La massima
Non integra il delitto di truffa la condotta del sanitario che presti servizio di guardia medica all'interno di una casa circondariale in luogo del medico di turno, richiedente il pagamento della prestazione, nel caso in cui non vi sia stato nocumento patrimoniale diretto per la pubblica amministrazione (Cassazione penale , sez. II , 18/10/2022 , n. 48031).
Vuoi saperne di più sul reato di truffa?
Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa?
La sentenza integrale
Cassazione penale , sez. II , 18/10/2022 , n. 48031
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 3 febbraio 2021, la corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Alessandria del 18-9-2019, riqualificava i fatti di abuso di ufficio ascritti a Q.L., A.E. e D.A. ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 9, art. 110 c.p., art. 640 c.p., comma 2 e per l'effetto rideterminava la pena inflitta ai predetti nella misura di mesi 8 per il Q., mesi 6 di reclusione per la D. e mesi 4 di reclusione per A...
1.2 Avvero detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, avv.ti G., lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. c.p.p.:
- manifesta illogicità della motivazione e comunque inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 640 c.p., comma 2 in relazione alla non configurabilità di tale fattispecie penale per assenza di danno in capo alla pubblica amministrazione; si lamentava in particolare che, a fronte delle contestazioni mosse con l'appello circa il reato di cui all'art. 323 c.p., la riqualificazione operata in secondo grado si scontrava con il concorso nei fatti da parte del Dott. C. che aveva sostituito gli altri medici nel servizio sicché, il reato di truffa, non era ipotizzabile posto che il servizio di guarda medica era stato regolarmente assicurato e la ASL aveva sostenuto l'esatto costo senza che rilevasse la circostanza della presenza di un medico piuttosto che di altro;
- inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 640 c.p., comma 2 in relazione alla mancata coincidenza tra il soggetto raggirato e colui che aveva subito la diminuzione patrimoniale posto che quest'ultimo non era la ASL bensì il coimputato C. già prosciolto in primo grado;
- violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p.; si segnalava come già il tribunale, a fronte di precise contestazioni riguardanti la violazione di legge ex art. 323 c.p., aveva fondato la condanna su una ipotesi di falso ideologico mai contestata e che la violazione delle regole in tema di correlazione tra fatto contestato e ritenuto era proseguita in appello ove si era qualificata la condotta quale truffa aggravata con il riconoscimento di una aggravante, l'art. 61 c.p., n. 9 mai contestata; sussisteva pertanto immutazione del fatto poiché gli elementi degli artifici e raggiri non erano ricavabili dalla contestazione così come il danno riportato dalla p.a.; peraltro, la diversa qualificazione, aveva ad oggetto un reato più grave e la giurisprudenza citata affermava l'illegittimità della riqualificazione avente ad oggetto circostanze aggravanti;
- violazione di legge in relazione all'art. 6 CEDU per non essere stati informati tempestivamente gli imputati della modifica dell'accusa, così che gli stessi non avevano potuto dedurre mezzi di prova sulla sussistenza della diversa condotta;
- violazione di legge in relazione all'art. 323 bis c.p. quanto al riconoscimento di una attenuante prevista soltanto per i reati contro la p.a. con conseguente violazione del divieto di reformatio in pejus per A..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il primo motivo è fondato.
Ed invero con particolare riguardo all'ipotesi di truffa per avvenuta sostituzione dell'incaricato di pubblico servizio rileva l'orientamento giurisprudenziale di questa Sezione della Corte di cassazione e secondo cui non ricorrono gli estremi del reato di truffa nel caso in cui, a seguito del trasferimento dei pazienti già assistiti da medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, per effetto del pensionamento dello stesso, nella lista di cui alla Convenzione per i medici di famiglia di altro professionista ancora in attività, quest'ultimo si sia fatto sostituire nell'espletamento dell'assistenza medica dal medico in quiescenza, consentendogli, altresì, di utilizzare, per le prescrizioni, il proprio ricettario e percependo dalla ASL i relativi compensi; la Corte ha sottolineato, in motivazione, l'insussistenza del danno patrimoniale per la ASL per avere comunque i pazienti, nella specie, ricevuto l'assistenza medica prevista da soggetto qualificato e dotato di competenza specifica (Sez. 2, n. 44677 del 20/10/2015, Rv. 265340 - 01). Tale situazione appare parallela a quella del caso in esame in cui il servizio di guardia medica presso la casa circondariale risulta regolarmente assicurato da un medico, il C., diverso da quello che richiedeva il pagamento della prestazione senza però che vi sia stato nocumento patrimoniale diretto per la p.a..
Ne' sul punto possono assumere valore decisivo le dichiarazioni dei testi Z. e S., richiamate anche dal procuratore generale di udienza, posto che, dalle stesse, risulta sempre che non era presente il medico di turno indicato nei fogli di presenza, ma non anche che il servizio fosse sguarnito, circostanza questa che neppure dalla contestazione originaria risulta mai formalmente imputata agli odierni ricorrenti. Dalla contestazione, invero, risulta sempre che gli odierni ricorrenti in occasione di alcuni dei loro servizi, venivano sostituiti dal Dott. C. anche per occasioni nelle quali risultavano essi presenti; con la conseguenza che, non potendo il fenomeno essere equiparato ad episodi di assenteismo con conseguente assenza di un servizio per il quale era chiesta ed ottenuta la retribuzione bensì di irregolare sostituzione del soggetto cui la prestazione era richiesta e dovuta, la condotta, pur potendo assumere valore disciplinare, non integra la ritenuta fattispecie di truffa aggravata.
Ne consegue che l'assenza di danno patrimoniale della p.a. appare confliggere inequivocabilmente con la riqualificata condotta di truffa aggravata.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché i fatto non sussiste. Ne consegue la revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2022