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Truffa: sui rapporti con il reato di furto


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo di pagamento del prezzo del concordato acquisto, nella fase finale della condotta, gli aveva sottratto il mezzo con destrezza, scappando alla guida dello stesso - Cassazione penale , sez. II , 27/03/2019 , n. 29567).

 

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava l'esistenza di una associazione per delinquere, avente base operativa in Marina di Gioiosa Jonica, promossa e organizzata dai ricorrenti M.A., Be.Ma. e Be.Mi. e della quale diversi altri ricorrenti sono stati ritenuti partecipi, alcuni dei quali appartenenti al nucleo familiare ROM dei B.; sodalizio finalizzato alla commissione di una serie di reati, tra i quali, soprattutto, delle truffe commesse come acquirenti di beni posti in vendita dalle persone offese su siti internet (generalmente mezzi agricoli, autovetture e motoveicoli), acquistati con uso di documenti e titoli falsi e con modalità analoghe in varie parti d'Italia, tra il 2008 ed il 2012.


Le prove a carico degli imputati, per i reati loro rispettivamente ascritti e specificati più avanti con riguardo alle singole posizioni processuali, sono costituite dall'esito di perquisizioni con ritrovamento di documenti falsi di varia natura (assegni, francobolli, carte di identità, marche da bollo, certificati di idoneità tecnica per ciclomotori) ed attrezzi atti alla falsificazione, accertamenti di polizia giudiziaria, dichiarazioni di testimoni e persone offese, individuazioni fotografiche e ricognizioni personali di alcuni ricorrenti.


2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori.


2.1. B.C. classe (OMISSIS) deduce:


1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A) della imputazione.


Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello avrebbe basato il proprio convincimento soltanto sulla base della commissione di più reati fine attraverso modalità analoghe, non individuando gli elementi costitutivi ulteriori idonei a differenziare il reato di cui all'art. 416 c.p. dal mero concorso di persone, non potendosi valorizzare, a questo scopo, neanche i riferimenti ai rapporti con i coimputati, alla ripetitività dei fatti, alla comunanza degli interessi tra i correi.


La sentenza sarebbe contraddittoria anche laddove ha ritenuto di escludere la sussistenza del reato associativo con riguardo al coimputato Be.Ca., in quanto colpevole di due sole truffe, senza adottare analoga decisione nei confronti del ricorrente, responsabile anch'egli di due soli reati fine;


2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto non più prevista dalla legge come reato la falsità in assegni di cui all'art. 485 c.p..


3) vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva, non avendo la Corte offerto alcuna giustificazione in proposito;


4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.


2.2. B.M. - con ricorso identico a quello di B.C. classe (OMISSIS) e cumulativo nell'interesse anche di B.G., Be.Le., B.C. classe (OMISSIS) e B.D., deduce:


1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A) della imputazione. Il motivo è identico alla prima parte di quello del ricorrente B.C. classe (OMISSIS);


2) violazione di legge e vizio di.motivazione per non avere la Corte ritenuto non più prevista dalla legge come reato la falsità in assegni di cui all'art. 485 c.p..


Motivo identico a quello del ricorrente B.C. classe (OMISSIS);


3) vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva, non avendo la Corte offerto alcuna giustificazione in proposito.


Motivo identico a quello del ricorrente B.C. classe (OMISSIS);


4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.


Motivo identico a quello del ricorrente B.C. classe (OMISSIS).


2.3.1. Be.Ma., nel ricorso a firma dell'avv. Francesco Staltari, deduce:


1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A) della imputazione.


Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello, appiattendosi sulla decisione di primo grado e senza dare conto delle censure formulate con i motivi di appello, avrebbe basato il proprio convincimento soltanto sulla base della commissione di più reati fine, non individuando gli elementi costitutivi ulteriori idonei a differenziare il reato di cui all'art. 416 c.p. dal mero concorso di persone.


Inoltre e con specifico riferimento al ricorrente, la Corte non avrebbe valutato che la sua presenza, durante le indagini protrattesi per quattro anni, si sarebbe registrata solo in un limitato periodo di tempo, relativo al mese di aprile del 2010.


L'assenza di un accordo criminoso, necessario per configurare la fattispecie associativa, non si sarebbe evidenziato neanche con riferimento alla truffa contestata al ricorrente e di cui al capo S1), avendo egli, a tutto concedere, partecipato solo alle trattative con la vittima ( F.L.), altri ricorrenti avendo commesso le condotte decisive.


Inoltre, non sarebbero emersi contatti tra l'imputato ed altri ricorrenti e nessun vincolo di parentela.


Mancherebbe anche la struttura organizzativa.


Non sarebbe stato evidenziato neanche il dolo specifico.


La sentenza sarebbe contraddittoria anche laddove ha ritenuto di escludere la sussistenza del reato associativo con riguardo al coimputato Be.Ca., in quanto colpevole di due sole truffe, senza adottare analoga decisione nei confronti del ricorrente, responsabile anch'egli di due soli reati fine;


2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati fine contestatigli.


La Corte, omettendo di confrontarsi con le censure, difensive e fornendo, solo per relationem, la stessa motivazione inconsistente del primo giudice, avrebbe fondato la propria condanna soltanto sulle circostanze che il ricorrente fosse risultato intestatario di una scheda telefonica ed in possesso, presso la sua abitazione, di un documento di identità falso di un soggetto diverso ( F.A.) rispetto alla vittima della truffa ( F.L.), con la quale l'imputato non aveva mai avuto contatti e non si era mai incontrato, mancando anche la prova di rapporti con i suoi coimputati e con il M.A., promotore del sodalizio. La responsabilità per il reato di ricettazione di assegno di cui al capo T1), andrebbe esclusa perchè si sarebbe trattato solo di un foglio di carta non considerabile come provento di delitto.


Non sarebbe stato individuato alcun reato presupposto a quello di ricettazione, nè esso era inquadrabile nella formazione di un titolo falso.


In ogni caso, il fatto di cui all'art. 489 c.p., non sarebbe più previsto dalla legge come reato.


Mancherebbe anche la prova in ordine al reato di cui all'art. 494 c.p. con riguardo al F.A. e la prova della ricettazione dell'assegno di cui al capo U5; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'entità degli aumenti in continuazione.


2.3.2. Nel ricorso a firma dell'avv. Francesco Giuseppe Formica, si deducono motivi sovrapponibili a quelli del ricorso appena sintetizzato, puntualizzandosi ulteriormente, in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo, che nessun peso potrebbe attribuirsi alle frequentazioni dell'imputato e che nessuna prova sarebbe emersa circa il ruolo apicale contestatogli in seno al sodalizio. Inoltre, la sentenza sarebbe viziata da violazione di legge e da vizio logico della motivazione, avendo ritenuto il ricorrente colpevole del reato di ricettazione di cui al capo T1) e, nello stesso tempo, anche del reato di falso presupposto a quello di ricettazione di cui al capo V1).


2.4. Be.Mi. deduce:


1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A) della imputazione.


Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello avrebbe basato il proprio convincimento soltanto sulla base della commissione di più reati fine, non individuando gli elementi costitutivi ulteriori idonei a differenziare il reato di cui all'art. 416 c.p. dal mero concorso di persone, nessun peso potendosi attribuire alle frequentazioni dell'imputato o all'esito della perquisizione domiciliare; nessuna prova sarebbe emersa circa il ruolo apicale contestatogli in seno al sodalizio;


2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di truffa di cui al capo B), non essendo rimasto accertato il soggetto autore del delitto e che aveva intrattenuto contatti telefonici con la vittima e che poi aveva utilizzato la falsa carta di identità di F.A.;


3) violazione di legge e vizio logico della motivazione, avendo la Corte ritenuto il ricorrente colpevole del reato di ricettazione di cui al capo D) e, nello stesso tempo, anche del reato di falso, presupposto a quello di ricettazione, di cui al capo C).


2.5. M.A. deduce:


1) violazione di legge per non avere la Corte esaminato i motivi aggiunti all'atto di appello, con i quali era stata contestata la sussistenza della fattispecie associativa di cui al capo A) e l'estraneità ad essa dell'imputato, per mancanza degli elementi costitutivi di tipo oggettivo e soggettivo;


2) vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, per avere la Corte ritenuto che la cartoleria del ricorrente fosse la base operativa dell'organizzazione, nonostante gli episodi di truffa fossero continuati anche dopo l'arresto del M., intervenuto il 3 maggio del 2011, circostanza decisiva che non sarebbe stata tenuta in nessun conto.


Sarebbe mancata anche la prova della riconducibilità dei singoli reati-fine al contesto associativo;


3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;


4) il ricorrente si duole anche dell'eccessivo aumento di pena per effetto della recidiva, chiedendone l'esclusione o la riduzione, anche attraverso il bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.


2.6.1. A.V., nel ricorso a firma dell'avv. Giacomo Iaria, deduce motivi identici a quelli del ricorrente B.C. classe (OMISSIS) con riguardo a:


1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A) della imputazione.


2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto non più prevista dalla legge come reato la falsità in assegni di cui all'art. 485 c.p..


3) vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva, non avendo la Corte offerto alcuna giustificazione in proposito.


4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.


2.6.2. Nel ricorso a firma dell'avv. Domenico Lupis deduce:


1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla competenza per territorio, eccezione che era stata tempestivamente proposta all'udienza preliminare. Il Tribunale competente per territorio sarebbe stato quello di Palmi e non quello di Locri, tenuto conto che occorreva rapportarsi al luogo di consumazione dei reati-fine;


2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, avendo la Corte acriticamente recepito quanto contenuto nella sentenza di primo grado (che è del Tribunale di Locri e non del GUP di Reggio Calabria, come erroneamente si indica in ricorso), senza dare contezza delle censure proposte con i motivi di appello e della alternativa ricostruzione dei fatti ivi contenuta.


La Corte avrebbe affermato la sussistenza del reato associativo di cui al capo A), senza che fossero rinvenibili gli elementi costitutivi del medesimo. Mancherebbero, inoltre, elementi di riscontro in ordine al reato di truffa, non potendosi ritenere attendibili le individuazioni fotografiche effettuate.


Agli atti non vi sarebbe la prova di alcun collegamento dell'imputato con gli altri correi, nè della perpetrazione del reato di ricettazione di assegno, trattandosi di semplici fogli di carta.


Non sarebbe stato individuato alcun reato presupposto a quello di ricettazione, nè esso era inquadrabile nella formazione di un titolo falso.


In ogni caso, i fatti di cui all'art. 489 c.p., non sarebbero più previsti dalla legge come reato.


Il ricorrente, inoltre, non avrebbe avuto alcun ruolo nei reati di truffa contestatigli, in ordine ai quali mancherebbe anche l'elemento costitutivo del raggiro, nonchè la individuazione del dolo;


2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'entità dell'aumento per la continuazione.


2.7. A.S. deduce:


1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A) della imputazione, non avendo la Corte offerto alcuna motivazione specifica con riguardo alla posizione del ricorrente;


2) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla individuazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 c.p., non potendo valorizzarsi a questo fine la commissione dei delitti scopo, tenuto conto dell'epoca ristretta della loro commissione rispetto alla contestazione del reato associativo e la mancanza di collegamento con i coimputati, nonchè la frequentazione della base logistica, individuata nella cartoleria del M.A..


Anche il modus operandi utilizzato dal ricorrente per commettere i reati di truffa sarebbe stato diverso da quello degli associati, avendo egli utilizzato la propria utenza cellulare e la propria carta di identità.


La sentenza sarebbe contraddittoria anche laddove ha ritenuto di escludere la sussistenza del reato associativo con riguardo al coimputato Be.Ca., senza adottare analoga decisione nei confronti del ricorrente, la cui posizione sarebbe identica a quella del B.;


3) violazione di legge e vizio della motivazione per travisamento della prova relativa a tutti i reati fine di truffa contestati, mancando l'elemento costitutivo del raggiro, unito alla mancanza di diligenza della vittima nel ricevere assegni palesemente falsi;


4) violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di ricettazione e falso, non avendo la Corte fornito alcuna giustificazione in proposito, nonostante le censure specifiche mosse con i motivi di appello, volte ad evidenziare, quanto al reato di ricettazione, che gli assegni erano solo dei pezzi di carta che non potevano provenire da delitto e che mancava la configurazione di un delitto presupposto, mai contestato al M.A. in quanto promotore dell'associazione;


5) omessa motivazione in ordine ai reati di cui ai capi N5), O5), P5), Q5), R5), S5), nonostante con l'atto di appello se ne contestasse la sussistenza.


Quanto ai capi T3) ed U3), mancherebbe la prova di un contatto tra il ricorrente e la persona offesa o la consegna della merce all'imputato;


6) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, applicata dalla Corte attraverso il mero riferimento ai precedenti penali, nonchè quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.


2.8.1. B.B., nel ricorso a firma dell'avv. Giacomo Iaria, deduce motivi identici a quelli del ricorrente B.C. classe (OMISSIS) con riguardo a:


1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A) della imputazione.


2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto non più prevista dalla legge come reato la falsità in assegni di cui all'art. 485 c.p..


3) vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva, non avendo la Corte offerto alcuna giustificazione in proposito.


4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.


2.8.2. Anche nel ricorso a firma dell'avv. Domenico Lupis,.si deducono motivi sovrapponibili a quelli proposti nell'interesse di B.C. classe (OMISSIS) e segnatamente:


1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla competenza per territorio;


2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, avendo la Corte acriticamente recepito quanto contenuto nella sentenza di primo grado (che è del Tribunale di Locri e non del GUP di Reggio Calabria, come erroneamente si indica in ricorso), senza dare contezza delle censure proposte con i motivi di appello e della alternativa ricostruzione dei fatti ivi contenuta.


La Corte avrebbe affermato la sussistenza del reato associativo di cui al capo A), senza che fossero rinvenibili gli elementi costitutivi del medesimo. Mancherebbero, inoltre, elementi di riscontro in ordine al reato di truffa, non potendosi ritenere attendibili le individuazioni fotografiche effettuate.


Agli atti non vi sarebbe la prova di alcun collegamento dell'imputato con gli altri correi, nè della perpetrazione del reato di ricettazione di assegno, trattandosi di semplici fogli di carta.


Non sarebbe stato individuato alcun reato presupposto a quello di ricettazione, nè esso era inquadrabile nella formazione di un titolo falso.


In ogni caso, i fatti di cui all'art. 489 c.p., non sarebbero più previsti dalla legge come reato.


Il ricorrente, inoltre, non avrebbe avuto alcun ruolo nei reati di truffa contestatigli, in ordine ai quali mancherebbe anche l'elemento costitutivo del raggiro, nonchè la individuazione del dolo;


2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'entità dell'aumento per la continuazione.


2.9. Be.Ca. deduce:


1) vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena per il reato base ritenuto più grave ma non indicato, nonchè degli aumenti in continuazione, anch'essi non specificamente calcolati in relazione ad ogni singolo reato;


2) violazione di legge quanto alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.


2.10. B.L. deduce:


1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto non più prevista dalla legge come reato la falsità in assegni di cui all'art. 485 c.p..


Motivo identico a quello del ricorrente B.C. classe (OMISSIS).


2) vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva, non avendo la Corte offerto alcuna giustificazione in proposito.


Motivo identico a quello del ricorrente B.C. classe (OMISSIS).


3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.


Motivo identico a quello del ricorrente B.C. classe (OMISSIS).


2.11. b.m. deduce:


1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione di assegno falso ascrittogli (capo T5).


La Corte avrebbe basato il proprio convincimento su un unico elemento insufficiente, costituito dal ritrovamento del titolo falso presso l'abitazione del ricorrente ove vivevano, però, anche altri membri della famiglia, come era stato sottolineato con l'atto di appello;


2) vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva, non avendo la Corte offerto alcuna giustificazione in proposito.


Motivo identico a quello del ricorrente B.C. classe (OMISSIS).


3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.


Motivo identico a quello del ricorrente B.C. classe (OMISSIS).


Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi.


2.12. B.G..


Si tratta del medesimo ricorso proposto nell'interesse di B.M. e di altri ricorrenti, nel quale vengono dedotti identici motivi per tutti.


Si rinvia, pertanto, a quanto indicato a proposito di B.M. al precedente punto 2.2..


2.13. C.R. deduce:


1) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A1) come furto aggravato anzichè come truffa, tenuto conto che dalla stessa ricostruzione dell'episodio fornita in sentenza, emergerebbe che la vittima avrebbe consegnato la moto da cross al ricorrente di sua spontanea volontà, in ciò indotta da quest'ultimo che le corrispondeva un assegno falso in pagamento;


2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di associazione per delinquere di cui al capo A) della imputazione, dedotto solo attraverso la commissione di due truffe in concorso con B.C. nel febbraio del 2010, in assenza di ogni altro ulteriore elemento idoneo a differenziare la condotta rispetto al mero concorso nei reati ed a fronte di un ben più lungo lasso temporale di operatività del sodalizio;


3) mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva ed alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 7;


4) violazione di legge e vizio di. motivazione in ordine. alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.


2.14. R.C. deduce:


1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione di assegno contestato al capo I).


La Corte avrebbe offerto una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado senza offrire adeguato ed autonomo giudizio, limitandosi, con argomenti apodittici, a non ritenere verosimile la tesi a discarico sostenuta dalla difesa, in ordine all'assenza di prova della corretta identificazione del soggetto che si era recato a noleggiare l'autovettura poi utilizzata per commettere le truffe, non potendo bastare che l'autore del fatto avesse utilizzato la patente della ricorrente e, comunque, che essa avesse avuto consapevolezza dell'illecito e cioè dell'utilizzo di un assegno falso per effettuare il pagamento del noleggio di una autovettura mai utilizzata successivamente;


2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche attraverso una formula seriale che non si attaglierebbe alla specifica posizione processuale della ricorrente.


2.15. C.E. deduce:


1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati fine di truffa, tenuto conto della grossonalità della falsificazione e della mancata identificazione dell'imputato come loro autore, non potendo bastare la presentazione dei documenti a suo nome per le pratiche automobilistiche, che altri potrebbero aver utilizzato.


Inoltre, la querela per il reato di cui al capo S10) sarebbe stata tardiva.


Mancherebbe, inoltre, la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa degli assegni oggetto di ricettazione.


Il ricorrente, inoltre, non avrebbe avuto alcun rapporto con altri coimputati, circostanza che, unita alla diversità del modus operandi utilizzato nella commissione delle singole truffe addebitate rispetto a quello delle truffe commesse dagli associati, avrebbe dovuto fare escludere la sua responsabilità per il reato associativo di cui al capo A), anche tenuto conto che egli avrebbe commesso solo tre reati fine.


Nessuna motivazione vi sarebbe in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.


Si insiste, ancora, nella eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omesso avviso al codifensore di fiducia tanto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari quanto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.


La sentenza sarebbe contraddittoria anche laddove ha ritenuto di escludere la sussistenza del reato associativo con riguardo al coimputato Be.Ca., senza adottare analoga decisione nei confronti del ricorrente, la cui posizione sarebbe sovrapponibile a quella del B..


Infine, il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, riscontrando un errore di calcolo nella determinazione della pena e degli aumenti in continuazione (cfr. l'ultima pagina del ricorso, non numerata).


2.16. Be.Le..


2.16.1. Quanto al ricorso a firma dell'avv. Giacomo Iaria, si tratta del medesimo ricorso proposto nell'interesse di B.M. e di altri ricorrenti, nel quale vengono dedotti identici motivi per tutti.


Si rinvia, pertanto, a quanto indicato a proposito di B.M. al precedente punto 2.2..


2.16.2. Nel ricorso a firma dell'avv. Domenico Lupis (pressochè sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di A.V.) si deduce:


1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla competenza per territorio, eccezione che era stata tempestivamente proposta all'udienza preliminare. Il Tribunale competente sarebbe stato quello di Palmi e non quello di Locri, tenuto conto che occorreva rapportarsi al luogo di consumazione dei reati-fine;


2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, avendo la Corte acriticamente recepito quanto contenuto nella sentenza di primo grado (che è del Tribunale di Locri e non del GUP di Reggio Calabria, come erroneamente si indica in ricorso), senza dare contezza delle censure proposte con i motivi di appello e della alternativa ricostruzione dei fatti ivi contenuta.


La Corte si sarebbe basata sulla sola, incerta deposizione della persona offesa dal reato ( N.), che ha effettuato una individuazione fotografica alquanto approssimativa ed incompatibile con le condizioni di salute del ricorrente, che non gli avrebbero consentito di commettere alcun reato.


Agli atti non vi sarebbe la prova di alcun collegamento dell'imputato con gli altri correi, nè della perpetrazione del reato di ricettazione di assegno, trattandosi di semplici fogli di carta.


Non sarebbe stato individuato alcun reato presupposto a quello di ricettazione, nè esso era inquadrabile nella formazione di un titolo falso.


In ogni caso, il fatto di cui all'art. 489 c.p., non sarebbe più previsto dalla legge come reato.


Il ricorrente, inoltre, non avrebbe avuto alcun ruolo nel reato di truffa contestatogli, del quale mancherebbe l'elemento costitutivo del raggiro ed anche la individuazione del dolo;


2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'entità dell'aumento per la continuazione.


2.17. B.A. deduce:


1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i due episodi delittuosi ascrittigli.


Quanto al primo episodio (la truffa avente ad oggetto una moto da cross di cui al capo B1), la Corte di Appello ha fondato la sua decisione esclusivamente sulla individuazione fotografica del ricorrente come autore della truffa da parte della persona offesa G.A.C., nonostante questi, al dibattimento, non fosse stato sicuro al 100% (ma solo all'80%) della individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari.


Quanto al secondo episodio (la truffa avente ad oggetto un trattore, di cui al capo G8), la Corte non avrebbe colto la grave contraddizione esistente tra le dichiarazioni del carabiniere Sabetta e quelle della persona offesa S., in ordine alla effettiva presenza dell'imputato nel momento in cui il Sa. era intervenuto presso l'abitazione della vittima all'atto della truffa. Le susseguenti responsabilità per i reati di ricettazione e di falso sono state attribuite al ricorrente sulla base di un inaccettabile automatismo rispetto alla commissione delle truffe, nonostante la contestazione di autonomi titoli di reato;


2) violazione di legge in relazione agli artt. 189 e 213 c.p.p., per avere la Corte utilizzato, quale prova della truffa di cui al capo B1), l'individuazione fotografica del ricorrente ad opera della persona offesa, prova atipica che non sarebbe stata assunta con le necessarie garanzie mutuate dalle modalità con le quali deve essere effettuata la ricognizione personale e senza alcuna valutazione in ordine alla attendibilità;


3) violazione di legge in relazione all'art. 649 c.p.p., per essere stata addebitata al ricorrente due volte la stessa condotta, quella relativa all'uso di un assegno falso per commettere le truffe, tenuto conto della doppia contestazione ex art. 640 e 485 c.p. con riguardo ad entrambi gli episodi criminosi;


4) violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 7 in relazione al reato di tentata truffa (così diversamente qualificato dal Tribunale) di cui al capo G8). Si tratterebbe di aggravante incompatibile con il delitto tentato;


5) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per i reati di ricettazione di assegni di cui ai capi C1) e H8), argomentata soltanto attraverso la mancanza di prova della contraffazione degli assegni da parte del ricorrente, reato meno grave che avrebbe dovuto essere ravvisato nella specie in base al principio del favor rei;


6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, applicata senza alcuna giustificazione a corredo.


2.18. Be.Co. classe (OMISSIS).


Si tratta del medesimo ricorso proposto nell'interesse di B.M. e di altri ricorrenti, nel quale vengono dedotti identici motivi per tutti.


Si rinvia, pertanto, a quanto indicato a proposito di B.M. al precedente punto 2.2..


2.19. B.D..


Si tratta del medesimo ricorso proposto nell'interesse di B.M. e di altri ricorrenti, nel quale vengono dedotti identici motivi per tutti.


Si rinvia, pertanto, a quanto indicato a proposito di B.M. al precedente punto 2.2..


Si dà atto che nell'interesse della parte civile Comune di Marina di Gioiosa Jonica è stata depositata in cancelleria nota delle spese con allegate "conclusioni".



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima questione sulla quale occorre soffermarsi, è di ordine processuale ed astrattamente estensibile a tutti i ricorrenti.


Alcuni di costoro ( A.V., B.B., Be.Le.), con identità di argomentazioni, hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Locri in favore di quello di Palmi.


Non occorre entrare nel merito della eccezione, poichè essa è stata correttamente ritenuta tardiva - e, dunque, la questione è oggi inammissibile come sottolineato a fg. 11 della sentenza impugnata.


Infatti, l'eccezione era stata dedotta solo con i motivi di appello ma non all'udienza del giudizio di primo grado - tenutasi il 25 febbraio del 2014 ed il cui verbale è stato esaminato da questa Corte stante la natura processuale della questione - nella quale si era proceduto alle incombenze ex art. 491 c.p.p., norma che espressamente include, tra le "questioni preliminari" che restano precluse se non dedotte in quella sede, proprio l'incompetenza per territorio.


2.1. Il ricorso di B.C. classe (OMISSIS) è parzialmente fondato nei limiti che seguono.


Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, in ordine ai reati di associazione per delinquere, truffa, falso, ricettazione di assegno e furto di cui ai capi A), R), S), T) e V6) della imputazione.


2.1.1. E' manifestamente infondato il primo motivo.


Con argomentazioni comuni a molti degli odierni ricorrenti, il ricorrente si duole della ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere contestatogli al capo A) della imputazione.


Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte di Appello, in senso conforme pur nella autonomia di giudizio, hanno offerto ampia e convincente motivazione in proposito, ritenendo che, nel periodo indicato in premessa (2008-2012) e con base operativa a Marina di Gioiosa Jonica, si fosse costituita una organizzazione malavitosa, della quale anche il ricorrente aveva fatto parte, finalizzata alla commissione di una molteplicità di truffe nei confronti di soggetti che avevano offerto in vendita, su siti on-line, beni costituiti principalmente da mezzi agricoli, motoveicoli e autovetture.


Gli associati erano riusciti, di volta in volta, ad appropriarsi dei beni prendendo contatto con i vari acquirenti, a volte utilizzando documenti di identità contraffatti e regolando le transazioni con uso di assegni, per lo più circolari, falsificati.


I giudici di merito hanno ritenuto sussistente un'associazione per delinquere e non un semplice concorso di persone nei singoli reati, attenendosi ai parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità.


E' stata, infatti, descritta l'esistenza di una struttura organizzativa avente una base operativa, riconosciuta nella cartoleria dell'imputato M.A., luogo frequentato da molti dei ricorrenti secondo le operazioni di polizia giudiziaria di osservazione richiamate in sentenza.


In tale esercizio commerciale, in esito a perquisizione, era stata ritrovata una serie di documenti e sigilli falsi; in particolare, riproduzioni di assegni utilizzati in varie truffe, la foto di F.A., parte civile, identica a quella posta sulla copia della carta di identità falsa ritrovata nell'abitazione dei ricorrenti, tra loro germani, Be.Ma. e Be.Mi. (quest'ultimo marito della ricorrente R.C.), documento utilizzato per commettere diverse truffe. L'esistenza della associazione è stata, inoltre, dedotta dal numero elevatissimo e dalle modalità seriali dei reati-fine, commessi a ripetizione in un lungo arco temporale.


Ancora, dal collegamento tra i sodali, dedotto non solo dalle frequentazioni ma dal rapporto di parentela tra molti di essi, facenti capo alla famiglia rom dei B., stanziata nel Comune di Marina di Gioiosa Jonica (cfr. fgg. 9 e 10, 61-65 della sentenza impugnata).


Sulla base di questi dati, è stato ritenuto sussistente un accordo criminoso tra i correi con carattere di stabilità indipendente rispetto alla commissione dei singoli reati specifici.


Deve ricordarsi, in proposito, come la giurisprudenza di legittimità sia pacifica nel ritenere che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442 - 01 Massime precedenti Conformi: N. 16339 del 2013 Rv. 255359 - 01, N. 53000 del 2016 Rv. 268540 - 01, N. 9096 del 2013 Rv. 254718 - 01, N. 42635 del 2004 Rv. 229906 - 01, N. 3340 del 1999 Rv. 212816 - 01, N. 933 del 2014 Rv. 258009 - 01).


Ed, inoltre, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati. Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi in assicurazione osservando che, a fronte della gestione di un numero cospicuo di sinistri simulati, i compartecipi non potevano non rappresentarsi che lo studio professionale di uno di loro fungesse da struttura organizzata per la commissione delle frodi (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 - 01. Massime precedenti conformi: n. 10886 del 2013 Rv. 259493 - 01, N. 18756 del 2014 Rv. 263698 - 01, N. 21816 del 2014 Rv. 259575 - 01, N. 36131 del 2014 Rv. 260292 - 01, N. 42228 del 2015 Rv. 265346 - 01, N. 19435 del 2016 Rv. 266670 - 01).


In sostanza, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez.U, n. 10 del 2001, Cinalli; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).


Quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, il ricorso è estremamente generico e non tiene conto, oltre che dei rapporti di frequentazione e di parentela, del fatto che l'utenza utilizzata dall'imputato per commettere la truffa nei confronti di Co.Ca., contestatagli al capo R), risultava tra quelle utilizzate da altri sodali per commetterne altre (cfr. fg. 19 della sentenza impugnata), a dimostrazione dei collegamenti con gli altri associati.


La sentenza, inoltre, non è contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto di escludere la partecipazione dell'imputato Be.Le. all'associazione per delinquere di cui si discute, posto che la Corte di Appello ha valorizzato una circostanza, non riferibile al ricorrente B.C. classe (OMISSIS), vale a dire il fatto che il Be.Le. risiedesse al Nord Italia (cfr. fg. 65 della sentenza impugnata).


2.1.2. E' fondato il secondo motivo.


La Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha ritenuto che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (Sez. U., n. 40256 del 2018, F., Rv. 273936 01).


Tutte le considerazioni contenute nella decisione delle Sezioni Unite, devono valere ed estendersi all'assegno circolare, per sua natura non trasferibile secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, comma 7, - che pure, incidentalmente, la sentenza delle Sezioni Unite già richiama; infatti, come è stato correttamente puntualizzato in altra decisione di questa Corte, che ha deciso in senso conforme a quanto si sta qui sostenendo (Sez.2, n. 24165 del 2019, allo stato non massimata), l'assegno circolare è un mezzo di pagamento emesso da una banca, che lo firma, in relazione a una somma di denaro, che già è detenuta in cassa dall'istituto. L'assegno deve essere emesso con la formula di non trasferibilità, e ciò ai sensi della particolare disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49 e seguenti in tema di disciplina contro il riciclaggio di denaro, ossia non può essere girato a terzi beneficiari, a maggiore garanzia della persona che riscuoterà l'importo. Sul titolo deve essere indicato il nome o la ragione sociale del soggetto beneficiario ed a maggiore tutela del creditore, la banca emittente dovrà depositare presso la Banca d'Italia una cauzione a copertura della somma riportata sull'assegno circolare. Posto, quindi, che l'assegno circolare è essenzialmente non trasferibile, l'applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della corte di cassazione nella indicata pronuncia anche a tale mezzo di pagamento deve necessariamente fare concludere per l'intervenuta depenalizzazione delle condotte di falsificazione degli assegni circolari in quanto condotte riconducibili all'ipotesi del falso in scrittura privata e non alle eccezionali ipotesi di cui all'art. 491 c.p..


Ne consegue l'annullamento senza rinvio quanto al fatto di cui al capo S) della imputazione (falso in assegno circolare), in quanto non previsto dalla legge come reato e l'eliminazione del relativo aumento di pena pari a mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa; aumento determinato dalla Corte di Appello nella stessa misura per tutti i reati posti in continuazione nei singoli casi (cfr. fg. 67 della sentenza impugnata).


2.1.3. Il terzo motivo, inerente alle ragioni di merito che hanno giustificato l'aumento per la recidiva, è inammissibile in quanto non era stato dedotto con i motivi di appello.


2.1.4. Del pari, con riguardo alla determinazione della pena, il ricorso è estremamente generico e non tiene conto del fatto che la Corte ha ritenuto congrua una pena base fissata dal Tribunale in prossimità del minimo per il più grave reato contestato (che è quello di ricettazione), pari ad anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 1500 di multa.


Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 c.p., comma 3, anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).


Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha richiamato la gravità dei fatti, a motivo della loro molteplicità e la personalità del ricorrente in quanto inserito in un contesto malavitoso e soggetto recidivo.


Con espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 c.p., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Cass. Sez. 2 sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).


2.2.. Il ricorso di B.M., pressochè sovrapponibile a quello di B.C. classe (OMISSIS), è fondato nei limiti già espressi in relazione a quest'ultimo.


Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, dei reati di associazione per delinquere, truffa, falso, sostituzione di persona, ricettazione di assegno e violazione delle misure di prevenzione di cui ai capi A), S1), T1), U1), V1), 02), P2), Q2), R2), S2), T2), U2), V2), Z2), A3), E4), F4), G4) e H4) della imputazione.


2.2.1. Quanto alla sussistenza dell'associazione per delinquere descritta al capo A), può essere richiamato ciò che si è detto con riguardo a B.C. classe (OMISSIS) al precedente punto 2.1.1. delle presenti considerazioni in diritto. Deve sottolinearsi la genericità del motivo di ricorso volto a contestare la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, mancando ogni confronto con le decisive specificazioni contenute ai fgg. 40-43 della sentenza impugnata. Laddove la Corte di Appello ha precisato che l'utenza utilizzata dall'imputato per commettere le truffe contestategli era una di quelle utilizzate da altri sodali in occasione di analoghe truffe e che egli aveva utilizzato il nome ed il documento di identità falsi di F.A., odierna parte civile presa di mira dagli associati, come è già stato messo in luce più sopra.


2.2.2. E' fondato il secondo motivo.


Possono essere richiamate le considerazioni espresse al punto 2.1.2. delle presenti considerazioni in diritto, a proposito della intervenuta depenalizzazione della condotta di falso in assegno circolare.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio quanto ai fatti ai capi V1), Q2), U2), A3) e G4) della imputazione, in quanto non previsti dalla legge come reato e l'eliminazione del relativo aumento di pena pari complessivamente a mesi dieci di reclusione ed Euro 500,00 di multa; aumento determinato dalla Corte di Appello nella stessa misura per tutti i reati posti in continuazione nei singoli casi (cfr. fg. 67 della sentenza impugnata).


2.2.3. Il terzo motivo, inerente alle ragioni di merito che hanno giustificato l'aumento per la recidiva, è inammissibile in quanto non era stato dedotto con i motivi di appello.


2.2.4. L'ultimo motivo, relativo alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è infondato per le stesse ragioni espresse al punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto a proposito del ricorrente B.C. (OMISSIS), le due posizioni risultando sovrapponibili in relazione alle censure mosse.


Al ricorrente B.M. è stata inflitta una pena prossima al minimo edittale per il reato di ricettazione pari ad anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 2.500 di multa.


2.3. Il ricorso di Be.Ma., è fondato nei limiti già espressi in relazione ai precedenti ricorrenti.


L'imputato è stato ritenuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, dei reati di associazione per delinquere (con ruolo di promotore), truffa, falso, sostituzione di persona, ricettazione di cui ai capi A), S1), T1), U1), V1), U5) della imputazione.


2.3.1. Quanto alla sussistenza dell'associazione per delinquere descritta al capo A), può essere richiamato ciò che si è detto con riguardo a B.C. classe (OMISSIS) al precedente punto 2.1.1. delle presenti considerazioni in diritto. Dovendosi sottolineare, con riguardo alla specifica posizione del ricorrente, che egli è stato considerato come uno dei soggetti promotori del sodalizio, insieme a M.A. e Be.Mi., del quale è fratello convivente.


Presso l'abitazione del ricorrente e di Be.Mi., era stata ritrovata la copia della carta di identità falsa e del codice fiscale di F.A., con fotografia identica a quella ritrovata a M.A.; documento utilizzato per commettere diverse truffe e che, secondo le indicazioni di merito della sentenza impugnata, qui non più rivedibili, veniva messo "a disposizione dei diversi esecutori materiali che agivano per la realizzazione di singole truffe" (fg. 64 della sentenza impugnata).


Tale ruolo propulsivo e dirigenziale assunto dal ricorrente - peraltro non contestato con i motivi di appello, ciò che rende inammissibile ogni censura motivazionale sul punto - travolge le asserzioni difensive a proposito del limitato apporto temporale del Be.Ma. all'associazione (evidentemente ritagliato, nella errata prospettiva difensiva, solo sulla data di commissione dei reati-fine), alla sussistenza del dolo del reato ed alla supposta contraddittorietà della sentenza nella parte relativa al coimputato Be.Le., rispetto al quale la Corte ha escluso la partecipazione al reato associativo non ritagliando quel ruolo invece ben descritto a proposito del ricorrente di cui ci si occupa.


2.3.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo, con il quale si è voluta contestare la sussistenza dei reati-fine, senza tenere tuttavia in debito conto le circostanze decisive in ordine al ruolo associativo attribuito all'imputato e di cui sopra si è detto.


Che rendono chiara la sua compartecipazione negli altri reati attribuitigli, attraverso l'utilizzo della sua utenza cellulare per effettuare la truffa nei confronti del F.L. di cui al capo S1) da parte di soggetto qualificatosi come F.A. (che rende deducibile la commissione i comunque il concorso nel connesso reato di sostituzione di persona; della partecipazione al delitto di Be.Co. classe (OMISSIS) (del quale più avanti si dirà) e di B.M., la cui posizione di associato al clan è stata già messa in evidenza; il collegamento, per le ragioni dette, con M.A.; la sostituzione di persona, utilizzando il nome di F.A., effettuata dall'imputato per commettere l'ennesima truffa cui è riconnessa la ricettazione dell'assegno circolare di cui al capo U5), essendo egli stato riconosciuto dalla vittima, Ma.Ma., come il soggetto dal quale aveva ricevuto l'assegno fasullo (cfr. fgg.44-46 della sentenza impugnata).


Del tutto generica è la deduzione in ordine alla insussistenza del reato di ricettazione di cui al capo T1), tenuto conto che l'assegno falso era stato ricevuto dalla vittima che lo aveva portato all'incasso, con ciò ragionevolmente escludendosi che potesse trattarsi, come si dice in ricorso, di "un pezzo di carta". Inoltre e per rispondere alle altre deduzioni difensive, nella materiale contraffazione di tale titolo - cui il ricorrente non ha dato prova di aver concorso - si rinviene il reato presupposto a quello di ricettazione.


In proposito, giova rammentare che la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talchè l'avvenuta abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario, non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 c.p. e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinchè altri la ricevano (fattispecie - invero ritagliata anche sul caso all'odierno esame - in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet denunciato smarrito, nella quale la S.C. ha evidenziato l'irrilevanza dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 627 c.p. per effetto del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Scalise, Rv. 267034; Sez. 3, n. 30591 del 0306/2014, Seck, Rv. 259957; Sez. 2, n. 36281 del 04/07/2003, Paperini, Rv. 228412).


Ciò si è voluto sottolineare in quanto, per le stesse ragioni espresse a proposito dei precedenti ricorrenti, deve rilevarsi l'intervenuta depenalizzazione del fatto di falso di cui al capo V1) della imputazione, con le consequenziali statuizioni che ne discendono.


2.3.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo edittale per il reato di ricettazione (in anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 2000 di multa, cfr. fg. 170 della sentenza del Tribunale) e la Corte l'ha ritenuta congrua senza che il ricorrente abbia dedotto specifici argomenti; mentre le circostanze attenuanti generiche sono state negate, come per gli altri ricorrenti, con il riferimento alla gravità dei fatti, anche in relazione al loro numero.


Si richiamano, sul punto, le regole giurisprudenziali sulla motivazione che inerisce al trattamento sanzionatorio ed al diniego dei benefici di cui al punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto.


Non risulta, invece, che fosse stato dedotto alcun motivo di appello relativamente alla entità degli aumenti per continuazione, di tal che il ricorso, sotto questo profilo, è inammissibile perchè sollecita in sede di legittimità una valutazione di merito sottratta al giudice deputato al suo esame.


Fermo restando che la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene, con argomenti condivisi dal Collegio, che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base (Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti, Rv. 270361; Sez.5 n. 25751 de105/02/2015, Bornice; Sez.2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi).


Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche con riguardo al ricorso a firma dell'avv. Francesco Giuseppe Formica, a proposito del quale residua considerare che la questione in ordine alla identificazione del reato presupposto a quello di ricettazione di cui al capo T1), non aveva formato oggetto dei motivi di appello.


In ogni caso, si osserva che il reato di ricettazione di cui al capo T1), come si legge dal capo di imputazione e come la motivazione della sentenza impugnata ha confermato, è consistito nella ricezione del titolo di provenienza illecita. Il reato presupposto non è, quindi, da individuare nell'uso dell'assegno falso di cui al capo V1), oggi depenalizzato, bensì e come si era anche sopra accennato, nella fabbricazione del medesimo assegno; condotta illecita non ascritta al ricorrente ed alla quale non vi è prova che egli abbia partecipato.


Il motivo di ricorso sul punto è infondato.


2.3.4. Infine, occorre rilevare quanto segue.


I reati di cui ai capi S1) - truffa - e U1) - sostituzione di persona - si sono prescritti prima della sentenza di appello (che è del 21 marzo 2018).


Il Tribunale, infatti, aveva escluso la recidiva.


I reati sono stati commessi il 14 aprile del 2010.


La prescrizione maturava al 14.10.2017, ma va aggiunto il periodo di sospensione del termine pari a 118 giorni (dall'udienza del 24.5.2017 all'udienza del 19.9.2017), che fa slittare la prescrizione al 9 febbraio 2018.


Non è applicabile, nella specie, quanto statuito da Sez. U, n. 6903 del 2016, dep. 2017, Aiello, secondo cui, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione, impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (conforme e successiva, Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 27013001).


Tale decisione attiene ai reati che si prescrivono dopo la sentenza di appello ma non a quelli che si prescrivono prima di essa.


Peraltro, nel caso in esame, il ricorso ha ottenuto un effetto concreto, quale la declaratoria di non doversi procedere in relazione al capo V1).


Tanto consente di rilevare d'ufficio la prescrizione dei reati di cui sopra prima della sentenza impugnata, con l'eliminazione del relativo aumento di pena pari a mesi quattro ed Euro 200 che si sommano ai mesi due ed Euro 100 da eliminare in relazione al capo V1).


2.4. Il ricorso di Be.Mi., è inammissibile.


L'imputato è stato ritenuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, dei reati di associazione per delinquere (con ruolo di promotore), truffa, falso e ricettazione di cui ai capi A), B), C), D) della imputazione.


2.4.1. Quanto alla sussistenza dell'associazione per delinquere descritta al capo A), può essere richiamato ciò che si è detto con riguardo a B.C. classe (OMISSIS) al precedente punto 2.1.1. delle presenti considerazioni in diritto. Dovendosi sottolineare, con riguardo alla specifica posizione del ricorrente, che egli è stato considerato come uno dei soggetti promotori del sodalizio, insieme a M.A. e Be.Mi., del quale è fratello convivente.


Presso l'abitazione del ricorrente e di Be.Ma. - come si è già detto trattando della posizione di quest'ultimo - era stata ritrovata la copia della carta di identità falsa e del codice fiscale di F.A., con fotografia identica a quella ritrovata a M.A.; documento utilizzato per commettere diverse truffe e che, secondo le indicazioni di merito della sentenza impugnata, qui non più rivedibili, veniva messo "a disposizione dei diversi esecutori materiali che agivano per la realizzazione di singole truffe" (fg. 64 della sentenza impugnata).


Tale ruolo propulsivo e dirigenziale assunto dal ricorrente - peraltro non contestato con i motivi di appello, ciò che rende inammissibile ogni censura motivazionale sul punto - travolge le asserzioni difensive.


2.4.2. E' manifestamente infondato il secondo motivo, poichè la partecipazione del ricorrente alla truffa di cui al capo B), discende dalle circostanze già descritte a proposito del reato associativo, poichè per contattare la vittima la persona di sesso maschile aveva utilizzato l'utenza della moglie del ricorrente (la coimputata R.C.) e si era spacciato per F.A., soggetto del quale si è già detto essere stato vittima delle condotte illecite finalizzate alla commissione dei delitti e la cui carta di identità fasulla a suo nome, trovata a casa del ricorrente in copia, era stata utilizzata dai sodali diretti dal ricorrente per commettere alcune delle truffe contestate in questo processo.


2.4.3. Il terzo motivo di ricorso pone una questione in ordine alla identificazione del reato presupposto a quello di ricettazione di cui al capo D) che non aveva formato oggetto dei motivi di appello.


In ogni caso, si osserva che il reato di ricettazione di cui al capo D), come si legge dal capo di imputazione e come la motivazione della sentenza impugnata ha confermato, è consistito nella ricezione del titolo di provenienza illecita. Il reato presupposto non è, quindi, da individuare nell'uso dell'assegno falso di cui al capo C), oggi depenalizzato, bensì e come si era anche sopra accennato, nella fabbricazione del medesimo assegno; condotta illecita non ascritta al ricorrente ed alla quale non vi è prova che egli abbia partecipato.


2.4.4. Pur nella inammissibilità del ricorso, deve essere rilevata l'intervenuta depenalizzazione del falso in assegno circolare di cui al capo C) (Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018, Rv. 274241; ipotesi questa specificamente affermata in altra pronuncia di questa corte proprio in tema di depenalizzazione intervenuta in tema di falso in certificati amministrativi, Sez. 5, n. 8735 del 05/12/2017, Rv. 272511).


Le ragioni di questa statuizione sono state evidenziate al punto 2.1.2. delle presenti considerazioni in diritto.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio in ordine ai fatti di cui al capo C) della imputazione, in quanto non previsti dalla legge come reato e l'eliminazione del relativo aumento di pena pari a mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa; aumento determinato dalla Corte di Appello nella stessa misura per tutti i reati posti in continuazione nei singoli casi (cfr. fg. 67 della sentenza impugnata).


Al contrario, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione relativa al capo B), intervenuta dopo la sentenza impugnata ((sez.2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni; sez.4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi; Sez.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca).


2.5. E' manifestamente infondato il ricorso di M.A..


L'imputato è stato ritenuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, dei reati di associazione per delinquere (con ruolo di promotore) di cui al capo A), di due reati di ricettazione (capi V12 e D13) e dei reati di falso non depenalizzati di cui ai capi R12), S12), T12), U12), Z12), A13) e C13) della imputazione.


2.5.1. Non risulta conforme al vero quanto si sostiene in ricorso circa l'assenza di motivazione in ordine al motivo di appello inerente alla sussistenza del reato associativo ed alla partecipazione ad esso del ricorrente.


Al contrario, la Corte di Appello ha messo in luce - ai fgg. 63 e 64 della sentenza impugnata e come si era accennato in premessa ed al punto 2.1.1. delle presenti considerazioni in diritto - che proprio il M.A. era colui il quale era stato adibito dai sodali alla predisposizione di quanto necessario alla perpetrazione delle truffe; circostanza ragionevolmente dedotta dal fatto che presso la sua cartoleria erano stati reperiti i materiali idonei alla perpetrazione dei reati-fine (sigilli falsi, codici fiscali e documenti falsi, marche da bollo, certificati di ciclomotori e la già menzionata fotografia di F.A. utilizzata dai Be.Ma. e Be.Mi. che ne disponevano una copia presso la loro abitazione, a dimostrazione dei collegamenti tra i promotori del sodalizio).


La sussistenza dei reati di falso e ricettazione contestati al ricorrente e costituenti la base per poter effettuare le truffe non è stata neanche censurata in ricorso.


Le operazioni di appostamento di polizia giudiziaria, rivelatrici dei fatto che molti sodali frequentassero quel posto, avevano affiancato e confermato siffatte emergenze, tanto che la Corte di Appello ha concluso, con motivazione priva di vizi logici, ritenendo che si trattasse della base operativa del gruppo criminale.


2.5.2. L'apporto decisivo del ricorrente in fase di organizzazione a monte dei reati di truffa, priva implicitamente di rilievo logico dimostrativo la circostanza dedotta con il secondo motivo di ricorso, secondo cui alcuni reati fine si fossero potuto protrarre anche dopo l'arresto dell'imputato.


Ne consegue la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.


2.5.3. Del pari, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, basta richiamare, per omologia di posizioni processuali, quanto già detto a proposito di B.C. classe (OMISSIS), al punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto.


2.5.4. Infine, per ciò che concerne la recidiva, il motivo inerente alla sua sussistenza (e non all'entità dell'aumento di pena) non aveva formato oggetto dei motivi di appello e non è esaminabile in questa sede, involgendo valutazioni di merito non portate all'attenzione del giudice di secondo grado.


In ogni caso, il motivo di ricorso sul punto è estremamente generico, poichè non specifica le ragioni per le quali la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere la recidiva specifica e reiterata a fronte di un nugolo di reati commessi dal ricorrente.


Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.


2.6. Il ricorso di A.V. è fondato nei limiti che seguono.


L'imputato è stato ritenuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, dei reati di associazione per delinquere, truffa, falso e ricettazione di cui ai capi A), M1), N1), 01), R11), S11) e T11) della imputazione.


La questione sulla competenza territoriale è già stata affrontata e risolta al precedente punto 1..


2.6.1. Quanto alla prima questione posta con il primo motivo, il ricorrente deduce argomenti identici a quelli del coimputato B.C. classe (OMISSIS) a proposito della sussistenza del sodalizio criminoso di cui al capo A).


Possono, pertanto, essere richiamate le considerazioni espresse al punto 2.1.1. delle presenti considerazioni in diritto, che portano a ritenere manifestamente infondata la censura.


Del pari, con riguardo alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla compagine criminale, come emerge ai fgg. 24 e 25 della sentenza impugnata, egli aveva commesso due truffe (con i connessi reati di ricettazione e falso in assegni), con modalità identiche a quelle degli altri reati-fine individuati dalla sentenza impugnata come riferibili al sodalizio criminoso gestito dai B..


In occasione della truffa di cui al capo M1), ad ulteriore dimostrazione del collegamento di tale specifico episodio al programma criminoso della associazione, è stato segnalato il fatto che la truffa fosse stata commessa in concorso con B.C. classe (OMISSIS) (sebbene non risulti che sia stata contestata a quest'ultimo nel presente processo); infatti, sia l' A. che il detto B. - soggetto associato al gruppo criminale di cui al capo A) - erano stati riconosciuti come autori del fatto dalla vittima C.R..


Tanto consente di ritenere sufficientemente delineato, nella sentenza impugnata, il reato di partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere di cui al capo A) della imputazione, non rimanendo confutate siffatte risultanze dalle argomentazioni contenute nei ricorsi, che non si confrontano con tali specifici e decisivi elementi.


2.6.2. Del tutto infondate si rivelano le deduzioni difensive volte a. contestare il ruolo e la partecipazione del ricorrente ai reati-fine; dal momento che, come risulta nelle già richiamate pagine della sentenza impugnata (fgg. 24 e 25), egli è stato riconosciuto da entrambe le vittime dei due reati, non soltanto attraverso individuazione fotografica ma anche attraverso una ricognizione informale in udienza confermativa dell'atto compiuto nelle indagini preliminari.


Sul punto, il ricorso non soltanto non tiene conto di questo secondo dato probatorio, ma mette in discussione l'attendibilità della individuazione fotografica senza addurre alcun elemento concreto in proposito che possa minare il positivo giudizio espresso dalla Corte di Appello in ordine alle disinteressate dichiarazioni delle vittime del reato.


Dovendosi ricordare come la pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità ritenga che l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416).


L'individuazione fotografica, peraltro, recuperata attraverso le dichiarazioni del testimone od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento sull'accordo delle parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto che, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908).


Le considerazioni che precedono superano ogni altra obiezione difensiva.


Anche con riguardo alla sussistenza del reato di ricettazione, la stessa acclarata circostanza, indicata dalla Corte, che gli assegni falsi fossero stati ricevuti dalle vittime e portati all'incasso, implica che non si trattasse di semplici "fogli di carta", come si sostiene in ricorso in modo, per la verità, assai labile.


Ancora, il reato presupposto a quello di ricettazione, deve considerarsi la fabbricazione degli assegni falsi, cui non risulta che il ricorrente avesse concorso. La consegna degli assegni falsi, con l'acquisizione del bene della vittima, costituisce il raggiro del reato di truffa, secondo le ineccepibili conclusioni cui perviene la sentenza impugnata, dovendosi escludere che l'uso dell'assegno falso rimanga assorbito nel reato di truffa, come correttamente sostenuto dalla sentenza impugnata attraverso il richiamo a giurisprudenza di legittimità neanche contestata in ricorso (La questione potrebbe mantenere rilevanza a seconda dell'esito del giudizio di rinvio per quanto precisato al prossimo punto. Valga la regola per cui è configurabile il concorso tra i reati di truffa e di falso in assegno, nel caso in cui la falsificazione sia in concreto usata come strumento del raggiro per la commissione della truffa (Sez. 5, n. 1926 del 06/12/2017, dep. 2018, Zanchi, Rv. 272323 - 01).


2.6.3. Per quanto riguarda la questione della depenalizzazione dei reati di falso di cui ai capi 01) e S11), di cui al secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Iaria, si osserva quanto segue.


Con riferimento al reato di cui al capo 01), dalla stessa imputazione emerge la circostanza, non contestata, che la falsità avesse avuto ad oggetto un assegno circolare.


Per il che, il fatto deve ritenersi depenalizzato per le considerazioni espresse al punto 2.1.2. delle presenti considerazioni in diritto.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio in ordine ai fatti di cui al capo 01) della imputazione, in quanto non previsti dalla legge come reato e l'eliminazione del relativo aumento di pena pari a mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa; aumento determinato dalla Corte di Appello nella stessa misura per tutti i reati posti in continuazione nei singoli casi (cfr. fg. 67 della sentenza impugnata).


Con riferimento al reato di cui al capo S11), nè dal capo di imputazione, nè dalla motivazione offerta dalla Corte di Appello a fg. 25 della sentenza impugnata, risulta che i quattro assegni utilizzati per commettere la truffa fossero circolari o dotati di clausola di non trasferibilità, soltanto in questi casi potendosi ritenere che la condotta sia stata depenalizzata (al contrario dell'ipotesi che i titoli fossero stati trasferiti con normale girata).


Tale accertamento di merito dovrà essere effettuato dal giudice del rinvio, che, all'esito del controllo, si atterrà ai principi giurisprudenziali fissati nella presente sentenza, con le consequenziali statuizioni in ordine alla determinazione della pena.


2.6.4. Gli ulteriori motivi, che investono il trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati.


La pena base è stata determinata e ritenuta congrua dalla Corte in misura prossima al minimo edittale di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 2000 di multa.


Per essa e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, si richiama la giurisprudenza indicata al punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto, stante l'omologia delle posizioni processuali in ordine alle questioni poste.


La contestazione in ordine alla recidiva non aveva formato oggetto dei motivi di appello e non può essere esaminata in questa sede, comportando valutazioni di merito non sottoposte al giudice del merito.


Quanto alla censura che attiene all'entità degli aumenti in continuazione, si. richiama la giurisprudenza seguita dal Collegio e già indicata al punto 2.3.3. delle presenti considerazioni in diritto.


2.7. Il ricorso di A.S. è fondato nei limiti che seguono.


L'imputato è stato ritenuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, dei reati di associazione per delinquere, truffa, falso e ricettazione di cui ai capi A), E1), F1), G1), Q3), R3), S3), T3), U3), N5), 05), P5), Q5), R5), S5), N7), 07) e P7) della imputazione.


2.7.1-2 Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati quanto al profilo che attiene alla partecipazione del ricorrente alla associazione di cui al capo A), la cui sussistenza oggettiva è solo di sbieco messa in discussione ed in ordine alla quale valgano le considerazioni espresse al punto 2.1.1..


Al contrario, se è vero è che il ricorrente si è reso responsabile di alcuni reati di truffa, con i connessi reati di ricettazione e falso in assegni, è anche vero che la Corte di merito, pur a fronte delle diverse modalità nella commissione delle truffe segnalate fin dall'atto di appello e con il ricorso (utenze riferibili all'imputato, assegni non utilizzati in altre truffe commesse da coimputati, nessuna sostituzione di persona o uso di documenti falsi), nonchè della mancanza di concorrenti nei vari reati facenti parte del gruppo criminale dei B., non ha adottato alcuna specifica motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione descritta al capo A), omologando la posizione dell'imputato a quella di altri coimputati, senza tenere conto delle segnalate differenze e senza mettere in luce un qualche collegamento oggettivo o soggettivo tra il ricorrente e gli altri appartenenti al sodalizio.


Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio in relazione al reato di cui al capo A), per nuovo giudizio sul punto.


2.7.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.


Il ricorrente si duole solo genericamente della insussistenza dei reati di truffa, senza tenere conto e confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata contenute ai fgg. 34-40.


Laddove, per ogni singolo reato di truffa è stato specificato che il ricorrente era stato a volte identificato dalle vittime, a volte aveva utilizzato una utenza telefonica a sè riconducibile e, comunque, aveva utilizzato sempre documenti di identità autentici e riferibili a sè stesso.


Che le vittime non avessero usato la ordinaria diligenza, è smentito dalla Corte tenuto conto del fatto che le trattative on-line si erano svolte secondo le consuetudini (cfr. fg. 39 della sentenza impugnata).


Si ricordi, in proposito, che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014, Selmi).


L'artificio era consistito anche nella consegna di assegni soltanto a posteriori rivelatisi falsi, con la messa all'incasso.


2.7.4. La circostanza che gli assegni fossero stati portati all'incasso dalle vittime esclude logicamente che essi fossero dei semplici "pezzi di carta" ed il reato presupposto a quello di ricettazione, cui il ricorrente non risulta avesse concorso, è quello relativo alla formazione del titolo di credito falso, non essendo necessario che il reato presupposto fosse stato anche contestato ad un qualche correo promotore.


Giova rammentare che l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028).


2.7.5. La censura di cui al quinto motivo di ricorso, è assorbita da quanto detto a proposito della commissione dei reati di truffa e delle connesse ricettazioni e falsi in assegni.


La responsabilità per i reati di truffa e ricettazione di cui ai capi T3) ed U3) la si ricava dalla circostanza, segnalata a fg. 36 della sentenza e con la quale il ricorrente non si confronta, che la vittima era stata contattata da un tale " S." (nome corrispondente a quello dell'imputato), da una utenza riferibile al ricorrente.


2.7.6. E' manifestamente infondato l'ultimo motivo.


Per quanto attiene alla censura che riguarda la recidiva, essa non aveva formato oggetto dei motivi di appello e non può essere valutabile in questa se comportando valutazioni di merito sottratte al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame.


In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, per omologia di posizioni processuali valga quanto precisato al punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto.


La pena base è stata ritenuta congrua in misura prossima al minimo edittale per il reato di ricettazione pari ad anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 3000 di multa.


2.7.7. Deve, infine, rilevarsi d'ufficio l'intervenuta depenalizzazione dei reati di falso in assegni circolari di cui ai capi G1), S3), P5), S5) e P7).


Le ragioni sono quelle espresse al punto 2.1.2. delle presenti considerazioni in diritto.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio in ordine ai fatti di cui ai predetti capi della imputazione, in quanto non previsti dalla legge come reato e l'eliminazione del relativo aumento di pena pari a mesi dieci di reclusione ed Euro 500,00 di multa; aumento determinato dalla Corte di Appello nella stessa misura per tutti i reati posti in continuazione nei singoli casi (cfr. fg. 67 della sentenza impugnata).


2.8. I ricorsi di B.B. sono fondati nei limiti che seguono.


La questione della competenza territoriale è stata affrontata e superata al precedente punto 1..


L'imputato è stato ritenuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, dei reati di associazione per delinquere, truffa, falso e ricettazione di cui ai capi A), G2), H2), I2), F3), G3), H3), V3), Z3), A4), T4), U4), V4), E6), F6), G6), Q6), R6), S6), Z6), A7), B7), A10), B10), C10), D10), E10), F10), L10), M10) e N10) della imputazione.


2.8.1. Quanto alla sussistenza dell'associazione per delinquere descritta al capo A), può essere richiamato ciò che si è detto con riguardo a B.C. classe (OMISSIS) al precedente punto 2.1.1. delle presenti considerazioni in diritto. Dovendosi aggiungere che l'appartenenza al sodalizio del ricorrente è stata tratta dal numerosissimo numero di reati-fine omologhi a quelli commessi dagli altri associati.


2.8.2. E' fondato il secondo motivo.


Possono essere richiamate le considerazioni espresse al punto 2.1.2. delle presenti considerazioni in diritto, a proposito della intervenuta depenalizzazione della condotta di falso in assegno circolare.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio quanto ai fatti di cui ai capi I2), H3), A4), V4), G6), S6), B7), C10), F10) e N10) della imputazione, in quanto non previsti dalla legge come reato e l'eliminazione del relativo aumento di pena pari complessivamente ad anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 1000,00 di multa; aumento determinato dalla Corte di Appello nella stessa misura per tutti i reati posti in continuazione nei singoli casi (cfr. fg. 67 della sentenza impugnata).


2.8.3. Quanto ai motivi sui reati-fine, il ricorrente si duole solo genericamente della insussistenza dei reati di truffa, senza tenere conto e confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata contenute ai fgg. 26-34.


Laddove, per ogni singolo reato di truffa è stato specificato che il ricorrente era stato a volte identificato dalle vittime, a volte si era qualificato con le sue corrette generalità, aveva utilizzato in qualche occasione la sua carta di identità ed il suo codice fiscale.


L'artificio era consistito nella consegna di assegni soltanto a posteriori rivelatisi falsi, con la messa all'incasso.


La circostanza che gli assegni fossero stati portati all'incasso dalle vittime esclude logicamente che essi fossero dei semplici "pezzi di carta" ed il reato presupposto a quello di ricettazione, cui il ricorrente non risulta avesse concorso, è quello relativo alla formazione del titolo di credito falso, non essendo necessario che il reato presupposto fosse stato anche contestato ad un qualche correo promotore.


Possono, inoltre, richiamarsi le osservazioni sulla validità delle individuazioni fotografiche di cui al punto 2.6.2. delle presenti considerazioni in diritto.


2.8.4. I residui motivi di ricorsi sono manifestamente infondati.


Il motivo inerente alla recidiva, è manifestamente infondato in quanto non aveva formato oggetto dei motivi di appello e non può essere esaminato in questa sede comportando valutazioni di merito sottratte al giudice competente.


In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, per omologia di posizioni processuali valga quanto precisato al punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto.


La pena base è stata ritenuta congrua in misura prossima al minimo edittale per il reato di ricettazione pari ad anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 3000 di multa.


Quanto alla censura che attiene all'entità degli aumenti in continuazione, si richiama la giurisprudenza seguita dal Collegio e già indicata al punto 2.3.3. delle presenti considerazioni in diritto.


2.9. Il ricorso di Be.Ca. è manifestamente infondato.


Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di truffa, ricettazione e falso di cui ai capi G2), H2), I2), H6), Z6), A7) e B7).


2.9.1. La censura in ordine alla mancata indicazione del reato più grave, non aveva formato oggetto dei motivi di appello e non è idonea a costituire alcuna violazione di legge.


In ogni caso, il motivo è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3. Peraltro, la quantificazione della pena base nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 1500 di multa a fronte della contestazione dei reati di ricettazione, fa desumere che il Tribunale e la Corte abbiano correttamente tenuto in conto tale reato per il loro calcolo.


Le ragioni addotte dal ricorrente in ordine a tale determinazione sono estremamente generiche.


2.9.2. Anche la questione relativa all'entità degli aumenti in continuazione ed alla loro specificazione reato per reato non aveva formato oggetto dei motivi di appello, sicchè, non costituendo alcuna violazione di legge, non se ne può neanche apprezzare in questa sede la conducenza ciò comportando valutazioni proprie del merito ma non sottoposte alla Corte territoriale.


Si rammenti in proposito e comunque, quanto osservato al punto 2.3.3. delle presenti considerazioni in diritto.


2.9.3. Per ciò che attiene al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si veda, per omologia di posizioni processuali, quanto precisato al punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto.


2.9.4. Nonostante l'inammissibilità del ricorso, deve essere dichiarata d'ufficio l'intervenuta depenalizzazione dei reati di falso in assegni circolari di cui ai capi I2) e B7), con eliminazione della pena in continuazione pari a mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa.


2.10. Il ricorso di B.L. è parzialmente fondato nei termini che seguono.


Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di truffa, ricettazione e falso di cui ai capi E4), F4) e G4).


2.10.1. E' fondato il primo motivo, inerente alla depenalizzazione del reato di falso in assegno circolare di cui al capo G4).


Le ragioni di questa statuizione sono state evidenziate al punto 2.1.2. delle presenti considerazioni in diritto.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio quanto ai fatti di cui al capo G4) della imputazione, in quanto non previsti dalla legge come reato e l'eliminazione del relativo aumento di pena pari a mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa; aumento determinato dalla Corte di Appello nella stessa misura per tutti i reati posti in continuazione nei singoli casi (cfr. fg. 67 della sentenza impugnata). 2.10.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè non risulta che con l'atto di appello fosse stata prospettata una qualche questione in ordine all'applicazione della recidiva, sicchè viene sollecitata una decisione su una questione che presuppone una valutazione di merito non devoluta al giudice deputato al suo esame.


2.10.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo edittale per il reato di ricettazione (in anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 1500 di multa, cfr. fg. 169 della sentenza del Tribunale) e la Corte l'ha ritenuta congrua senza che il ricorrente abbia dedotto specifici argomenti; mentre le circostanze attenuanti generiche sono state negate, come per gli altri ricorrenti, con il riferimento alla gravità dei fatti, anche in relazione al loro numero ed alla personalità del ricorrente, soggetto recidivo specifico.


Si richiamano, sul punto, le regole giurisprudenziali sulla motivazione che inerisce al trattamento sanzionatorio ed al diniego dei benefici di cui al punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto.


2.11. Il ricorso di b.m. è fondato.


L'imputato è stato ritenuto responsabile, nei due giudizi di merito, del reato di ricettazione di un assegno secondo la contestazione di cui al capo T5) della imputazione.


2.11.1. La Corte di Appello, a fg. 44 della sentenza impugnata, non offre una motivazione esente da vizi logico-giuridici rispetto alla deduzione difensiva con la quale, fin dall'atto di appello e come si evince dal ricorso, si era sostenuto che non poteva attribuirsi la responsabilità del possesso dell'assegno in capo al ricorrente per il fatto che fosse stato trovato presso la sua abitazione, posto che in essa convivevano diversi familiari, alcuni dei quali imputati in questo processo. La sentenza impugnata, nonostante questa precisazione della quale pure dà atto, ritiene provata la responsabilità soltanto per la mancata giustificazione del possesso del titolo da parte dell'imputato.


Giustificazione che poteva essere stata assente, a rigore di logica, proprio se fosse stata vera la circostanza dedotta dalla difesa, che la Corte non si premura di smentire in punto di fatto e che, pertanto, non viene superata dalla scarna risposta non accompagnata da nessun altro dato oggettivo utile a riferire il possesso del titolo al ricorrente anzichè ad altri suoi familiari conviventi.


Ne consegue che l'accertamento della responsabilità deve essere nuovamente effettuato dal giudice del rinvio.


Gli ulteriori motivi di ricorso - sulla recidiva ed il trattamento sanzionatorio rimangono assorbiti e sarà cura della Corte di Appello esaminarli in sede di rinvio laddove dovesse ritenere provata la responsabilità del ricorrente.


2.12. Il ricorso di B.G. è fondato nei limiti che seguono.


L'imputato è stato ritenuto responsabile, nei due giudizi di merito, dei reati di truffa, ricettazione e falso di cui ai capi B1), C1) e D1).


Ha proposto un ricorso dai contenuti identici a quelli del ricorrente B.M., la cui posizione è stata trattata al precedente punto 2.2.


2.12.1. Al ricorrente non si attagliano gli argomenti relativi al reato di cui al capo A), che non gli è stato contestato.


2.12.2. Quanto al secondo motivo, possono essere richiamate le considerazioni espresse al punto 2.1.2. delle presenti considerazioni in diritto, a proposito della intervenuta depenalizzazione della condotta di falso in assegno circolare.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio quanto ai fatti di cui al capo D1) della imputazione, in quanto non previsti dalla legge come reato e l'eliminazione del relativo aumento di pena pari a mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa; aumento determinato dalla Corte di Appello nella stessa misura per tutti i reati posti in continuazione nei singoli casi (cfr. fg. 67 della sentenza impugnata).


2.12.3. Il terzo motivo, inerente alle ragioni di merito che hanno giustificato l'aumento per la recidiva, è inammissibile in quanto non era stato dedotto con i motivi di appello.


2.12.4. L'ultimo motivo, relativo alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è infondato per le stesse ragioni espresse al punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto a proposito del ricorrente B.C. (OMISSIS), le due posizioni risultando sovrapponibili in relazione alle censure mosse.


Le motivazioni addotte a proposito della determinazione della pena risultano, peraltro, estremamente generiche.


2.13. Il ricorso di C.R. è fondato nei limiti che seguono.


Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nei due giudizi di merito, dei reati di associazione per delinquere, furto aggravato, truffa, ricettazione, falso, violazione delle misure di prevenzione di cui ai capi A), A1), H1), Il), L1), A12), B12), C12), D12), E12), F12), G12), H12) della imputazione.


2.13.1. Non è fondato il primo motivo in ordine alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo A1).


Come si evince dalla imputazione e dall'esame degli elementi processuali inerenti a tale vicenda, descritti a fg. 19 della sentenza impugnata, il ricorrente, nella fase finale della condotta, aveva sottratto la motocicletta alla vittima con destrezza, scappando alla guida del mezzo. Gli artifici erano intervenuti prima della definitiva sottrazione del bene nella fase antecedente alla fuga nella quale, tuttavia, l'imputato non aveva ancora conseguito il possesso del bene, per essere lo stesso sotto il controllo del proprietario di esso, che si trovava presente ed aveva seguito il ricorrente per un tratto di strada.


Si fa qui applicazione concreta della regola giurisprudenziale secondo cui, per qualificare il carattere dell'offesa e stabilire se essa integri gli estremi del furto o quelli della truffa, deve aversi riguardo alla fase risolutiva del processo causale. Se il risultato è l'impossessamento mediante sottrazione, si versa nell'ipotesi di furto, ancorchè l'attività unilaterale volta a operare il trasferimento sia preparata dall'agente. col ricorso a mezzi fraudolenti. Consegue che non può aversi truffa se tra il fatto della vittima ed il risultato si inserisce l'azione del reo con carattere di usurpazione unilaterale (nella specie, è stato affermato che esattamente i giudici di merito avevano ritenuto il furto pluriaggravato, ai sensi dell'art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 4, e art. 61 c.p., n. 7, nel fatto di chi, in un negozio, avendo solo apparentemente contratto col venditore lo scambio di una cosa con un prezzo determinato, e, con tale mezzo, assumendo di volere verificare, prima di pagare il prezzo, se la cosa - albo contenente una collezione di francobolli - potesse essere sistemata in una valigetta, che portava seco, opera la sostituzione dell'albo con i francobolli con altro vuoto, impossessandosi invito domino del primo. Sez. 2, Sentenza n. 1109 del 21/06/1966, Ambrosi, Rv. 103018 - 01) 2.13.2. E' infondato il secondo motivo di appello sul reato associativo di cui al capo A).


Per quanto attiene al profilo oggettivo in ordine alla sussistenza del sodalizio, può farsi rinvio a quanto già precisato al punto 2.1.1. delle presenti considerazioni in diritto.


Relativamente, invece, alla partecipazione del ricorrente, il ricorso non si confronta con il dato decisivo, indicato dalla sentenza impugnata, inerente al fatto che, oltre ad aver compiuto tre truffe con modalità identiche a quelle commesse da altri sodali, l'imputato aveva utilizzato una utenza, quella intestata a K.C. (vedi fgg. 19 e 22 della sentenza), che era servita per la commissione di una serie di truffe riconducibili ad altri sodali, a testimonianza del fatto che egli fosse inserito nel programma criminoso del sodalizio e che la identicità degli addebiti specifici, due dei quali peraltro commessi con altro appartenente alla organizzazione ( Be.Co. classe (OMISSIS), per quel che si dirà), non era casuale.


Il non aver tenuto conto di un simile elemento dimostrativo, rende generiche le deduzioni difensive, che rimangono assorbite da quanto detto.


2.13.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perchè non aveva formato oggetto dei motivi di appello nè la questione dell'aumento della recidiva, nè quella sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 7.


L'esame delle due doglianze comporterebbe accertamenti di merito sottratti al pertinente giudizio ed inibiti a quello di legittimità.


2.13.4. E' infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, essendo del tutto generiche le censure sul trattamento sanzionatorio. A fronte di una pena base ritenuta congrua in una misura assai vicina al minimo edittale per il reato di ricettazione pari ad anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 3000 di multa (cfr. fg. 170 della sentenza del Tribunale).


Le circostanze attenuanti generiche sono state negate per le corrette motivazioni delle quali si è già discusso al punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto, che può richiamarsi per omologia delle posizioni processuali.


2.13.5. Deve, infine, rilevarsi d'ufficio l'intervenuta depenalizzazione del reato di falso in assegno circolare di cui al capo L1).


Le ragioni sono quelle espresse al punto 2.1.2. delle presenti considerazioni in diritto.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio in ordine ai fatti di cui al predetto capo della imputazione, in quanto non previsti dalla legge come reato e l'eliminazione del relativo aumento di pena pari a mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa; aumento determinato dalla Corte di Appello nella stessa misura per tutti i reati posti in continuazione nei singoli casi (cfr. fg. 67 della sentenza impugnata).


Per quanto attiene agli altri reati di falso in assegni contestati - quelli di cui ai capi C12) e G12) - nè dalla imputazione, nè dalla descrizione dei fatti contenuta nella motivazione della sentenza (cfr. fg. 22), risulta che gli assegni utilizzati fossero circolari o muniti di clausola di non trasferibilità; soltanto in tali casi la condotta sarebbe depenalizzata e non, invece, nel caso di assegno trasmissibile per girata.


Posto che il ricorrente non ha proposto alcun motivo di ricorso, il Collegio non può procedere di ufficio a sollecitare un accertamento di merito attraverso l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.


La questione, pertanto, potrà essere proposta, se del caso, al giudice dell'esecuzione.


2.14. Il ricorso di R.C. è manifestamente infondato.


L'imputata è stata ritenuta responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, del reato di ricettazione di assegno di cui al capo I) della imputazione.


2.14.1. La ricorrente non si confronta con l'intera motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di Appello ha messo in luce (cfr. fgg. 1416), che ella, quale coniuge convivente del ricorrente Be.Mi., aveva preso a noleggio una autovettura poi utilizzata dai coimputati per commettere una truffa stipulando il contratto a suo nome e pagando con un assegno poi ritenuto falso della quale aveva il possesso ingiustificato.


La ricorrente aveva firmato il contratto e prodotto il suo documento di identità. Ne consegue come del tutto generica risulti l'asserzione difensiva in ordine alla mancata identificazione del soggetto possessore dell'assegno, mentre l'utilizzo della sua utenza per commettere la truffa ed il rapporto di convivenza con il Be.Mi. escludono che la ricorrente potesse non essere consapevole della illiceità dell'assegno, fermo restando.il possesso ingiustificato del medesimo, idoneo già da solo ad integrare il delitto di ricettazione (da ultimo, Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella).


2.14.2. E' inammissibile il motivo sulla determinazione della pena, che non aveva formato oggetto dei motivi di appello e non può essere apprezzato in questa sede comportando accertamenti di merito sottratti al giudice deputato al loro esame.


L'atto di appello era anche estremamente generico in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte ha legato, per quel che può attagliarsi alla ricorrente, alla gravità del fatto (cfr. punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto).


Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.


2.15. Il ricorso di C.E. è fondato nei limiti che seguono.


L'imputato è stato ritenuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, dei reati di associazione per delinquere, truffa, ricettazione e falso di cui ai capi A), A9), B9), C9), S10), T10), U10), N12), 012) e P12).


2.15.1. Quanto al motivo di ordine processuale, il ricorrente non contesta con opportuna documentazione a corredo del ricorso la circostanza che la nomina del secondo difensore di fiducia fosse intervenuta nella fase incidentale de libertate, davanti al Tribunale delle misure cautelari.


Per il che, correttamente la Corte ha richiamato la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui, la nomina del difensore di fiducia designato in procedimento cautelare non spiega effetti in quello principale, nemmeno se indica il numero di quest'ultimo (Sez. 3, Sentenza n. 32323 del 05/02/2015 Ud. (dep. 23/07/2015) Rv. 264181 - 01 Massime precedenti Conformi: N. 4653 del 1999 Rv. 213091 - 01, N. 38648 del 2008 Rv. 241303 - 01, N. 22042 del 2009 Rv. 243968 - 01, N. 17702 del 2010 Rv. 247057 - 01).


Ne consegue l'infondatezza del motivo.


2.15.2. In ordine al motivo volto a contestare la responsabilità per i reati di truffa, è lo stesso ricorrente ad affermare che le censure in ordine alla sua partecipazione a tali reati non avevano formato oggetto dei motivi di appello e non possono essere tenute in considerazione in questa sede comportando valutazioni di merito sottratte al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame.


Le generiche censure. del ricorrente si scontrano, peraltro, con le circostanze indicate ai fgg. 48-51 della sentenza impugnata, relativamente all'utilizzo dei suoi documenti di identità per commettere le truffe e dell'uso di assegni falsi, con il che escludendo rilievo alla deduzione in ordine alla mancanza di consapevolezza della provenienza delittuosa degli assegni, bastando la prova che egli ne avesse avuto il possesso non giustificato, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità più volte richiamata nella presente sentenza. La questione in ordine alla tardività della querela relativa al capo S10), non aveva formato oggetto di motivo di appello e presuppone accertamenti di merito non effettuabili in questa sede.


2.15.3. E' fondato il motivo in ordine alla responsabilità per il reato associativo. La Corte di Appello, al di là di una analogia solo parziale tra i reati di truffa ascritti al ricorrente e quelli commessi dagli altri associati (che divergono, però, quanto all'uso di documenti falsi, di utenze sensibili, di concorso con altri correi, dell'utilizzo del nome F.A.), non ha indicato, pur a fronte di specifico motivo di appello, alcun collegamento tra il ricorrente e la struttura associativa, nonchè con componenti della famiglia dei B..


Anche a proposito del correo F.R., separatamente giudicato, non vengono offerte specificazioni in ordine alla sua eventuale partecipazione al sodalizio che possano ridondare sulla posizione dell'imputato.


La questione della responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo A), deve, pertanto, essere nuovamente rivisitata in sede di rinvio, attraverso l'annullamento sul punto della sentenza impugnata.


2.15.4. Quanto ai restanti motivi, le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravità dei fatti per la loro reiterazione.


Si richiama in proposito quanto osservato al punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto.


Il ricorrente, inoltre, non ha motivo di dolersi di un supposto errato calcolo della pena per gli aumenti in continuazione poichè l'eliminazione del segmento di pena inflitto in continuazione per effetto della statuizione qui di seguito adottata è superiore agli aumenti di pena che si ricavano dal calcolo della sanzione di cui al fg. 170 della sentenza di primo grado, pari complessivamente a mesi sei di reclusione ed Euro 1000 di multa ivi compresi i reati non depenalizzati.


2.15.5. Deve, infine, rilevarsi d'ufficio l'intervenuta depenalizzazione dei reati di falso in assegno circolare di cui ai capi C9), U10) e P12).


Le ragioni sono quelle espresse al punto 2.1.2. delle presenti considerazioni in diritto.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio in ordine ai fatti di cui ai predetti capi della imputazione, in quanto non previsti dalla legge come reato e l'eliminazione del relativo aumento di pena pari a mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa; aumento determinato dalla Corte di Appello nella stessa misura per tutti i reati posti in continuazione nei singoli casi (cfr. fg. 67 della sentenza impugnata).


2.16. Il ricorso di Be.Le. è fondato nei limiti che seguono.


Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di truffa, ricettazione e falso di cui ai capi U9), V9) e Z9).


2.16.1. L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di primo grado è stata affrontata e risolta al punto 1. delle presenti considerazioni in diritto.


2.16.2. Possono essere richiamate le considerazioni espresse al punto 2.1.2. delle presenti considerazioni in diritto, a proposito della intervenuta depenalizzazione della condotta di falso in assegno circolare.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio quanto al fatto di cui al capo Z9) della imputazione, in quanto non previsto dalla legge come reato e l'eliminazione del relativo aumento di pena pari a mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa; aumento determinato dalla Corte di Appello nella stessa misura per tutti i reati posti in continuazione nei singoli casi (cfr. fg. 67 della sentenza impugnata).


2.16.3. E' infondato il motivo di ricorso volto ad escludere la responsabilità del ricorrente per il reati di truffa e di ricettazione.


La Corte è pervenuta alla condanna dando valenza probatoria alla individuazione fotografica del ricorrente ad opera della persona offesa, che aveva confermato in dibattimento tale riconoscimento.


Il ricorso è generico nella misura in cui non richiama tale dato.


Per quanto attiene alla utilizzazione della individuazione fotografica ai fini di prova, si richiama quanto già precisato al punto 2.6.2. delle presenti considerazioni in diritto.


Inoltre, L'artificio era consistito nella consegna di assegni soltanto a posteriori rivelatisi falsi, con la messa all'incasso.


La circostanza che gli assegni fossero stati portati all'incasso dalle vittime, esclude logicamente che essi fossero dei semplici "pezzi di carta" ed il reato presupposto a quello di ricettazione, cui il ricorrente non risulta avesse concorso, è quello relativo alla formazione del titolo di credito falso, non essendo necessario che il reato presupposto fosse stato anche contestato ad un qualche correo promotore.


2.16.4. Il motivo relativo alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è infondato per le stesse ragioni espresse al punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto a proposito del ricorrente B.C. (OMISSIS), le due posizioni risultando sovrapponibili in relazione alle censure mosse.


Al ricorrente Be.Le. è stata inflitta una pena prossima al minimo edittale per il reato di ricettazione pari ad anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 1.000 di multa.


Quanto agli aumenti per continuazione, si richiama ciò che si è precisato al punto 2.3.3. delle presenti considerazioni in diritto.


2.17. Il ricorso di B.A. è fondato nei limiti che seguono. L'imputato è stato ritenuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, per i reati di truffa, ricettazione e falso cui ai capi B1), C1), D1), G8), H8) e 18).


2.17.1. E' infondato il motivo volto a contestare l'affermazione di responsabilità per i reati di truffa e ricettazione.


Richiamato quanto già detto in ordine alla valenza della individuazione fotografica al punto 2.6.2., per ciò che riguarda il reato di truffa di cui al capo B1), la Corte, con accertamento di merito qui non rivedibile, ha attribuito decisività alla individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari, che era avvenuta senza incertezze; non attribuendo rilievo, per il numero degli anni trascorsi (circa quattro), al fatto che la stessa vittima avesse manifestato incertezze sulla foto dell'imputato, peraltro minime, senza rinnegare l'individuazione in precedenza effettuata (cfr. fgg. 23 e 24 della sentenza impugnata).


In ordine all'altro reato di truffa di cui al capo G8), la Corte non è incorsa in alcun travisamento della prova, avendo il teste Sa. avuto diretta visione della persona del ricorrente e del suo documento, del quale ha saputo fornire gli estremi al dibattimento, come precisato a fg. 48 della sentenza impugnata. Ciò rende insignificante il mancato sequestro del documento e la prova si fonda sulle concordi dichiarazioni del teste e della vittima del reato in ordine alla individuazione del ricorrente come autore della truffa, dalla quale discende la sua responsabilità per il reato di ricettazione avendo egli utilizzato un titolo falso del quale aveva il possesso, mai giustificato.


2.17.2. La depenalizzazione del reato di falso rende non più rilevante il motivo in ordine ad una supposta violazione della regola di cui all'art. 649 c.p.p..


2.17.3. La questione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 7, non aveva formato oggetto dei motivi di appello ed è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3.


2.17.4. Non aveva formato oggetto dei motivi di appello neanche la censura in ordine alla partecipazione del ricorrente al reato presupposto a quello di ricettazione, il cui esame presupporrebbe degli accertamenti di merito sottratti al giudice ad essi deputato.


2.17.5. E' fondato, invece, il motivo inerente all'aumento per la recidiva, dal momento che il ricorrente, come aveva già dedotto con i motivi di appello, si è doluto della sussistenza dei requisiti sostanziali dell'aggravante, quale espressione di rinnovata pericolosità sociale e capacità criminali riprovevoli, sui quali non risulta che la Corte abbia offerto alcuna motivazione in linea con i parametri fissati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 185 del 2015) e di legittimità (Sez. U, n. 35738 del 2010, Calibè).


2.17.6. Deve, infine, rilevarsi d'ufficio l'intervenuta depenalizzazione dei reati di falso in assegno circolare di cui ai capi D1) e 18).


Le ragioni sono quelle espresse al punto 2.1.2. delle presenti considerazioni in diritto.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio in ordine ai fatti di cui ai predetti capi della imputazione, in quanto non previsti dalla legge come reato e l'eliminazione del relativo aumento di pena pari a mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa; aumento determinato dalla Corte di Appello nella stessa misura per tutti i reati posti in continuazione nei singoli casi (cfr. fg. 67 della sentenza impugnata).


2.18. Il ricorso di Be.Co. classe (OMISSIS) è fondato nei limiti che seguono.


L'imputato è stato ritenuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, per i reati di associazione per delinquere, truffa, ricettazione e falso cui ai capi A), H1), I1), L1), S1), T1), U1) e V1).


2.18.1. Si tratta dello stesso ricorso proposto nell'interesse di B.M., con argomentazioni comuni a tutti i ricorrenti, già esaminate al punto 2.2. delle presenti considerazioni in diritto.


Deve sottolinearsi la genericità del motivo di ricorso volto a contestare la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, mancando ogni confronto con le decisive specificazioni contenute ai fgg. 21,22, 45 e 46 della sentenza impugnata.


Laddove la Corte di Appello ha precisato che il ricorrente aveva commesso la truffa di cui al capo H1), con il sodale C.R. e con modalità analoghe ad altre truffe e che aveva commesso la truffa di cui al capo S1) in concorso con i sodali Be.Ma. e B.M. utilizzando il falso nome di F.A., come per altri reati fine oggetto del programma criminoso dell'associazione per delinquere.


2.18.2. E' fondato il secondo motivo.


Possono essere richiamate le considerazioni espresse al punto 2.1.2. delle presenti considerazioni in diritto, a proposito della intervenuta depenalizzazione della condotta di falso in assegno circolare.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio quanto ai fatti di cui ai capi L1) e V1) della imputazione, in quanto non previsti dalla legge come reato e l'eliminazione del relativo aumento di pena pari complessivamente a mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa; aumento determinato dalla Corte di Appello nella stessa misura per tutti i reati posti in continuazione nei singoli casi (cfr. fg. 67 della sentenza impugnata).


2.18.3. Il terzo motivo, inerente alle ragioni di merito che hanno giustificato l'aumento per la recidiva, è inammissibile in quanto non era stato dedotto con i motivi di appello.


2.18.4. L'ultimo motivo, relativo alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è infondato per le stesse ragioni espresse al punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto a proposito del ricorrente B.C. (OMISSIS), le due posizioni risultando sovrapponibili in relazione alle censure mosse.


Al ricorrente Be.Co. classe (OMISSIS) è stata inflitta una pena prossima al minimo edittale per il reato di ricettazione pari ad anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 1.500 di multa.


2.19. Il ricorso di B.D. è fondato nei limiti che seguono.


L'imputato è stato ritenuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, per i reati di truffa, ricettazione e falso di cui ai capi G8), H8) e 18) della imputazione.


2.19.1. Il ricorso è il medesimo atto di impugnazione proposto anche nell'interesse di altri ricorrenti, tra i quali B.M., esaminato al punto 2.2. delle presenti considerazioni in diritto.


Al ricorrente non si attagliano le censure relative al reato associativo di cui al capo A) - che non gli è stato contestato - ed alla recidiva, aggravante che è stata esclusa dal Tribunale.


2.19.2. E' fondato il secondo motivo.


In ordine ai fatti di cui al capo 18), possono essere richiamate le considerazioni espresse al punto 2.1.2. delle presenti considerazioni in diritto, a proposito della intervenuta depenalizzazione della condotta di falso in assegno circolare.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato e l'eliminazione del relativo aumento di pena pari a mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa; aumento determinato dalla Corte di Appello nella stessa misura per tutti i reati posti in continuazione nei singoli casi (cfr. fg. 67 della sentenza impugnata).


2.19.3. L'ultimo motivo, relativo alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è infondato per le stesse ragioni espresse al punto 2.1.4. delle presenti considerazioni in diritto a proposito del ricorrente B.C. (OMISSIS), le due posizioni risultando sovrapponibili in relazione alle censure mosse.


Al ricorrente B.D. è stata inflitta una pena prossima al minimo edittale per il reato di ricettazione.


2.19.4. Come per Be.Ma., deve osservarsi che il reato di truffa di cui al capo G8) si è prescritto prima della sentenza di appello (che è del 21 marzo 2018).


Il Tribunale, infatti, aveva escluso la recidiva.


Il reato è stato commesso il 19 febbraio del 2010.


La prescrizione maturava il (OMISSIS) agosto del 2017, ma va aggiunto il periodo di sospensione del termine pari a 118 giorni (dall'udienza del 24.5.2017 all'udienza del (OMISSIS).9.2017) che fa slittare la prescrizione al (OMISSIS) dicembre 2018.


Non è applicabile, nella specie, quanto statuito da Sez. U, n. 6903 del 2016, dep. 2017, Aiello, secondo cui, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione, impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (conforme e successiva, Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 27013001).


Tale decisione attiene ai reati che si prescrivono dopo la sentenza di appello ma non a quelli che si prescrivono prima di essa.


Peraltro, nel caso in esame, il ricorso ha ottenuto un effetto concreto, quale la declaratoria di non doversi procedere in relazione al capo 18).


Tanto consente di rilevare d'ufficio la prescrizione del reato di cui sopra prima della sentenza impugnata, con l'eliminazione del relativo aumento di pena pari a mesi due ed Euro 100 di multa, che si sommano ai mesi due ed Euro 100 da eliminare in relazione al capo 18).


Deve, infine, precisarsi che non viene disposta alcuna liquidazione delle spese della parte civile Comune di Gioiosa Jonica nel presente grado di giudizio, stante che non si rinviene alcuna attività svolta dalla medesima parte, non avendo depositato nessuna comparsa conclusionale ed essendo rimasta assente all'odierna udienza.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di B.C. classe (OMISSIS), limitatamente all'imputazione di cui al capo S), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione pari a mesi due di reclusione ed Euro 100 di multa, determinando la pena residua in anni tre, mesi dieci di reclusione ed Euro 2600 di multa.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di B.M., limitatamente alle imputazioni di cui ai capi V1), Q2), U2), A3) e G4), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione pari a mesi dieci di reclusione ed Euro 500 di multa, determinando la pena residua in anni quattro, mesi sette di reclusione ed Euro 4000 di multa.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Be.Ma., limitatamente alla imputazione di cui al capo V1), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed ai reati di cui ai capi S1) e U1) perchè estinti per prescrizione, eliminando il relativo aumento di pena in continuazione pari a complessivi mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa, determinando la pena residua in anni due, mesi dieci di reclusione ed Euro 2200 di multa.


Rigetta nel resto il ricorso.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Be.Mi., limitatamente alla imputazione di cui al capo C), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione pari a mesi due di reclusione ed Euro 100 di multa, determinando la pena residua in anni quattro, mesi uno di reclusione ed Euro 2450 di multa.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.V., limitatamente alla imputazione di cui al capo O1), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione pari a mesi due di reclusione ed Euro 100 di multa.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo S11), con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A), M1), N1), R11) e T11).


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.S., limitatamente alle imputazioni di cui ai capi G1), S3), P5), S5) e P7) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione pari a mesi dieci di reclusione ed Euro 500 di multa.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto.


Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi E1), F1), Q3), R3), T3), U3), N5), 05), Q5), R5), N7) e O7).


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di B.B., limitatamente alle imputazioni di cui ai capi I2), H3), A4), V4), G6), S6), B7), C10), F10) e N10) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione pari ad anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 1000 di multa, determinando la pena residua in anni sette, mesi sei di reclusione ed Euro 7000 di multa.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di B.L., limitatamente alla imputazione di cui al capo G4), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione pari a mesi due di reclusione ed Euro 100 di multa, determinando la pena residua in anni quattro, mesi tre di reclusione ed Euro 2600 di multa.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.


Annulla la sentenza impugnata nei confronti di b.m., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di B.G., limitatamente alla imputazione di cui al capo D1), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione pari a mesi due di reclusione ed Euro 100 di multa, determinando la pena residua in anni tre, mesi dieci di reclusione ed Euro 2900 di multa.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Be.Ca., limitatamente alle imputazioni di cui ai capi 12) e B7), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione pari a mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa, determinando la pena residua in anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 2300 di multa.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.R., limitatamente alla imputazione di cui al capo L1), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione pari a mesi due di reclusione ed Euro 100 di multa, determinando la pena residua in anni sei di reclusione ed Euro 5900 di multa.


Rigetta nel resto il ricorso.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.E., limitatamente alle imputazioni di cui ai capi C9), U10) e P12), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione pari a mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) della imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto.


Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A9), B9), S10), T10), N12) e O12).


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Be.Le., limitatamente alla imputazione di cui al capo Z9), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione pari a mesi due di reclusione ed Euro 100 di multa, determinando la pena residua in anni due, mesi sette di reclusione ed Euro 1400 di multa.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di B.A., limitatamente alle imputazioni di cui ai capi D1) e 18), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione pari a mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Be.Co. classe (OMISSIS), limitatamente alle imputazioni di cui ai capi L1) e V1) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione pari a mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa, determinando la pena residua in anni quattro, mesi sette di reclusione ed Euro 2750 di multa.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di B.D., limitatamente alla imputazione di cui al capo 18), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato ed al reato di cui al capo G8) perchè estinto per prescrizione, eliminando il relativo aumento di pena in continuazione pari a mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa, determinando la pena residua in anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 1300 di multa.


Rigetta nel resto il ricorso.


Dichiara inammissibili i ricorsi di M.A. e R.C., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, nell'Udienza pubblica, il 27 marzo 2019.


Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019



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