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misure di prevenzione

Misure di prevenzione

Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nel settore delle misure di prevenzione disciplinate dal codice antimafia (d.lgs. 159/11) ed assiste le persone nei cui confronti viene proposta l’applicazione di misure di prevenzione sia personali che patrimoniali, i loro eredi o aventi causa (nei casi in cui la procedura preventiva venga avviata o proseguita dopo la morte del proposto) ed i terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati.
Al fine di garantire la migliore assistenza legale, lo Studio monitora costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di misure di prevenzione e pubblica mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.
Inoltre, l'Avv. Del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in materia di misure di prevenzione ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza.

1.Cosa sono le misure di prevenzione?

Le misure di prevenzione sono provvedimenti di natura amministrativa, sia personale che patrimoniale, che possono essere adottati nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose e che hanno la finalità di prevenire la commissione di reati o di confiscare beni illegittimamente acquisiti o comunque sproporzionati al reddito.

Le misure di prevenzione prescindono dall'esistenza di un procedimento penale o di una sentenza di condanna in sede penale a carico del destinatario del provvedimento, ed invero vengono definite misure ante delictum o praeter delictum.

Sebbene vengano definite misure "amministrative", le misure di prevenzione incidono notevolmente sulle libertà fondamentali del singolo e ciò in quanto comportano gravi limitazioni sia della sfera personale (applicazione di prescrizioni e divieti di accesso a determinati luoghi) che di quella patrimonale (confisca dell'intero patrimonio del proposto).

La competenza a decidere sulla adozione di una misura di prevenzione appartiene al tribunale per le misure di prevenzione, su impulso (proposta) del questore o del pubblico ministero.

Il procedimento di prevenzione si articola in un vero e proprio processo, nel quale possono essere esaminati consulenti tecnici, periti, collaboratori di giustizia e testimoni e che mira a verificare la sussistenza in capo al proposto di indici sintomatici di pericolosità sociale che costituiscono il presupposto per l'applicazione della misura preventiva.

Nei procedimenti di prevenzione però, a differenza del processo penale, non è richiesto all'accusa di "provare al di là di ogni ragionevole dubbio" la pericolosità sociale del proposto, risultando sufficiente a tal fine dimostrare la sussistenza anche solo di meri indizi ed elementi di fatto.

Come è evidente, la regola di giudizio del procedimento di prevenzione e l'assenza delle garanzie proprie del processo penale rendono, in molti casi, estremamente complesso organizzare e definire una efficace linea difensiva per il proposto.

Per questo è opportuno affidarsi a professionisti esperti in questo particolare e delicato settore del diritto.

cosa sono le misure di prevenzione?
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2. Quali sono e nei confronti di chi vengono adottate?

Le misure di prevenzione sono adottate nei confronti di persone ritenute pericolose, a causa delle loro condotte e comportamenti, per la sicurezza e l'ordine pubblico, anche a prescindere dalla commissione di uno specifico reato.

La finalità delle misure di prevenzione è quella di prevenire la commissione di reati o di impedire che si creino situazioni di pericolo per la collettività.

Le misure di prevenzione sono:

1) obbligo di dimora o di soggiorno in un determinato luogo;
2) divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone;
3) obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti;
4) sorveglianza speciale con l'utilizzo di strumenti elettronici;
5) divieto di detenere o portare armi;
6) divieto di svolgere determinate attività o professioni.
Le misure di prevenzione vengono adottate, a seguito di un procedimento giudiziario, del giudice della prevenzione e possono essere revocate o modificate in considerazione del venir meno o della attenuazione dei presupposti applicativi iniziali.

In particolare, le misure di prevenzione possono essere adottate nei confronti dei seguenti soggetti: 

a) indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

b) soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all’articolo 418 del codice penale;

c) soggetti di cui all'articolo 1; (la Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera c), nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal presente capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lettera a).

d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

e) coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) gli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) le persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

3. Le misure di prevenzione patrimoniale

Il D.Lgs. 159/2011, noto come "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", disciplina le misure di prevenzione patrimoniale nel contesto della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione.

Tra le misure di prevenzione patrimoniale previste dal D.Lgs. 159/2011 troviamo:

a) Il sequestro preventivo: un provvedimento giudiziario con il quale si sospende la disponibilità di beni e valori ritenuti di provenienza illecita.

b) Il sequestro finalizzato alla confisca: un provvedimento giudiziario che dispone la confisca di beni e valori di provenienza illecita.

c) Il sequestro conservativo: un provvedimento giudiziario volto a preservare i beni sequestrati per evitarne la dispersione o la sottrazione.

d) L'amministrazione controllata: un provvedimento giudiziario che prevede la nomina di un amministratore giudiziario per gestire l'azienda o la società sequestrata.

e) L'interdizione: una misura che limita l'attività imprenditoriale di un soggetto ritenuto a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.

f) Il divieto di assumere o mantenere incarichi in pubbliche amministrazioni: una misura che impedisce a un soggetto di svolgere attività lavorativa o di ricoprire incarichi all'interno della pubblica amministrazione.

Negli ultimi anni, il ricorso alla adozione di misure di prevenzione patrimoniale è aumentato esponenzialmente, basti pensare ad esempio alla figura del cd. "evasore fiscale socialmente pericoloso"-

La materia è disciplinata dal titolo II, capo I (artt. 16 all’art. 30-ter) del codice antimafia.

L'obiettivo delle misure di prevenzione patrimoniale è quello di sottrarre al proposto o al terzo interessato beni acquistati con i proventi di attività illecite o mediante il ricorso ad esborsi non proporzionati rispetto alla loro capacità reddituale

Quali sono?
Misure patrimoniali

4. La revocazione della confisca

La revocazione della confisca di prevenzione è un procedimento di natura giurisdizionale disciplinato dall'art. 28 del codice antimafia, attraverso il quale si richiede la restituzione di beni confiscati dalle autorità competenti in materia di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

La confisca di prevenzione è una misura prevista dal codice antimafia che consente di sottrarre beni di provenienza illecita, riconducibili ad attività criminali, al fine di prevenire la commissione di reati.

La revocazione della confisca di prevenzione può essere richiesta dal proposto o dal terzo legittimo titolare del bene confiscato, qualora questi dimostri l'insussistenza dei presupposti originari di applicazione della misura patrimoniale.

La richiesta di revocazione va presentata al giudice che ha pronunciato la decisione definitiva sulla confisca di prevenzione in uno dei tre casi di seguito indicati:

a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato

Revocazione
La giurisprudenza
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5. La giurisprudenza in tema di misure di prevenzione
 

Cassazione penale , sez. II , 17/11/2022 , n. 2156

In materia di misure di prevenzione, la richiesta di controllo giudiziario dell'azienda ai sensi dell' art. 34-bis, comma 6, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 , può essere proposta dal destinatario del rigetto della richiesta di iscrizione nelle c.d.  white list o del suo rinnovo, in ragione dell'equivalenza dei presupposti legittimanti il diniego di quella iscrizione con quelli a fondamento dell'interdittiva antimafia.
 

Cassazione penale , sez. V , 27/09/2022 , n. 40415

In tema di misure di prevenzione reali, il divieto di applicazione retroattiva della confisca per equivalente, derivante dalla natura sanzionatoria dell'istituto, non si traduce nell'impossibilità di ablazione dei beni di cui il proposto abbia acquisito la disponibilità, diretta o indiretta, anteriormente alla manifestazione della sua pericolosità, ma nell'inapplicabilità della misura ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione che tale misura ha introdotto.
 

Cassazione penale , sez. I , 14/09/2022 , n. 1446

In tema di misure di prevenzione personali, ai fini della determinazione del giudice competente per territorio in relazione a una proposta formulata ex  art. 4, comma 1, lett. b), d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 , nei confronti di soggetti indiziati di uno dei delitti previsti dall' art. 51, comma 3-bis, c.p.p. , deve aversi riguardo al luogo di consumazione del reato che integra la manifestazione di pericolosità soggettiva e non a quello in cui opera in prevalenza l'organismo associativo, in ragione del criterio di localizzazione giurisdizionale del fatto di cui all' art. 8 c.p.p.
 

Cassazione penale , sez. I , 09/09/2022 , n. 43878

In tema di misure di prevenzione personali, spetta al giudice del gravame, pendente l'impugnazione avverso il provvedimento applicativo della misura, la competenza a decidere sull'istanza di rivalutazione della pericolosità sociale del proposto all'esito della cessata detenzione ultrabiennale, ai sensi dell' art. 14, comma 2-ter, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 . (Fattispecie relativa a istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale).
 

Cassazione penale , sez. V , 23/06/2022 , n. 37297

In tema di confisca di prevenzione, il terzo che intende rivendicare l'effettiva disponibilità del bene, ritenuto fittiziamente intestato al proposto, può giustificare la ravvisata sproporzione tra quanto posseduto e la propria capacità economica adducendo proventi da evasione fiscale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora ne ricorrano i presupposti, ben potrà disporsi, nella sede propria, un'ablazione nei confronti del terzo in relazione alle sue condotte).
 

Cassazione penale , sez. un. , 26/05/2022 , n. 43668

In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell' art. 28 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 , è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.
 

Cassazione penale , sez. V , 26/05/2022 , n. 24930

In tema di sequestro e confisca di prevenzione, una volta dimostrata la sproporzione tra redditi e investimenti, l'onere difensivo della dimostrazione della legittima provenienza di un bene non può essere assolto dalla mera allegazione di una plusvalenza derivante dalla operazione commerciale di acquisto e rivendita di altro bene di proprietà del destinatario della misura, laddove manchi la giustificazione della provenienza delle risorse utilizzate per l'acquisizione del bene stesso. (Fattispecie relativa all'acquisto di immobile, avvenuta con denaro provento dell'attività, lecita, di distribuzione di carburante, frutto, a sua volta, di un iniziale investimento di proventi illeciti).
 

Cassazione penale , sez. I , 03/05/2022 , n. 37678

In tema di misure di prevenzione, la prescrizione accessoria aggiuntiva dell'obbligo di presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza è applicabile esclusivamente al sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno.
 

Cassazione penale , sez. II , 28/04/2022 , n. 25042

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, volte a colpire patrimoni non minimi, ma cospicui e sproporzionati rispetto a redditi leciti, non assumono rilievo, ai fini dell'accertamento della sproporzione tra il valore degli acquisti e i redditi e le attività dichiarate, i paramenti introdotti dalla normativa sul reddito di cittadinanza - riferibile a famiglie in difficoltà economica - e riveste mero valore indiziario la spesa media calcolata in base ai parametri ISTAT.
 

Cassazione penale , sez. II , 28/04/2022 , n. 25042

In tema di misure di prevenzione, la lettura tassativizzante della categoria di pericolosità generica di cui all' art. 1, comma 1, lett. b), d.lg. n. 6 settembre 2011 n. 159 , affermata nella sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019 , alla luce dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, 23 febbraio 2017, ricorso n. 43395/09 , trova applicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, la quale ha recepito l'interpretazione consolidata che la Corte di cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficiente determinatezza della fattispecie, nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione.


Cassazione penale , sez. II , 28/04/2022 , n. 25042
Il giudizio di prevenzione è funzionale a valutare la condizione di pericolosità sociale del prevenuto e non presuppone un compiuto accertamento della responsabilità penale, sicché la presunzione di innocenza è violata dall'utilizzo, nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione, di un lessico evocativo della colpevolezza pur in assenza di condanna.

Cassazione penale , sez. V , 01/04/2022 , n. 23391
In tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione ex art. 28 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 , da presentarsi nelle forme di cui all' art. 630 e ss. c.p.p. , deve essere proposto nel termine di quindici giorni ai sensi dell' art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che, non trovando applicazione la limitazione stabilita dall' art. 10, comma 3, d.lg. n. 159 del 2011 in ordine ai motivi deducibili in cassazione, deve essere l'applicazione del più breve termine di dieci giorni ivi previsto).

Cassazione penale , sez. II , 01/04/2022 , n. 24311
In sede di verifica dei diritti vantati dai terzi sui beni oggetto di confisca di prevenzione, non è tardiva la produzione di documenti effettuata con l'atto di opposizione, posto che il divieto di cui all' art. 59, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , riguarda i soli documenti nuovi prodotti all'udienza fissata per la verifica dei crediti.

Cassazione penale , sez. V , 01/04/2022 , n. 23388
In tema di misure di prevenzione personali, la sospensione della esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per effetto della detenzione per espiazione pena non preclude all'interessato la proposizione dell'istanza di revoca ai sensi dell' art. 11, comma 2, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 , purché sostenuta da un interesse concreto e attuale comprovato dal richiedente la revoca.

Cassazione penale , sez. II , 31/03/2022 , n. 19329
In tema di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione in modo stabile e continuativo per esigenze di lavoro e la sua revoca, implicando un giudizio, rispettivamente, di ridotta o aumentata pericolosità del proposto e una modifica permanente delle prescrizioni, rientra nella previsione di cui all' art. 11, comma 2, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 e non in quella di cui all' art. 12 del medesimo decreto, sicché, in assenza di specifica regolamentazione, trova applicazione il procedimento ordinario di cui all' art. 7 d.lg. n. 159 del 2011 , che postula che la decisione sia presa con la garanzia del contraddittorio tra le parti.

Cassazione penale , sez. I , 28/02/2022 , n. 20161
Il provvedimento con il quale il tribunale per le misure di prevenzione abbia disposto la messa in liquidazione di società oggetto di confisca, già ammessa al programma di prosecuzione aziendale ai sensi dell' art. 41 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 , è impugnabile davanti alla corte di appello.

Cassazione penale , sez. II , 25/02/2022 , n. 15483
In tema di misure di prevenzione, l'astratta compatibilità tra la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'affidamento in prova al servizio sociale non esime il giudice del procedimento di prevenzione dall'obbligo di valutare, in concreto, la possibilità della contemporanea esecuzione, nei confronti del medesimo soggetto, di misure coercitive diverse, in quanto, ferma restando la plausibilità di un giudizio di pericolosità compiuto sugli stessi presupposti fattuali, ma a fini diversi, è necessario che il giudice del procedimento di prevenzione supporti con elementi concreti il giudizio sull'attuale pericolosità del proposto, adeguando la motivazione del provvedimento alla situazione specifica.

Cassazione penale , sez. II , 25/02/2022 , n. 11351
E' manifestamente infondata la q.l.c. degli artt. 18,  29,  34-ter d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 , per contrasto con gli artt. 3 , 24, comma 2 , 27, comma 2 , 111, commi 1 e 2, Cost. e 6, § 1, Cedu , nella parte in cui non è previsto, rispetto al momento della cessazione della pericolosità del proposto, un termine di decadenza dell'azione propositiva o di prescrizione della misura di prevenzione, posto che costituisce presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la sussistenza della pericolosità al momento dell'acquisto del bene, che a quest'ultimo si trasferisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile, poiché frutto dell'illecita acquisizione da parte del soggetto pericoloso.

Cassazione penale , sez. I , 08/02/2022 , n. 36343
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento con cui il tribunale competente approvi il programma di gestione dell'azienda sequestrata ovvero disponga la messa in liquidazione dell'impresa ex  art. 41 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. non è autonomamente impugnabile, avendo natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria.

Cassazione penale , sez. VI , 02/02/2022 , n. 12510
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora venga presentata domanda di ammissione allo stato passivo da parte del terzo creditore, il tribunale è tenuto, in ordine logico, a verificare in primis il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, solo all'esito, gli elementi dimostrativi di buona fede addotti dal creditore, anche alla luce dei parametri indicati dal comma 3 dell' art. 52, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 . (Fattispecie relativa alla domanda di insinuazione al passivo di un credito da lavoro dipendente).

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