top of page

Codice di procedura penale

Art. 416 c.p.p. - Presentazione della richiesta del pubblico ministero

1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso, previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375 comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2-bis. abrogato (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)


 

Note

1. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è un avviso che viene notificato dal pubblico ministero all'indagato e al suo difensore quando ritiene di aver completato le indagini preliminari e si appresta a esercitare l'azione penale, cioè a chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato.

2. Il "corpo del reato" comprende sia le cose su cui o con cui il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Per "cose pertinenti al reato" si intendono tutte le cose che possono essere utilizzate per l'accertamento relativo alla consumazione del reato.

4. La Riforma Cartabia ha abrogato il comma 2-bis, introdotto dalla l. n. 102/2006. La norma prevedeva che la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero doveva essere depositata entro il termine di trenta giorni dalla chiusura delle indagini, nei procedimenti per reati di cui all’art. 589, comma II c.p. (omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e all’art. 589-bis c.p. (omicidio stradale),

Spiegazione

La richiesta di rinvio a giudizio è l'atto formale con il quale il pubblico ministero esercita l'azione penale nei procedimenti per i reati di competenza della corte d'assise, del tribunale in composizione collegiale e del tribunale in composizione monocratica non rientranti nell'elenco di reati previsto dall'art. 550 c.p.p.

Con la richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero chiede al giudice che l’imputato venga sottoposto a processo penale, attraverso l'emissione del decreto che dispone il giudizio.

La richiesta di rinvio a giudizio viene depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice, unitamente alla notizia di reato ed a tutti gli atti di indagine compiuti, al fine di consentire, all'esito dell'udienza preliminare, la verifica dei presupposti per il rinvio a giudizio dell'imputato.

L'art. 416 comma 1 c.p.p. prevede due espresse ipotesi di nullità.


1. Nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.

Come è noto, all'esito delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non intende formulare richiesta di archiviazione, deve notificare all'indagato ed al suo difensore l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.

L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'indagato ed al suo difensore determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

Si tratta di una nullità speciale, a regime intermedio ex articolo 178, comma 1, lettera c), c.p.p. (in quanto attinente all'intervento dell'imputato) che deve essere dedotta o rilevata prima della deliberazione della sentenza di primo grado (art.180 c.p.p.).

Il mancato espletamento dell'interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta dopo aver ricevuto un primo avviso di conclusione delle indagini preliminari non dà luogo a nullità del decreto di citazione a giudizio nel caso in cui, disposta la riunione ad altro procedimento, sia stato notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini relativo a tutti i reati per cui si procede e l'indagato, successivamente ad esso, non abbia rinnovato la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, con conseguente legittimo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'adozione e la notifica del secondo avviso di conclusione determina autonomi effetti processuali, tra i quali la decorrenza di un nuovo termine entro il quale l'indagato può esercitare le proprie facoltà difensive - Cassazione penale , sez. V , 27/01/2023 , n. 18797).

2. Nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato espletamento dell'interrogatorio richiesto ex art. 415 bis c.p.p.

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in particolare il comma 3 dell'art. 415 bis c.p.p., riconosce all'indagato la facoltà di richiedere, nel termine perentorio di 20 giorni dalla sua notificazione, di essere sottoposto ad interrogatorio.

Il mancato espletamento dell'interrogatorio, ritualmente richiesto ai sensi dell'art. 415 bis, comma 3 c.p.p., è una nullità speciale, di ordine generale (art. 178 lett.c), a regime intermedio che deve essere dedotta (dalla difesa) o rilevata (dal giudice) prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

Va chiarito che la nullità in argomento opera solo in caso di interrogatorio richiesto entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Ed invero, la Corte ha affermato che il mancato espletamento di un interrogatorio ("tardivo") richiesto oltre i venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all' art. 415-bis, comma 3, c.p.p. non determina la nullità del decreto di citazione a giudizio sancita dall' art. 552, comma 2, c.p.p. (Cassazione penale , sez. V , 07/06/2019 , n. 29498).

Il principio era stato già espresso dalla Prima Sezione, con la sentenza n. 16381/18, con la quale si affermava che non è affetto da nullità il decreto che dispone il giudizio emesso senza che il pubblico ministero abbia proceduto all'interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell' art. 375 cod. proc. pen..

E ciò in quanto, detta richiesta non ha valore equipollente alla richiesta di interrogatorio prevista dal comma 3 dell' art. 415-bis cod. proc. pen. , la quale soltanto obbliga l'organo dell'accusa ad assumere l'atto di indagine preliminare.

Ciò posto, si rappresenta che nel caso in cui venga dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa assunzione dell'interrogatorio tempestivamente richiesto dall'indagato ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. non vengono inficiati gli atti procedimentali precedenti e, pertanto, non si deve procedere al rinnovo dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari (Cassazione penale , sez. III , 06/04/2016 , n. 19120)

Va precisato che le due ipotesi di nullità sopra richiamate, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non possono essere dedotte a seguito della scelta del giudizio abbreviato, e ciò in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p.

3. La trasmissione della notizia di reato e degli atti

Il secondo comma dell'art. 416 c.p.p. stabilisce che il pubblico ministero, contestualmente al deposito della richiesta di rinvio a giudizio, deve trasmettere al giudice il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Ci si è chiesto quale sanzione derivi dal mancato deposito da parte del pubblico ministero di atti di indagine preliminare.

Secondo un primo orientamento, l'omesso deposito da parte del pubblico ministero di tutti gli atti d'indagine sui quali si fonda la richiesta di rinvio a giudizio non comporta la declaratoria di nullità di quest’ultima e del conseguente decreto che dispone il giudizio, bensì esclusivamente la inutilizzabilità degli atti non trasmessi, stante l'assenza di una previsione normativa che sanzioni con la nullità l'inosservanza del disposto di cui al comma 2 dell'art. 416 c.p.p.

L'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall' art. 415-bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio. (In motivazione la Corte ha osservato che la sanzione di nullità non è prevista nè dall'art. 416, nè dall'art. 429 del codice di rito e che il diritto di difesa dell'imputato è comunque assicurato dalla inutilizzabilità delle risultanze di cui non ha potuto prendere cognizione per l'omesso deposito - Cassazione penale , sez. III , 22/12/2017 , n. 24979).

Ed ancora, non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio qualora il p.m. non dia corso alla richiesta della difesa - presentata a norma dell'art. 415 bis comma 2 c.p.p. - di ottenere la trasposizione su nastro o su altro supporto magnetico delle registrazioni delle conversazioni intercettate, qualora detta richiesta sia stata proposta dopo l'attivazione da parte del p.m. del subprocedimento di cui all'art. 268 commi 6, 7 e 8 c.p.p.

Questo orientamento fa discendere dalla omessa ostensione la "inutilizzabilità" della fonte di prova, patologia, che secondo la stessa giurisprudenza non è rilevabile nei casi in cui l'atto sia stato acquisito in un fase successiva a quella che si apre con la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e si conclude con la richiesta di rinvio a giudizio, ovvero nell'esercizio dei poteri di indagine integrativa previsti dall'art. 419 c.p.p., comma 2 e suppletiva previsti dall'art. 430 cod. proc. pen. tanto più quando si tratta di atti acquisiti "da altri procedimenti", (Cass. sez. 5, n. 8353 del 16/01/2013 - dep. 20/02/2013, Fiarè e altri, Rv. 254714).

Secondo un secondo orientamento, l'omesso deposito di atti d'indagine preliminare contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio – e non una inutilizzabilità (Cassazione penale sez. II, 10/04/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 08/05/2018), n.20125).

In questa sentenza, la Corte ha affermato che la categoria dell'inutilizzabilità non si presta ad essere utilizzata per sanzionare la violazione del diritto di difesa discendente dall'incisione delle prerogative difensive correlate ad una determinata fase processuale. Ebbene: il deposito intempestivo di un elemento di prova incide proprio sul diritto di difesa, nella misura in cui impedisce all'indagato di esercitare i diritti correlati alla notifica dell'avviso dì conclusione delle indagini preliminari. La lesione delle prerogative difensive trova il suo strumento generale di tutela nella categoria della nullità generale a regime intermedio, disciplinata dagli artt. 178 e ss. cod. proc. pen., che, ove sia riconosciuta, non si risolve nella eliminazione dell'atto dal compendio probatorio, ma piuttosto, in una restituzione delle garanzie difensive, con (eventuale) regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la lesione e riedizione della sequenza procedimentale corretta.

La dichiarazione di inutilizzabilità, di contro, si risolve nella definitiva eliminazione dal compendio probatorio di elementi di prova assunti in contrasto con divieti di legge (art. 191 cod. proc. pen.) e produce la estrema conseguenza delle eliminazione della prova viziata dal patrimonio conoscitivo utlilizzabile per la decisione; si tratta di un evento patologico "residuale" che non è stata riconosciuto nè nei casi di prova raccolta in modo irregolare (in materia di testimonianza: Cass. Sez. 3, n. 4672 del 22/10/2014 - dep. 02/02/2015, L, Rv. 262468; Cass. Sez. 4, n. 1022 del 10/12/2015 - dep. 13/01/2016, Vitale, Rv. 265737; Cass. sez. 5, n. 38271 del 17/07/2008 - dep. 07/10/2008, Cutone e altro, Rv. 242025), nè nei casi in cui si verifichi una violazione del diritto di difesa correlata ad un difetto della progressione processuale, risolvibile con l'attivazione dello strumento restitutorio della nullità generale a regime intermedio. Infine: non è pertinente al caso di specie neppure la categoria della inutilizzabilità c.d. "fisiologica", deputata ad impedire l'utilizzo degli atti formati nella fase delle indagini nei procedimenti che non si sviluppino attraverso i riti a prova contratta, ma si risolvano nello sviluppo del dibattimento (Cass. sez. un, n. 16 del 21/06/2000 - dep. 30/06/2000, Tammaro, Rv. 21624601).

Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la ritardata ostensione di un verbale disponibile fin dalla chiusura delle indagini preliminari debba essere inquadrata nella categoria della nullità generale a regime intermedio, con le correlate conseguenze in tema di oneri di deduzione e sanatorie.

In ultimo, si rappresenta che l'omessa allegazione al fascicolo trasmesso al giudice dell'udienza preliminare di atti oggetto di cd. stralcio non comporta violazione del diritto di difesa, non essendo suscettibili di sindacato giurisdizionale proprio perché non facenti parte del procedimento in trattazione (Cassazione penale , sez. II , 05/10/2011 , n. 39756).

4. Altre questioni rilevanti in tema di richiesta di rinvio a giudizio

L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al codifensore dell'imputato integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto tale, non può essere eccepita oltre il termine di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p. (Nella fattispecie, la Corte ha, altresì, sottolineato che era onere: a) del difensore, presente all'atto di interrogatorio di garanzia, successivo al deposito dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. , eccepire detta nullità, stante gli obblighi di collaborazione e cooperazione nell'esercizio della difesa; b) dell'imputato, informare il difensore presente della nomina di un codifensore, sicché il mancato rinvenimento nel fascicolo dell'atto di nomina non giustificava la mancata tempestiva eccezione di nullità).

Una delle questioni più rilevanti in giurisprudenza, relativamente al 416 c.p.p., riguarda il caso in cui il giudice rilevi la nullità dell'avviso 415 bis e conseguentemente della richiesta di rinvio a giudizio, con riferimento ad una singola posizione, in un processo con più imputati, nei cui confronti non è ravvisabile alcuna ipotesi di nullità.

Si sono sviluppati, sul punto, due diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento, è stato ritenuto non abnorme il provvedimento con il quale il tribunale, rilevata la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio rispetto ad alcuni dei coimputati, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero anche per coloro nei cui confronti detta nullità non è ravvisabile sul presupposto della connessione esistente tra le condotte di tutti, atteso che detto provvedimento, per quanto illegittimo, costituisce comunque espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento, né produce un'indebita stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 28302 del 25/06/2021, Rv. 281798 - 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017, Rv. 271185 - 01; Sez. 5, n. 28230 del 18/04/2017, Rv. 270452 - 01; Sez. 6, Ord. n. 478 del 26/10/2005, dep. 2006, Rv. 232841 - 01).

Per altro verso, invece, è stata ritenuta abnorme l'ordinanza con cui il giudice, previa declaratoria di nullità di atti concernenti la posizione di taluni imputati, disponga la restituzione degli atti al p.m. anche in relazione alle posizioni soggettive non attinte dalle predette nullità, determinando così un'indebita regressione del procedimento, in contrasto con il principio di irretrattabilità dell'azione penale e con il principio logico che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti (Sez. 2, n. 18653 del 20/04/2021, Rv. 281200 - 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 20011 del 02/02/2016, Rv. 266895 - 01; Sez. 2, n. 46640 del 10/09/2015, Rv. 265204 01; Sez. 5, n. 610 del 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 251939 - 01).

Recentemente, la Quinta sezione si è pronunciata sul punto, aderendo a quest'ultimo orientamento ed affermando nello specifico che "Laddove la nullità del decreto di citazione a giudizio ex art. 552 c.p.p., comma 2, scaturisca dall'omesso interrogatorio richiesto ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. per uno degli imputati, in relazione a quelli concorrenti nel medesimo reato non si verifica alcuna invalidità che imponga la regressione del procedimento alla fase antecedente, cosicché è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che estenda invece tale regressione anche agli altri imputati, determinando in tal modo la retrocessione dell'intero procedimento alla fase precedente, in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che impone di ravvisare il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica" (Cassazione penale , sez. V , 27/04/2023 , n. 31184).

Per un approfondimento sul punto, vai qui.

L'omessa valutazione dei risultati delle indagini difensive prodotti dalla difesa prima della richiesta di giudizio abbreviato «semplice», ma non inseriti nel fascicolo processuale, configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, che investe la sentenza di primo grado, ma non l'ordinanza che dispone il rito; tale nullità, eccepita nei motivi di gravame, impone al giudice di appello di acquisire e valutare gli elementi di prova raccolti dal difensore unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento e, ove li disattenda, di fornire adeguata motivazione (fattispecie relativa ad omesso inserimento nel fascicolo trasmesso al giudice ex art. 416, comma 2, c.p.p. di una consulenza tecnica con allegati, depositata dalla difesa dopo la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Cassazione penale , sez. III , 26/10/2022 , n. 45542).

Cassazione penale , sez. V , 28/06/2022 , n. 36028

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la diversità del fatto descritto nell'avviso di conclusione delle indagini e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in quanto si tratta di un errore che, pur se comporta un'illegittima regressione del procedimento, non pregiudica in concreto lo sviluppo successivo del processo, potendo il pubblico ministero disporre un nuovo avviso, senza incorrere in alcuna nullità (Cassazione penale , sez. V , 28/06/2022 , n. 36028).

bottom of page