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Codice Penale

Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

 

A) Le cose principali da sapere

Competenza: tribunale monocratico

Procedibilità: d'ufficio

Pena: reclusione da tre mesi a due anni.

Prescrizione: 6 anni (7 anni e 6 mesi, in caso di atto interruttivo)

Arresto: non consentito

Fermo: non consentito

Misure cautelari personali: non consentite

 

B) Spiegazione

Il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, previsto dall'art. 480 c.p., è un reato contro la fede pubblica.

Il soggetto attivo di questo reato deve essere un pubblico ufficiale, ovvero chiunque eserciti una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa, ovvero un'attività regolata dalle norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.

La condotta incriminata consiste in una falsità ideologica, ed in particolare nell'attestare falsamente, nell'esercizio delle proprie funzioni, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. In altre parole, il pubblico ufficiale deve redigere un documento ufficiale in cui afferma come vero un fatto che invece è falso.

L'art. 480 cp opera riferimento a due tipologie di atti:

  • Certificati;

  • Autorizzazioni amministrative.

Certificati: Sono documenti nei quali il pubblico ufficiale attesta fatti di cui ha diretta conoscenza o che risultano da documenti ufficiali. Ad esempio, un certificato di nascita, di matrimonio o di residenza.

Autorizzazioni amministrative: Sono atti attraverso i quali la pubblica amministrazione consente a un privato di svolgere una determinata attività, subordinata a un controllo pubblico. Pensiamo ad una licenza edilizia, un permesso di soggiorno o una concessione.

Venendo all'elemento soggettivo, è richiesto in capo al pubblico ufficiale il dolo, ovvero la consapevolezza e volontà di attestare falsamente fatti non veritieri. Non è pertanto sufficiente la semplice negligenza o imperizia.


Veniamo adesso ad alcuni esempi.

a) Tizio, funzionario comunale, attesta falsamente in un certificato di residenza che una persona risiede in un comune quando in realtà non vi ha mai abitato.

b) Caio, impiegato dell'ufficio anagrafe, redige un certificato di nascita con una data falsa per favorire una pratica di adozione illegale.

c) Sempronio, medico del SSN, rilascia un certificato medico attestante una malattia inesistente per permettere a qualcuno di ottenere un beneficio economico o un permesso lavorativo.


C) Sentenze in tema di falso in certificazione

1. Elemento oggettivo


La fattispecie penale di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.), si articola sotto il profilo oggettivo su due presupposti fondamentali, che gli atti compiuti dal pubblico ufficiale siano certificati o autorizzazioni amministrative e che la falsa attestazione riguardi fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, essendo invece irrilevante la distinzione fra atti interni ed esterni della p.a., essendo entrambe le categorie di atti comprese nella tutela della pubblica fede assicurata dalla norma (Cassazione penale , sez. VI , 21/01/2004 , n. 22396)


In tema di falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.), deve escludersi la configurabilità del reato quando, postulandosi la medesima con riferimento al contenuto valutativo del documento che sia costituito da un giudizio di conformità della situazione in esso descritta alla pertinente normativa, tale giudizio sia formulato non già sulla base della falsa rappresentazione di elementi di fatto che ne costituiscano il presupposto ma invece sulla base di una determinata interpretazione, che si assuma errata, di quella stessa normativa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio, con la formula il fatto non sussiste, la sentenza di merito con la quale era stata affermata la sussistenza del reato con riguardo all'attestazione, funzionale al rilascio di un'autorizzazione paesaggistica, della ritenuta conformità alla normativa urbanistica di un intervento edilizio realizzato previa cessione in favore di un lotto edificato della maggiore cubatura consentita in lotti non contigui - Cassazione penale , sez. V , 16/01/2018 , n. 7879). 


Il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che rilasci tre ricette mediche false con la prescrizione di farmaci in esenzione totale dal pagamento del ticket risponde dei reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.) e di truffa ai danni dello Stato (art. 640 cpv c.p.), non venendo meno l'offensività della condotta in ragione del valore venale dei farmaci medesimi (Cassazione penale , sez. II , 12/05/2015 , n. 20184).


In tema di falso ideologico per induzione, ai sensi dell'art. 480 c.p., deve escludersi che, nel caso di autorizzazione paesaggistica o di permesso di costruire, da ritenersi non atti pubblici ma autorizzazioni amministrative, rientranti, come tali, nelle previsioni di cui all'art. 480 c.p., il reato possa essere ravvisato in relazione non a tale norma, ma al falso ideologico in atti pubblici, previsto dall'art. 479 c.p. (Cassazione penale , sez. III , 18/06/2014 , n. 50621)


La dichiarazione fatta falsamente avanti a pubblici ufficiali di essere nato in in una nazione diversa rispetto a quella effettiva di nascita egli inducendo in errore i funzionari preposti al rilascio dei documenti di loro competenza, i quali si determinarono a indicare le false generalità sui documenti stessi, integra il reato di cui agli artt. 495 e 479, 480 c.p. (Tribunale , Vicenza , 24/05/2023 , n. 340)


Integra la falsità ideologica del pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, di cui all' art. 480 c.p., il soggetto incaricato dei corsi di formazione per gli addetti alla prevenzione ed al servizio antincendio che abbia attestato falsamente la partecipazione al corso da parte di un soggetto con rilascio di un'attestazione di frequenza da parte di un'associazione. (Tribunale , Gorizia , 14/02/2023 , n. 124)


Il c.d. libretto universitario, quale previsto dal r.d. 4 giugno 1938 n. 1269, ha natura di atto pubblico fidefacente quanto alle attestazioni in esso contenute relative alla frequenza dello studente alle lezioni, ed ha natura di certificato quanto alle attestazioni relative all'avvenuto superamento degli esami, atteso il carattere derivativo delle medesime rispetto ai verbali di esame, che costituiscono gli atti pubblici originali. Bene deve quindi ritenersi configurata l'ipotesi di reato di cui all'art. 480 c.p. nel caso in cui si riscontri la falsità dell'attestazione, in detto libretto, dell'avvenuto superamento di esami; falsità neppure qualificabile, peraltro, come innocua, stante l'idoneità del documento nel quale essa è contenuta ad ingannare la fede pubblica facendo apparire come vero un fatto che vero non è (Cassazione penale , sez. V , 28/05/2014 , n. 44022)


Risponde del reato di falsità ideologica ex art. 480 c.p. il medico di base convenzionato con il Ssn (e quindi pubblico ufficiale) che rilascia un certificato medico di proroga della malattia senza effettuare alcuna verifica oggettiva delle condizioni di salute del paziente, semplicemente sulla base di dichiarazioni comunicate per telefono, senza che rilevi l'effettiva sussistenza (o meno) della malattia o l'induzione in errore da parte del paziente, in quanto la falsa attestazione contestata al medico non attiene alle effettive condizioni di salute del paziente, bensì al fatto che il sanitario ha emesso un certificato senza effettuare una previa visita; né può ritenersi sussistente l'elemento soggettivo della colpa laddove sia palesemente manifesta la consapevolezza di certificare una patologia medica senza un esame del paziente (Cassazione penale , sez. V , 02/02/2012 , n. 18687)


Integra gli estremi dei reati di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 c.p.) ed in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di titolare di scuola guida, falsifichi rispettivamente il registro delle presenze dei frequentanti e l'attestato finale di frequenza dei corsi per il recupero dei punti della patente a seguito di infrazioni del codice della strada, stante la natura pubblica di siffatta duplice attività di attestazione delle autoscuole - dotate delle necessarie autorizzazioni amministrative - che debbono consegnare l'attestazione finale anche ai competenti uffici amministrativi per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, il quale dipende, pertanto, dalla attività delegata alle scuole guida per consentire ai soggetti interessati di ritornare in possesso dei punti persi. Cassazione penale , sez. V , 16/02/2011 , n. 13069


Ai fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale, la concessione edilizia di cui all'art. 1 l. 28 gennaio 1977 n. 10 rientra nelle fattispecie previste dagli art. 477 e 480 c.p., trattandosi di autorizzazione amministrativa. Tribunale , Bari , sez. I , 01/12/2004


Integra la fattispecie criminosa di cui agli art. 48 e 480 c.p. la perizia giurata - che attribuisca al bene da stimare un valore pari alla metà di quello reale - sulla base della quale il tribunale abbia autorizzato con decreto la vendita del bene di proprietà di un interdetto. Né è richiesta ai fini della sussistenza del reato che tale autorizzazione abbia una funzione certificativa, posto che, nella fattispecie prevista dall'art. 480 c.p., il richiamo alla destinazione probatoria dell'atto non ha implicazioni processualistiche, ponendo solo l'esigenza che i fatti rappresentati siano giuridicamente rilevanti nel contesto della funzione pubblica di cui l'atto è espressione. Cassazione penale , sez. V , 14/01/2004 , n. 6244


La falsità ideologica delle autorizzazioni al lavoro e dei permessi di soggiorno, contestata nella specie all'imputato (art. 479 e 480 c.p.) con riferimento al disposto dell'art. 48 c.p. (errore determinato dall'altrui inganno) appare configurabile, attesa la rilevanza essenziale dei fatti che si assumono falsamente rappresentati in ordine all'effettività della richiesta di assunzione e della disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa, costituenti presupposti indefettibili ai fini dell'emanazione dei provvedimenti amministrativi sollecitati. Cassazione penale , sez. I , 08/05/2002 , n. 22741


Il certificato con il quale il medico convenzionato con il S.s.n. pubblico, prescrive un farmaco all'assistito è atto destinato a provare che è stata effettuata la visita dello stesso e, contestualmente, attesta che il paziente ne ha necessità ed ha diritto a fruire del servizio farmaceutico, consentendone l'esercizio. Conseguentemente commette il reato di cui all'art. 480 c.p. il medico convenzionato con il S.s.n. che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilascia ricette, prescrivendo nella specie a pazienti sconosciuti e non visitati e a loro insaputa medicinali, attraverso un certificato non veridico. Cassazione penale , sez. V , 13/06/2001 , n. 34814


In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati e in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.), dovendosi qualificare la prescrizione di un farmaco, da parte del medico convenzionato con il servizio sanitario, come un certificato destinato a provare che è stata effettuata la visita dell'assistito e, contestualmente, che questi ha necessità del farmaco prescritto e diritto ad effettuarne l'acquisto per il tramite del servizio farmaceutico, risulta configurabile il suddetto reato qualora il medico convenzionato rilasci prescrizioni farmaceutiche al nome di ignari pazienti, da lui non conosciuti e non visitati. (Nella specie, su sollecitazione da parte di collega non più esercente la professione il quale poi, all'insaputa dell'agente, si sarebbe servito di dette prescrizioni per fini illeciti). Cassazione penale , sez. V , 13/06/2001 , n. 34814


La voltura di una licenza di commercio è atto dovuto e ha natura di attestazione per cui l'ottenimento di una falsa dichiarazione mediante induzione in errore del pubblico funzionario integra gli estremi del reato previsto dagli art. 48 e 480 c.p. Cassazione penale , sez. V , 26/11/1996 , n. 433


Il medico convenzionato che, nel redigere un documento attestante la continuazione di una malattia, apponga una data di rilascio diversa dalla durata effettiva, commette il reato di cui all'art. 480 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) - e non quello di cui all'art. 479 stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) - in quanto il predetto medico si limita a riempire un modulo attestante la malattia dell'assistito: modulo che è da ritenere certificazione ovvero autorizzazione amministrativa poiché contiene l'accertamento delle condizioni per l'operatività di un diritto riconosciuto dalla legge. Cassazione penale , sez. V , 01/02/1993


A seguito della istituzione del servizio sanitario nazionale, il falso ideologico commesso da medico convenzionato con l'Usl in ricetta relativa alla sola prescrizione di medicinali integra gli estremi del reato previsto dall'art. 480 c.p. Cassazione penale , sez. un. , 16/04/1988


2. Elemento soggettivo

Il reato di falso ideologico di cui all' articolo 480 del Cp consiste nel fatto del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. La falsità ricade sull'oggetto della rappresentazione documentale e insiste sul contenuto narrativo dell'atto. Ai fini della configurabilità del reato, occorre il dolo generico che si concreta nella volontarietà della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere non veritiero, rimanendo non rilevanti le ragioni che hanno determinato il soggetto agente a operare l'attestazione e, quindi, qualsivoglia accertamento in ordine alla sua volontà di favorire sé o altri. Il reato è consumato nel momento in cui può dirsi conclusa la documentazione e perfezionato l'atto, in quanto si è esaurita l'attività di certificazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto fondata la responsabilità penale del titolare di una scuola guida, responsabile di un corso di recupero dei punti della patente, che aveva falsamente attestato la frequenza del corso da parte di alcuni soggetti. Tribunale , Campobasso , 19/03/2021 , n. 2


Sul piano soggettivo, ai fini della configurabilità del reato ex art. 480 c.p. (falsità ideologica commessa dal p.u. in certificati o in autorizzazioni amministrative) nel caso di un medico di guardia convenzionato con il S.s.n. - come tale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni - che abbia prescritto ricette mediche false ad un paziente già deceduto, deve essere comprovata (es. tramite avvenuta formale comunicazione del decesso) la consapevolezza da parte del medico in ordine alla morte del paziente al momento dell'emissione delle ricette incriminate. Tribunale , Camerino , 21/04/2007 , n. 136


3. Tentativo

Non è integrato il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale (art. 56, 48, 480 c.p.), nel caso in cui quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco all'adozione di un provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti alla induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso commesso da quest'ultimo e non già il mero inganno del privato che può, eventualmente, integrare un diverso ed autonomo reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il g.u.p. ha ritenuto la non configurabilità del tentativo di falso ideologico per induzione in errore del p.u. in quanto alla condotta dell'ingannatore - che aveva presentato alla locale Questura una falsa dichiarazione di lavoro per ottenere il permesso di soggiorno - non aveva fatto seguito la necessaria condotta del pubblico ufficiale ingannato che aveva omesso al riguardo qualsivoglia iniziativa Cassazione penale , sez. V , 13/12/2007 , n. 12034).



In tema di falso ideologico per induzione, il tentativo punibile non si configura per la sola induzione in errore del pubblico ufficiale (la quale può costituire di per sè diverso ed autonomo reato), ma richiede che il pubblico ufficiale, una volta tratto in inganno, ponga a sua volta in essere comportamenti finalizzati alla formazione - poi non realizzata - dell'atto contenente la falsità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito il quale, in un caso in cui si addebitava all'imputato di aver falsamente dichiarato, in un atto di notorietà poi prodotto all'amministrazione comunale per ottenere il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, che la costruzione abusiva era stata ultimata entro il termine utile previsto dalla legge sul c.d. condono edilizio, aveva affermato la responsabilità dell'imputato medesimo non solo per il reato di cui all'art. 483 c.p. ma anche per quello di cui agli art. 56, 48 e 480 c.p. nonostante che, a seguito degli espletati accertamenti, non solo la richiesta di concessione non fosse stata accolta, ma fosse anche stata ordinata la demolizione dell'immobile abusivo Cassazione penale , sez. V , 23/09/2002 , n. 41205).

4. Rapporti con gli altri reati di falso


Il nulla-osta per l'avviamento al lavoro subordinato stagionale non ha natura di atto pubblico, ma di autorizzazione amministrativa, sicché la sua contraffazione da parte del datore di lavoro integra il delitto di cui all' art. 480 c.p. , e non quello previsto dagli artt. 476 e 479 c.p. Cassazione penale , sez. fer. , 11/08/2022 , n. 31143


In tema di reati di falso, integra il delitto previsto dagli artt. 48 e 479 c.p. la condotta di colui che denunci falsamente la morte di un soggetto, inducendo in errore l'ufficiale dello stato civile che procede alla trascrizione dell'avvenuto decesso nell'apposito registro comunale, in quanto l'atto di morte è atto pubblico fidefacente in ordine allo stato civile della persona cui si riferisce e costituisce prova legale del contenuto dell'iscrizione, mentre si configura il diverso reato di cui agli artt. 48 e 480 c.p. nella successiva condotta di induzione del pubblico ufficiale al rilascio del certificato di morte, perché atto meramente riproduttivo di quanto risultante dai pubblici registri. Cassazione penale , sez. V , 19/10/2020 , n. 31835


Il delitto di false attestazioni o certificazioni di cui all' art. 55-quinquies d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 , è in rapporto di specialità con quello di falsità (anche per induzione) di cui all' art. 480 c.p. , che, pertanto, resta assorbito nel primo, non concorrendo con esso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, sebbene vi sia identità della condotta e del documento falsificato, ricorrono nel delitto di cui all' art. 55-quinquies d.lg. n. 165 del 2001 elementi specializzanti, costituiti dall'oggetto dell'attestazione, riguardante la sussistenza di una condizione giustificativa dell'assenza lavorativa, e dalla speciale figura del pubblico ufficiale, indicata in un medico). Cassazione penale , sez. V , 11/05/2022 , n. 22281


In tema di reati di falso, è configurabile il concorso tra il delitto di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sulla identità propria o altrui, di cui all' art. 495 c.p., con quello di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale al rilascio di un certificato amministrativo ( artt. 48 ,  480 c.p. ), ove la dichiarazione non veridica del privato concerna i medesimi fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Cassazione penale , sez. V , 27/04/2021 , n. 23681


In tema di reati di falso, integra il delitto previsto dagli artt. 48 e 479 c.p. la condotta di colui che denunci falsamente la morte di un soggetto, inducendo in errore l'ufficiale dello stato civile che procede alla trascrizione dell'avvenuto decesso nell'apposito registro comunale, in quanto l'atto di morte è atto pubblico fidefacente in ordine allo stato civile della persona cui si riferisce e costituisce prova legale del contenuto dell'iscrizione, mentre si configura il diverso reato di cui agli artt. 48 e 480 c.p. nella successiva condotta di induzione del pubblico ufficiale al rilascio del certificato di morte, perché atto meramente riproduttivo di quanto risultante dai pubblici registri. Cassazione penale , sez. V , 19/10/2020 , n. 31835


Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e non la diversa fattispecie di cui agli art. 48 e 480 c.p., la presentazione di documentazione tecnica rappresentante in modo non veritiero lo stato edilizio di una struttura turistico-ricettiva al fine di ottenere l'attribuzione di una determinata classificazione secondo gli art. 11 ss. l. reg. Abruzzo n. 11 del 1993, in quanto il provvedimento di cosiddetta categorizzazione non costituisce solo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, ma svolge altresì la preliminare funzione di attestazione dei parametri necessari per l'acquisizione della categoria richiesta. Cassazione penale , sez. III , 05/03/2014 , n. 13984


Integra il reato di cui agli art. 476 e 479 c.p. (falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) - e non quello di cui all'art. 480 c.p. che ricorre soltanto nel caso in cui l'attestata veridicità della sottoscrizione sia priva della menzione di attività dal notaio compiute o percepite personalmente - il notaio che attesti falsamente di avere presenziato - nel proprio studio - alla firma apposta in calce ad un contratto di compravendita di un automobile e, quindi, alla personale identificazione della stessa. Cassazione penale , sez. V , 28/06/2011 , n. 30195


Integra il delitto di falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico - e non quello di cui all'art. 480 c.p. (falso ideologico in autorizzazioni amministrative) - la condotta dell'assistente dell'ufficio sanitario locale, il quale formi falsi libretti di idoneità sanitari destinati a marittimi in procinto di imbarcarsi, apponendovi le firme contraffatte dei medici e attestando falsamente la sottoposizione dei richiedenti alla visita medica e agli esami clinici preordinati al rilascio del medesimo libretto, considerato che l'autorità sanitaria competente al rilascio, in tal caso, non si limita a riprodurre attestazioni già documentate ma compie un'autonoma valutazione sullo stato di salute del richiedente; né assume rilievo, ai fini dell'esclusione dell'integrazione del delitto in questione, il fatto che il soggetto attivo non rivesta la qualità di funzionario ma quella di semplice assistente, in quanto, ai sensi del novellato disposto di cui all'art. 357 c.p., ciò che rileva è lo svolgimento in concreto della pubblica funzione, prescindendo dal rapporto di dipendenza del soggetto con l'ente pubblico e dalle sue caratteristiche. Cassazione penale , sez. V , 18/04/2008 , n. 21839


Il privato che falsamente attesti il completamento delle eseguite opere edilizie entro i termini utili per la concessione in sanatoria risponde del reato di cui all'art. 483 c.p., in ordine alla falsa attestazione resa al pubblico ufficiale, ma non del reato di cui all'art. 480 c.p., quale autore indiretto della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, che abbia rilasciato la concessione in sanatoria sulla base della falsa attestazione. Cassazione penale , sez. V , 25/05/2006 , n. 21209


Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e non quello di cui all'art. 480 c.p. (falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative), la condotta del tecnico comunale, il quale attesti, apponendo il timbro della commissione edilizia, il deposito di elaborati progettuali relativi alla edificazione di una stazione radio, rappresentando così falsamente che detti elaborati sono stati sottoposti al controllo della commissione, le cui attestazioni sono idonee ad influire sulla conoscenza e sulle determinazioni della p.a., con la conseguenza che esse rivestono autonoma rilevanza penalistica, indipendentemente dalla circostanza che possano portare ad un provvedimento finale avente natura di mera autorizzazione. Cassazione penale , sez. V , 27/09/2005 , n. 38965


L'attestazione circa la sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'art. 81 c. strad. abrogato, costituisce atto pubblico e non certificato, poiché il sanitario pubblico ufficiale vi documenta l'attività personalmente svolta ai fini dell'accertamento dei suddetti requisiti. Conseguentemente, il falso riguardante il suddetto documento, nel quale viene trasfuso il risultato dell'indagine clinica, integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico di cui all'art. 479 c.p. e non quello di falso in certificati o in autorizzazioni amministrative, previsto dall'art. 480 c.p. Cassazione penale , sez. V , 16/02/1994

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