top of page

Articolo a cura di Salvatore del Giudice.

Avvocato penalista esperto in diritto penale, codice antimafia, responsabilità amministrativa degli enti, Cedu ed Interpol.

Per fissare un appuntamento o una consulenza

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg
73229383_10220799029555371_2292365303054598144_n_edited.jpg

La causa di non punibilità prevista dall'art. 13 del d. lgs. 74/2000

Reati tributari

Le relazioni tematiche della Corte di Cassazione


L'art. 39, comma 1, lett. q-bis), d.l. n. 124 del 2019 ha modificato l'art. 13 d.l. n. 74 del 2000, che consente la non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del pagamento del debito tributario.

In particolare, l'art. 13 cit. prevede la non punibilità:

- dei reati di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis) o di IVA (art. 10- ter) e di indebita compensazione (art. 10-quater) se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari (comprese sanzioni amministrative e interessi), sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

A tal fine possono essere applicate le speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie nonché il ravvedimento operoso (comma 1); al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, la causa di non punibilità dei reati opera solo a seguito dell'integrale pagamento, anche rateale, dell'importo dovuto a titolo di debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e non consegue al mero accordo intervenuto tra debitore e amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito e la rimodulazione della sua scadenza (Sez. 3, n. 48375 del 13/07/2018, Preziosi, Rv. 274701);

- dei reati di dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5) se i debiti tributari (comprese sanzioni e interessi) sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, purché il ravvedimento o la presentazione della dichiarazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali (comma 2);

- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è concesso un termine di 3 mesi per il pagamento del debito residuo; in tal caso, la prescrizione è sospesa (comma 3).

La giurisprudenza escludeva l'applicabilità della causa di non punibilità in esame al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per il chiaro tenore letterale della norma (Sez. 7, n. 25227 del 10/03/2017, Rocchi ed altro, Rv. 270668).

La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, del resto, per sua natura, non pare riconducibile al concetto di “errore” o “omissione” tributaria emendabile con un ravvedimento, oltre a presentare un più marcato disvalore penale.

La nuova norma dapprima indicata, modificando l’art. 13, comma 2, d.Igs. n. 74 del 2000, ha aggiunto - tra i reati che si estinguono con l'integrale pagamento del debito tributario prima che l'interessato abbia notizia dell'apertura del procedimento a suo carico - quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000).

La riforma appena descritta pare influire anche sul profilo dell'accesso al patteggiamento.

L'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, invero, prevede che “per i delitti di cui al presente decreto (al d.lgs. n. 74 del 2000) l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1 (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli

importi dovuti), nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2”. La norma, dunque, fa salva l'applicazione delle ipotesi di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo.

Orbene, secondo l'orientamento accolto dalla giurisprudenza di legittimità, l'estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce. presupposto per ‘accedere al patteggiamento ai sensi dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000, in quanto l'art. 13, comma 1, del medesimo d.lgs. configura tale comportamento come causa di non punibilità dei delitti ex artt. 10-b/s, 10-ter e 10-quater del medesimo decreto e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili (Sez, 3, n. 38684 del 12/04/2018, P.G. in proc. Incerti, Rv. 273607).

«A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche con riferimento ai delitti di cui agli art. 4 e 5 del d. lgs. n. 74 del 2000, per i quali parimenti è previsto che il ravvedimento operoso costituisce causa di non punibilità e dunque non può configurare una condizione per accedere al rito alternativo del patteggiamento» (Sez. 3, n. 10800 del 23/11/2018, dep. 2019, PG in proc. Bianconi).

«In altri termini, o l'imputato provvede, entro l'apertura del dibattimento, al pagamento del debito a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione. della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilità di uno dei reati di cui agli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter e 10 quater, ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilità di richiedere ed ottenere l'applicazione della pena per i medesimi reati» (Sez. 3, n. 48029 del 22/10/2018, dep. 2019, PG in proc. Vital ).

Questo indirizzo sarebbe dunque applicabile anche in caso di applicazione della pena per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000), ora inclusi nel catalogo di cui all'art. 13 cit..


Fonte:Fonte: Relazione su novità normativa La legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”: Profili penalistici. Rel.: 3/20 Roma, 9 gennaio 2020

bottom of page