Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Competenza: tribunale collegiale
Prescrizione: 10 anni (12 anni e sei mesi in caso di atto interruttivo)
Procedibilità: d'ufficio
Arresto: facoltativo
Fermo: consentito
Custodia cautelare: consentita
Cassazione penale , sez. VI , 08/06/2023 , n. 1245
In tema di corruzione propria, l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pur di mero fatto.
Cassazione penale , sez. VI , 08/06/2023 , n. 1245
In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall' art. 319 c.p. , in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all' art. 318 stesso codice, con conseguente radicamento della competenza per territorio nel luogo di inizio della consumazione.
Cassazione penale , sez. VI , 02/02/2023 , n. 16672
In tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da norme imperative) o illegittimi (perché in contrasto con norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico agente, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità. (Fattispecie relativa a pattuizione corruttiva strumentale ad eludere i controlli su somme di denaro, titoli o valori trasferiti all'estero previsti dal codice della navigazione negli scali aeroportuali ).
Cassazione penale , sez. III , 28/01/2021 , n. 23335
Integra il delitto di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio la condotta del pubblico agente che accetti un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale, ove sia accertata la pregiudiziale rinunzia alla comparazione di tutti i possibili interessi sottesi allo svolgimento dell'azione amministrativa.
Cassazione penale , sez. VI , 09/12/2020 , n. 3765
In tema di corruzione, il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo, non potendo quindi assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'assunzione di un lavoratore da parte della titolare di un'impresa di trasporti pubblici, a seguito dell'interessamento di un dirigente comunale, non fosse di per sé configurabile quale utilità derivante dal patto corruttivo, dovendosi accertare se l'atto di favoritismo trovasse autonoma giustificazione nella relazione sentimentale esistente tra il pubblico agente e la suddetta imprenditrice).
Cassazione penale , sez. VI , 10/11/2020 , n. 1594
In tema di corruzione propria, l'inserimento del patto corruttivo nell'ambito dell'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione dell'ipotesi di cui all' art. 319 c.p. , dovendosi verificare se l'atto sia posto in essere in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale e se il pubblico agente abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mera ricezione di denaro in ragione del compimento dell'attività discrezionale, può integrare il reato di cui all' art. 318 c.p. qualora l'atto compiuto realizzi ugualmente l'interesse pubblico e non sia stato violato alcun dovere specifico).
Cassazione penale , sez. VI , 07/10/2020 , n. 29549
In tema di corruzione, il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non appartiene alla struttura del reato e non assume rilievo ai fini della determinazione del momento consumativo, sicché, ove vi sia un solo accordo corruttivo che preveda una pluralità di atti da compiere, si configura un unico reato rispetto al quale gli atti posti in essere dal pubblico ufficiale costituiscono momenti esecutivi, che non danno luogo a continuazione, essendo quest'ultima ipotizzabile solo nel caso di pluralità di accordi corruttivi. (Fattispecie relativa a ripetute dazioni di danaro in favore di un agente di polizia penitenziaria, per remunerarlo delle periodiche consegne di beni non consentiti che egli operava in favore di alcuni detenuti, sulla base dell'intesa raggiunta con uno di essi).
Cassazione penale , sez. V , 10/09/2020 , n. 34979
Configura il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all' art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, ma che si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.(Fattispecie relativa alla corresponsione di denaro ed altre utilità al presidente della cassa nazionale di previdenza dei ragionieri a fronte della totale rinuncia all'esercizio dei poteri decisori e di controllo sugli investimenti delle risorse dell'ente in strumenti finanziari).
Cassazione penale , sez. VI , 22/10/2019 , n. 18125
Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all' art. 318 c.p. come novellato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 , si differenzia da quello di corruzione propria, di cui all' art. 319 c.p. , in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile nella previsione dell' art. 318 c.p. , e non in quella, più severamente punita, dell' art. 319 c.p. , salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio).
Cassazione penale , sez. VI , 22/10/2019 , n. 18125
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, di cui all' art. 319 c.p. , è necessario che l'illecito accordo tra pubblico funzionario e privato corruttore preveda il compimento, da parte del primo, di un atto specificamente individuato od individuabile come contrario ai doveri d'ufficio, sicché, sul piano probatorio, occorre procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente ed alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall'agente pubblico ed alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ove non sia accertato il contenuto del patto corruttivo, e pur in presenza di sistematiche dazioni da parte del privato in favore del pubblico agente, la condotta deve essere ricondotta nell'ambito della corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p. )
Cassazione penale , sez. VI , 31/10/2018 , n. 17972
In tema di corruzione propria, la contrarietà ai doveri d'ufficio è configurabile anche con riguardo al compimento di atti valutativi connotati da elevata discrezionalità, ove risulti l'omissione della valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati. (In motivazione, la Corte ha precisato che il comportamento abdicativo del pubblico ufficiale al dovere di una corretta comparazione degli interessi in asservimento a quelli del privato, integra di per sé la condotta omissiva presa in esame dall' art. 319 c.p.
Cassazione penale , sez. VI , 02/07/2018 , n. 40347
Non è configurabile il reato di corruzione propria, di cui all' art. 319 c.p. , nei confronti di un membro del Parlamento che riceva un'indebita utilità in relazione all'esercizio della sua funzione, in quanto l'attività del parlamentare non è soggetta a sindacato, essendo prevista dagli artt. 67 e 68 Cost. l'assenza del vincolo di mandato e l'immunità nei voti espressi, con la conseguenza che non è possibile valutare la condotta in termini di contrarietà o conformità ai doveri di ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che la condotta del parlamentare non è neppure valutabile sotto i profili dell'imparzialità e del buon andamento, trattandosi di principi che valgono per la sola attività amministrativa in senso stretto).
Cassazione penale , sez. VI , 05/04/2018 , n. 29267
Configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all' art. 318 c.p. – lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il comportamento abdicativo del pubblico ufficiale al dovere di una corretta comparazione degli interessi integra di per sé «l'omettere» di cui all' art. 319 c.p. anche nel caso in cui l'esito raggiunto risulti coincidere “ex post” con l'interesse pubblico).
Cassazione penale , sez. VI , 15/09/2017 , n. 46492
Configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all' art. 318 c.p. ) lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti che, pur formalmente legittimi in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la qualificazione ai sensi degli artt. 319 e 321 c.p. della condotta di un rappresentate farmaceutico che aveva corrisposto denaro ad un primario ospedaliero in cambio dell'impegno di quest'ultimo a prescrivere a tutti i pazienti un determinato farmaco antitumorale, rilevando che la relativa prescrizione doveva essere il frutto di un meditato apprezzamento del quadro clinico del paziente nonché di una valutazione comparativa tra i benefici perseguiti ed i rischi connessi alla terapia farmacologica).
Cassazione penale , sez. VI , 28/04/2017 , n. 35219
Integra il reato di corruzione propria antecedente, e non già quello di “corruzione propria susseguente”, l'accertato accordo corruttivo antecedente o coevo alla assegnazione di appalti pubblici, a nulla rilevando che il compenso sia corrisposto in epoca successiva, procrastinando, in tal modo, l'esecuzione e non la consumazione del reato già perfetto in ogni suo elemento sin dal raggiungimento dell'accordo .
Cassazione penale , sez. III , 28/01/2021 , n. 23335
In tema di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, per la cui configurabilità è richiesto il dolo specifico, è ammissibile il concorso nel reato di chi abbia agito con dolo eventuale, in quanto la struttura di quest'ultimo si caratterizza per un contenuto rappresentativo e volitivo tali da includere, con effettività e concretezza, anche la specifica finalità richiesta ai fini dell'integrazione del reato. (Fattispecie relativa a un soggetto interessato all'adozione di un atto amministrativo, che aveva conferito a un terzo l'incarico di attivarsi per farglielo ottenere, senza concordare lo specifico mezzo da utilizzare e restando estraneo alla stipulazione dell'accordo corruttivo concluso con il pubblico agente per conseguire il risultato richiesto).
Cassazione penale , sez. III , 22/11/2016 , n. 13200
La contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio non costituisce elemento materiale della fattispecie di corruzione propria antecedente di cui all'art. 319 cod. proc. pen., ma ne qualifica il dolo, caratterizzando la finalità della condotta. (Fattispecie relativa alla dazione di una tessera per il rifornimento di carburante a prezzo scontato ad un funzionario di polizia, al fine di fargli compiere, attraverso l'accesso alla banca dati SDI, un'illecita acquisizione di dati personali riservati, in ordine alla quale è stata stabilita l'irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato, del fatto che tale accesso avesse dato risultati negativi, e che pertanto l'esito non fosse stato riferito al corruttore).
Cassazione penale , sez. VI , 26/01/2023 , n. 6557
È configurabile il concorso nel reato di corruzione del soggetto che, pur non ricevendo utilità dirette, sia consapevole della dazione o promessa illecita e del rapporto sinallagmatico con l'esercizio della funzione e che in tale accordo si inserisca, fornendo un contributo materiale necessario alla sua realizzazione. (Fattispecie cautelare relativa a concorso nel reato di corruzione per l'esercizio della funzione da parte del commissario straordinario di un consorzio di bonifica che, consapevole delle indebite dazioni elargite all'assessore regionale, su sua indicazione, aveva rinnovato l'incarico di direttore amministrativo in favore della figlia del privato corruttore).
Cassazione penale , sez. VI , 12/10/2022 , n. 168
In tema di corruzione, mentre non risponde a titolo di concorso il terzo che, non essendo stato parte dell'accordo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi per la sua realizzazione, risponde ex art. 110 c.p. il medesimo soggetto che, pur rimasto estraneo al patto illecito, abbia avuto piena e consapevole compartecipazione nel reperire, creare o mettere a disposizione del funzionario infedele il prezzo della corruzione, posto che non si tratta di un'attività meramente esecutiva della pattuizione illecita, bensì essa stessa frazione di una delle condotte tipiche mediante le quali il reato si consuma e rappresenta il momento di massima estrinsecazione dell'offesa al bene giuridico tutelato.
Cassazione penale , sez. VI , 31/05/2022 , n. 28988
In tema di corruzione, risponde a titolo di concorso il soggetto che, non essendo stato parte dell'accordo corruttivo, abbia avuto piena e consapevole compartecipazione nel reperire, creare o mettere a disposizione del funzionario infedele il prezzo della corruzione, posto che non si tratta di un'attività meramente esecutiva della pattuizione illecita, bensì è essa stessa frazione di una delle condotte tipiche mediante le quali il reato si consuma e rappresenta il momento di massima estrinsecazione dell'offesa al bene giuridico tutelato.
Cassazione penale , sez. VI , 29/10/2019 , n. 46404
In tema di corruzione, non risponde a titolo di concorso il soggetto che, non essendo stato parte dell'accodo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi alla sua realizzazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la partecipazione alla sola realizzazione di quanto pattuito nell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso tra soggetti diversi e non consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo, ma può assumere al più rilevanza penale in relazione ad altre fattispecie di reato).
Cassazione penale , sez. VI , 22/10/2019 , n. 18125
Non integra gli estremi del concorso di persone nel delitto di corruzione la condotta del terzo che, dopo la conclusione di un accordo corruttivo rispetto al quale è rimasto estraneo e senza che sia intervenuto un nuovo patto con effetti novativi, si adoperi per la realizzazione, in fase esecutiva, di tale accordo, non essendo configurabile una compartecipazione postuma al delitto medesimo, già consumatosi nel momento in cui il pubblico ufficiale ha accettato l'indebita utilità promessagli od offertagli dal privato corruttore.
Cassazione penale , sez. VI , 28/03/2019 , n. 44713
In tema di corruzione propria, costituisce atto contrario ai doveri d'ufficio il compimento di un atto di natura discrezionale posto in essere in violazione delle procedure e dei requisiti di legge che conformano l'esercizio della discrezionalità amministrativa, nonché quello diretto non già al perseguimento delle finalità pubblicistiche ed alla corretta comparazione degli interessi in gioco, ma ad avvantaggiare il privato corruttore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto contraria ai doveri d'ufficio la condotta di un magistrato addetto alla sezione fallimentare che, in qualità di giudice e poi presidente di collegio, aveva sistematicamente ricevuto utilità di varia natura da alcuni professionisti, in cambio della loro nomina in procedure concorsuali, disposta in assenza di una effettiva valutazione di idoneità a ricoprire gli incarichi).