top of page

Diritto all'oblio per i malati oncologici: il contenuto del disegno di legge


Diritto all'oblio per i malati oncologici: il contenuto del disegno di legge

1. Il diritto all'oblio oncologico: che cos'è?

I numeri delle persone affette da tumore crescono ogni anno: solo nel 2020 sono stati 2,7 milioni i casi di cancro diagnosticati nel­ l’Unione europea e 1,3 milioni di persone hanno perso la vita a causa di questa malat­tia.

Tuttavia, si stima che in Europa vi siano oltre 12 milioni di sopravvissuti al cancro, tra cui circa 300.000 sopravvissuti a tumori infantili, grazie ai progressi nella diagnosi precoce, a terapie efficaci e a cure di soste­gno.

Per questo motivo, in considerazione dell’alto impatto sociale ed economico derivante da questi numeri, nel febbraio 2021 la Commissione europea ha presentato il Piano europeo di lotta contro il cancro, con la fi­nalità di far fronte all’onere che il cancro impone ai pazienti, alle loro famiglie e ai si­stemi sanitari.

Tra le iniziative faro e le mis­sioni del Piano rientra l’obiettivo del miglio­ramento della qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti, comprese misure per facilitare l’integrazione sociale e il rein­serimento lavorativo.

Invero, tra gli ostacoli più rilevanti che gli ex malati oncologici, persone clinicamente guarite, devono fron­teggiare, vi è sicuramente la forte discriminazione burocratica e l’iniquità nell’accesso ai servizi finanziari e bancari come l’otteni­mento di mutui, nella stipula di polizze as­sicurative, quali le assicurazioni sulla vita, e nelle richieste di adozioni di minori, in quanto per la fruizione di questi servizi è necessario dichiarare se si è avuta una pato­logia oncologica.

Con il suddetto Piano e le successive raccomandazioni e risoluzioni l’Unione europea mira ad affrontare le disu­guaglianze in materia di cancro tra gli Stati membri e al loro interno, con azioni di so­stegno, di coordinamento e di integrazione degli sforzi degli Stati membri.

Essa ri­chiede inoltre l’impegno, da parte degli Stati membri, a prevedere norme in supporto del «diritto all’oblio» che modifichino le prati­ che nel settore dei servizi finanziari.

Pertanto, negli ultimi anni, cinque Paesi europei hanno emanato leggi e provvedi­ menti che garantiscono, a coloro che hanno avuto una diagnosi di cancro, il diritto di non dichiararlo e di non essere rappresentati dalla malattia.

La Francia già dal 2014 ha affrontato la questione ed è stato il primo Paese a stabilire, per legge, che le persone con pregressa diagnosi oncologica non sono tenute ad informare gli assicuratori o le agenzie di prestito della loro malattia pregressa.

Inoltre, dal 1° giugno 2022 è entrata in vigore un’ulteriore legge, che modifica la precedente, ai sensi della quale dopo cinque anni di guarigione dal cancro non è più ne­cessario fornire la propria storia clinica al­ l’assicuratore per sottoscrivere un prestito o un’assicurazione, e non c’è più alcuna di­stinzione in base all’età in cui è stato dia­gnosticato il cancro.

Dopo la Francia è in­tervenuto il Belgio con una norma simile, e in seguito il Lussemburgo, dove dal 29 ot­tobre 2019 vige un accordo tra il Governo e le assicurazioni, seppur non ancora legge.

In Olanda il «diritto all’oblio oncologico» è stato adottato con un decreto-legge del 2 novembre 2020, ed infine il Portogallo, con la legge 18 novembre 2021 n. 75, ha rafforzato l’accesso ai contratti di credito e assicurativi da parte delle persone che hanno superato o attenuato situazioni di rischio aggravato per la salute o di invalidità.


2. Il contenuto del disegno di legge a tutela del diritto all'oblio

Questa legge pre­vede che, per tali persone, sia garantito il diritto all’oblio nel momento in cui contrag­gono il credito edilizio e il credito al con­sumo, nonché nel momento in cui contrag­gono l’assicurazione obbligatoria o facolta­tiva associata al suddetto credito.

In Italia, ad oggi, non è presente ancora nessuna legge che si muova nella stessa di­rezione degli altri Stati membri.

Ci sono circa 3,6 milioni di persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore ed il 27 per cento, circa un milione di persone, può essere considerato guarito in quanto non ne­cessita di ulteriori trattamenti.

Tuttavia, sep­pur clinicamente guarite, queste persone in­ contrano ostacoli burocratici per la ripresa e sono discriminate nell’accesso di molti ser­vizi.

Vi è quindi la necessità di tutelare anche tutte queste persone che terminano con suc­cesso un percorso di terapie attraverso norme che consentano loro un reale ed ef­fettivo ritorno alla vita dopo il cancro, alla pari delle persone sane. Il presente disegno di legge mira a sanare questa situazione.

L’articolo 1 stabilisce le finalità della pre­sente legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, che prevedono rispet­tivamente il diritto di uguaglianza formale e sostanziale per tutti i cittadini e la tutela del diritto alla salute. Inoltre esso esplicita la definizione di guarigione oncologica.

L’arti­colo 2 riguarda l’accesso ai servizi bancari e finanziari e prevede che, una volta trascorsi due anni dall’avvenuta guarigione, il consu­matore non è tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica, e queste ultime non possono in nessun modo discriminare il consumatore sulla base della malattia pregressa.

L’articolo 3 affronta il tema dei requisiti ne­cessari all’adozione di minori e, anche in questo caso, si prevede che i requisiti e le indagini per l’adozione, non possano avere ad oggetto una patologia oncologica, se tra­ scorsi due anni dalla guarigione. L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore della legge.


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Finalità della legge)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, e che risultano clinicamente guarite, a non subire discrimi­nazioni nell’accesso ai servizi bancari, finan­ziari e nell’adozione di minori.


Art. 2. (Accesso ai servizi per persone guarite da patologie oncologiche)

1. In sede di stipulazione di contratti di assicurazione e di contratti concernenti ope­razioni di accesso ai servizi bancari e finan­ziari, non possono essere richieste al consu­matore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi due anni dalla guari­gione, o due anni dal termine del tratta­ mento attivo in assenza di recidive o rica­dute della malattia.

2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono essere raccolte, elabo­rate o considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore e non possono essere causa di un aumento del pre­ mio assicurativo o dell’esclusione dalle garan­zie del contratto assicurativo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere imposti al consumatore li­ miti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti in via generale.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e aggiornate ogni tre anni le patologie per le quali possono essere mo­ dificati i termini rispetto a quelli previsti al comma 1.


Art. 3. (Disposizioni in materia di requisiti essenziali per l’adozione di minori) 1. Alla legge 4 maggio 1983, n.184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Le indagini di cui al comma 4, relative allo stato di salute dei richiedenti, non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa. Il richiedente è esente dal dichiarare la presenza di una malattia oncologica pregressa trascorsi due anni dalla guarigione, ovvero due anni dal termine del trattamento attivo in assenza di recidive o di ricadute della malattia ». b) all’articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « degli aspiranti genitori adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel ri­ spetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 4-bis »; c) all’articolo 57, terzo comma, lettera a) dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « in osservanza di quanto previ­ sto dall’articolo 22, comma 4-bis, ».


Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore a de­ correre dal primo giorno del mese successi­ voa quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Fonte: DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa della senatrice CONZATTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2022 Disposizioni in materia di diritto all’oblio oncologico

bottom of page