreditati i ratei pensionistici, condotta idonea a trarre in inganno l'ente sull'esistenza in vita dell'avente diritto - Cassazione penale , sez. II , 18/04/2023 , n. 24487).
(vedi anche) In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo. (Fattispecie relativa alla condotta del dirigente medico, il quale ometteva di comunicare all'ente di svolgere sistematicamente attività professionale presso il suo studio privato, in tal modo inducendo l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva - Cassazione penale , sez. VI , 05/03/2019 , n. 13411).
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, nel caso in cui la vittima del raggiro sia soggetto diverso dal danneggiato, è necessario che sussista tra di essi quantomeno un rapporto negoziale, in forza del quale si determini la trasmissione del danno dal primo al secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto a fronte della condotta di un soggetto che aveva raggirato i locatari di taluni immobili per farsi consegnare le somme dovute al proprietario di essi - Cassazione penale , sez. II , 23/11/2022 , n. 8653).
Non integra il reato di truffa la condotta di chi, mediante l'induzione in errore del giudice in un processo civile o amministrativo, ottenga una decisione a sé favorevole, mancando l'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, posto che il provvedimento adottato non è equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell' art. 374 c.p. , che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici (Cassazione penale , sez. II , 21/10/2022 , n. 48541).
Non integra il delitto di truffa la condotta del sanitario che presti servizio di guardia medica all'interno di una casa circondariale in luogo del medico di turno, richiedente il pagamento della prestazione, nel caso in cui non vi sia stato nocumento patrimoniale diretto per la pubblica amministrazione (Cassazione penale , sez. II , 18/10/2022 , n. 48031).
Integra il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata l'omesso pagamento periodico della tassa di circolazione riconducibile ad un unico originario comportamento omissivo generatore di effetti dannosi persistenti (nella specie, la simulata vendita della vettura, cui era conseguita, da parte dei competenti uffici, la falsa attestazione sui documenti di circolazione della proprietà di una terza persona, rivelatasi inesistente), con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui cessa la situazione di illiceità (Cassazione penale , sez. II , 16/09/2022 , n. 36278).
Nell'ipotesi di truffa realizzata inducendo la vittima a sottoscrivere un falso contratto assicurativo a fini di investimento, con possibilità di rinnovo del rapporto contrattuale alla scadenza, costituisce atto di disposizione patrimoniale, causativo del profitto ingiusto, con correlativo danno per la persona offesa, non solo il versamento del premio assicurativo, ma anche la decisione del deceptus di destinare le somme già investite, incrementate dell'eventuale guadagno, al rinnovo della polizza, invece di chiederne la restituzione. (In applicazione del principio, la Corte ha individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data di rinnovo contrattuale - Cassazione penale , sez. II , 12/04/2022 , n. 24277).
In tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli fatti illeciti (Cassazione penale, sez. II, 17/12/2021, n. 2576).
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno. (Fattispecie relativa all'acquisto di un'autovettura mediante consegna, a titolo di pagamento del prezzo concordato, al mandatario del venditore di un assegno tratto su un conto inesistente - Cassazione penale, sez. II, 21/10/2021, n. 43119).
In caso di truffa compiuta da un promotore finanziario mediante la vendita di prodotti di borsa senza fornire le necessarie informazioni circa tipologia e grado di rischio dell'investimento, il reato si consuma, non nel momento in cui il medesimo percepisce le provvigioni, bensì in quello, ove successivo, in cui sono accreditate sul conto corrente della vittima le somme, conseguenti all'investimento, depauperate dalle perdite (Cassazione penale, sez. II, 03/03/2021, n. 22957).
Quando sia commesso il reato di truffa finalizzata all'assunzione di un pubblico impiego, che si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, al lavoratore spetta comunque la retribuzione per l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta, giusta la disciplina dettata dagli artt. 2126 e 2129 c.c. , salvo che ricorra un'ipotesi di contrarietà della causa del contratto a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ex art. 1343 c.c. , un utilizzo dello strumento contrattuale per frodare la legge ex art. 1344 c.c. , ovvero un motivo illecito, comune alle parti o determinante, ex art. 1345 c.c. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di revoca della confisca della somma percepita dall'imputato quale retribuzione per lo svolgimento della prestazione relativa all'incarico ottenuto per effetto dei reati di truffa e falso ideologico - Cassazione penale, sez. II, 25/02/2021, n. 12791).
Integra il delitto di cui all' art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. la condotta del sanitario che, approfittando della particolare debolezza psicologica dei pazienti, affetti da patologie anche gravi, li induca a sottoporsi, dietro pagamento, ad una metodologia di cura alternativa a quella tradizionale, rassicurandoli circa l'utilità della stessa e suscitando speranze illusorie stante l'assenza di evidenze scientifiche di guarigioni o di miglioramenti (Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5053).
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, è necessario che vi sia identità tra il soggetto che, indotto in errore dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno (Cassazione penale sez. VI, 22/09/2020, n.28957).
In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione "ex ante", di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta - Cassazione penale sez. VI, 16/09/2020, n.36199).
Non integra il delitto di truffa, nemmeno nella forma tentata, la condotta costituita dalla produzione, nel corso del procedimento amministrativo diretto all'emanazione della sanzione pecuniaria conseguente all'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, di falsa documentazione attestante la regolarità del pagamento dei titoli, trattandosi di artifizi e raggiri destinati ad incidere sulla determinazione dell'organo che esercita un potere di natura pubblicistica, privo di qualsiasi effetto sul patrimonio della stessa pubblica amministrazione ovvero di carattere negoziale (Cassazione penale , sez. II , 09/09/2020 , n. 32444).
In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di truffa aggravata in danno di ente pubblico, per aver chiesto ed ottenuto, mediante la presentazione di false rendicontazioni, corrispettivi per attività di consulenza legale, in realtà mai eseguita o eseguita in termini temporali diversi da quelli rendicontati - Cassazione penale , sez. V , 09/09/2020 , n. 30726).
Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Cassazione penale , sez. II , 17/07/2020 , n. 23781).
(vedi anche) Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie postepay), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Cassazione penale, sez. I , 22/11/2019, n. 52003).
Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non tentata, la condotta di colui che, attraverso artifici e raggiri, ottenga il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, che attestano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica e incorporano il diritto a ottenere un contributo pubblico, in quanto, per la natura di titoli dal valore economico definito nelle sessioni di scambio sul mercato e immediatamente negoziabili dal possessore, senza attenderne la monetizzazione, il reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il profitto ed il conseguente evento di danno (Cassazione penale , sez. II , 06/03/2020 , n. 11136).
In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all'esito dell'istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa (Cassazione penale, sez. II, 20/12/2019, n. 7812).
Integra il delitto di truffa il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell'esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo credere loro di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime (Cassazione penale , sez. II , 29/11/2019 , n. 49519).
Il delitto di truffa commesso dal broker finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni di trading mobiliare ha natura di reato istantaneo e si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l'autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l'investimento mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo (c.d. piani di accumulo). (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza che aveva considerato a consumazione prolungata la truffa effettuata mediante sottoscrizioni di singoli contratti di mandato, individuando erroneamente l'avvenuta consumazione al momento della mancata restituzione delle somme versate all'intermediario - Cassazione penale, sez. II, 21/11/2019, n. 189).
Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (Cassazione penale, sez. II, 20/11/2019, n. 51538).
Non integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, subito dopo avere appreso l'esito dell'alcoltest al quale era stato sottoposto, venda simulatamente il proprio autoveicolo al fine di sottrarlo alla confisca conseguente all'accertamento del reato di cui all' art. 186 cod. strada, in ragione dell'assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione costituente conseguenza immediata e diretta della condotta decettiva, attesa la necessità di emanazione di un ulteriore provvedimento avente natura sanzionatoria. (Cassazione penale, sez. II, 24/09/2019, n. 5489).
Il delitto di truffa si consuma nel momento in cui l'autore della condotta fraudolenta ottiene l'ingiusto profitto della propria attività criminosa. (Fattispecie di truffa ai danni dell'INPS, in cui la Corte, in motivazione, ha evidenziato che il momento consumativo del reato è quello in cui l'imputato ha incassato il denaro e non quello in cui l'ente indotto in errore ha deliberato i mandati di pagamento - Cassazione penale, sez. II, 07/05/2019, n. 27833).
Integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, mentendo in merito ai propri sentimenti ed al proposito di una vita in comune, ingenera nella vittima, a lui sentimentalmente legata, la falsa convinzione della realizzazione di quel progetto, inducendola al compimento di atti di disposizione patrimoniale a ciò destinati (nella specie, consistenti nell'acquisto e cointestazione di un immobile e di quote societarie - Cassazione penale, sez. II, 11/04/2019, n. 25165).
In tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca, costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà al correntista la possibilità di emettere assegni e di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione (Cassazione penale, sez. V, 22/02/2019, n. 35590).
La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato il locus commissi delicti nei luoghi in cui, ai fini dell'immatricolazione di autovetture importate dall'estero e rivendute a clienti nazionali, venivano assolti oneri fiscali a titolo di Iva in misura inferiore al dovuto, con correlativo danno per l'Erario e profitto economico per l'agente, a nulla rilevando il luogo della successiva commercializzazione dei veicoli - Cassazione penale, sez. II , 18/01/2019, n. 17322).
La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente. (In motivazione, la Corte ha precisato che di tali aspetti del danno il giudice deve tener conto anche al fine di valutare la sussistenza dell'attenuante di cui all' art. 62, comma 1, n. 4 c.p. -Cassazione penale , sez. II , 30/11/2018, n. 3262).
Realizza l'ingiusto profitto integrante il delitto di cui all' art. 640 cod. pen. la persona fisica che, rivestendo cariche sociali o possedendo parte del capitale di una società dotata di autonomia patrimoniale, ponga in essere, in danno di terzi, artifici o raggiri in conseguenza dei quali il patrimonio della società risulti arricchito o le attività della medesima trovino nuovi spazi operativi. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto di truffa esige soltanto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo a trarre beneficio dal raggiro - Cassazione penale, sez. II, 09/11/2018, n. 53778).
Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e l'interruzione delle indebite riscossioni. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dall'epoca di interruzione delle indebite riscossioni e che erroneamente fossero stati applicati dal giudice territoriale aumenti di pena ex art. 81, comma 2, c.p. - Cassazione penale, sez. II, 07/11/2018, n. 4150).
5. Elemento soggettivo del reato di truffa
L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno (Cassazione penale , sez. II , 21/03/2012 , n. 24645).
Sempre sul tema, la Suprema Corte ha sostenuto che l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo –, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice distrettuale aveva assolto gli imputati sul presupposto che l'intento ingannatorio, volto a carpire la fiducia della controparte in ordine alla stipulazione di un contratto definitivo di compravendita immobiliare, tacendo maliziosamente la crisi finanziaria dell'impresa alienante, era escluso dalla circostanza che, dopo la conclusione del preliminare, gli stessi avevano completato i lavori, si erano attivati per ottenere la regolarizzazione urbanistica e l'agibilità dell'immobile, depositando altresì l'importo pagato dagli acquirenti su conti dell'impresa - Cassazione penale , sez. II , 13/09/2019 , n. 39698).
6. Tentativo nel reato di truffa
Come si è detto in precedenza, la truffa consiste in un'attività diretta a persuadere con l'inganno con "induzione mediante artifizi o raggiri".
Questa fraudolenta attività induttiva deve essere idonea a determinare, in termini di causalità psicologica, l'errore del soggetto passivo, cui consegue, in ultima analisi, il danno patrimoniale.
Nella forma tentata, non si verifica l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa.
Finchè non sfocino nell'evento finale, gli artifizi o raggiri idonei ex ante a ingannare la potenziale vittima integrano il tentativo di truffa, come tale punibile. Nel caso di specie, il tentativo di truffa si è esplicato in raggiri idonei a tentare di convincere la persona offesa a versare il denaro richiesto.
Recentemente, la Suprema Corte ha affermato che configura il tentativo del reato di truffa la condotta della persona che non risulti idonea a trarre in inganno la persona offesa quando questa memore di altri tentativi di furto, date le dinamiche della condotta, abbia contattato la polizia e fatto in modo che il prevenuto venisse colto presso l'azienda ed in possesso di una ridotta quantità di merce, immediatamente restituita.
Tuttavia, l' idoneità della condotta posta in essere dal soggetto agente a trarre in inganno la vittima esclude l' applicabilità del reato impossibile.
Secondo pacifici orientamenti giurisprudenziali, il presupposto del delitto di truffa tentata è costituito dalla possibilità di indurre in errore un soggetto dotato di media intelligenza mediante artifizi o raggiri in astratto idonei allo scopo (cfr. Cass. sez. VI, n.1399/1982).
Analizziamo, di seguito, alcune pronunce della Corte di cassazione, sul punto:
In tema di truffa, è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. “consegna controllata”), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, né si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, in caso di estorsione, il reato si consuma non appena l'estorsore riceve il bene del soggetto passivo e ciò perché l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento del reato rispetto alla costrizione derivante dalla violenza o minaccia - Cassazione penale , sez. II , 07/07/2020 , n. 27114).
In tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta. (Fattispecie di truffa consumata ai danni di una banca, consistita nell'erogazione di un finanziamento mediante presentazione di documenti non veritieri, in cui la Corte ha escluso che la negligenza negli accertamenti da parte dei funzionari bancari potesse incidere sulla configurabilità del reato - Cassazione penale , sez. II , 25/06/2019 , n. 51166).
7. Procedibilità del reato di truffa
L’ultimo comma dell’art. 640 c.p. stabilisce che il reato di truffa è procedibile a querela della persona offesa. E, tuttavia, qualora il soggetto realizzi una delle condotte aggravate di cui al II comma, numeri 1), 2), 2-bis), dell’art. 640, anche il regime di procedibilità ne risente e diventa d’ufficio, sempre che la truffa risulti aggravata da taluna delle circostanze indicate dall’art. 640 c.p. stesso. Prima della riforma del 2018, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 640 c.p., la procedibilità sarebbe stata di ufficio tutte le volte che la truffa fosse stata aggravata da qualunque altra circostanza prevista all’interno del Codice Penale (il regime di procedibilità di ufficio del reato di truffa era, quindi, molto esteso).
Il decreto legislativo n. 36 del 2018 ha operato una modifica dell’ultimo comma dell’art. 640 c.p. che ha reso il regime di procedibilità della truffa aggravata complessivamente più favorevole per chi compie tale reato: è previsto, ad oggi, il regime di procedibilità d’ufficio soltanto qualora la truffa sia aggravata ai sensi del II comma – numeri 1), 2), 2-bis) – dell’art. 640 c.p. [si vd. sopra §1.6] oppure ai sensi del I comma, numero 7), dell’art. 61 c.p. o qualora la circostanza che aggrava la pena sia ad effetto speciale.
La circostanza di cui al I comma, numero 7, dell’art. 61 c.p. aggrava il reato di truffa quando il danno patrimoniale subito dalla vittima sia stato di rilevante entità, mentre le circostanze ad effetto speciale sono tutte quelle che comportano un aumento di pena di oltre 1/3.
Fuori da questi specifici casi, pertanto, il reato di truffa può essere perseguito esclusivamente se la parte offesa decide di sporgere querela.
Esiste una notevole differenza tra il regime di procedibilità a querela di parte e quello d’ufficio.
La querela costituisce, al tempo stesso, condizione di procedibilità, per cui non è possibile procedere alla sottoposizione dell’autore del reato di truffa ad un procedimento penale, se non è pervenuta la querela della persona offesa, e condizione di punibilità per cui, qualora il querelante dovesse decidere di ritirare la querela in un primo momento presentata (tecnicamente si tratta della cd. rimessione di querela), il reato dovrà essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 129 c.p.p. per intervenuta rimessione di querela (in questo senso si è espressa la Cassazione con la sentenza del 27 gennaio 2021 n. 3434).
Ne consegue che, in caso di remissione di querela, l’autore del reato non può essere punito, neanche qualora abbia realmente commesso il fatto di reato.
È significativamente diversa, invece, l’ipotesi in cui il reato di truffa – come stabilisce l’ultimo comma dell’art. 640 c.p. – sia procedibile d’ufficio: se ad un’Autorità Giudiziaria (e cioè ad una Procura) giunge notizia della possibile commissione del reato di truffa, ove aggravata, non c’è bisogno che la parte offesa sporga querela ai fini della sottoposizione alle indagini penali dell’autore del reato e, quindi, ai fini della sua condanna, una volta accertato durante il processo che sia responsabile del reato di truffa.
Con la cd. Riforma Cartabia, il reato di truffa è procedibile a querela nelle ipotesi base e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità (nuovo comma terzo dell’art. 640 c.p.), mentre è procedibile d’ufficio nelle ipotesi aggravate speciali previste nel comma 2 dell'art. 640 c.p.
Analizziamo, di seguito, alcune pronunce della Corte di cassazione, sul punto:
In tema di truffa contrattuale, ove il reato sia commesso con condotte aventi ad oggetto la stipula di contratti conclusi mediante rapporti intrattenuti non direttamente con la persona giuridica titolare del patrimonio aggredito, ma con sue articolazioni (quali le agenzie o le filiali degli istituti di credito), la facoltà di proporre querela deve essere riconosciuta non solo ai rappresentanti legali della società, ma anche ai soggetti che in quella specifica articolazione, in ragione dell'organizzazione interna dell'ente e dei ruoli in esso rivestiti, sono contrattualmente obbligati a vigilare sulle attività svolte nei contatti con il pubblico e a garantire la tutela del patrimonio aziendale. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la facoltà di proporre querela a un vice direttore di filiale, che aveva la responsabilità delle operazioni concluse con i terzi in nome dell'istituto di credito, il quale, in tale veste, era venuto a conoscenza del tentativo dell'imputata di versare sul proprio conto un assegno falsificato - Cassazione penale , sez. II , 07/03/2023 , n. 25134).
Il delitto di truffa aggravato dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, commesso prima dell'entrata in vigore dell' art. 649-bis c.p. , è procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, essendo consentita, in tema di successione di leggi penali nel tempo, ex art. 7 Cedu , come interpretato dalla giurisprudenza della Cedu, l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale laddove il risultato interpretativo fosse stato ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto, il regime di procedibilità d'ufficio introdotto dall' art. 649-bis c.p. deve ritenersi applicabile retroattivamente alla truffa aggravata dalla recidiva, atteso il risalente e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura di circostanza aggravante, inerente alla persona del colpevole, della recidiva, semplice o qualificata - Cassazione penale , sez. II , 08/04/2022 , n. 25020).
Il regime di procedibilità d'ufficio previsto dall' art. 649-bis c.p. , introdotto dal d.lg. 10 aprile 2018, n. 36 (modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 ), non si applica, ostandovi l' art. 2 c.p. , ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, itruffa-in-caso-di-compravendita-si-perfeziona-quando-il-prezzo-non-è-riscosson conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa. (Fattispecie in tema di truffa commessa nel 2015, ritenuta procedibile a querela, ancorché aggravata dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale - Cassazione penale , sez. II , 01/02/2022 , n. 4800).
La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione, che non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975).
8. La truffa aggravata
Il comma 2 dell’art. 640 c.p. prevede un aumento sanzionatorio – la reclusione da uno a cinque anni e una multa da €309 a €1.549 – per le ipotesi in cui si realizzi una delle seguenti circostanze aggravanti:
1. se il fatto è commesso ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico (o con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare).
Se il soggetto passivo (e cioè la vittima) del reato di truffa dovesse essere un ente pubblico e, pertanto, dovesse verificarsi che il soggetto agente (cioè, colui che pone in essere il comportamento sanzionato) lucri un indebito profitto ai danni delle casse pubbliche, rappresentando una realtà distorta, la pena sarà aumentata della misura indicata.
Si ponga il caso di un dirigente medico che attesti falsamente la sua presenza all’Ospedale (il fenomeno del cd. “fraudolento assenteismo” o dei cd. “furbetti del cartellino” ultimamente in cima alle cronache giudiziarie). La Pubblica Amministrazione subisce un danno di carattere patrimoniale derivante dalla mancata erogazione della prestazione lavorativa da parte del dirigente: il medico ha conseguito un profitto ingiusto consistente nel ricavo di maggior tempo libero dal lavoro mentre, al contempo, l’amministrazione ha subito un danno ai sensi dell’art. 640 c.p. e ciò in quanto la (mancata) prestazione lavorativa del medico ha valore patrimoniale. In questo caso, secondo la Corte di Cassazione (sentenza dell’8 luglio 2019, n. 29628), il medico commette il reato di truffa aggravata ai sensi del numero 1, comma 2, dell’art. 640 c.p.
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità.
Si tratta della cd. truffa vessatoria: qualora il soggetto agente prospetti alla vittima l’eventualità che corra un pericolo – che non sussiste in realtà – nell’ipotesi in cui non ceda alle richieste avanzate, si realizza la circostanza aggravante prevista dal comma II, numero 2, dell’art. 640 c.p.
È il caso, ad esempio, di chi millanta di poter prevenire gravi malattie ricorrendo a rituali di magia: ingenerare il pericolo immaginario di una grave malattia al fine di convincere il soggetto a sottoporsi a pratiche di prevenzione a pagamento integra il delitto di truffa aggravata ai sensi del comma II, numero 2, dell’art. 640 c.p.
Soggiace alla stessa pena colui che convinca o induca la vittima di truffa a corrispondergli un’utilità rappresentandole il dovere di eseguire l’ordine disposto da un’autorità (ad esempio, l’autorità giudiziaria).
Si ipotizzi, ad esempio, che un soggetto si trasvesta da Carabiniere e si presenti alle porte di un’abitazione privata esponendo un (falso) ordine di perquisizione domestica.
Si immagini, poi, che il soggetto, intento ad eseguire la (falsa) perquisizione, sottragga alla vittima una consistente cifra di denaro e i preziosi gioielli custoditi nella cassaforte aperta dalla vittima stessa alla richiesta dei presunti pubblici ufficiali.
Questa vicenda, realmente verificatasi, è stata il presupposto di un’importante sentenza con cui la Corte di Cassazione ha chiarito la distinzione tra il delitto di truffa aggravata ai sensi del comma 2, numero 2, dell’art. 640 c.p. e il delitto di estorsione di cui all’art. 629 c.p. Se la richiesta alla vittima si accompagna ad una minaccia o all’esercizio di violenza, si configura senz’altro il più grave reato di estorsione; quando l’autore del reato di truffa, invece, si limita ad esibire un falso ordine dell’Autorità al fine di trarre in inganno il destinatario, la Cassazione ritiene che si configuri la truffa aggravata ai sensi del numero 2, II comma, dell’art. 640 c.p., se il soggetto lascia credere che l’ordine non dipenda da lui ma da un altro organo. Si configura, però, il reato di estorsione tutte le volte in cui l’autore del reato faccia sembrare che sia stato lui ad emettere l’ordine e che sia sempre lui ad avere l’obbligo di eseguirlo.
Qual è, quindi, la differenza tra truffa aggravata ed estorsione?
Nel primo caso, l’autore della truffa paventa alla vittima un falso pericolo che dipende da terzi (e non da sé, quindi) così da trarla in errore. Nel secondo caso, il danno è minacciato dall’autore del reato stesso, sicché la vittima ha la percezione che, se non cede alle pretese, il danno si verificherà certamente ed immediatamente, perché dipende unicamente dalla volontà dell’autore del reato.
2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 numero 5 c.p.;
L’art. 61 c.p. al numero 5) stabilisce che la pena per la truffa commessa è aggravata se l’autore del reato ha approfittato volontariamente di condizioni (di tempo, ad esempio a notte fonda, di luogo, come Internet, o inerenti alla persona, come ad esempio l’età) che non abbiano consentito (o abbiano limitato) le possibilità di difesa della vittima: è la circostanza aggravante della cd. minorata difesa.
Per esemplificare, si pensi ad una truffa commessa ai danni di una persona molto anziana: in tal caso potrebbe essere contestata all’autore del reato di truffa l’aggravante in questione.
E, tuttavia, la giurisprudenza precisa che non è sufficiente l’età avanzata della persona offesa ai fini dell’aggravio di pena, dovendosi accertare che l’età corrisponde ad una condizione di indebolimento delle facoltà cognitive che impediscono una obiettiva valutazione della realtà (si veda, tra le tante, la sentenza della Corte di Cassazione del 17 settembre 2008, n. 39023).
La giurisprudenza tende a riconoscere questa aggravante anche qualora la truffa si realizzi online, come nel caso di chi si attribuisca falsamente le generalità di un soggetto diverso, mediante la creazione e l’utilizzo di un account di posta elettronica, e induca la vittima a farsi cedere le proprie credenziali di accesso telematico alla banca, per poi svuotarle il conto. L’autore della truffa, in questo caso, si vale di una condizione che agevola la manipolazione della vittima, poiché la falsa identità dell’autore del reato, in quanto virtuale, riduce la possibilità del truffato di avvedersi dell’inganno.
Analizziamo, di seguito, alcune pronunce della Corte di cassazione, sul punto:
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 61, n. 5, c.p. , l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa a una tentata truffa in danno di una donna di settantatré anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, in ragione della vigile attenzione reattiva prestata dalla persona offesa e della prontezza nel raccogliere elementi utili all'identificazione dell'agente, è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante - Cassazione penale , sez. II , 14/03/2023 , n. 16017).
Ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all' art. 640, comma 2, n. 1, c.p. , devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a Poste Italiane s.p.a., osservandosi tra l'altro che, essendo il suo capitale sociale partecipato in via maggioritaria dallo Stato, il danno ridonda sul patrimonio pubblico, cui l'aggravante intende apprestare una particolare protezione - Cassazione penale, sez. II , 13/05/2022 , n. 20683).
È configurabile il delitto di truffa aggravata di cui all' art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - costituente reato-presupposto della responsabilità di una società per azioni a totale partecipazione pubblica incaricata della gestione di un servizio pubblico - nel caso in cui le somme che rappresentano il profitto del reato siano destinate a tale società, di cui l'autore del reato abbia la legale rappresentanza, atteso che quest'ultima, pur avendo natura di ente pubblico economico, è distinta dalla persona fisica che la rappresenta, in quanto non opera tra le due, diversamente da quanto avviene con riguardo agli enti pubblici territoriali rispetto ai soggetti che per essi agiscono, alcun rapporto di immedesimazione organica. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, nei confronti di una società per azioni integralmente capitalizzata da un comune, di una somma di denaro costituente profitto di una truffa in danno della regione, contestata al legale rappresentante della società - Cassazione penale , sez. II , 11/01/2022 , n. 5270).
La circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 5, c.p. è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata. (Fattispecie relativa a truffe finalizzate ad ottenere indebitamente finanziamenti da parte di soggetti cd. cattivi pagatori, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante la condizione di “inferiorità negoziale” della banca derivante dall'oscuramento dei dati personali dei clienti contenuti nel Sistema Informatico Creditizio (SIC), che, intervenuto in automatico decorsi i termini imposti dalla vigente normativa a garanzia dei consumatori per l'evasione delle richieste di verifica patrimoniale, aveva impedito all'istituto di credito di conoscere compiutamente l'affidabilità dei richiedenti, che avevano approfittato di tale condotta negligente dei partecipanti allo stesso sistema informativo finanziario - Cassazione penale , sez. II , 29/04/2021 , n. 18656).
In tema di truffa, non ricorre la circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa quando l'evento illecito perseguito dalla vittima non coincida, né dal punto di vista materiale, né tantomeno psicologico, con quello costitutivo del delitto di truffa ed abbia costituito soltanto occasione o pretesto della condotta dell'agente (Cassazione penale , sez. II , 12/03/2021 , n. 15587).
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all' art. 61, comma 1, n. 10, c.p. , è necessario che il fatto sia commesso con l'intenzione di vulnerare il fisico o l'integrità morale della persona che riveste la qualità di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di ministro di culto, in ragione della funzione o missione espletata, della istituzione sovrana o religiosa e dei valori che la stessa rappresenta, che costituisce elemento causativo del reato. (Fattispecie relativa alla truffa commessa in danno di un parroco al quale venivano cedute banconote false in cambio della corrispondente somma in monete derivante dalla raccolta delle offerte dei fedeli - Cassazione penale , sez. V , 20/11/2020 , n. 1178).
L'aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di commissione del reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante in relazione al delitto di truffa commesso dall'amministratore di una società di investimento che concludeva operazioni di vendita di diamanti, a prezzo fraudolentemente gonfiato, all'interno di filiali di istituti bancari, rilevando come la condotta era stata favorita dall'affidamento che il luogo istituzionale ingenerava nei compratori, in termini sia di correttezza che di legittimità dell'offerta di vendita - Cassazione penale , sez. II , 14/10/2020 , n. 3560).
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. V , 09/09/2020 , n. 30726).
9. Truffa contrattuale
Una species della truffa disciplinata ex art. 640 c.p. è la cosiddetta "truffa contrattuale", nella quale il soggetto attivo inganna intenzionalmente l'altra parte coinvolta in un'operazione commerciale o finanziaria per ottenere un vantaggio illegittimo.
La truffa contrattuale può avvenire attraverso la manipolazione di informazioni, la falsificazione di documenti, l'inganno o altre condotte poste in essere durante la stipula o l'esecuzione di un contratto.
La truffa contrattuale è stata oggetto di una lunga e complicata operazione interpretativa da parte della giurisprudenza, che ne ha forgiato uno statuto peculiare capace però di inserirsi nel modello di incriminazione di cui all'art. 640 c.p..
Ciò posto, si rappresenta che la fattispecie in parola viene a configurarsi allorquando il soggetto agente, mediante artifizi o raggiri adoperati durante la formazione di un negozio giuridico, induce il soggetto passivo (rectius: la vittima) a concludere il negozio stesso.
Appare oltremodo evidente che, il reato di truffa contrattuale viene a sussistere in tutti quei casi in cui il contraente vittima, a seguito dell'artificio e del raggiro altrui, conclude un contratto recante condizioni a lui sfavorevoli che, in condizioni ordinarie che prescindono dall'inganno subito dall'altra parte contraente, non avrebbe accettato.
L'inganno - così come definito precedentemente - può essere perpetrato in qualsiasi momento dell'iter formativo del contratto, dalla fase delle trattative a quella prodromica che sia comunque influente sulla volizione dei soggetti, o addirittura a quella dell'esecuzione che costituisce l'antitesi del comportamento secondo buona fede, imposto alle parti contraenti dalle norme del codice civile. Alla luce di quanto affermato, emerge sin da subito l'elemento di discrimen tra dolus bonus e dolus malus, da cui discende l'esistenza di un vizio del consenso idoneo a rendere il contratto invalido e che sconfina nell'ambito dell'art. 640 c.p. rappresentando il punto focale per determinare o meno la rilevanza penale della condotta del contraente.
E, infatti, bisogna prestare notevole attenzione agli elementi necessari ai fini della configurazione della fattispecie in parola dal momento che, ai fini della configurabilità del reato di truffa, non è sufficiente la mera violazione del dovere di buona fede, ma è necessario quel quid pluris capace di consolidare la circostanza ingannevole in cui versa il soggetto passivo.
Tuttavia uno dei temi maggiormente dibattuti in ordine al reato di truffa contrattuale riguarda il momento consumativo della stessa.
Sul punto, la giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che giacché reato istantaneo e di danno, quello di truffa contrattuale si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore faccia seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo; e, dunque, esso si concretizza non già allorquando il soggetto passivo assume, per effetto di artifizi e raggiri, l'obbligazione quanto piuttosto nel momento in cui viene a concretarsi l'effettivo conseguimento del vantaggio da parte del soggetto contraente attivo e la definitiva perdita di tipo patrimoniale del cosiddetto contraente raggirato (Cfr. Cass. pen. Sez. II Sent., 16/12/2011, n. 47421; Cass. pen. Sez. II Sent., 28/04/2017, n. 31652; Cassazione Penale, Sez. II, 23 maggio 2018 - ud. 9 maggio 2018 -, n. 23080).
Recentemente, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17353/2020 è tornata ad affrontare il tema del momento consumativo della cosiddetta truffa contrattuale.
Il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione - che segna il "dies a quo" della prescrizione - va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlatone al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente.
Ha, pertanto, individuato il momento consumativo del reato nella percezione delle somme asseritamele destinate all'investimento e, invece, accreditate sui conti correnti dell'imputato e dagli stessi successivamente prelevati.
La Corte prosegue osservando come "il delitto di truffa commesso dall'intermediario finanziario che, senza autorizzatone, percepisca denaro da privati da investire in operazioni finanziarie ha, invero, natura di reato istantaneo e si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l'autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l'investimento, mentre va considerato a consumatone prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo".
Analizziamo, di seguito, alcune pronunce della Corte di cassazione, sul punto:
Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato per l'insussistenza del fatto la decisione di condanna emessa nei confronti di soggetti che avevano preso in locazione un appartamento di proprietà delle persone offese con la mediazione di un'agenzia immobiliare, rilasciando due assegni privi di copertura a titolo di caparra, salvo poi recedere dal contratto per impossibilità di far fronte ai relativi oneri, con l'impegno di restituire l'appartamento nell'arco di tre giorni - Cassazione penale, sez. II , 26/05/2023, n. 26190).
Il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on-line, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all' art. 9 c.p.p. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione (Cassazione penale , sez. II , 21/02/2023 , n. 10570).
In tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non costituisce, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, ma concorre a integrare l'elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli (Cassazione penale , sez. II , 12/04/2022 , n. 23229).
In reato di truffa contrattuale (nella specie, compravendita) si perfeziona quando il prezzo, convenuto mediante rilascio di assegni postdatati, non è riscosso, in quanto gli assegni sono protestati o sono rimasti impagati per assenza di fondi o per irregolarità di firma, divenendo solo in tale momento effettiva la lesione del patrimonio del venditore (Cassazione penale , sez. II , 29/03/2022 , n. 21250).
In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5046).
In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per ulteriori importi che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, e l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale (Cassazione penale , sez. II , 15/07/2020 , n. 23940).
Nell'ipotesi in cui un sedicente venditore alieni come propria una cosa non sua, non è applicabile la disciplina civilistica della vendita di cosa altrui con effetti obbligatori, la quale presuppone che l'altruità del bene sia resa nota dal venditore all'altro contraente; se, invece, il falso venditore carpisce la buona fede dell'acquirente, viene posto in essere un contratto fraudolento, rientrante, sotto il profilo penalistico, nella truffa contrattuale (Cassazione penale , sez. II , 04/07/2019 , n. 1970).
10. Truffa online
La truffa online, nota anche come frode online o cyber truffa, è un tipo di truffa che viene realizzata attraverso l'utilizzo di internet.
Nel caso di truffe online, il soggetto attivo del reato sfrutta il web e l'anonimato che caratterizza il mondo online per raggirare le persone, ottenere informazioni personali, ottenere indebitamente somme denaro o in generale trarre in inganno le vittime.
Esempi comuni di truffe online sono:
Il phishing: la truffa online si realizza attraverso l'invio di messaggi di posta elettronica, SMS, messaggi whatsapp o telefonate, apparentemente provenienti da banche, enti pubblici (INPS, Poste Italiane), gestori telefonici (TIM, Vodafone, Tre) o società prestigiose (Google, Facebook, Amazon) al fine di ottenere dati sensibili e riservati come username, password o dati delle carte di credito.
Le truffe sui social media: La truffa online viene commessa mediante l'utilizzo delle più note piattaforme di social media (facebook, instagram, tik tok, linkedin) per inviare messaggi (DM) fraudolenti o pubblicare annunci ingannevoli al fine di frodare i destinatari.
Analizziamo, di seguito, alcune pronunce della Corte di cassazione, sul punto:
In tema di truffa, la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela, è il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione delittuosa correlative al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui il soggetto danneggiato non coincida con quello indotto in errore, la querela sporta da quest'ultimo è priva di ogni effetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio per difetto di querela la decisione di condanna per il delitto di truffa on-line, individuando come persona legittimata a presentare la querela il titolare del conto corrente utilizzato per effettuare il bonifico sulla carta PostePay intestata all'imputata e non il destinatario degli artifici e raggiri - Cassazione penale sez. II, 28/04/2023, n.27061).
In tema di truffa on line, è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'aggravante in relazione alla vendita di un'autovettura, attraverso un portale dedicato, ad un cittadino olandese che, corrisposto il prezzo senza prima visionarla, non ne aveva conseguito la consegna, rilevando come le modalità telematiche della vendita non avevano avvantaggiato l'imputato, atteso che lo stesso aveva fornito la propria reale identità ed il bene era esistente e visionabile in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe - Cassazione penale , sez. II , 08/04/2021 , n. 28070).
In tema di truffa online, non sussiste l'aggravante della minorata difesa, ai sensi dell' art. 61, n. 5, c.p., nell'ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest'ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore (Cassazione penale , sez. II , 14/10/2020 , n. 1085).
Integra il delitto di truffa online, ai sensi dell' art. 640 c.p., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Cassazione penale , sez. II , 04/12/2019 , n. 51551).
11. I rapporti tra la truffa e gli altri reati
Il soggetto che realizza il reato di truffa può contestualmente incorrere nella realizzazione di altri reati.
Pensiamo ad esempio ad un delitto di falso.
Questa condizione si realizza tutte le volte che il raggiro o l’artificio siano consistiti nella presentazione di atti (documenti o dichiarazioni) falsi.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, il soggetto risponderà di entrambi i reati, in forza del principio per cui i delitti di falso e la truffa tutelano beni giuridici diversi (la pubblica fede gli uni e il patrimonio e il libero consenso l’altro).
Ciò significa che, anche se il falso è stato commesso al fine di realizzare il reato di truffa, al soggetto dovrà infliggersi la pena relativa alla violazione più grave aumentata fino al triplo (è l’istituto del concorso materiale di reati disciplinato dal I comma dell’art. 81 c.p.), proprio per adeguare la risposta sanzionatoria alla duplicità dei fatti di reato commessi.
Analizziamo, di seguito, alcune pronunce della Corte di cassazione, sul punto:
Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Cassazione penale , sez. V , 21/10/2021 , n. 44659).
È configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa in danno dello Stato e quello di corruzione, a condizione che gli effetti dell'accordo corruttivo abbiano determinato l'induzione in errore nei confronti di un pubblico ufficiale diverso da quello corrotto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il concorso in quanto gli artifici e raggiri erano stati finalizzati a indurre in errore gli stessi funzionari nei cui confronti era stata riconosciuta la corruzione). (Cassazione penale , sez. VI , 06/10/2021 , n. 37653).
Integra il reato di truffa e non quello di millantato credito - oggi confluito nella fattispecie di traffico di influenze - la condotta di chi, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, che indichi in termini talmente generici da non essere certo il riferimento ad un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né potendosi risalire alle mansioni dallo stesso esercitate. (Fattispecie in cui, avendo l'imputato affermato di intercedere presso una persona influente in Vaticano, non meglio precisata, non era stato possibile accertare se questa rivestisse, alla stregua della legislazione di quello Stato, una funzione corrispondente a quella di un pubblico agente - Cassazione penale , sez. VI , 08/06/2021 , n. 26437).
(vedi anche) Integra il delitto di truffa e non quello di millantato credito la condotta di chi, dopo aver millantato lo svolgimento di un'attività di mediazione con un pubblico agente destinatario della promessa o della dazione di danaro, avvalori il raggiungimento dell'accordo corruttivo presentando alla persona offesa un falso pubblico ufficiale, al quale venga materialmente consegnato il denaro oggetto della presunta corruzione (Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2019, n. 12210).
In tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto aggravato, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, avendo esibito un assegno provento di furto all'atto del pagamento, richiesto di giustificare la propria identità per completare la transazione, si impossessava della merce dandosi alla fuga - Cassazione penale , sez. V , 23/10/2020 , n. 36864).
(vedi anche) Integra un'ipotesi di truffa, e non di furto aggravato dal mezzo fraudolento, la condotta di chi acquisti un prodotto al supermercato pagando un prezzo inferiore al dovuto mediante sostituzione dell'etichetta recante il codice a barre con quella applicata ad un prodotto meno costoso, atteso che, in tal caso, l'impossessamento non si realizza invito domino, ma con il consenso pur viziato del cassiere (Cassazione penale , sez. V , 17/04/2019 , n. 22842).
Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (Cassazione penale , sez. II , 11/09/2020 , n. 26589).
(vedi anche) Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi si attribuisce una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollega alcuno specifico effetto giuridico. (Fattispecie in cui gli imputati, autori di una truffa in concorso, si erano qualificati, rispettivamente, come marinaio e gioielliere - Cassazione penale , sez. II , 20/07/2020 , n. 29636).
Sussiste concorso apparente di norme tra il reato di presentazione di una domanda di ammissione al passivo di un credito fraudolentemente simulato (art. 232, comma 1, l. fall .) e quello di truffa di cui all' art. 640 c.p. (Fattispecie in cui la simulazione del credito ammesso al passivo, liquidato dagli organi dell'amministrazione straordinaria, era stata realizzata mediante una serie di fittizie cessioni originate da un avente causa irreperibile o deceduto - Cassazione penale , sez. V , 22/07/2020 , n. 25836).
Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell' art. 640, comma 2, n. 2, c.p. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Cassazione penale , sez. II , 17/07/2020 , n. 24624).
Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato (Cassazione penale , sez. II , 03/07/2020 , n. 22756).
In tema di ne bis in idem, la condanna per il reato di omesso versamento di contributi previdenziali non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato commesso da una società, aggiudicataria di un contratto di somministrazione di lavoratori, che abbia artificiosamente fatto risultare il corretto adempimento degli obblighi contributivi. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mera sussistenza del concorso formale tra reati non determina la violazione del divieto di secondo giudizio, nel caso in cui il fatto storico, sotto il profilo della condotta, del nesso causale e dell'evento non sia il medesimo - Cassazione penale , sez. VI , 21/10/2021 , n. 42933).
Il reato di abusivismo finanziario, previsto dall' art. 166, comma 1, d.lg 24 febbraio 1998, n. 58 , può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele, e si consuma al momento della produzione dell'effettivo pregiudizio del raggirato e del conseguimento dell'ingiusto profitto dell'agente (Cassazione penale , sez. V , 16/10/2020 , n. 32514)
È configurabile il concorso formale fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 c.p. , in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell' art. 15 c.p. , richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati dalla spendita di monete falsificate -, ma anche ulteriori elementi essenziali, costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale (Cassazione penale , sez. II , 24/10/2019 , n. 50697).
Non configura il reato di truffa ma quello di cui all' art. 718 c.p. , il gioco dei tre campanelli – e quelli similari delle tre tavolette o delle tre carte - in ragione del fatto che la condotta del soggetto che dirige il gioco non realizza alcun artificio o raggiro ma costituisce una caratteristica del gioco che rientra nell'ambito dei fatti notori, sempre che all'abilità ed alla destrezza di chi esegue il gioco non si aggiunga anche una fraudolenta attività del medesimo.(In motivazione la Corte ha altresì evidenziato che l'induzione della persona offesa a giocare con il miraggio della vincita, non rappresenta di per sé un artificio o raggiro - Cassazione penale , sez. II , 17/07/2019 , n. 48159).
Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo di pagamento del prezzo del concordato acquisto, nella fase finale della condotta, gli aveva sottratto il mezzo con destrezza, scappando alla guida dello stesso - Cassazione penale , sez. II , 27/03/2019 , n. 29567).
Il reato di truffa e quello di illecito trattamento dei dati personali possono concorrere in quanto sono integrati da condotte diverse (perché l'illecito trattamento dei dati personali prescinde dall'uso di artifizi e raggiri, dall'induzione in errore e dal nesso causale tra il profitto ed il danno e, inoltre, il fine di profitto è alternativo a quello di provocare un nocumento) e sono caratterizzati da un diverso elemento soggettivo (essendo richiesto il dolo specifico solo per la configurabilità del delitto previsto dall' art. 167 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 - Cassazione penale , sez. III , 19/06/2018 , n. 52135).
Il reato di possesso di documenti di identificazione falsi concorre con quello di truffa ancorché la presentazione del documento falso abbia costituito una delle modalità esecutive della truffa, trattandosi di fattispecie distinte sul piano strutturale, atteso che la presentazione del documento falso costituisce attività ulteriore e non necessaria per il perfezionamento del reato di cui all' art. 497-bis c.p. , ed essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle due norme (Cassazione penale , sez. V , 06/12/2018 , n. 2464).