Lo Studio dell'avvocato penalista Salvatore del Giudice è specializzato nei reati di falso ed ha affrontato numerosi e delicati processi in materia.
Al fine di garantire la migliore assistenza legale, lo Studio monitora costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati falso e pubblica mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.
Inoltre, l'Avv. Del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni sul tema ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza.
Indice
1. I reati di falso: premessa.
2. Quando si ha falsità materiale e quando falsità ideologica?
3. Il falso materiale e ideologico commesso dal pubblico ufficiale.
4. Il falso materiale e ideologico commesso dal privato.
5. Gli atti che fanno fede fino a querela di falso (art. 477 co. 2 c.p.).
6. Uso di un atto falso (art. 489 c.p.).
7. Green pass falso: è reato? Se sì, chi lo commette?
7.1. Green pass falso: il reato di sostituzione di persona del privato (art. 494 c.p.).
I reati di falso sono puniti dagli artt. 476 ss. del codice penale in quanto ritenuti offensivi della fede pubblica intesa come la fiducia che la collettività naturalmente ripone nell’autenticità dei documenti – soprattutto quelli pubblici – e l’aspettativa che i contenuti di un atto che liberamente circola corrispondano alla verità.
Ciò premesso, le pene previste sono diverse a seconda del tipo di documento falsificato, dell’autore del reato e della modalità in cui si realizza il falso.
I reati di falsità materiale si distinguono da quelli di falsità ideologica.
Il falso materiale è un atto che non avrebbe potuto essere formato a causa dell’assenza in capo all’autore del relativo potere di redigerlo. Un falso materiale è, quindi, un atto non genuino, perché contraffatto o perché provenuto da un soggetto diverso da quello legittimamente abilitato alla formazione del documento: tutte le volte che l’autore apparente non corrisponde all’autore reale e tutte le volte che il documento contiene alterazioni tali da modificarne la struttura essenziale, il documento costituisce un falso materiale.
Un falso materiale, pertanto, è commesso sia nell’ipotesi in cui il documento sia redatto da un soggetto che non è abilitato a farlo sia nell’ipotesi in cui ne siano contraffatti i contenuti da parte del soggetto che ha il potere di redigerlo: nell’un caso il potere di redazione dell’atto manca del tutto; nell’altro, se ne fa un cattivo esercizio e ne deriva una sostanziale alterazione del documento.
Il falso ideologico consiste, invece, in un documento che contiene dichiarazioni mendaci: a differenza del falso materiale, non è stato oggetto né di contraffazione né di alterazione, in quanto viene tendenzialmente predisposto da un soggetto legittimato a farlo e che, tuttavia, documenta fatti (o condizioni) non corrispondenti al vero.
Un pubblico ufficiale (si vd. § prec.) può commettere tanto un reato di falso materiale quanto un reato di falso ideologico.
Il reato di falso materiale è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale che alteri il contenuto di un atto pubblico (art. 476 c.p.), di un certificato o un’autorizzazione amministrativa (art. 477 c.p.) o anche di copie autentiche di atti pubblici o privati (art. 478 c.p.) che tengono luogo dei relativi originali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Pen., n. 18015 del 29 aprile 2015) il reato di falso in atti pubblici (o ad essi equiparati) è escluso quando l’alterazione del documento ufficiale sia tale da costituire una grossolana falsificazione e, in quanto tale, sia percepibile da chiunque: si tratta dei cd. “falsi innocui”.
Integra invece il reato di falso (materiale) in atto pubblico la condotta di modificazione posteriore di un documento che ha natura di atto pubblico e che ha acquisito definitività nel momento in cui è stato prodotto.
Si pensi ad un medico che modifichi una cartella clinica mediante una successiva integrazione, sebbene corrispondente al vero: secondo la Corte di Cassazione, infatti, la cartella clinica diventa definitiva e, pertanto, immodificabile in ogni suo aspetto nel momento in cui l’autore la predispone (in tal senso Cass. Pen., n. 37314 dell’11 settembre 2013); in tal caso il medico ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio e la cartella clinica ha natura di atto pubblico.
Le pene per il reato di falso materiale commesse da un pubblico ufficiale sono differenziate a seconda del tipo di documento falsificato. Se si tratta di un atto pubblico, il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da 1 a 6 anni (art. 476 c.p.). Se si tratta di un certificato o di un’autorizzazione amministrativa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 477 c.p.). Se si tratta di copie autentiche, la pena prevista è quella della reclusione da 1 a 4 anni (art. 478 c.p.).
La pena della reclusione da 1 a 6 anni stabilita dall’art. 476 c.p. per la condotta di falso materiale in atto pubblico si applica anche all’ipotesi in cui il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, commetta un falso ideologico.
Un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 479 c.p., commette il reato di falso ideologico quando attesta il falso in un atto pubblico: sussiste il reato di falso ideologico in atto pubblico se il documento che il pubblico ufficiale riceve o redige, mentre esercita la sua funzione (pubblica), contiene dichiarazioni omesse, alterate o false.
Se, tuttavia, il pubblico ufficiale si limita a riportare fedelmente nel documento le dichiarazioni a lui rese da un privato, qualora dovessero rivelarsi mendaci, il pubblico ufficiale non risponde del reato di falso ideologico. Si pensi al caso di un notaio che trasponga nell’atto redatto le dichiarazioni riferite dal cliente: il documento del notaio si presenta come la mera riproduzione delle attestazioni del privato sicché l’esclusivo autore del falso ideologico è il privato (ai sensi dell’art. 482 c.p.).
In casi simili – si pensi anche all’ipotesi di un medico che referta la (falsa) dichiarazione del paziente, giunto al Pronto Soccorso tumefatto, circa l’origine delle lesioni che riporta – il pubblico ufficiale è stato indotto in errore dalla condotta del privato.
Trova applicazione, pertanto, il principio generale di cui all’art. 48 c.p. secondo cui, se il fatto di reato è commesso per effetto di un inganno, del reato risponde esclusivamente colui che ha dato origine all’inganno: proprio questo accade nei reati di falso materialmente commessi dal pubblico ufficiale ma originati dall’induzione in errore o in inganno del privato.
Il pubblico ufficiale, dunque, commette il reato di falso ideologico in atto pubblico solo se attesta fatti della cui veridicità ha l’obbligo di accertarsi nell’esercizio delle proprie funzioni.
Di conseguenza, purché sussista il reato di falso ideologico, il pubblico ufficiale deve aver disatteso l’obbligo impostogli dalla legge di procedere, prima della redazione dell’atto pubblico, ad un’autonoma verifica delle dichiarazioni rese dal privato: se l’obbligo non c’è, il pubblico ufficiale non è responsabile del contenuto dell’atto e, quindi, del falso che eventualmente ne deriva.
L’art. 480 c.p., analogamente, dispone che, se il pubblico ufficiale rilascia un certificato o un’autorizzazione (amministrativa) in cui sono attestati fatti della cui autenticità il pubblico ufficiale non si sincera, il reato di falso ideologico sussiste: in questo caso la pena è la reclusione da 3 mesi a 2 anni.
L’art. 482 c.p. punisce per le medesime condotte anche i privati.
Ciò vuol dire che anche un privato, alla stregua di un pubblico ufficiale, può realizzare il reato di falsità materiale previsto dagli artt. 476, 477 e 478 c.p.: l’art. 482 c.p. incrimina la condotta del privato che altera o manomette un atto pubblico (un certificato o un’autorizzazione amministrativa o anche una copia autentica di atto pubblico) così da produrre un falso materiale.
Le pene per il reato di falso materiale commesso dal privato sono, tuttavia, ridotte della metà rispetto a quelle previste per la medesima condotta realizzata da un pubblico ufficiale.
La scelta del legislatore di punire più gravemente i reati di falso materiale commessi dal pubblico ufficiale dipende dalla maggiore riprovevolezza della condotta del pubblico ufficiale che, in ragione dell’esercizio di funzioni pubbliche, dovrebbe essere irreprensibile, soprattutto per le fiduciose aspettative che i cittadini ripongono nell’amministrazione pubblica.
L’art. 483 c.p. allo stesso modo punisce i privati che si rendono responsabili del reato di falsità ideologica: incrimina, in particolare, la condotta del privato che, rivolgendosi ad un pubblico ufficiale, rende false dichiarazioni destinate ad essere attestate in un atto pubblico. In tale ipotesi la pena prevista dall’art. 483 c.p. per la condotta del privato è quella della reclusione fino a 2 anni.
Si ponga il caso che un privato, al fine di ottenere l’erogazione di fondi pubblici, simuli l’attestazione ISEE che deve presentare per la relativa richiesta: l’auto-dichiarazione del privato, in quanto destinata a costituire la prova della sua effettiva condizione reddituale, integra il reato di falso ideologico, se falsificata.
L’art. 476 co. 2 stabilisce che, se la falsificazione ha ad oggetto un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, la pena è aggravata: è prevista, infatti, la reclusione da 3 a 10 anni.
Gli atti pubblici, in quanto tali, hanno valenza probatoria, secondo il disposto dell’art. 2700 c.c.: tale norma riconosce all’atto pubblico la funzione di piena prova della sua provenienza (da un pubblico ufficiale) e dei suoi contenuti.
Ciò vuol dire che, se l’atto pubblico si rivela falso, esiste sempre la possibilità di sporgere querela per falso (come conferma l’art. 221 c.p.c.) al fine di accertare la verità dei fatti contenuti nell’atto.
Gli atti pubblici assistiti da fede privilegiata sono quegli atti risultanti dall’esercizio della potestà certificatrice in capo ai pubblici ufficiali che li redigono e volti ad accertare l’attività compiuta dallo stesso pubblico ufficiale o avvenuta in sua presenza.
Ne consegue che si considerano autentici, e quindi hanno efficacia probatoria in ogni giudizio, finché non se ne accerta formalmente la falsità con la proposizione di una querela per falso.
L’art. 489 c.p. punisce la condotta di chi si limita ad utilizzare e, quindi, a favorire la circolazione di un atto della cui falsità è consapevole.
La norma, infatti, specifica che la previsione incriminatrice si rivolge a quanti non abbiano contribuito alla realizzazione della condotta da cui è scaturito l’atto falso.
Si immagini che Tizio, in possesso di un green pass che altri hanno falsificato, lo esibisca dinnanzi al vigilante preposto al controllo sull’uscio del ristorante: tale condotta che si esaurisce nell’esibizione di un certificato che Tizio non ha personalmente falsificato ma che sa essere falso integra il reato di uso di un atto falso di cui all’art. 489 c.p. (ma non risponderà di nessuno dei reati di falsità previsti dal c.p.).
E ciò in quanto, secondo la Corte di Cassazione (ex multis Cass. Pen., n. 30740 del 12 luglio 2019), la nozione di “uso [di un fatto falso]” è ampia al punto da ricomprendere qualunque genere di utilizzazione del documento falso e, dunque, anche la mera esibizione: in base a questo principio sussiste il reato di uso di un atto falso anche a carico di un soggetto che, ad un controllo della Polizia Stradale, esibisca una patente di guida o un libretto di circolazione falsi, sempreché sia consapevole della falsità di cui sono affetti i documenti.
Va rilevato che, per espressa disposizione legislativa, il reato di uso di un atto falso di cui all’art. 489 c.p. non si configura se l’utilizzatore ha partecipato anche alla prodromica condotta di realizzazione dell’atto falso.
La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che il concorso nei reati di falso esclude la possibilità di punire il conseguente utilizzo dell’atto falso da parte del soggetto che sia stato al tempo stesso autore della falsità e utilizzatore del documento falso (cfr. Cass. Pen., n. 65 del 4 gennaio 2006).
L’esibizione del cd. Green Pass – la certificazione che attesta l’avvenuta somministrazione delle previste dosi di vaccino contro il Covid-19 – dal 6 agosto 2021 è divenuta obbligatoria per accedere in tutti i luoghi chiusi maggiormente esposti al rischio di assembramenti (come i cinema e gli impianti sportivi, ad esempio). È stata intensa, da quel momento in poi, l’attività di controllo finalizzata all’accertamento della veridicità dei green pass di volta in volta esibiti.
La falsificazione del green pass integra i reati di falso previsti dalle norme del codice penale.
La falsificazione del green pass ad opera di un pubblico ufficiale sembra rientrare nell’ipotesi di reato prevista dall’art. 479 c.p. (si vd. supra).
Se un pubblico ufficiale attesta falsamente la sussistenza delle condizioni per il rilascio del green pass commette il reato di falso ideologico in atto pubblico.
L’art. 357 c.p. fornisce la definizione di “pubblico ufficiale” agli effetti della legge penale. È pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione, sia essa di carattere legislativo, giudiziario o amministrativo. Alla posizione del pubblico ufficiale è equiparata quella dell’incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p. secondo cui è da ritenersi tale chiunque, a qualunque titolo, presti o eroghi un pubblico servizio.
Che differenza c’è allora tra funzione pubblica e servizio pubblico e, di conseguenza, tra pubblico ufficiale e incaricato di servizio pubblico?
Il co. 2 dell’art. 358 c.p. stabilisce che la prestazione di un servizio pubblico è un’attività sostanzialmente analoga all’esercizio di una funzione pubblica ma è sprovvista di tutti i poteri correlati a quest’ultima (a titolo esemplificativo, il Carabiniere è un pubblico ufficiale mentre il dipendente di un ufficio postale è un incaricato di pubblico servizio).
Va ribadito che sia il pubblico ufficiale sia l’incaricato di pubblico servizio, in quanto equiparati agli effetti della legge penale, possono commettere i reati di falso previsti dagli artt. 476 e 477 c.p. per espressa disposizione dell’art. 493 c.p. che stabilisce che tali norme incriminatrici si applicano anche “agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni”.
È del tutto evidente che nel reato di cui all’art. 477 c.p., con riferimento alla falsificazione dei green pass, sono coinvolti prevalentemente – come rivelano le cronache giornalistiche – i medici e il personale dell’amministrazione sanitaria in quanto incaricati di pubblico servizio.
Il reato di falsificazione del green pass può avere come responsabile anche il solo privato. Si pensi al caso in cui Tizio, resosi conto dell’imminente scadenza del proprio green pass e non intenzionato a sottoporsi alla somministrazione di un’ulteriore dose di vaccino, alteri i dati ufficiali contenuti nel certificato (ad esempio ricorrendo a programmi come photoshop o simili) in modo che risulti una data di scadenza meno prossima.
In questa ipotesi il reato contestabile al privato è quello di falso materiale in atto pubblico.
Ricorre l’ipotesi di reato di cui all’art. 494 c.p. se un cittadino, sprovvisto del proprio green pass, utilizza quello di un’altra persona.
La norma richiede che l’autore della condotta persegua un vantaggio personale o rechi ad altri un danno: né il vantaggio né il danno devono avere necessariamente natura economica.
Su tali presupposti, è del tutto possibile che l’esibizione del green pass altrui integri il reato di sostituzione di persona: di fatto, un soggetto che approfitti del certificato verde altrui, attribuendosi un falso nome e un falso stato, non ne ricava un vantaggio di natura patrimoniale ma consegue esclusivamente il beneficio di poter entrare liberamente nei luoghi ad accesso limitato.
L’utilizzo del green pass di un altro presuppone, dunque, che l’utilizzatore ne assuma illegittimamente l’identità, inducendo in errore i preposti al controllo.
Il reato di sostituzione di persona da parte dell’utilizzatore del green pass altrui si consuma anche nell’ipotesi in cui non ottenga il vantaggio che sperava; si faccia il caso che Tizio, all’ingresso del cinema, esibisca il green pass di Sempronio, ma venga immediatamente scoperto dai preposti al controllo. È evidente che in questo caso Tizio non sia riuscito ad entrare nel cinema ma tuttavia, sebbene il suo intento (che costituisce in questa ipotesi il dolo specifico del reato di sostituzione di persona) non si sia realizzato, ha comunque commesso il reato di cui all’art. 494 c.p. (cfr. Cass. pen., n. 11087 del 16 marzo 2015).
La pena prevista dall’art. 494 c.p. – e quindi il rischio in tutti i casi di fraudolento utilizzo di un green pass altrui – è la reclusione fino ad 1 anno.
Cassazione penale , sez. V , 04/04/2022 , n. 18396
Il verbale di arresto, in quanto atto pubblico, attesta la veridicità di tutti i fatti in esso esposti, sicché il delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici può avere ad oggetto ogni circostanza in esso falsamente rappresentata, anche se non direttamente attinente alla funzione probatoria dell'atto - che è quella di documentare l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'arresto - o connessa alla sua natura di atto irripetibile.
Cassazione penale , sez. V , 17/02/2022 , n. 17089
La nozione di atto pubblico è, agli effetti penali, più ampia di quella desumibile dall' art. 2699 c.c. , rientrandovi anche gli atti non redatti da pubblici ufficiali, che abbiano l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, a prescindere dal fatto che il loro contenuto sia integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne costituisca solo il presupposto implicito necessario. (Fattispecie relativa a falso in certificato di collaudo statico, redatto da professionista iscritto all'albo degli ingegneri).
Cassazione penale , sez. V , 23/11/2021 , n. 10671
In tema di falso documentale, l'apposizione su un provvedimento giurisdizionale, da parte del giudice estensore, della firma apocrifa del presidente del collegio, quand'anche quest'ultimo sia consenziente, integra la condotta aggravata prevista, per i documenti dotati di fede privilegiata, dall' art. 476, comma 2, c.p. , in quanto tale sottoscrizione è destinata, nei termini indicati dall' art. 2700 c.c. , sia a documentare un fatto compiuto dal pubblico ufficiale, attestando lo svolgimento delle funzioni pubblicistiche di verifica che l'ordinamento assegna al presidente del collegio, sia a comprovare la provenienza del provvedimento dai pubblici ufficiali che hanno concorso alla sua formazione.
Cassazione penale , sez. I , 21/10/2021 , n. 42441
Integrano il delitto previsto dall' art. 5, comma 8-bis, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 le sole condotte di falsificazione materiale, consistenti in contraffazioni o alterazioni di documenti relativi alla richiesta di emersione del lavoro di cittadini extracomunitari, allo scopo di fare ottenere loro il rilascio del permesso di soggiorno. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato nella condotta di colui che presentava richieste di emersione lavorativa di cittadini extracomunitari, intestando il contratto a datori di lavoro esistenti ed allegando documenti di identità autentici, ricevuti da soggetti inconsapevoli dell'utilizzo effettuato, cui non faceva seguire l'assunzione, versandosi in ipotesi di falsità ideologica).
Cassazione penale , sez. II , 21/10/2021 , n. 40756
Il verbale di udienza non ha valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del suo contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all' art. 2, comma 2, c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che la falsità del verbale deve essere accertata sulla base dell'univoca capacità dimostrativa delle prove raccolte, attraverso un percorso argomentativo razionale, rigoroso e privo di vizi logici).
Cassazione penale , sez. VI , 19/10/2021 , n. 44701
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all' art. 483 c.p. , la formazione di un falso preventivo di spesa nell'ambito di una procedura di gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, trattandosi di informazioni aggiuntive, richieste al solo fine di escludere l'anomalia dell'offerta, per le quali la normativa non richiede una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 .
Cassazione penale , sez. V , 14/10/2021 , n. 45012
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva diretta al pubblico registro automobilistico, dichiari falsamente di voler esportare un veicolo in paesi esterni all'Unione Europea.
Cassazione penale , sez. II , 23/09/2021 , n. 283
È invalida la notificazione di un atto (nella specie, citazione dell'imputato per il giudizio d'appello) di cui manchi la relata nel fascicolo, a nulla rilevando una successiva dichiarazione dell'ufficiale notificatore attestante l'avvenuta rituale esecuzione dell'incombente, in quanto la disciplina delle notificazioni nel procedimento penale è regolata da disposizioni e meccanismi formali, sicché tale dichiarazione è inidonea a produrre gli effetti fidefacenti tipici della relata di notificazione.
Cassazione penale , sez. II , 30/06/2021 , n. 32775
La ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7 , del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell' art. 2 c.p. , dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa .
Cassazione penale , sez. V , 13/05/2021 , n. 30539
In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore.
Cassazione penale , sez. V , 05/05/2021 , n. 28316
Commette il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico il pubblico funzionario che nei fogli di viaggio attesti falsamente l'«avvenuta missione», trattandosi di dichiarazioni certificative destinate a provare la verità dei fatti attestati.
Cassazione penale , sez. V , 27/04/2021 , n. 23681
In tema di reati di falso, è configurabile il concorso tra il delitto di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sulla identità propria o altrui, di cui all' art. 495 c.p. , con quello di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale al rilascio di un certificato amministrativo ( artt. 48 , 480 c.p. ), ove la dichiarazione non veridica del privato concerna i medesimi fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Cassazione penale , sez. II , 22/04/2021 , n. 29393
Ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell' art. 500, comma 4, c.p.p. , gli elementi concreti, sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino – con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna – l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali.
Cassazione penale , sez. V , 19/04/2021 , n. 23672
In tema di falso in atto pubblico non può essere invocata la scriminante di cui all' art. 51 c.p. , nella forma del principio nemo tenetur se detegere, per aver il pubblico ufficiale estensore dell'atto attestato il falso in ordine a quanto ivi rappresentato, al fine di non far emergere la propria responsabilità, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all' art. 479 c.p. , di un agente di polizia penitenziaria per aver attestato in una relazione di servizio che le lesioni patite da un detenuto erano dovute ad una caduta dalle scale e non dalle percosse dallo stesso infertegli).
Cassazione penale , sez. V , 13/04/2021 , n. 26511
In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7 c.p. , configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma.
Cassazione penale , sez. V , 12/04/2021 , n. 19923
Integra il delitto di falso materiale in atto pubblico la condotta dell'avvocato che alteri il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, inserendovi delle aggiunte, dopo che il cancelliere incaricato abbia apposto sull'atto l'attestazione di avvenuto deposito.
Cassazione penale , sez. V , 23/03/2021 , n. 18711
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l'attestazione di ricezione da parte dell'organo di polizia, perché l'attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente.
Cassazione penale , sez. VI , 02/03/2021 , n. 25911
Nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell'affidamento nella corrispondenza al vero della informazione che l'atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel contesto, non essendo necessaria, ai fini della rilevanza penale del fatto, la determinazione di un danno ulteriore per l'amministrazione ovvero di un pregiudizio dell'interesse probatorio connesso all'oggetto materiale della condotta di falsificazione.
Cassazione penale , sez. V , 15/02/2021 , n. 15901
Il dolo del reato previsto dall' art. 483 c.p. è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero.
Cassazione penale , sez. V , 05/02/2021 , n. 12062
È configurabile il concorso formale tra il reato di sostituzione di persona e quello di trattamento illecito di dati personali, stante la diversa oggettività giuridica delle fattispecie, in quanto il primo tutela la fede pubblica, mentre il secondo la riservatezza, che ha riguardo all'aspetto interiore dell'individuo e al suo diritto a preservare la propria sfera personale da indiscrezioni e attenzioni indebite, pur potendo ricorrere tra le due fattispecie omogeneità della condotta realizzativa. (Fattispecie relativa all'utilizzo dell'immagine di una persona ignara e non consenziente per la creazione di un falso profilo su un social network).
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