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responsabilità medica penale

responsabilità medica penale

Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nel settore della responsabilità medica penale ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, medici, enti sanitari pubblici o privati in relazione a casi di malpractice sanitaria. 
L'esperienza professionale maturata ha riguardato ogni ambito del settore della negligenza medica: l'omessa o errata diagnosi, gli errori chirurgici e di anestesia, le complicazioni post-operatorie, quelle relative al travaglio, al parto e della terapia antibiotica.
Al fine di garantire la migliore assistenza legale, lo Studio monitora costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di colpa medica e pubblica mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.
Inoltre, l'Avv. Del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in materia di responsabilità medica penale ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza.

Che cos’è la responsabilità medica penale?

La responsabilità medica penale è un ramo del diritto penale che riguarda i reati commessi dai medici e dagli esercenti le professioni sanitarie, nell’esercizio della propria attività professionale.

Sussiste una ipotesi di responsabilità medica penale allorquando un medico ponga in essere una condotta colposa (ad esempio, errore diagnostico, errata manovra, errore chirurgico) che determini una lesione psicofisica o il decesso del paziente.

Che cos'è la responsabilità medica penale
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Quando il medico è penalmente responsabile?

La responsabilità medica penale è stata ridefinita dalla cd. Legge Gelli Bianco che ha introdotto l'articolo 590 sexies del codice penale, rubricato "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario"
La disposizione stabilisce che "Se i fatti di cui agli articoli 589
 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".

Il medico risponderà penalmente delle lesioni personali o della morte del paziente solo nel caso in cui non abbia rispettato, nell'esercizio della propria attività professionale, le linee guida e le best practices che risultino adeguate al caso di specie.

Per un approfondimento vai qui.

linee guida e best practices

Le linee guida e le buone pratiche clinico assistenziali legge costituiscono il fulcro dell'architettura normativa e concettuale in tema di responsabilità penale del medico.

A seguito della disciplina di settore succedutasi nel tempo (la legge cosiddetta Balduzzi e, poi, la cosiddetta legge Gelli-Bianco), che ha introdotto il parametro di valutazione dell'operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sono imposte al giudice penale non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario alla luce di tale parametro, ma, ancor prima, un'indagine che tenga conto del medesimo parametro allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell'analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell'evento lesivo.

In questa direzione, è stata annullata una sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose addebitate a due sanitari, perché nella decisione si era trascurato di indicare a quali linee-guida o, in mancanza, a quali buone pratiche clinico-assistenziali si dovesse ispirare la descrizione del comportamento doveroso, di valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri in relazione al concreto rischio che si sarebbe dovuto evitare, e di specificare la natura ed il grado della colpa considerando se ed in quale misura la condotta del sanitario si fosse discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali.

Le c.d. linee guida sono solo un parametro di valutazione della condotta del medico, ma ciò non impedisce che una condotta difforme dalle linee guida possa essere ritenuta diligente, se nel caso di specie esistevano particolarità tali che imponevano di non osservarle.

Ai fini dell’applicabilità dell’ art. 590- sexies  c.p., in mancanza di linee – guida approvate ed emanate mediante il procedimento di cui all’ art. 5 l. n. 24 del 2017 , può farsi richiamo alle linee guida attualmente vigenti, considerandole alla stregua di buone pratiche clinico-assistenziali, pur nella consapevolezza che si tratta di una opzione ermeneutica non agevole ove si consideri che le linee guida differiscono notevolmente, sotto il profilo concettuale, prima ancora che tecnico-operativo, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sostanziandosi in raccomandazioni di comportamento clinico, sviluppate attraverso un processo sistematico di elaborazione concettuale, volto a offrire indicazioni utili ai medici nel decidere quale sia il percorso diagnostico-terapeutico più appropriato in specifiche circostanza cliniche (Cassazione penale , sez. IV , 21/03/2019 , n. 28102).

Quando il medico è penalmente responsabile?
Linee guida e best practices

L'evoluzione legislativa della responsabilità medica penale

In tema di responsabilità medica e, segnatamente, di responsabilità degli esercenti la professione medica per gli eventi dannosi cagionati nell'esecuzione della prestazione sanitaria sono intervenute molteplici riforme legislative.

Il Legislatore italiano ha infatti sempre mostrato particolare attenzione al settore, spinto soprattutto dall'esigenza di coniugare le istanze di tutela della salute pubblica alla necessità di arginare il diffondersi del ricorso alla cd. medicina difensiva.

In questo senso devono essere letti i due interventi legislativi, succedutisi a breve distanza di tempo, che hanno interessato la materia della responsabilità medica limitandone le ipotesi di rilevanza penale, dapprima con l'art. 3 della L. 189/2012, cd. Legge Balduzzi, e successivamente con L. 24/2017, cd. Legge Gelli Bianco che, oltre ad aver abrogato l'art. 3 della L. 189/2012 codificando il nuovo art. 590 sexies c.p., ha introdotto rilevanti novità anche, e per quel che riguarda il tema della responsabilità civile dell'esercente la professione medica codificando un doppio binario di responsabilità, di natura contrattuale per la struttura sanitaria e di natura extracontrattuale per il sanitario.

La legge Balduzzi

L'art. 3 della L. 8 novembre 2012 n. 189, cd legge Balduzzi, prevede che "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".

E' stata così introdotta una limitazione nell'ambito della colpa grave, entro la quale si è contenuta la responsabilità penale, qualora siano state rispettate le indicazioni accreditate dalla comunità scientifica.

Si tratta di una sostanziale esenzione da responsabilità penale nel caso di comportamenti del sanitario conformi alle linee guida ed alle buone pratiche cliniche che, sul versante della responsabilità civile, se non esonera, tuttavia comporta una riduzione, pur genericamente indicata, del danno risarcibile, nei termini quindi riferibili agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.

Si è voluto favorire la conoscenza e l'applicazione di quegli strumenti diagnostico-terapeutici frutto di esperienze scientifiche accreditate, che consentano tuttavia risposte flessibili ed adeguate al caso concreto: sono quindi da rifuggire sia l'ignoranza delle legis artis, sia la rinuncia a quella autonomia che contraddistingue ogni attività professionale la quale, per di più, deve sempre essere funzionale alla "tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo nonché al sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana"(articolo 3 Cod. Deont.).

La legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", cd. legge Gelli-Bianco, entrata in vigore in data 1 aprile 2017 e intervenuta a distanza di circa quattro anni dall'approvazione della cd. legge Balduzzi tentando di superarne le criticità emerse nella concreta applicazione giurisprudenziale.

La ratio della normativa era costituita dalla necessità di salvaguardare contemporaneamente una pluralità di interessi, apparentemente contrapposti: il diritto alla salute, la tutela della dignità professionale e personale dell'esercente la professione sanitaria, il contrasto alla medicina difensiva ed all'incremento della spesa pubblica in materia sanitaria.

La legge Gelli-Bianco

La legge Gelli - Bianco contiene norme che attengono alla responsabilità penale, a quella civile e ad aspetti attinenti al settore assicurativo.

L'art. 6 della legge 24/2017 ha introdotto nel codice penale l'art. 590 sexies rubricato "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario", che prevede: "Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettale le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico - assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".

E', quindi, prevista una causa di esclusione della punibilità in relazione ai delitti di omicidio colposo, ovvero di lesioni personali colpose, qualora:

a) l'evento si sia verificato a causa di imperizia, rimanendo escluse le ipotesi di negligenza e imprudenza, indipendentemente dal grado della colpa;

b) siano siate rispettale le raccomandazioni contenute nelle linee guida o - in mancanza - le buone pratiche clinico assistenziali (la cd. ars medica), che assumono, dunque, un rilievo suppletivo;

c) le linee guida o le buone pratiche risultino adeguate al caso di specie, in ragione delle peculiarità che lo stesso presenta.

Con riferimento alla normativa menzionata e alla successione di leggi nel tempo, la giurisprudenza di legittimità ha dettato i seguenti principi.

In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'abrogato art 3 comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, si configura come norma più favorevole rispetto all'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto (Cass. Pen. Sez. U. Sentenza n. 8770 del 21/12/2017 Ud. (dep. 22/022018 Presidente: Canzio G. Estensore: Vessichelli M. Relatore: Vessichelli Imputato: M. e altro).

L'intervenuta parziale "abolitio crimini" realizzata dall'art. 3 legge n. 189 del 2012 in relazione alle ipotesi di omicidio e lesioni colpose connotate da colpa lieve, comporta che, nei procedimenti relativi a tali reati, pendenti in sede di merito alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., deve procedere d'ufficio all'accertamento del grado della colpa, in particolare verificando se la condotta del sanitario poteva dirsi aderente ad accreditate linee guida (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 23283 del 11.05.2016 Ud. (dep. 06/06/2016 Presidente: Blaiotta RM. Estensore: Montagni A. Imputato: Denegri).

In tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall'art. 590-sexies, cod. pen. (introdotta dall'art. 6, comma secondo, della legge 8 marzo 2017, n. 24) - che, nel caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia dell'esercente la professione sanitaria, esclude la punibilità dell'agente il quale abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto - non trova applicazione: a) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; b) nelle situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; c) in relazione alle condotte che, sebbene collocate nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinale in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell'esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le raccomandazioni ufficiali (Cass. Pen. Sez. 4. Sentenza n. 28187 del 20/04/2017, dep. 07/06/2017. Presidente: Blaiotta RM. Estensore: Montagni A. Imputato: Tarabori).

L'evoluzione legislativa della responsabilità medica penale
La Legge Balduzzi
La Legge Gelli Bianco
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La giurisprudenza in tema di responsabilità medica penale

Cassazione penale , sez. IV , 03/02/2022 , n. 7849
In tema responsabilità medica, le linee guida definite e pubblicate ai sensi dell' art. 5 l. 8 marzo 2017, n. 24 , sono raccomandazioni di ordine generale, che contengono regole cautelari di massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è fatta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi alla specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della relazione terapeutica con il paziente.

Cassazione penale sez. IV, 15/01/2020, n. 12353

Con riguardo all'accertamento del nesso di causalità nel giudizio penale, dalla nozione di "causa" dell'evento, intesa quale antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato, nasce il concetto di giudizio controfattuale, che impone, dopo aver preliminarmente ricostruito con esattezza ciò che è accaduto (c.d. giudizio esplicativo), di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento. Posta questa premessa, in tema di responsabilità medica e, in particolare, nel caso di reato colposo omissivo improprio, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal Giudice in riferimento alla specifica attività che era stata richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale. Il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può infatti ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma dev'essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che dev'essere a sua volta fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto.

Cassazione penale , sez. V , 24/09/2020 , n. 34983
In tema di trattamento medico-chirurgico, risponde di omicidio preterintenzionale il medico che sottoponga il paziente ad un intervento, da cui consegua la morte di quest'ultimo, in assenza di finalità terapeutiche, ovvero per fini estranei alla tutela della salute del paziente, come nel caso in cui provochi coscientemente un'inutile mutilazione ovvero agisca per scopi diversi (scientifici, dimostrativi, didattici, esibizionistici o di natura estetica non accettati dal paziente), venendo meno, in tal caso, la natura ontologica stessa dell'atto medico. (Fattispecie relativa ad interventi chirurgici eseguiti al fine di ottenere indebiti rimborsi, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità degli imputati per omicidio preterintenzionale e non volontario, dovendosi escludere il dolo eventuale per non avere gli stessi aderito psichicamente all'evento morte, inteso come costo accettato della propria condotta secondo i criteri indicati da Sez. U, n. 38343 del 24/04/14, Espenhahn).

Cassazione penale , sez. IV , 11/02/2020 , n. 15258
In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, nel giudizio sulla gravità della colpa deve tenersi conto - oltre che delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione e della situazione specifica in cui si è trovato ad operare - della natura della regola cautelare violata, in quanto l'eventuale natura elastica della stessa, indicando un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, incide sulla esigibilità della condotta doverosa omessa, richiedendo il previo riconoscimento delle stesse da parte dell'agente.

Cassazione penale , sez. IV , 16/11/2018 , n. 412
In caso di annullamento con rinvio ai soli effetti civili per intervenuta prescrizione del reato della sentenza di appello, il giudice civile del rinvio è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del giudizio civile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio ai sensi dell' art. 622 c.p.p. la sentenza d'appello che aveva confermato la sentenza di condanna di tre medici per il reato di omicidio colposo, demandando al giudice del rinvio la selezione della norma più favorevole tra quella di cui all' art. 590-sexies c.p. e quella di cui all' art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158 ).

Cassazione penale , sez. IV , 16/10/2018 , n. 49884
In tema di responsabilità medica, poiché con la legge 8 marzo 2017, n. 24 , il legislatore ha inteso costruire un sistema istituzionale, pubblicistico, di regolazione dell'attività sanitaria, che ne assicuri lo svolgimento in modo uniforme e conforme ad evidenze scientifiche controllate, rappresentate dalle linee guida, è viziata la motivazione della sentenza che abbia recisamente escluso la rilevanza di queste ultime per non aver l'imputato soddisfatto il relativo onere di allegazione.

Cassazione penale , sez. IV , 22/06/2018 , n. 37794
In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, nelle more pubblicazione delle linee guida di cui all' art. 5 della legge n. 24 del 2017 , la rilevanza penale della condotta ai sensi dell' art. 590-sexies cod. pen. può essere valutata con esclusivo riferimento alle buone pratiche clinico assistenziali adeguate al caso concreto.

Cassazione penale , sez. IV , 22/06/2018 , n. 37794
In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, in base all' art. 2, quarto comma, cod. pen. , la motivazione della sentenza di merito deve indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza), appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali.

Cassazione penale , sez. IV , 26/04/2018 , n. 24384
In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 è viziata la motivazione della sentenza che ometta di valutare se la condotta del sanitario sia riconducibile a raccomandazioni previste da linee guida o a buone pratiche clinico assistenziali, se si sia discostata da tali parametri, se integri colpa per imperizia, ovvero per negligenza o imprudenza, e se la colpa sia da considerare lieve o grave.

Cassazione penale , sez. IV , 19/04/2018 , n. 36723
In tema di successione di leggi in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, in caso di errore dovuto ad imperizia non grave intervenuto nella fase esecutiva delle raccomandazioni previste dalle linee guida adeguate al caso specifico, la norma di cui all' art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189 ), prevedendo una parziale abolitio criminis, deve ritenersi più favorevole rispetto a quella di cui all' art. 590-sexies cod. pen. , introdotto dall' art. 6, legge 8 marzo 2017, n. 24 , che configura una mera causa di non punibilità.

Cassazione penale , sez. IV , 11/01/2018 , n. 6506
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 157, comma sesto, cod. pen. , nella parte in cui prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per le ipotesi di omicidio colposo realizzato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione all' art. 3 Cost. , in quanto la diversa individuazione dei termini di prescrizione rispetto all'omicidio colposo realizzato nell'esercizio delle professioni sanitarie si giustifica in ragione della mancanza di omogeneità delle fattispecie, stante la peculiarità delle ipotesi di responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario, confermata dai ripetuti interventi del legislatore in tale materia volti ad escludere, a determinate condizioni, la rilevanza penale della condotta o la punibilità dell'agente.

Cassazione penale , sez. un. , 21/12/2017 , n. 8770
In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell' art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 - pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia - non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto; ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente, l'esercente la professione sanitaria ha il dovere di discostarsene.

Cassazione penale , sez. un. , 21/12/2017 , n. 8770
In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'abrogato art. 3 comma 1, del d.l. n. 158 del 2012 , si configura come norma più favorevole rispetto all'art. 590-sexies c.p., introdotto dalla legge n. 24 del 2017 , sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto.

Cassazione penale , sez. un. , 21/12/2017 , n. 8770
In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'art. 590-sexies c.p., introdotto dall' art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24 , prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell' art. 589 o di quello dell'art. 590 cod. pen. , e operante nei soli casi in cui l'esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse; la suddetta causa di non punibilità non è applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l'atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall'esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse.

Cassazione penale , sez. IV , 19/10/2017 , n. 50078
Il secondo comma dell'art. 590-sexies c.p., introdotto dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli-Bianco), è norma più favorevole rispetto all'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, in quanto prevede una causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria collocata al di fuori dell'area di operatività della colpevolezza, operante – ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso) – nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta (anche gravemente) imperita nell'applicazione delle stesse. (Fattispecie di colpa grave per imperizia nell'esecuzione di un intervento di lifting).

Cassazione penale , sez. IV , 20/04/2017 , n. 28187
In tema di colpa medica, l'art. 6, comma secondo, l. 8 marzo 2017, n. 24 ha abrogato l'art. 3, comma primo, D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito, con modificazioni, dalla l. 8 novembre 2012, n. 189), il quale aveva escluso la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica; ne consegue la reviviscenza della previgente più severa normativa che non consentiva distinzioni connesse al grado della colpa, mentre per i fatti anteriori all'entrata in vigore del nuovo regime trova ancora applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., la citata normativa del 2012, in quanto più favorevole con riguardo alla limitazione della responsabilità ai soli casi di colpa grave.

Cassazione penale sez. IV, 20/04/2017, n.28187

In tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall'art. 590 sexies,c.p. (introdotta dall'art. 6, comma 2, l. 8 marzo 2017, n. 24) - che, nel caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia dell'esercente la professione sanitaria, esclude la punibilità dell'agente il quale abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto - non trova applicazione: a) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; b) nelle situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; c) in relazione alle condotte che, sebbene collocate nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell'esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le raccomandazioni ufficiali.

I casi di studio

La giurisprudenza in tema di responsabilità medica penale
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