Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nel settore della responsabilità medica penale ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, medici, enti sanitari pubblici o privati in relazione a casi di malpractice sanitaria.
L'esperienza professionale maturata ha riguardato ogni ambito del settore della negligenza medica: l'omessa o errata diagnosi, gli errori chirurgici e di anestesia, le complicazioni post-operatorie, quelle relative al travaglio, al parto e della terapia antibiotica.
Al fine di garantire la migliore assistenza legale, lo Studio monitora costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di colpa medica e pubblica mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.
Inoltre, l'Avv. Del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in materia di responsabilità medica penale ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza.
La responsabilità medica penale è un ramo del diritto penale che riguarda i reati commessi dai medici e dagli esercenti le professioni sanitarie, nell’esercizio della propria attività professionale.
Sussiste una ipotesi di responsabilità medica penale allorquando un medico ponga in essere una condotta colposa (ad esempio, errore diagnostico, errata manovra, errore chirurgico) che determini una lesione psicofisica o il decesso del paziente.
La responsabilità medica penale è stata ridefinita dalla cd. Legge Gelli Bianco che ha introdotto l'articolo 590 sexies del codice penale, rubricato "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario"
La disposizione stabilisce che "Se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".
Il medico risponderà penalmente delle lesioni personali o della morte del paziente solo nel caso in cui non abbia rispettato, nell'esercizio della propria attività professionale, le linee guida e le best practices che risultino adeguate al caso di specie.
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Le linee guida e le buone pratiche clinico assistenziali legge costituiscono il fulcro dell'architettura normativa e concettuale in tema di responsabilità penale del medico.
A seguito della disciplina di settore succedutasi nel tempo (la legge cosiddetta Balduzzi e, poi, la cosiddetta legge Gelli-Bianco), che ha introdotto il parametro di valutazione dell'operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sono imposte al giudice penale non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario alla luce di tale parametro, ma, ancor prima, un'indagine che tenga conto del medesimo parametro allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell'analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell'evento lesivo.
In questa direzione, è stata annullata una sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose addebitate a due sanitari, perché nella decisione si era trascurato di indicare a quali linee-guida o, in mancanza, a quali buone pratiche clinico-assistenziali si dovesse ispirare la descrizione del comportamento doveroso, di valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri in relazione al concreto rischio che si sarebbe dovuto evitare, e di specificare la natura ed il grado della colpa considerando se ed in quale misura la condotta del sanitario si fosse discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali.
Le c.d. linee guida sono solo un parametro di valutazione della condotta del medico, ma ciò non impedisce che una condotta difforme dalle linee guida possa essere ritenuta diligente, se nel caso di specie esistevano particolarità tali che imponevano di non osservarle.
Ai fini dell’applicabilità dell’ art. 590- sexies c.p., in mancanza di linee – guida approvate ed emanate mediante il procedimento di cui all’ art. 5 l. n. 24 del 2017 , può farsi richiamo alle linee guida attualmente vigenti, considerandole alla stregua di buone pratiche clinico-assistenziali, pur nella consapevolezza che si tratta di una opzione ermeneutica non agevole ove si consideri che le linee guida differiscono notevolmente, sotto il profilo concettuale, prima ancora che tecnico-operativo, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sostanziandosi in raccomandazioni di comportamento clinico, sviluppate attraverso un processo sistematico di elaborazione concettuale, volto a offrire indicazioni utili ai medici nel decidere quale sia il percorso diagnostico-terapeutico più appropriato in specifiche circostanza cliniche (Cassazione penale , sez. IV , 21/03/2019 , n. 28102).
In tema di responsabilità medica e, segnatamente, di responsabilità degli esercenti la professione medica per gli eventi dannosi cagionati nell'esecuzione della prestazione sanitaria sono intervenute molteplici riforme legislative.
Il Legislatore italiano ha infatti sempre mostrato particolare attenzione al settore, spinto soprattutto dall'esigenza di coniugare le istanze di tutela della salute pubblica alla necessità di arginare il diffondersi del ricorso alla cd. medicina difensiva.
In questo senso devono essere letti i due interventi legislativi, succedutisi a breve distanza di tempo, che hanno interessato la materia della responsabilità medica limitandone le ipotesi di rilevanza penale, dapprima con l'art. 3 della L. 189/2012, cd. Legge Balduzzi, e successivamente con L. 24/2017, cd. Legge Gelli Bianco che, oltre ad aver abrogato l'art. 3 della L. 189/2012 codificando il nuovo art. 590 sexies c.p., ha introdotto rilevanti novità anche, e per quel che riguarda il tema della responsabilità civile dell'esercente la professione medica codificando un doppio binario di responsabilità, di natura contrattuale per la struttura sanitaria e di natura extracontrattuale per il sanitario.
L'art. 3 della L. 8 novembre 2012 n. 189, cd legge Balduzzi, prevede che "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".
E' stata così introdotta una limitazione nell'ambito della colpa grave, entro la quale si è contenuta la responsabilità penale, qualora siano state rispettate le indicazioni accreditate dalla comunità scientifica.
Si tratta di una sostanziale esenzione da responsabilità penale nel caso di comportamenti del sanitario conformi alle linee guida ed alle buone pratiche cliniche che, sul versante della responsabilità civile, se non esonera, tuttavia comporta una riduzione, pur genericamente indicata, del danno risarcibile, nei termini quindi riferibili agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.
Si è voluto favorire la conoscenza e l'applicazione di quegli strumenti diagnostico-terapeutici frutto di esperienze scientifiche accreditate, che consentano tuttavia risposte flessibili ed adeguate al caso concreto: sono quindi da rifuggire sia l'ignoranza delle legis artis, sia la rinuncia a quella autonomia che contraddistingue ogni attività professionale la quale, per di più, deve sempre essere funzionale alla "tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo nonché al sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana"(articolo 3 Cod. Deont.).
La legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", cd. legge Gelli-Bianco, entrata in vigore in data 1 aprile 2017 e intervenuta a distanza di circa quattro anni dall'approvazione della cd. legge Balduzzi tentando di superarne le criticità emerse nella concreta applicazione giurisprudenziale.
La ratio della normativa era costituita dalla necessità di salvaguardare contemporaneamente una pluralità di interessi, apparentemente contrapposti: il diritto alla salute, la tutela della dignità professionale e personale dell'esercente la professione sanitaria, il contrasto alla medicina difensiva ed all'incremento della spesa pubblica in materia sanitaria.
La legge Gelli-Bianco
La legge Gelli - Bianco contiene norme che attengono alla responsabilità penale, a quella civile e ad aspetti attinenti al settore assicurativo.
L'art. 6 della legge 24/2017 ha introdotto nel codice penale l'art. 590 sexies rubricato "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario", che prevede: "Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettale le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico - assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".
E', quindi, prevista una causa di esclusione della punibilità in relazione ai delitti di omicidio colposo, ovvero di lesioni personali colpose, qualora:
a) l'evento si sia verificato a causa di imperizia, rimanendo escluse le ipotesi di negligenza e imprudenza, indipendentemente dal grado della colpa;
b) siano siate rispettale le raccomandazioni contenute nelle linee guida o - in mancanza - le buone pratiche clinico assistenziali (la cd. ars medica), che assumono, dunque, un rilievo suppletivo;
c) le linee guida o le buone pratiche risultino adeguate al caso di specie, in ragione delle peculiarità che lo stesso presenta.
Con riferimento alla normativa menzionata e alla successione di leggi nel tempo, la giurisprudenza di legittimità ha dettato i seguenti principi.
In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'abrogato art 3 comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, si configura come norma più favorevole rispetto all'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto (Cass. Pen. Sez. U. Sentenza n. 8770 del 21/12/2017 Ud. (dep. 22/022018 Presidente: Canzio G. Estensore: Vessichelli M. Relatore: Vessichelli Imputato: M. e altro).
L'intervenuta parziale "abolitio crimini" realizzata dall'art. 3 legge n. 189 del 2012 in relazione alle ipotesi di omicidio e lesioni colpose connotate da colpa lieve, comporta che, nei procedimenti relativi a tali reati, pendenti in sede di merito alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., deve procedere d'ufficio all'accertamento del grado della colpa, in particolare verificando se la condotta del sanitario poteva dirsi aderente ad accreditate linee guida (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 23283 del 11.05.2016 Ud. (dep. 06/06/2016 Presidente: Blaiotta RM. Estensore: Montagni A. Imputato: Denegri).
In tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall'art. 590-sexies, cod. pen. (introdotta dall'art. 6, comma secondo, della legge 8 marzo 2017, n. 24) - che, nel caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia dell'esercente la professione sanitaria, esclude la punibilità dell'agente il quale abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto - non trova applicazione: a) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; b) nelle situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; c) in relazione alle condotte che, sebbene collocate nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinale in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell'esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le raccomandazioni ufficiali (Cass. Pen. Sez. 4. Sentenza n. 28187 del 20/04/2017, dep. 07/06/2017. Presidente: Blaiotta RM. Estensore: Montagni A. Imputato: Tarabori).