



Un avviso di garanzia, la convocazione per un’autopsia o il sequestro della cartella clinica non costituiscono una condanna.
Segnalano, però, che è iniziata una fase nella quale le prime scelte difensive possono incidere profondamente sull’intero procedimento.
Lo Studio dell’Avv. Salvatore del Giudice assiste medici, chirurghi, anestesisti, ginecologi, odontoiatri, infermieri, dirigenti sanitari e altri professionisti coinvolti in procedimenti penali per omicidio colposo, lesioni colpose e responsabilità sanitaria.
La difesa viene costruita sin dalle indagini preliminari, attraverso l’esame della documentazione clinica, la partecipazione agli accertamenti tecnici irripetibili e il confronto con consulenti medico-legali e specialisti della disciplina interessata.
L’iscrizione del medico nel registro degli indagati è spesso necessaria per consentirgli di partecipare, con il proprio difensore e con un consulente tecnico, ad attività investigative che non potranno essere successivamente ripetute.
Questo accade soprattutto quando il Pubblico Ministero dispone:
un’autopsia;
un esame istologico o tossicologico;
una consulenza medico-legale;
l’analisi di dispositivi o reperti;
altri accertamenti tecnici irripetibili.
In questi casi il tempo non è un elemento secondario.
La nomina del difensore e del consulente di parte deve avvenire prima dell’accertamento, quando è ancora possibile formulare osservazioni, indicare temi di indagine, documentare ipotesi alternative e contestare eventuali limiti del metodo seguito dai consulenti dell’accusa.
Una valutazione tardiva può essere giuridicamente accurata, ma non sempre permette di recuperare ciò che non è stato osservato, documentato o contestato durante l’accertamento originario.


Il medico che riceve un atto giudiziario dovrebbe anzitutto comprenderne la natura e verificare se sia già stata fissata una data per l’autopsia, per una consulenza o per un altro accertamento tecnico.
È opportuno raccogliere e preservare la documentazione disponibile, evitando qualsiasi modifica, integrazione tardiva o annotazione retrospettiva della cartella clinica.
Prima di fornire spiegazioni informali, ricostruzioni scritte o dichiarazioni sul caso, occorre esaminare il contenuto dell’atto, la contestazione provvisoria, la posizione ricoperta dal sanitario e la sequenza temporale degli interventi.
La ricostruzione difensiva non può fondarsi soltanto sul ricordo personale. Deve confrontare:
cartella clinica e diario medico;
esami diagnostici e immagini;
turni, consegne e passaggi di responsabilità;
protocolli applicabili;
condizioni pregresse del paziente;
ruolo degli altri componenti dell’équipe;
evoluzione clinica e possibili cause alternative dell’evento.
Nel processo penale anche una spiegazione scientificamente plausibile deve essere tradotta in una ricostruzione giuridicamente coerente e verificabile.
Ricevere un avviso di garanzia può generare la comprensibile esigenza di spiegare immediatamente ciò che è accaduto. Una ricostruzione improvvisata, tuttavia, rischia di essere incompleta, imprecisa o incompatibile con documenti che il medico non ha ancora potuto esaminare integralmente.
Prima della valutazione difensiva è generalmente prudente:
non modificare o integrare autonomamente la documentazione sanitaria;
non predisporre relazioni retrospettive senza assistenza;
non contattare pazienti o familiari per discutere la ricostruzione dell’evento;
non rendere dichiarazioni tecniche senza conoscere gli atti disponibili;
non attendere la conclusione della consulenza del Pubblico Ministero per nominare un proprio esperto;
non presumere che la posizione del singolo coincida con quella della struttura o degli altri componenti dell’équipe.
Ogni posizione professionale deve essere esaminata autonomamente. Medici appartenenti alla stessa équipe possono avere ruoli, obblighi cautelari e interessi difensivi differenti.
La difesa nella responsabilità sanitaria non consiste nel negare genericamente l’errore. Richiede la scomposizione dell’accusa nei suoi elementi essenziali.
Occorre stabilire con precisione quale comportamento venga attribuito al medico: una diagnosi tardiva, un’omissione terapeutica, una scelta chirurgica, una carenza nel monitoraggio, una prescrizione farmacologica o il mancato intervento dinanzi a un aggravamento clinico.
Una contestazione indistinta, riferita genericamente all’intero reparto o all’équipe, non è sufficiente a dimostrare la responsabilità personale del singolo sanitario.
Non ogni esito sfavorevole dimostra una condotta colposa. È necessario individuare quale regola di diligenza, prudenza o perizia sarebbe stata violata e verificare se quella regola fosse concretamente applicabile nelle condizioni in cui il medico si trovava a operare.
La valutazione deve essere effettuata considerando le informazioni disponibili in quel momento, le condizioni del paziente, il grado di urgenza, le risorse concretamente accessibili e il ruolo professionale ricoperto.
Il comportamento non può essere giudicato con il vantaggio retrospettivo di chi conosce già l’esito.
Le linee guida rappresentano un riferimento importante, ma non sostituiscono l’analisi del caso concreto.
Occorre verificare:
quale linea guida fosse applicabile;
se fosse vigente al momento dei fatti;
se riguardasse realmente la situazione clinica esaminata;
se le caratteristiche del paziente imponessero di discostarsene;
se il sanitario l’abbia correttamente applicata;
se l’eventuale inosservanza abbia avuto effettiva rilevanza causale.
L’art. 590-sexies c.p. disciplina specifiche ipotesi di esclusione della punibilità legate all’imperizia e al rispetto di raccomandazioni adeguate al caso concreto. Non introduce, tuttavia, un automatismo: la linea guida deve essere individuata, interpretata e confrontata con le effettive condizioni cliniche.
Anche quando venga individuato un errore, resta necessario dimostrare che proprio quell’errore abbia determinato il decesso o le lesioni.
La domanda decisiva non è soltanto: “Il medico ha agito correttamente?”. Occorre chiedersi anche:
se il medico avesse tenuto la condotta indicata dall’accusa, l’evento sarebbe stato evitato?
La risposta non può fondarsi su una possibilità astratta o su una percentuale isolata. Deve considerare l’intera vicenda clinica, le patologie pregresse, le possibili evoluzioni naturali, le complicanze indipendenti dalla condotta e le ipotesi causali alternative.
È spesso su questo terreno che una contestazione inizialmente grave può essere radicalmente ridimensionata.
Nei procedimenti riguardanti interventi chirurgici, reparti complessi o successioni di turni, l’accusa tende talvolta a ricostruire la responsabilità in modo collettivo.
La responsabilità penale, invece, è personale.
Per ciascun professionista devono essere accertati:
il ruolo concretamente svolto;
le informazioni delle quali disponeva;
i poteri di intervento;
il momento in cui ha assunto o cessato la gestione del paziente;
la possibilità di riconoscere l’errore altrui;
l’esigibilità di una condotta alternativa.
Il principio di affidamento, la divisione dei compiti e gli obblighi del capo équipe devono essere valutati sulla base della concreta organizzazione dell’attività sanitaria, non attraverso formule astratte.
Per un approfondimento:
> Autopsia nella colpa medica: il momento decisivo in cui il medico può iniziare a difendersi
L’assistenza riguarda, in particolare, contestazioni relative a:
omicidio colposo e lesioni personali colpose;
omessa o ritardata diagnosi;
errori chirurgici;
complicanze anestesiologiche;
responsabilità ginecologica e ostetrica;
infezioni correlate all’assistenza;
errori terapeutici o farmacologici;
mancato monitoraggio post-operatorio;
responsabilità del pronto soccorso;
responsabilità del capo équipe;
errori nella gestione delle dimissioni;
alterazione, incompletezza o irregolarità della cartella clinica;
consenso informato con possibili conseguenze penali;
decesso verificatosi durante o dopo il trattamento sanitario.
Il primo passaggio consiste nell’esaminare l’avviso di garanzia, l’invito a nominare un difensore, l’eventuale informazione relativa all’accertamento tecnico e le date già fissate dall’autorità giudiziaria.
La vicenda viene ricostruita attraverso la documentazione sanitaria, la cronologia degli interventi, le condizioni del paziente e il ruolo del professionista.
Il consulente medico-legale viene affiancato, quando necessario, da uno specialista della branca coinvolta.
La competenza scientifica deve corrispondere esattamente alla questione clinica oggetto del procedimento.
Il difensore e i consulenti valutano i quesiti, partecipano alle operazioni, formulano osservazioni e verificano la completezza degli esami disposti.
All’esito dell’analisi vengono individuati i punti centrali della difesa: assenza della colpa, adeguatezza della scelta clinica, insussistenza del nesso causale, ruolo limitato del sanitario, cause alternative dell’evento o impossibilità di una diversa condotta.
L’obiettivo è intervenire prima che una ricostruzione provvisoria si consolidi negli atti dell’indagine.
Per approfondire le principali strategie difensive adottate nei procedimenti per colpa medica è possibile consultare la guida dedicata alla difesa del medico nel processo penale.
Molti procedimenti per responsabilità sanitaria vengono definiti durante le indagini preliminari. Perché ciò avvenga, tuttavia, la difesa deve fornire al Pubblico Ministero una lettura scientifica e giuridica alternativa, concreta e documentata.
Attendere passivamente il deposito della consulenza dell’accusa significa lasciare che:
i quesiti siano formulati senza contraddittorio;
i reperti vengano interpretati secondo una sola prospettiva;
la condotta del medico sia ricostruita senza il necessario contesto clinico;
eventuali spiegazioni alternative emergano soltanto quando l’impostazione investigativa è già consolidata.
La difesa tempestiva non garantisce un determinato esito, ma consente di esercitare pienamente le facoltà previste dalla legge e di sottoporre immediatamente all’autorità giudiziaria gli elementi favorevoli al sanitario.
Per comprendere la fase del procedimento sono inizialmente sufficienti:
l’atto ricevuto;
l’indicazione dell’autorità giudiziaria procedente;
l’eventuale data già fissata per autopsia o consulenza;
la qualifica professionale del sanitario;
una breve descrizione del ruolo svolto;
l’indicazione della struttura sanitaria coinvolta.
La documentazione clinica completa potrà essere esaminata successivamente e attraverso modalità adeguate alla natura riservata dei dati trattati.
L’Avv. Salvatore del Giudice è un avvocato penalista con studio a Napoli.
Assiste professionisti sanitari coinvolti in procedimenti per responsabilità medica penale, coordinando la strategia processuale con consulenti medico-legali e specialisti della disciplina clinica interessata.
L’attività professionale è accompagnata dallo studio della giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla pubblicazione di approfondimenti specialistici e dalla partecipazione a incontri e convegni dedicati alla responsabilità sanitaria.
Di seguito, i principali contributi pubblicati e i casi di studio:
No. L’avviso informa il sanitario dell’esistenza di un procedimento e gli consente di esercitare i propri diritti difensivi. La responsabilità dovrà essere accertata sulla base delle prove e secondo le regole del processo penale.
È necessario verificare immediatamente il termine indicato nell’atto, nominare il difensore e valutare la designazione di un consulente medico-legale o di uno specialista che possa partecipare alle operazioni.
Non necessariamente. La struttura, la compagnia assicurativa e i singoli sanitari possono avere posizioni e interessi differenti. Occorre verificare caso per caso l’eventuale presenza di conflitti e l’opportunità di una consulenza autonoma.
No. È necessario verificare che le raccomandazioni fossero applicabili e adeguate alle condizioni specifiche del paziente e che siano state concretamente rispettate.
No. La complicanza deve essere distinta dall’errore colposo. Anche in presenza di una condotta criticabile, l’accusa deve dimostrare il rapporto causale tra quella condotta e l’evento contestato.
La nomina dovrebbe essere valutata sin dalle prime attività tecniche, soprattutto quando è prevista un’autopsia o un accertamento irripetibile. Dopo la conclusione delle operazioni potrebbe non essere possibile ripetere tutti gli esami.
Sì. Lo Studio ha sede a Napoli e presta assistenza in procedimenti pendenti presso uffici giudiziari di altre città, organizzando la difesa e il necessario supporto tecnico sulla base delle esigenze del caso.