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Truffa: concorre con il reato di possesso di documenti di identificazione falsi?


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

Il reato di possesso di documenti di identificazione falsi concorre con quello di truffa ancorché la presentazione del documento falso abbia costituito una delle modalità esecutive della truffa, trattandosi di fattispecie distinte sul piano strutturale, atteso che la presentazione del documento falso costituisce attività ulteriore e non necessaria per il perfezionamento del reato di cui all' art. 497-bis c.p. , ed essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle due norme (Cassazione penale , sez. V , 06/12/2018 , n. 2464).



 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. V , 06/12/2018 , n. 2464

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 29 maggio 2018, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia del 30 marzo 2017 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di B.G.R. e Be.An., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti per precedente esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 649 c.p.p., in ordine ai reati ai medesimi ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione rispettivamente reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p. e reato di cui agli artt. 110,81 e 648 c.p.), fatta eccezione per il delitto di cui al capo b) limitatamente all'utilizzo di falsa carta di identità, e ha riconosciuto i predetti colpevoli del delitto di cui all'art. 497 bis c.p., così riqualificato il reato di ricettazione di falsa carta di identità, (ri)determinando la pena da infliggere, quantificata per il B. in anni uno e mesi sei di reclusione e per il Be. in anni uno e mesi tre di reclusione; con revoca della pena accessoria.


2. Nell'interesse degli imputati, ricorrono i rispettivi difensori, sviluppando i seguenti motivi di impugnazione.


3. L'avv. B., difensore del Be., deduce:


3.1 col primo motivo violazione di legge in relazione all'art. 297 c.p.p., comma 3, ritenendo che da tale norma, che impone la cd. retrodatazione del termine di durata delle misure cautelari alla prima ordinanza nel caso di più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto ovvero per fatti diversi antecedenti e legati da connessione qualificata, deve ricavarsi un principio estensibile anche all'azione penale, in virtù del quale l'immotivato frazionamento dell'esercizio dell'azione penale in relazione alle diverse fattispecie criminose desumibili da un unico fatto storico non è giustificabile in quanto fortemente lesivo dei diritti della persona, perchè attraverso tale meccanismo si finisce col sottoporre sine die l'imputato al "giogo della potestà punitiva statale" (così testualmente in ricorso), oltre che in contrasto con l'economia processuale. In altri termini, partendo dall'unitarietà del fatto storico, si assume che esso, in quanto tale, non è nè frazionabile nè scindibile in una pluralità di procedimenti, anche nel caso in cui siano ad esso riconducibili più fattispecie criminose perchè altrimenti si avrebbe una compressione della libertà personale ingiustificatamente diluita nel tempo, pur essendo unico il contesto sostanziale e processuale di riferimento; da qui conseguirebbe che il fatto storico unitario, anche quando siano ad esso riconducibili diverse fattispecie criminose, deve essere vagliato nell'ambito di un unico e medesimo contesto procedurale. Indi si conclude che nel caso in esame vi sia stata illegittima duplicazione di procedimenti per il medesimo fatto storico a causa dell'esercizio frazionato dell'azione penale, dapprima ad opera della Procura di Locri e, successivamente, da parte della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.


3.2 col secondo motivo, violazione di norma processuale, lamentando che in violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p. è stata pronunciata l'improcedibilità per precedente esercizio dell'azione penale limitatamente al reato di truffa laddove detto principio avrebbe dovuto essere applicato anche con riferimento al fatto riqualificato nel delitto di cui all'art. 497 bis c.p., dovendosi, in buona sostanza, ritenere unitario ed unitariamente il fatto, trattandosi, secondo i dettami della Corte Europea dei diritti dell'uomo, di unico fatto storico. A tal proposito l'avv. Brucale cita anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2016 emessa in data 21.7.2016, assumendo che la Consulta, pur avendo respinto la tesi prospettata dal tribunale rimettente secondo cui per medesimo fatto occorrerebbe intendersi la medesima condotta umana oggetto di giudizio benchè essa venga in rilievo in relazione a diverse fattispecie, offrirebbe spunti di riflessione in ordine alla perimetrazione del significato da attribuire all'idem factum, con conseguente irrilevanza dell'idem legale, ovverosia dei profili concernenti la qualificazione giuridica del fatto storico. Venendo al caso di specie, si ritiene, in buona sostanza, che la vicenda truffaldina contenga ed esaurisca in sè tutti i profili del fatto storico posto in essere dagli imputati ai danni di Giunta Antonio Carmelo; in particolare, che anche la condotta del possesso del documento di identificazione falso deve ritenersi già ricompresa nella vicenda storica, truffaldina, che ha costituito oggetto del procedimento penale avviato dalla Procura di Locri.


3.3 col terzo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 497 bis c.p. e art. 192 c.p.p. nonchè difetto assoluto di motivazione, con particolare riferimento alla prova del fatto, lamentando che la Corte di Appello si sarebbe limitata a rimettersi alla sentenza di primo grado in ordine all'identificazione degli imputati e sarebbe rimasta del tutto silente in relazione alla prova del possesso del documento falso da parte del Be.; analoga lacuna ritiene esistente anche nella sentenza di primo grado, in cui il giudice si sarebbe limitato ad affermare che "la disponibilità del documento falso e dell'assegno da parte di coloro che si presentarono per prelevare il motociclo, documenti certamente provenienti da attività delittuosa, integra la materialità del delitto di ricettazione", dando per presupposta la disponibilità del documento da parte dell'imputato. Difetterebbe in altri termini la prova che l'imputato abbia avuto la disponibilità del documento e la Corte null'altro avrebbe aggiunto al riguardo lasciando, in buona sostanza, indimostrata tale condotta. Indi conclude che essendo la condotta di utilizzo del documento falso oggetto di autonomo capo di imputazione la prova della sua sussistenza non può essere desunta dalla prova del reato di truffa.


4. L'avv. F., difensore del B., deduce:


4.1 col primo motivo carenza e illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che non sarebbe possibile considerare il reato di cui al capo b) assorbito negli altri ipotizzati, integrando la condotta una pluralità di reati rispetto ai quali non è ravvisabile assorbimento bensì il vincolo della continuazione, da far valere in sede esecutiva. All'uopo il difensore sottolinea che risulta invece evidente, dall'incarto processuale come integrato dalla stessa difesa, che il reato di cui al capo b) è assorbito in quello di cui al capo a), dal momento che la truffa, ai danni della medesima persona offesa, è stata commessa con le stesse modalità operative (ovvero mediante utilizzo di falso documento di identità e di falso assegno bancario).


4.2 col secondo motivo, che la motivazione deve essere ritenuta meramente apparente nella parte in cui, nel riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 407 bis c.p., "appoggia la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 497 bis c.p. sul semplice "non potendo escludersi" - "(così testualmente il passaggio motivazionale censurato: " IL reato configurabile tuttavia, assente la prova che si tratti di un documento proveniente da un'altra attività delittuosa altrui, non è quello di ricettazione, ma non potendo escludersi un falso documento formato dagli stessi imputati, quello di cui all'art. 497 bis c.p.").


5. L'avv. I., difensore del B., a sua volta, deduce:


5.1 col primo motivo, violazione di legge processuale, in relazione all'art. 604 c.p.p. in combinato disposto con gli artt. 521 e 522 c.p.p., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e dell'art. 6, comma 3, lett. a e b della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per essere intervenuta condanna per un reato diverso da quello originariamente contestato senza che l'imputato sia stato preventivamente informato e quindi in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.


5.2 col secondo motivo carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate per la sussistenza di precedenti penali, evidenziando che tale circostanza, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, non è di per sè ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche, dovendosi considerare anche gli altri criteri di cui all'art. 133 c.p..


5.3 col terzo motivo censura la motivazione della pronuncia impugnata per carenza e contraddittorietà della stessa in riferimento al riconoscimento della recidiva, non essendosi proceduto a spiegare se dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale, giudizio peraltro da effettuare secondo i parametri indicati nella sentenza delle Sezioni Unite 25.5.2010, ric. Calibè in cui si fa riferimento anche alla distanza temporale e al livello di omogeneità delle condotte, alla qualità dei comportamenti ed altro.


CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi devono essere rigettati, essendo i motivi proposti in parte inammissibili ed in parte infondati.


1.Passando all'esame di essi, si ritiene che possono essere trattati unitariamente il primo e secondo motivo proposti dall'avv. Brucale e il primo motivo dell'avv. Formica, inerendo al tema comune della riconducibilità della condotta afferente il possesso della carta di identità falsa all'unico fatto complessivamente truffaldino già giudicato presso il tribunale di Locri, sia pure sotto i diversi, rispettivi, profili proposti da ciascun difensore, dell'assorbimento, del bis in idem, della infrazionabilità dell'azione penale. Ed invero, preliminare è in ogni caso stabilirsi se con riferimento al reato di truffa, già giudicato nell'altro procedimento, e al reato di cui all'art. 497 bis c.p., qui contestato, sussista concorso formale o continuazione ovvero idem factum, per poi passare a valutare se possa comunque trovare spazio l'improcedibilità dell'azione penale per essere stata già esercitata l'azione con riferimento al connesso reato di truffa in virtù del principio del divieto di frazionamento dell'azione penale o del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p., come interpolato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 2016 n. 200.


1.1 Preliminare appare, in considerazione dei punti su cui si imperniano i detti motivi, la trascrizione dei capi d'imputazione: A) reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p. perchè in concorso tra loro mediante artifici e raggiri costituiti dal contattare G.A.C. per l'acquisto di un ciclomotore e nel presentare una falsa carta d'identità intestata a tale Ch.Ro. inesistente all'anagrafe di Reggio Calabria nonchè nel dare in corrispettivo un assegno presumibilmente emesso dalla Carime di (OMISSIS) per l'importo di Euro 3900 si procuravano l'ingiusto profitto costituito dal possesso del ciclomotore Honda (OMISSIS) con conseguente danno per il G. che non riceveva il prezzo pattuito. B) del reato di cui agli artt. 110,81,648 e 99 c.p. perchè in concorso tra loro previo concerto acquistavano comunque ricevevano da persona non identificata con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso 1) una carta d'identità rilasciata dal Comune di (OMISSIS) a persona anagraficamente non esistente e quindi da ritenersi falsa 2) un assegno bancario falso apparentemente emesso da CARIME (OMISSIS). Con la consapevolezza della provenienza delittuosa. Con la recidiva specifica, Infraquinquennale, aggravata per B., infraquinquennale per Be.. Fatto commesso in (OMISSIS).


Ebbene, dalla formulazione dei capi di imputazione emerge che agli imputati è stato contestato, da un lato, di aver truffato la persona offesa, G.A.C., per l'acquisto di un ciclomotore, mediante, tra l'altro, la presentazione di una carta di identità falsa, dall'altro di aver ricevuto tale carta di identità falsa con la consapevolezza della sua falsità, indi della sua provenienza delittuosa (da qui la contestazione anche del reato di ricettazione poi riqualificato in quello di cui all'art. 497 bis c.p.). Già attraverso la lettura delle imputazioni emerge che non si versi nell'ipotesi dell'unicità del fatto con riferimento all'ipotesi della truffa e del reato di cui all'art. 497 bis c.p. (originariamente ricettazione), trattandosi di fattispecie distinte, sia sotto il profilo ontologico che giuridico, rispetto alle quali non può trovare spazio applicativo il principio dell'idem factum sostanziale invocato dalle difese, nè può ritenersi assorbito nel reato di truffa il possesso di documento di identità falsa per il fatto che la sua presentazione abbia costituito una modalità esecutiva di tale reato, rilevando esso innanzitutto come possesso di documento di identificazione falso, nè si versa nell'ipotesi dell'unicità del fatto storico che consente di estendere il divieto del bis in idem al reato in concorso formale, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia del 31.5./21 luglio 2016 n. 200 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento, estendendo quindi il portato del divieto all'ipotesi dello stesso fatto storico laddove prima era circoscritto al fatto giuridico), dal momento che nel caso di specie il fatto del possesso della carta di identità falsa è innegabilmente diverso, essendo esso differente e distinguibile, anche storicamente, rispetto alla truffa, in quanto suo antecedente logico-ricostruttivo avente una propria fisionomia, anche strutturale, distinta ed autonoma (essendo il reato integrato dal mero possesso del documento falso e non dalla presentazione dello stesso, costituente attività ulteriore, non necessaria per il suo perfezionamento, - nel caso di specie integrante la modalità esecutiva della truffa -, ed essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle due norme, nella truffa il patrimonio e nel possesso di documento di identificazione falso la fede pubblica; cfr. Sez. 5, n. 40272 del 11/07/2016 - dep. 27/09/2016, Bertoli e altri, Rv. 26779101, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 497-bis c.p. il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio o la materiale falsificazione dello stesso, indipendentemente dall'uso che il soggetto agente intenda farne; e poi ancora, Sez. 5, Sentenza n. 23029 del 03/04/2017 Ud., secondo cui il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497 bis c.p.), ma i due reati concorrono; infatti, la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497 bis c.p.; mutatis mutandis il discorso è identico rispetto alla truffa, si versa sempre nel caso del concorso materiale di reati e non del concorso apparente di norme, essendosi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate, oltre che di beni giuridici diversi tutelati dalle rispettive norme; fermo restando l'istituto della continuazione che potrà essere applicato, ove richiesto, in sede esecutiva).


Nè appare condivisibile la pur suggestiva tesi difensiva, propugnata dall'avv. Brucale, difensore del Be., secondo cui dal principio della cd. retrodatazione del termine di durata delle misure cautelari alla prima ordinanza dovrebbe ricavarsi un principio estensibile anche all'azione penale, in virtù del quale sarebbe da ritenersi immotivato il frazionamento dell'esercizio dell'azione penale in relazione a fattispecie criminose desumibili da un unico fatto storico in quanto fortemente lesivo dei diritti della persona perchè attraverso tale meccanismo si finirebbe col sottoporre sine die l'imputato al "giogo della potestà punitiva statale", oltre che in contrasto con l'economia processuale. Innanzitutto la norma di cui all'art. 297 c.p.p., che tale principio contiene, è disposizione che trova la sua sede e ratio nell'ambito della materia delle misure cautelari personali e solo con un ardito balzo interpretativo potrebbe essere applicata anche al caso in cui, come in quello in esame, non sono in gioco una misura cautelare e la sua durata/efficacia bensì la verifica della procedibilità dell'azione penale, rispetto alla quale nessun effetto preclusivo in virtù di tale principio potrebbe rivenire dal pregresso esercizio di analoga azione per reato connesso, che al più potrebbe assumere rilievo per altra via - ne bis in idem principio calzante al riguardo - laddove ne ricorrano i presupposti. Nè si potrebbe giungere ad una equiparazione delle due ipotesi assumendosi che essendo unico il fatto storico, esso non sarebbe nè frazionabile nè scindibile in una pluralità di procedimenti, sebbene siano ad esso riconducibili più fattispecie criminose, perchè, come detto, non si è nel caso di specie di fronte all'ipotesi dello "stesso fatto", neppure se riguardato unitariamente secondo i dettami della Corte Europea dei diritti dell'uomo, dal momento che la vicenda truffaldina non contiene nè esaurisca in sè tutti i profili del fatto, costituendo il possesso della carta di identità anche da un punto di vista logico-fattuale un antecedente rispetto alla truffa; in altri termini la condotta del possesso del documento di identificazione falso non può in alcun modo ritenersi interamente ricompresa nella vicenda storica definita dalla difesa, nel suo complesso, truffaldina che ha già costituito oggetto del procedimento penale avviato dalla Procura di Locri, rispetto alla quale rileva piuttosto nel suo momento, eventuale, della presentazione alla persona offesa, quale possibile modalità esecutiva del reato di truffa.


2 Quanto alla violazione di legge in relazione all'art. 497 bis c.p. e art. 192 c.p.p. nonchè al difetto assoluto di motivazione, con particolare riferimento alla prova del fatto, dedotti dall'avv. Brucale, che lamenta, in buona sostanza, che la Corte di Appello si sarebbe limitata a rimettersi alla sentenza di primo grado in ordine all'identificazione degli imputati e sarebbe rimasta del tutto silente in relazione alla prova del possesso del documento falso da parte del Be., si osserva che nessuna lacuna può ritenersi sussistente, tenuto anche conto che la condotta materiale risulta in realtà già descritta e vagliata nella sentenza di primo grado, in cui il giudice ha affermato che "la disponibilità del documento falso e dell'assegno da parte di coloro che si presentarono per prelevare il motociclo, documenti certamente provenienti da attività delittuosa, integra la materialità del delitto di ricettazione", dando per presupposta la disponibilità del documento da parte degli imputati, entrambi peraltro riconosciuti da persona che li conosceva bene e non solo dal denunciante (come ribadito esplicitamente dal giudice di secondo grado), e che nella sentenza di secondo grado ci si è limitati esclusivamente ad operare una diversa qualificazione giuridica del fatto. La prova della disponibilità/possesso del documento da parte degli imputati è dunque in re ipsa, essendo essa insita nella condotta di presentazione della carta di identità falsa alla persona offesa. Non si è quindi trattato di una non corretta deduzione della prova dell'utilizzo del documento falso, oggetto di autonomo capo di imputazione, dalla prova del reato di truffa, come assume la difesa, bensì di corretta deduzione logico-ricostruttiva.


3. Quanto poi al vizio della motivazione apparente va rilevato che esso è stato dedotto dall'avv. Formica in maniera alquanto generica rispetto al contenuto della motivazione, con la quale in buona sostanza finisce col non confrontarsi, avendo il ricorrente affermato unicamente che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad appoggiare la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 497 bis c.p. sul semplice "non potendo escludersi", laddove alla stregua della motivazione complessiva delle sentenze non possono ritenersi in alcun modo emersi elementi che depongano, quanto meno, per una partecipazione alla falsificazione, non evincibile, indirettamente, neppure dalla fotografia apposta sul documento falso, non riconducibile a nessuno dei due imputati, essendo stato il documento falso presentato come carta di identità della persona con la quale era intervenuta la trattativa telefonica, che aveva poi concretamente inviato a concludere l'affare gli odierni ricorrenti muniti del documento falso; ne discende che la fattispecie integrata non può che essere quella di cui all'art. 497 bis c.p., comma 1, ravvisata.


4. Parimenti inammissibile è il primo motivo con cui l'avv. Iaria, difensore del B., deduce violazione di legge processuale, in relazione all'art. 604 c.p.p. in combinato disposto con gli artt. 521 e 522 c.p.p., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e dell'art. 6, comma 3, lett. a e b della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per essere stato l'imputato condannato per un reato diverso da quello originariamente contestato senza essere stato preventivamente informato e quindi in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.


Ebbene, si osserva al riguardo che l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 c.p.p., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111 Cost., comma 2, e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla corte Europea, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, quando l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato previsto dall'art. 497 bis c.p. e in appello per quello previsto dagli artt. 482 e 477 c.p.; così Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014 - dep. 24/11/2014, Napolitano, Rv. 26135601; cfr. altresì Sez. 5, Sentenza n. 1697 del 25/09/2013 Ud. (dep. 16/01/2014) Rv. 258941).


4.1 Anche le doglianze formulate in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio sono generiche (genericità che contraddistingue già lo speculare motivo articolato in appello) e, comunque, in contrasto con i dettami di questa Corte in tema di sindacato sulle scelte operate dal giudice di merito nella materia de qua. Al riguardo corre l'obbligo di rammentare che è pacifico approdo del diritto vivente quello secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; da ciò deriva che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Cilia e altro, Rv. 238851). Donde, poichè anche in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la motivazione resa sul punto è insindacabile in sede di legittimità, qualora sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), di modo che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).


E' jus receptum, inoltre, che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); di talchè deve ritenersi giustificato il detto diniego, allorquando è operato avendo riguardo alla personalità delinquenziale dell'imputato e alla totale assenza di elementi positivamente valutabili.


Poichè a tali criteri direttivi il giudice del provvedimento impugnato si è attenuto, avendo plausibilmente valorizzato i plurimi precedenti che connotavano il curriculum criminale dell'imputato (i numerosi precedenti penali a cui fa a sua volta riferimento il giudice di primo grado, senza che peraltro sia stata in appello dedotto specifico rilievo al riguardo, bensì unicamente un generico riferimento alla dinamica dei fatti che avrebbe giustificato la concessione delle generiche), la statuizione negatoria delle attenuanti generiche si sottrae ad ogni censura (tenuto conto altresì che il giudice di appello, riqualificato il fatto, ha rideterminato la pena partendo dal minimo edittale).


4.2. Identica sorte anche per il terzo motivo con cui si censura la motivazione della pronuncia impugnata per carenza e contraddittorietà della stessa in riferimento al riconoscimento della recidiva, non essendosi proceduto a spiegare se dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale, giudizio da effettuare secondo i parametri indicati nella sentenza delle Sezioni Unite 25.5.2010, ric. Calibè in cui si fa riferimento anche alla distanza temporale e al livello di omogeneità delle condotte, alla qualità dei comportamenti ed altro.


Ed invero, è affermazione largamente condivisa di questa Corte di legittimità che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 - dep. 10/07/2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014 - dep. 08/05/2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183 Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Orna, Rv. 250039). Onere motivazionale, questo, cui, secondo un orientamento ermeneutico, si può adempiere da parte del giudice di merito anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento e altri, Rv. 264533; Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Fatale e altri, Rv. 254341; Sez. 3, n. 22038 del 21/04/2010, F., Rv. 247634), come nel caso di specie in cui si è comunque posto l'accento sulla personalità dell'imputato e sui numerosi precedenti penali risultanti a suo carico (dalla ricettazione alla cessione di stupefacenti, a plurime resistenze a pubblico ufficiale, alla truffa, all'evasione, al furto, ecc. in un arco temporale che va fino al 2009) di talchè deve ritenersi anche sul punto non carente la motivazione che, sia pure in maniera sintetica, ed implicitamente, ha dato conto delle ragioni poste alla base della ritenuta recidiva.


4. In ragione delle argomentazioni svolte, i ricorsi devono essere rigettati.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.


Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2019

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