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Truffa: se la vittima è diversa dal danneggiato, tra loro deve esserci almeno un rapporto negoziale


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, nel caso in cui la vittima del raggiro sia soggetto diverso dal danneggiato, è necessario che sussista tra di essi quantomeno un rapporto negoziale, in forza del quale si determini la trasmissione del danno dal primo al secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto a fronte della condotta di un soggetto che aveva raggirato i locatari di taluni immobili per farsi consegnare le somme dovute al proprietario di essi - Cassazione penale , sez. II , 23/11/2022 , n. 8653).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 23/11/2022 , n. 8653

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.I. in ordine ai reati alla stessa contestati consumati dal (Omissis); confermava la condanna per i reati di truffa e per il reato previsto dall'art. 635-bis c.p., comma 2, cosi riqualificate dal Tribunale le condotte di appropriazione indebita e frode informatica.


Confermava anche la condanna di Z.D. per concorso anomalo nei reati di truffa contestati a P.I..


Si contestava a P.I. di avere raggirato i locatari degli immobili del "V. s.r.l." su quale fosse il conto su cui far confluire il denaro per saldare l'importo delle locazioni, che venivano dirottate sul suo conto, invece che su quello del proprietario degli immobili. Le si contestava, inoltre, di aver manipolato il sistema informatico de il "V. s.r.l.", al fine di coprire le truffe, consumando il reato previsto dall'art. 635-bis c.p., comma 2.


2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di P.I., che deduceva:


2.1. in via preliminare l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 155 del 2012, commi 2-bis e 2-ter, come modificati dal D.Lgs. n. 14 del 2014, art. 8, nella parte in cui individuano la competenza territoriale per i processi ricadenti in circoscrizioni soppresse (nel caso in esame la soppressione riguardava il Tribunale di Portogruaro) in quella del luogo nel quale il processo era "pendente", ovvero il circondario ove era stata acquisita la notizia di reato ed effettuata la relativa iscrizione; tale norma sarebbe incostituzionale in quanto la competenza sarebbe identificabile in relazione ad un evento - l'iscrizione nel registro delle notizie di reato - di natura imprevedibile e discrezionale; la norma sarebbe incostituzionale anche perché violerebbe il diritto ad essere giudicati dal giudice naturale, ed, infine, per il fatto di essere stata introdotta da un decreto correttivo non autorizzato. In sintesi si deduceva che la identificazione della competenza in quella del Tribunale di Pordenone avrebbe distolto la P. dal suo giudice naturale che, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale di Venezia, che sarebbe stato competente anche ai sensi della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 155 del 2012, prima della correzione effettuata dal D.Lgs. n. 14 del 2014, art. 8.


2.2. Violazione di legge: sarebbe stato illegittimamente denegato il rito abbreviato condizionato all'acquisizione di un accertamento tecnico sulla capacità di intendere e di volere della ricorrente;


2.3. violazione di legge (art. 521 c.p.p., art. 646 c.p.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte contestate al capo 1) della rubrica: le stesse avrebbero dovuto essere inquadrate nella fattispecie prevista dall'art. 646 c.p., data l'assenza di un atto di disposizione patrimoniale riconducibile al Pa., locatario degli immobili.


2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 11), la norma che prevede l'aggravante farebbe riferimento alla prestazione d'opera di cui al contratto previsto dall'art. 2222 c.c., assente nel caso in esame; si deduceva, inoltre, che la querela sarebbe tardiva in quanto, nel corso del suo esame testimoniale, il Pa. avrebbe dichiarato di avere avuto sospetti un anno prima della data in cui la aveva sporta.


2.5. Violazione di legge (art. 521 c.p.p., art. 646 c.p.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte contestate al capo 2) dell'originaria imputazione: si deduceva che sarebbe necessario valutare quali delle condotte contestate in tale capo fossero inquadrabili come appropriazione indebita e quali, invece, fossero sussumibili nel paradigma del danneggiamento informatico, onde verificare quali fossero estinte per decorso del termine di prescrizione.


3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di Z.D., che deduceva:


3.1. violazione di legge (art. 640 c.p.) e vizio di motivazione: il fatto di avere ricevuto su un conto corrente, di cui aveva concesso l'esclusivo uso l'allora compagna, P.I., alcuni bonifici provenienti dalla coimputata, sarebbe un elemento insufficiente per dimostrare il concorso nelle truffe. Il ricorrente non avrebbe previsto e valutato che la compagna potesse porre in essere condotte illecite in danno del datore di lavoro al quale era legata da un rapporto pluriennale e che le garantiva una retribuzione rassicurante.


Si contestava altresì l'omessa considerazione (a) del fatto che le operazioni illecite sul conto in questione erano continuate anche quando la relazione con P.I. si era conclusa; (b) che lo Z. aveva chiesto alla banca il cambio delle credenziali di accesso e l'utilizzo esclusivo della chiavetta dispositiva del conto e della tessera bancomat, (c) del fatto che lo Z. aveva immediatamente denunciato la P. che, peraltro, aveva rilasciato un manoscritto con il quale si assumeva la esclusiva responsabilità per i fatti denunciati.


3.1. Vizio di motivazione: non sarebbero state valutate le prove allegate dalla difesa, ovvero il verbale di denuncia e la dichiarazione spontanea di P.I., dalle quali si sarebbe evinto che i bonifici effettuati a Z.D. riguardavano denaro lecitamente detenuto dalla coimputata ed effettuati per consentirgli l'acquisto di una vettura, effettuato attraverso un finanziamento. Si deduceva che se il ricorrente fosse stato consapevole delle attività illecite della compagna, l'acquisto dell'auto che, secondo la tesi accusatoria, sarebbe stata acquista con denaro provento del reato, sarebbe avvenuto in un'unica soluzione, senza necessità di ricorrere ad un finanziamento.


3.2. Violazione di legge (artt. 116, 640 c.p.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del concorso anomalo, che sarebbe stato ritenuto senza identificare con precisione quale fosse il reato meno grave effettivamente voluto; dalla ricostruzione effettuata dalle sentenze di merito emergerebbe, al più, la volontà di agevolare l'elusione di un provvedimento civilistico esecutivo, dunque una condotta inquadrabile nell'art. 388 c.p.; tuttavia mancherebbe la prova della consapevolezza della sussistenza di una ingiunzione ad adempiere.


Inoltre nulla poteva fare presagire in capo a Z. che la P. avesse posto in essere complessa attività truffaldina, avviata prima della relazione; si allegava che lo Z. (a) non aveva avuto la possibilità di valutare lo sviluppo della progettazione criminosa della coimputata, (b) non era consapevole che la coimputata conducesse un regime di vita sproporzionato rispetto alle sue attività lecite.


Infine si allegava che l'arco temporale in cui lo Z. avrebbe concesso - in via esclusiva - a P.I. l'utilizzo del conto corrente andrebbe dal (Omissis): arco temporale breve che osterebbe alla possibilità di ritenere che lo stesso si potesse essere reso conto dell'attività illecita posta in essere dalla coimputata.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1.II ricorso proposto nell'interesse di P.I. è inammissibile.


1.1. E' manifestamente infondata la questione di costituzionalità.


La norma censurata, ovvero il D.Lgs. n. 14 del 2014, art. 8, ha stabilito all'art. 2-bis che "la soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del Tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero", ed all'art. 2-ter che "la disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'art. 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all'art. 11, comma 2, è stata formulata la proposta al Tribunale".


La scelta di assegnare rilievo, al fine di identificare la competenza territoriale, al pervenimento della notizia di reato presso la Procura di Pordenone - e dunque alla relativa iscrizione -, evento che ha determinato la "pendenza" del procedimento e la conseguente attribuzione della competenza, non si configura come irragionevole, essendo espressione della discrezionalità del legislatore, che ha scelto di fare ricorso ad un criterio, ovvero quello del pervenimento della notizia di reato presso gli Uffici di Procura - e dunque


dell'iscrizione - che è già stato utilizzato dal legislatore, essendo previsto tra i criteri


sussidiari indicati dall'art. 9 c.p.p., comma 3, e che, contrariamente a quanto dedotto, non si profila affatto irragionevole o discriminatorio, anche tenuto conto del fatto che la norma si occupava della disciplina transitoria in ordine alla competenza nei territori interessati dalla soppressione di alcuni circondari ed assume dunque un chiaro carattere di "specialità".


Il fatto che tale criterio - introdotto da una normativa "speciale" che ha disciplinato l'attribuzione delle competenze in seguito alla soppressione di alcuni Tribunali - prevalga sul criterio codicistico previsto dall'art. 16 c.p.p. e', infatti, giustificato proprio dalla "specialità" della disciplina, che regola in via transitoria la competenza nei territori dove si è verificato l'accorpamento.


Si ritiene, dunque, che il criterio contestato sia ragionevole e che sia legittima la sua applicazione, in ragione sia del principio di specialità, che di quello del tempus regit actum, che governa la successione nel tempo delle leggi procedurali.


Non si rileva, infine, neanche l'assenza di un mandato nella legge delega necessario per legittimare l'intervento effettuato con il D.Lgs. n. 14 del 2014, art. 8; omissione che, secondo il ricorrente, integrerebbe una violazione degli artt. 76 e 77 Cost. La legge delega n. 148 del 2011, art. 5, autorizzava, infatti, il Governo ad emanare decreti correttivi in tutte le materie oggetto della prima delega, tra le quali, contrariamente a quanto dedotto, vi era anche quella della identificazione dei criteri per attribuire, nel periodo transitorio, la competenza ai Tribunali dei circondari allargati in seguito all'accorpamento.


1.2. Il secondo motivo, che contesta la legittimità della motivazione nella parte in cui respinge la richiesta di effettuazione di una perizia psichiatrica volta a scrutinare la capacità di intendere e di volere di P.I. al momento del fatto, non è consentito: lo stesso si risolve, infatti, nella richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali poste alla base del diniego.


A ciò si aggiunge che il motivo si profila generico in relazione all'accurata motivazione offerta dalla Corte territoriale in relazione al rigetto di analoga censura proposta con la prima impugnazione: la Corte di appello osservava, infatti, che la pluralità di condotte


posta in essere da P.I., in un rilevante arco di tempo, e la costante


predisposizione di un'articolata ed efficace programmazione delle modalità esecutive dei reati commessi, contrastavano con l'asserita condizione di incapacità di intendere e di volere; rilevava, inoltre, che sia la manifestazione di propositi anticonservativi, che la manifestazione di patologie depressive, erano eventi manifestatisi dopo l'inizio procedimento penale che, secondo la Corte di merito, trovavano verosimilmente la propria causa nell'avvio del processo; si trattava comunque di condizioni sopravvenute, inidonee ad influire sulla capacita di intendere e di volere della ricorrente "al momento del fatto" (pag. 5 della sentenza impugnata).


Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.


1.3. Il terzo motivo, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica delle condotte contestate al capo 1) che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere ricondotte entro la fattispecie dell'appropriazione indebita, è manifestamente infondato.


La Corte di appello rilevava (a) che la ricorrente non aveva la materiale disponibilità del denaro consegnato in pagamento per le locazioni e che tale disponibilità si inverava solo dopo l'effettuazione dei bonifici da parte dei locatari; (b) che erano stati posti in essere artifici e raggiri - condotta costitutiva del reato di truffa - consistiti nell'indicazione ai locatari di un conto corrente, su cui effettuare i bonifici, che non corrispondeva con quello del proprietario degli immobili locati, bensì al suo.


Sul punto il collegio rileva che non influisce sulla correttezza della qualificazione giuridica il fatto che i destinatari degli artifici e raggiri (i locatari debitori) siano diversi dalla persona danneggiata (il locatario proprietario degli immobili). E' costante infatti la giurisprudenza secondo cui non è necessaria l'identità del danneggiato con il raggirato ai fini della configurabilità del delitto di truffa.


Si riafferma, comunque, che ai fini della configurabilità del reato di truffa, nel caso in cui il soggetto raggirato sia diverso dal soggetto danneggiato è indispensabile che tra i due sussista, perlomeno, un rapporto negoziale che giustifichi la "trasmissione" del danno dal soggetto raggirato a quello effettivamente danneggiato (Sez. 2, n. 16630 del 10/04/2012, Giddio, Rv. 252818 - 01), rapporto presente nel caso in esame ed


identificabile nella sussistenza dei contratti di locazione che generano un rapporto


sinallagmatica tra raggirato (i locatari) e danneggiato (il locatore).


Non rileva, pertanto, che il Pa., proprietario degli immobili locati, non abbia effettuato alcuna disposizione patrimoniale a favore di P.I., essendo emerso con certezza che la ricorrente aveva raggirato i locatari per farsi consegnare somme a lui dovute.


1.4. Il quarto motivo, che deduce sia l'insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 11), che la tardività della querela, è manifestamente infondato.


1.4.1. Quanto alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 11), il collegio riafferma che, in tema di circostanze aggravanti comuni, la nozione di "abuso di relazioni di prestazione di opera" utilizzata dall'art. 61 c.p., comma 1, n. 11, ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720 - 01; Sez. 2, n. 49523 del 29/11/2019, Franconetti, Rv. 278243; Sez. 2, n. 39396 del 30/05/2019, Scarnera Rv. 277048).


Nel caso in esame, in coerenza sia con tali indicazioni ermeneutiche, che con le prove raccolte, la Corte di appello, confermando analoga valutazione del Tribunale, rilevava che la ricorrente prestava la propria attività lavorativa per conto della s.r.l. "Villaggio dell'orologio" e che, in virtù di tale rapporto di prestazione d'opera, aveva potuto instaurare con il Pa. il rapporto di fiducia che le aveva consentito di gestire gli incassi degli affitti degli immobili di proprietà di costui; emergeva, pertanto, con chiarezza, che la condotta della ricorrente era connotata dall'uso distorto del ruolo rivestito nell'ambito della società del danneggiato e dall'abuso della fiducia conferitale dallo stesso (pag. 6 della sentenza impugnata).


1.4.1. La questione della tardività della querela rispetto alla piena coscienza dell'illecito non è consentita in quanto si si connota per essere correlata ad un accertamento di puro merito: per verificare quale sia stato il momento il cui il querelante ha avuto piena consapevolezza dell'illecito occorre, infatti, la valutazione della capacità dimostrativa delle prove sull'elemento di fatto contestato, ovvero la consapevolezza dell'illecito in capo al querelante, che non consentita in sede di legittimità.


Si riafferma, cioè, che la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ove si tratti di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Galizia, Rv. 271245 - 01; Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Grasso, Rv. 264847; Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568).


Nel caso in esame la questione è stata proposta solo con il ricorso per cassazione: invero con l'atto di appello, proposto il 16 aprile 2019, si riteneva che il reato fosse procedibile d'ufficio a causa del riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 11), (pag. 11 dell'atto di appello), nonostante la contrazione dei casi di procedibilità d'ufficio per il reato di truffa alla sola ipotesi in cui sussiste l'aggravante prevista fosse stata già introdotta dal D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, art. 61 c.p., n. 7); solo con il ricorso per cassazione si allegava, invece, che il Pa. aveva avuto una remota conoscenza dell'illecito, asserzione che, per essere validata, richiederebbe un accertamento di merito non effettuabile in sede di legittimità


1.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto ripropone la questione della qualificazione giuridica dei fatti ivi descritti che, con valutazione conforme effettuata da parte di entrambi i giudici di merito, sono stati tutti univocamente ricondotti alla fattispecie del danneggiamento informatico, previsto dall'art. 635-bis c.p..


La struttura imputativa che risulta dalla riqualificazione effettuata dal primo giudice è infatti quella di truffa in relazione al primo capo di imputazione, e di danneggiamento informatico in relazione al secondo capo dell'editto accusatorio.


Come rilevato dalla Corte d'appello, non si evince alcuna lesione del diritto di difesa in tale riqualificazione dato che nel secondo capo di imputazione veniva chiaramente descritta la condotta ricondotta al danneggiamento informatico, ovvero il fatto che la P. intervenisse, senza diritto, su informazioni e programmi contenuti all'interno del sistema informatico di gestione "(Omissis)", in uso presso la segreteria della società "Villaggio dell'orologio s.r.l.", cancellando o modificando i dati registrati, condotta pacificamente inquadrabile nella fattispecie contestata.


1.6.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso di P.I. consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00. La P. deve inoltre essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sp.Pa.Et., che, tenuto conto delle richieste e dei parametri vigenti, liquida in complessivi Euro milleottocentoquarantaquattro/00 oltre accessori di legge e dalle parti civili G.s.r.l. e V. s.r.l., che liquida in complessivi Euro quattromilaquattrocentoquaranta/00, oltre accessori di legge.


2. Il ricorso proposto nell'interesse di Z.D. è fondato.


2.1. La Corte d'appello, facendo proprie la valutazione del primo giudice, ha inquadrato la condotta contestata al ricorrente come concorso anomalo nel reato di truffa, identificando il reato meno grave effettivamente voluto in quello previsto dall'art. 388 c.p. (pag. 14 della sentenza del Tribunale).


Non si tratta di una ricostruzione che può essere accolta in quanto, in assenza della prova una ingiunzione di pagamento, non si rinvengono gli estremi per ritenere che la volontà di Z.D. fosse diretta ad eludere un provvedimento giudiziale invero inesistente.


Dunque il concorso anomalo nelle truffe risulta riconosciuto in assenza di elementi di prova indicativi del fatto che il ricorrente avesse voluto il reato meno grave (il reato di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice) ed accettato il rischio della consumazione di quello più grave (il reato di truffa).


Del pari risulta del tutto non provato il contributo causale dello Z. alla consumazione delle truffe perpetrate da P.I.: le sentenze di merito si sono, infatti, limitate ad accertare solo che Z.D. aveva consentito alla compagna di far transitare sul conto allo stesso intestato somme ragionevolmente costituenti provento delle truffe, attività pacificamente successiva alla consumazione delle stesse e priva di efficacia causale.


2.2. La sentenza di condanna nei confronti di Z.D. deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché lo stesso non ha commesso il fatto.


2.3. La circostanza che il ricorrente abbia messo a disposizione di P.I. il conto corrente sul quale erano confluite somme di denaro - ragionevolmente provento dei delitti di truffa - sarà valutato dalla Procura competente che provvederà a verificare l'eventuale sussistenza di elementi indiziari per avviare una indagine in ordine al delitto di riciclaggio. Si trasmettono gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone perché effettui tale valutazione.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Z.D. per non avere commesso il fatto.


Dichiara inammissibile il ricorso di P.I., e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sp.Pa.Et., che liquida in complessivi Euro milleottocentoquarantaquattro/00 oltre accessori di legge, e dalle parti civili "G. s.r.l." e "V. s.r.l.", che liquida in complessivi Euro


quattromilaquattrocentoquaranta/00 oltre accessori di legge.


Dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone nei confronti di Z.D. in ordine al reato di riciclaggio, nei sensi precisati in motivazione.


Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022.


Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2023

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