Codice Penale
Art. 314 c.p. Peculato
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Procedibilità: d'ufficio
Prescrizione: 13 anni, 1 mese e 15 giorni nel caso previsto dal primo comma, 7 anni e sei mesi nel caso di peculato d'uso
Competenza: tribunale in composizione collegiale
Arresto: facoltativo nel caso primo comma - non consentito nel caso di peculato d'uso
Fermo: consentito solo nel primo comma
Misure cautelari: consentite
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