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Truffa: non sussiste se viene prodotta falsa documentazione in un procedimento amministrativo


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

Non integra il delitto di truffa, nemmeno nella forma tentata, la condotta costituita dalla produzione, nel corso del procedimento amministrativo diretto all'emanazione della sanzione pecuniaria conseguente all'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, di falsa documentazione attestante la regolarità del pagamento dei titoli, trattandosi di artifizi e raggiri destinati ad incidere sulla determinazione dell'organo che esercita un potere di natura pubblicistica, privo di qualsiasi effetto sul patrimonio della stessa pubblica amministrazione ovvero di carattere negoziale (Cassazione penale , sez. II , 09/09/2020 , n. 32444).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 09/09/2020 , n. 32444

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 5 giugno 2019, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del medesimo tribunale datata 23-10-2018 che aveva condannato N.G. alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di tentata truffa aggravata ed uso di dichiarazioni sostitutive di atto notorio false. Al N., era stato contestato di avere cercato di indurre in inganno la Prefettura di Milano, che aveva irrogato nei suoi confronti una sanzione pecuniaria per l'emissione di assegni senza autorizzazione ovvero senza provvista, inviando alla stessa false dichiarazioni autocertificate a firma dei prenditori degli assegni i quali dichiaravano di avere ricevuto gli importi.


1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to F., deducendo con distinti motivi:


- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 649 c.p.p., inosservanza della legge processuale penale, manifesta illogicità della motivazione posto che era stata tempestivamente rilevata la contemporanea pendenza dello stesso procedimento dinanzi a due giudici diversi (Salerno e Milano), provata dalla produzione documentale acquisita in atti, così rimanendo violato il divieto di ne bis in idem, negato dalla corte di appello sulla base di affermazioni esposte in violazione dei principi della CEDU e della giurisprudenza della corte costituzionale e delle Sezioni Unite, dovendo l'identità del fatto riferirsi allo stesso accertamento e non anche alla medesima qualificazione giuridica; si aggiungeva, al proposito, che era stato anche proposto conflitto di competenza dinanzi al giudice di primo grado che non aveva neppure sollevato la questione dinanzi la corte di cassazione ex art. 30 c.p.p.;


- violazione dell'art. 606, lett. e) per illogicità della motivazione e lett. b) dello stesso articolo, erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dei reati, non avendo prodotto la condotta dell'imputato alcun danno patrimoniale a carico della pubblica amministrazione tale da configurare l'ipotesi della truffa mentre il reato di falso non poteva ritenersi sussistere perchè i documenti prodotti erano stati ritenuti inidonei ad escludere l'applicazione della sanzione;


- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e d), per assoluta assenza di motivazione quanto alla determinazione della pena di cui si era chiesta la riduzione con l'atto di appello.


CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi i reati ritenuti all'esito delle fasi di merito, è fondato e deve, pertanto, essere accolto.


Difatti, come già affermato in precedenti sentenze di questa corte (Sez. 2, n. 17472 del 24/03/2009, Rv. 244349) non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale, perchè l'eventuale decisione favorevole non dà luogo ad un atto di disposizione patrimoniale. In motivazione, la corte ha precisato che." il reato di truffa è un reato contro il patrimonio la cui ratio consiste nella tutela della libertà di determinazione negoziale che, per essere tale, dev'essere assunta in assenza di qualsiasi atto fraudolento, caratterizzato, sotto il profilo dell'elemento materiale, dai seguenti elementi: a) gli artifizi o raggiri; b) l'incidenza sul patrimonio della vittima, con la conclusione che non è configurabile il reato di truffa, tutte le volte in cui la frode (rectius: gli artifizi o raggiri) sia destinata ad incidere sulla determinazione di un organo che esercita un potere di natura pubblicistica, proprio perchè manca l'elemento costitutivo del reato ossia l'atto di disposizione patrimoniale di natura privatistica.


In altra precedente pronuncia (Sez. 6, n. 37409 del 25/06/2001, Rv. 220307) il principio suddetto era già stato stabilito affermandosi che non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale. In motivazione, la pronuncia affermava: "Nel reato di truffa l'agente, con artifizi o raggiri, inducendo la vittima in errore, mira a ottenere un atto di libera disposizione negoziale con incidenza sul patrimonio della vittima che quell'atto non avrebbe compiuto in mancanza dell'attività fraudolenta del soggetto attivo. Il reato in argomento mira a tutelare i beni patrimoniali del soggetto passivo e la sua libertà di determinazione negoziale in modo che gli atti di disposizione siano compiuti in assenza di qualsiasi elemento perturbatore, quale la frode altrui, e quindi, in definitiva, a salvaguardare la volontà degli atti giuridici aventi riflesso sulla sfera patrimoniale in modo che essa stessa volontà sia libera di determinarsi. L'errore derivante dalla frode, dunque, deve avere la conseguenza di indurre il soggetto passivo a compiere un atto di disposizione patrimoniale, di natura privatistica, che viene a configurarsi, secondo una consolidata dottrina, quale requisito implicito indispensabile per la consumazione del reato. Al di fuori di questo schema non può esservi truffa.


E si è completamente al di fuori di tale schema quando la frode sia destinata a incidere sull'autorità amministrativa tenuta ad accertare una violazione amministrativa nell'ambito di un procedimento destinato alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'emanazione di ordinanze-ingiunzioni... quale che sia il tipo procedimentale adottato dal legislatore in relazione alla molteplicità delle violazioni costituenti illeciti amministrativi previste dall'ordinamento...Non può, dunque, sussistere il reato contestato nella specie, neppure sotto la forma del tentativo. Nel procedimento volto all'accertamento della infrazione amministrativa l'autorità che irroga la sanzione, quando consegua la emanazione della ordinanza- ingiunzione, in nessun modo compie un atto che possa essere riguardato come un atto di libera disposizione negoziale incidente sul patrimonio della pubblica amministrazione rappresentata ne, tanto meno, sul patrimonio del trasgressore, ma pone in essere un atto autoritativo, di tipo ablatorio, che, anche se non avente carattere giurisdizionale, costituisce manifestazione tipica dei pubblici poteri sanzionatori".


L'applicazione dei principi affermati dalle suddette pronunce al caso in esame comporta la non configurabilità della tentata truffa contestata al N.; questi, infatti, interveniva nel procedimento diretto all'emanazione della sanzione amministrativa da parte della competente Prefettura di Milano, in seguito all'emissione di assegni senza provvista o autorizzazione, con la produzione di false dichiarazioni attestanti la regolarità del pagamento, che costituisce tipico accertamento autoritativo della pubblica amministrazione ed è privo di qualsiasi effetto sul patrimonio della stessa p.a. ovvero di carattere negoziale.


Invero, ai sensi della L. n. 386 del 1990, art. 8 bis, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 33, nei casi di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, il Prefetto della provincia di pagamento dell'assegno, ossia della provincia di cui fa parte il comune in cui hanno sede la filiale della banca trattaria o l'ufficio postale su cui il titolo è stato tratto, è informato dell'avvenuta violazione dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto o effettuato la constatazione equivalente. Ricevuto il rapporto informativo, il Prefetto ha un termine di 90 giorni per notificare al trasgressore la contestazione della violazione. Chi riceve un verbale di contestazione di un illecito in materia di assegni, ha, ai sensi del citato art. 8 bis, comma 4, facoltà di presentare, entro 30 giorni, scritti difensivi corredati da idonea documentazione e, qualora trattasi di assegni emessi in mancanza di provvista, può produrre documentazione comprovante il pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione (c.d. pagamento tardivo disciplinato dal precedente art. 8) - ossia entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e comprendente l'importo dell'assegno, gli interessi, la penale del 10% dell'importo e le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.


Dopo la notifica del verbale di contestazione e la ricezione delle eventuali osservazioni, il Prefetto assume la determinazione finale che può consistere nell'emissione di un'ordinanza di archiviazione del procedimento, ritenendo fondata la difesa del privato basata sulla documentazione allegata, ovvero nell'adozione di un'ordinanza-ingiunzione con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria e di spese di notifica sostenute per l'intera procedura, e vengono inflitte eventuali sanzioni accessorie. Le sanzioni vengono graduate in base alla gravità dell'illecito, in relazione all'importo dell'assegno o degli assegni emessi (L. n. 386 del 1990, art. 5 bis, comma 5). Nei casi previsti dalla normativa, viene applicata anche la sanzione accessoria del divieto di emissione di assegni bancari e/o postali, con relativa iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria, che non può avere una durata inferiore ai 2 anni nè superiore ai 5 anni.


Dall'analisi della suddetta normativa, introdotta con le disposizioni che hanno depenalizzato le condotte di emissione di assegno senza provvista ovvero senza autorizzazione, risulta evidente che il Prefetto esercita una pubblica potestà autoritativa sanzionatoria all'esito di un procedimento amministrativo nel corso del quale il privato trasgressore può esporre le proprie difese anche allegando eventuale documentazione.


E la natura autoritativa del procedimento è resa evidente dalla funzione dell'organo chiamato ad emanare la sanzione, dalla natura delle sanzioni accessorie interdittive, dalla previsione dell'obbligo di pagamento delle spese del procedimento oltre che dalla sua introduzione proprio a seguito della depenalizzazione delle condotte di emissione di assegno senza provvista o autorizzazione; ne consegue, che in alcun caso può essere configurato un qualsiasi atto negoziale nel caso in esame e che, altresì, l'ordinanza-ingiunzione non può essere configurata quale atto incidente sul patrimonio della pubblica amministrazione, essendo caratterizzata da una disposizione di pagamento in danno di un privato destinatario della stessa.


Analogamente a quanto già affermato dalle pronunce precedentemente citate in tema di ordinanze di pagamento di somme pecuniarie per violazioni del codice della strada, deve, pertanto, affermarsi che anche nel caso del procedimento amministrativo diretto all'emissione di ordinanza ingiunzione per l'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione non è configurabile il reato di truffa nella condotta del privato che produca false attestazioni di pagamento dei titoli, poichè gli artifizi o raggiri posti in essere dallo stesso nel corso del procedimento sono destinati ad incidere sulla determinazione dell'organo che esercita un potere di natura pubblicistica, mancando l'elemento costitutivo del reato ossia l'atto di disposizione patrimoniale di natura privatistica.


2.2 Esclusa la configurabilità della tentata truffa ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla sussistenza del delitto di cui all'art. 489 c.p., in relazione al quale valgono le doglianze mosse dal ricorso nel secondo motivo e, parzialmente, anche nel primo; invero la suddetta fattispecie incriminatrice non pare applicabile alla condotta del N. posto che, ai sensi della clausola di sussidiarietà prevista dalla suddetta norma, risponde di uso di atto falso soltanto colui che utilizzi il documento oggetto della contraffazione precedente "senza essere concorso nella falsità". La giurisprudenza di questa corte al proposito della operatività di tale clausola ha ripetutamente affermato che ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.), è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità ovvero che non si tratti di concorso punibile (Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Rv. 262113; Sez. 5, n. 42907 del 08/07/2014, Rv. 260680).


Viceversa, nel caso in esame, i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno verificato che fu proprio l'imputato dopo avere ricevuto la sanzione amministrativa irrogata dalla Prefettura di Milano per emissione di quattro assegni senza provvista a predisporre le quattro dichiarazioni sostitutive di atto notorio con le quali tutti i prenditori degli assegni affermavano di essere stati regolarmente pagati; così che, stante la natura degli atti falsi, solo il N. poteva averli personalmente formati ovvero concorso alla loro predisposizione. Tale affermazione, lungi dall'essere frutto di valutazioni di merito è fondata sulla stessa rappresentazione dei fatti esposta dalla corte di appello, che pertanto questa Corte di legittimità è chiamata a valutare sotto il profilo del difetto di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., lett. e), configurandosi un'ipotesi di contraddittorietà della stessa; invero il giudice di appello espressamente afferma a pagina 5 della motivazione della sentenza impugnata che proprio "l'imputato era l'unico soggetto titolare di uno specifico interesse all'annullamento della sanzione e la missiva faceva espressamente riferimento a verbali di contestazione elevati nei suoi confronti". Detta ricostruzione appare proprio incompatibile con l'accertata responsabilità per il delitto di uso di atto falso, raffigurando chiaramente un'ipotesi di falso materiale, quantomeno sotto il profilo del concorso con ignoti ma comunque punibile ex art. 110 c.p..


Ne deriva la non sussistenza della contestata fattispecie di cui all'art. 489 c.p..


2.3 Quanto al possibile diverso reato di falso materiale configurabile, va appena osservato come il ricorrente abbia lamentato con il primo motivo l'avvenuto esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti diversamente qualificati dinanzi l'autorità giudiziaria di Salerno. Invero, già nel corso del procedimento di primo grado la difesa del N. aveva avanzato istanza di regolamento di competenza pendendo dinanzi al Tribunale di Salerno distinto procedimento avente ad oggetto la stessa condotta di spedizione all'autorità prefettizia milanese di dichiarazioni false attestanti l'intervenuto pagamento dei titoli (c.d. pagamento tardivo), seppur diversamente qualificata in relazione al falso materiale nelle dichiarazioni sostitutive; avverso il rigetto della richiesta era stato poi formulato uno specifico motivo di appello che la corte di secondo grado respingeva nel presupposto della "diversità" dei due giudizi sia perchè avvenuta anche la contestazione della truffa nel procedimento milanese sia per la contestazione di una condotta di falsificazione (la dichiarazione sostitutiva a firma P.), non oggetto del giudizio salernitano.


Tale conclusione appare errata in punto di diritto posto che, oltre a doversi rilevare l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 640 c.p., in forza degli argomenti svolti al punto 2.1 della presente motivazione, i plurimi fatti di falso o sono identici ovvero appaiono frutto di un'unica condotta e costituiscono, pertanto, una tipica ipotesi di concorso formale di reati, unica condotta con violazione di diverse norme penali, alla quale si applica ugualmente il principio del divieto di secondo giudizio così che non rileva la mancata contestazione nel procedimento salernitano di una delle quattro dichiarazioni false oggetto di accertamento in quello milanese (quella a firma P.). Invero, deve essere fatta applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona; ne consegue che il divieto in questione può operare anche ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare ricorra un'ipotesi di concorso formale di reati (Sez. 1, n. 39746 del 15/03/2016, Rv. 268147). Tali affermazioni trovano fondamento nella precedente giurisprudenza della Corte EDU e nella pronuncia n. 200 del 2016 della Corte costituzionale. In particolare, la sentenza della Grande Camera del 10/02/2009 Zolotukhin c. Russia, si è soffermata sulla portata dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, ove è stabilito che: "Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato"; approfondendo l'analisi della norma e della sua ratio la Grande Camera è giunta alla conclusione di affermare che la medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate, nel tempo e nello spazio, alla realizzazione di una certa condotta avente un medesimo oggetto materiale, così superando la tesi, pure affermata, che la "infrazione" sia da ritenere la stessa solo se medesima è anche la fattispecie astratta contestata. Pertanto, allo stato, la Convenzione EDU impone di riferire il divieto di bis in idem al fatto assunto secondo una concezione naturalistica; sicchè un'interpretazione dell'art. 649 c.p.p., nel senso di assegnare rilievo all'idem legale, ovvero a profili attinenti alla qualificazione giuridica del fatto sarebbe convenzionalmente e costituzionalmente insostenibile perchè in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU e, perciò, nel contempo in contrasto con l'art. 117 Cost., comma 1.


Chiamata a fare successiva applicazione dei principi stabiliti dalla Grande Camera, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. In motivazione il giudice delle leggi precisa che:" Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi....." ed aggiunge poi come:" Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente".


L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta dichiarare proprio la violazione del divieto del ne bis in idem tra i fatti giudicati nella sede milanese e quelli sottoposti a giudizio dinanzi l'autorità giudiziaria di Salerno, in quanto o identici ovvero collegati dal vincolo del concorso formale. Invero, nel caso in esame, N. con un'unica azione di predisposizione di più dichiarazioni false inviate alla p.a., di cui tre giudicate nel procedimento salernitano e quattro in quello milanese, violava diverse norme incriminatrici penali in tema di falso materiale, con la conseguenza che, essendo unico il fatto storico naturalisticamente inteso, opera comunque il divieto di un secondo giudizio.


Nè, ancora, può assumere valore decisivo la circostanza della non definitività del procedimento svoltosi dinanzi la diversa autorità giudiziaria di Salerno cui pure i giudici di merito fanno riferimento; al proposito, occorre ricordare come già con una pronuncia a Sezioni Unite del 2005 questa Corte di cassazione abbia chiarito che la pendenza di distinti procedimenti per il medesimo fatto dinanzi autorità giudiziarie diverse impone l'applicazione delle regole dettate per la soluzione dei conflitti positivi di competenza (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800) e ciò proprio per impedire che lo stesso soggetto possa essere sottoposto a diversi giudizi dinanzi giudici diversi; conflitto di competenza che nel caso in esame pur essendo stato regolarmente sollevato dinanzi al giudice di primo grado e ribadito in fase di appello non veniva sollevato neppure per i medesimi fatti di falso materiale. Chiamata recentemente a pronunciarsi sul tema questa corte di legittimità ha anche precisato che in tema di litispendenza, qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 c.p.p., per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, Rv. 279113); appare pertanto essere stato chiarito che l'eventuale omissione da parte del giudice di merito di sollevare il conflitto nel caso di pendenza di distinti procedimenti per il medesimo fatto storico dinanzi giudici diversi, ove venga devoluto con i motivi di impugnazione, impone comunque l'adozione della pronuncia ai sensi dell'art. 649 c.p.p..


Ne consegue che, essendo già stata esercitata l'azione penale per il reato di falso dinanzi diversa autorità giudiziaria per un differente titolo di reato, deve comunque dichiararsi non doversi procedere per ostacolo di precedente giudizio con conseguente annullamento della pronuncia impugnata senza rinvio anche per il capo B).


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di tentata truffa di cui al capo A) perchè il fatto non sussiste e, in relazione al reato di cui al capo B), per ostacolo di precedente giudizio.


Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.


Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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