Il “Green Pass” (certificazione verde Covid-19) è un certificato rilasciato dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) il cui possesso è obbligatorio per l'accesso a determinati servizi ed attività.
L’obbligo è stato introdotto dal Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, che al fine di contenere la diffusione delle infezioni da Covid-19, a far data dal 6 agosto 2021, ha limitato ai possessori di Green Pass l’accesso:
a) ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) agli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) alle piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività' al chiuso;
e) alle sagre e fiere, convegni e congressi;
f) ai centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) ai centri culturali, centri sociali e ricreativi (limitatamente alle attività' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia), compresi i centri estivi, e le relative attività' di ristorazione;
h) alle attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) ai concorsi pubblici.
La certificazione verdi COVID-19 "Green Pass" viene rilasciata al cittadino in uno dei tre casi di seguito indicati:
avvenuta vaccinazione contro il Covid-19;
guarigione dall'infezione da Covid-19;
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Covid-19.
Nel primo caso, il rilascio del “Green Pass” avviene a seguito della somministrazione di un ciclo completo di vaccinazione contro il Covid-19.
Nel secondo caso, la certificazione verde verrà rilasciata come conseguenza dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione.
Risulterà necessario, in tal caso, risultare in possesso il certificato di avvenuta guarigione dal virus.
Nell’ultimo caso, il cittadino che intende ottenere il Green Pass dovrà risultare in possesso di un test molecolare o di un test antigenico rapido riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori sanitari.
Come viene rilasciato e quanto tempo vale il green pass?
Secondo il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, la certificazione verde COVID-19 è rilasciata, su richiesta della persona interessata, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, eseguito il tampone o accertato l’avvenuta guarigione dall’infezione da Covid-19 (struttura presso la quale e' avvenuto il ricovero del paziente, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta).
Il Green Pass ha una validità di di sei mesi nel caso di avvenuto ciclo vaccinale o guarigione dall’infezione da Covid-19.
Viceversa, nel caso di effettuazione di tampone, il greenpass ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
Chi accede nei luoghi precedentemente indicati sprovvisto di "Green pass" rischia di incorrere in una sanzione che va dai 400 ai 1000 euro.
Va precisato che l'autorità potrà elevare sanzioni sia al singolo cittadino che al titolare dell'attività o dell'esercizio commerciale.
In quest'ultimo caso, le sanzioni sono molto pesanti ed invero il proprietario che omette di eseguire i dovuti controlli nei confronti dei suoi clienti per tre volte (in tre giorni diversi) rischia la chiusura dell'attività fino a 10 giorni.
Ci sono diversi reati che possono configurarsi rispetto all'utilizzo improprio del Green Pass.
1) Il primo reato in cui può incorrere il privato cittadino privo di Green Pass è la "Falsità materiale commessa dal privato" prevista dall'art. 482 c.p.
Il reato in argomento punisce con la reclusione fino a 4 anni chi "forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero" e ricorre quindi nel caso in cui il soggetto crei un Green Pass falso o ne alteri uno vero.
Pertanto, ricorre il reato di falso materiale non solo quando viene creato un finto codice QR ma anche nel caso in cui, ad esempio, si modifichi la data di validità di un Green Pass valido.
2) Il secondo reato che può configurarsi in relazione all'utilizzo del Green Pass è il delitto di "Sostituzione di persona" previsto dall'art. 494 c.p. che punisce con la pena della reclusione fino ad un anno "chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici".
Il reato in argomento risulterà sussistente, ad esempio, nel caso in cui venga esibito da un soggetto per accedere al ristorante il Green Pass di un'altra persona (pensiamo al figlio che utilizzi indebitamente il certificato verde del padre, del fratello o di un amico).
Se ha bisogno di una consulenza può chiamarci al numero 3922838577 o inviare una mail a info.avvocatodelgiudice@gmail.com.