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Codice Penale

Art. 337 c.p. Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.


 

Pena:  sei mesi a cinque anni

Oggetto giuridico: sicurezza e libertà di azione, di movimento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.

Procedibilità:  D'ufficio.

Competenza per materia: Tribunale monocratico.

Competenza per territorio: Giudice del luogo in cui si è verificata la violenza o la minaccia.

Udienza preliminare:  No (550/2 cpp).

Intercettazioni: No.

Messa alla prova:  Sì.

Particolare tenuità: No.

Tentativo: Configurabile.

Codice Penale Commentato

Indice:

1. Introduzione

2. Quando si configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale

3. L'elemento soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale

4. Cause di giustificazione e scriminanti

5. Le aggravanti

6. I rapporti con gli altri reati



1. Introduzione

La resistenza a pubblico ufficiale è un delitto contro la pubblica amministrazione, in particolare un delitto dei privati contro la pubblica amministrazione.

Venendo agli aspetti sostanziali, il reato di resistenza a pubblico ufficiale è:

  • un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque;

  • un reato di danno, risultando necessaria una offesa in senso naturalistico del bene protetto dalla norma;

  • un reato di mera condotta;

  • un reato a forma libera, poiché non è richiesta una particolare condotta lesiva.

La persona offesa può essere un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio ovvero chiunque, da questi richiesto, presti loro assistenza, ma non gli esercenti un servizio di pubblica necessità.

L'oggetto giuridico del reato di resistenza a pubblico ufficiale è rappresentato dalla sicurezza e dalla libertà di movimento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.

Il reato previsto e punito dall'art. 337 c.p. non richiede, ai fini della sua sussistenza, che il soggetto passivo (ad esempio, il pubblico ufficiale), a seguito della condotta violenta, si trovi in una condizione di serio pericolo per la propria incolumità personale e ciò in ragione del fatto che la resistenza a pubblico non è un delitto posto a tutela della persona ma della pubblica amministrazione.

Ed invero, sussiste il delitto in argomento anche allorquando la condotta violenta del soggetto attivo, pur non mettendo a rischio la sicurezza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, risulti idonea ad impedire l’esecuzione di un atto di ufficio.

In particolare, il reato di resistenza a pubblico ufficiale risulta integrato ogni volta che venga posto in essere un atteggiamento, anche implicito, che impedisca, ostacoli o intralci, anche solo parzialmente, lo svolgimento della attività o del servizio da parte del pubblico ufficiale.

Ciò posto, è bene precisare che il reato in argomento non risulta integrato ogni volta che il soggetto attivo ponga in essere una minaccia o una reazione minacciosa nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Ed invero, il reato di resistenza a pubblico ufficiale non sussiste nell'ipotesi in cui il soggetto attivo abbia posto in essere la condotta in danno del pubblico ufficiale dopo che questi abbia già eseguito l’atto di ufficio e senza, dunque, opporvisi.

Nello stesso modo, deve escludersi la rilevanza penale della cd. resistenza passiva, rappresentata da tutti quei comportamenti meramente difensivi (come ad esempio il buttarsi a terra) anche se concretamente idonei ad ostacolare lo svolgimento dell'attività di ufficio da parte del pubblico ufficiale.

Per ciò che concerne l'elemento psicologico, il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede il dolo specifico.

Ed invero, non è richiesta in capo al soggetto agente solo la coscienza e la volontà della violenza o minaccia ma l’ulteriore finalità di ostacolare il pubblico ufficiale nell'esecuzione dell'atto di ufficio. Tuttavia, si deve osservare che nel reato in commento sono estranei, per l’individuazione dell’elemento soggettivo, la causa ed il fine del soggetto del reato.


2. Quando si configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale?

Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale. Fattispecie relativa alla condotta di un gruppo che, mediante i c.d. “presidi di solidarietà”, al fine di impedire l'esecuzione delle procedure di sfratto avviate nei confronti dei conduttori morosi in condizioni economiche asseritamente disagiate, poneva in essere una serie di condotte, quale la realizzazione di barriere per ostacolare l'accesso agli alloggi, spesso accompagnata da strattonamenti e minacce verbali, che determinavano la sospensione ed il rinvio delle procedure esecutive. (Cassazione penale , sez. VI , 16/12/2021 , n. 2104)

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati. (Fattispecie relativa a un imputato che aveva tentato di fuggire durante un controllo dei carabinieri, rivolgendo inoltre ai predetti minacce di morte per indurli a lasciarlo andare e cercando di forzare con la propria auto il posto di blocco - Cassazione penale , sez. VI , 08/01/2020 , n. 5459).

Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Cassazione penale , sez. II , 17/10/2019 , n. 44860).

Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e non quello di violenza contro un inferiore, di cui all' art. 195 c.p.m.p. , la condotta del carabiniere che usi violenza nei confronti di colleghi di grado inferiore al fine di opporsi al compimento di un atto d'ufficio, in quanto la connotazione finalistica del delitto comune determina la lesione dell'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, mentre il delitto speciale tutela esclusivamente l'ordinamento militare. Cassazione penale , sez. VI , 24/09/2019 , n. 51581

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada.(Cassazione penale , sez. I , 04/07/2019 , n. 41408)

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell' art. 81, comma 1, c.p. , la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Cassazione penale , sez. un. , 22/02/2018 , n. 40981).

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato e non il concorso formale omogeneo di reati, la violenza o la minaccia nei confronti di più pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, posta in essere nel medesimo contesto fattuale per impedire il compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio, atteso che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è il regolare svolgimento dell'attività della P.A. e non l'integrità fisica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (Cassazione penale , sez. VI , 28/09/2017 , n. 52725).

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato e non il concorso formale omogeneo di reati, la minaccia nei confronti di più pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, posta in essere nel medesimo contesto fattuale per impedire il compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio. (Fattispecie in cui l'imputato pronunciava espressioni minacciose nei confronti di due poliziotti per allontanarli dal proprio bar e impedire loro di concludere un controllo amministrativo - Cassazione penale , sez. VI , 12/07/2017 , n. 39341).

Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale (Cassazione penale , sez. VI , 09/09/2016 , n. 42951).

Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi aggredisce con violenza e minaccia gli appartenenti alle forze dell'ordine mentre agiscono per assicurare il rispetto dei limiti territoriali fissati, per ragioni di ordine pubblico, allo svolgimento di un corteo (Cassazione penale , sez. VI , 03/12/2015 , n. 1940).

Ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce in un mero atteggiamento di resistenza passiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione a condotta consistita nel puntare i piedi e le mani su di un'auto della polizia per evitare di essere caricato sulla stessa e di essere così condotto negli uffici di p.s. - Cassazione penale , sez. VI , 13/01/2015 , n. 6069).


3. L'elemento soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall'articolo 337 del codice penale, si configura quando viene rivolta minaccia o violenza ad un pubblico ufficiale durante il compimento di un atto di ufficio, al fine di impedirlo.

È importante che l'atto di ufficio sia in corso di svolgimento e che la volontà del soggetto agente sia diretta a opporsi al suo compimento.

Il dolo specifico consiste nella consapevolezza e nella volontà di utilizzare violenza o minaccia al fine di ostacolare l'atto di ufficio, mentre non rilevano gli scopi intermedi o i motivi concreti del soggetto agente.

Nel caso specifico (Corte appello , Lecce , 05/02/2021 , n. 12), la Corte d'Appello confermato la condanna per questo reato nei confronti di un uomo che, dopo aver ricevuto un ordine di fermarsi da parte dei Carabinieri, a causa di una violazione del codice stradale, aveva aggredito i militari, minacciandoli nel tentativo di dissuaderli dal compiere l'atto.

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, l'inconsapevolezza dello specifico atto d'ufficio che il pubblico agente debba eseguire, quando sia comunque percepibile che si tratta di attività lato sensu di controllo della persona, anche ai soli fini di identificazione o di semplice pedinamento. (Fattispecie in cui l'imputato, datosi alla fuga con la propria autovettura, con la quale aveva posto in essere manovre di guida pericolose per la pubblica incolumità, assumeva di non aver compreso di essere stato destinatario di un decreto di perquisizione - Cassazione penale , sez. VI , 12/05/2022 , n. 24247).

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (Cassazione penale , sez. VI , 20/10/2020 , n. 35277).


4. Cause di giustificazione e scriminanti

Ai fini della configurabilità della scriminante di cui all' art. 393-bis c.p. , l'atto del pubblico ufficiale può ritenersi arbitrario allorché sia del tutto ingiustificato o persecutorio, ovvero abusivo e sproporzionato in relazione alla situazione nella quale il funzionario è chiamato a porlo in essere, ovvero quando, pur essendo sostanzialmente legittimo, sia incongruente rispetto alle modalità impiegate e alle finalità da perseguire, a causa della violazione dei doveri minimi di correttezza che devono caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la scriminante in relazione alla condotta violenta e minacciosa dell'imputato che, nel corso di una perquisizione personale volta alla ricerca del portafogli sottratto ad uno dei militari che lo avevano tratto in arresto, veniva privato dei capi di abbigliamento onde verificare se occultasse indosso la refurtiva - Cassazione penale , sez. V , 25/10/2021 , n. 45245).

L' art. 393-bis c.p. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico agente, sicché è configurabile anche nella forma putativa di cui all' art. 59, comma 4, c.p. , quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto (Cassazione penale , sez. VI , 20/05/2021 , n. 25314).

L' art. 393-bis c.p. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico agente, sicché è configurabile anche nella forma putativa di cui all' art. 59, comma 4, c.p. , quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto (Cassazione penale , sez. VI , 19/05/2021 , n. 25309).

In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, qualora il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta oggettivamente illegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente o comunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, non è punibile, a norma dell' art. 393 bis c.p. , la reazione strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamente conculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine (Cassazione penale , sez. V , 08/11/2018 , n. 2941).

L' art. 393-bis c.p. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all' art. 59, comma 4, c.p. , quando il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato , a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la corte ha ritenuto sussistente la causa di giustificazione nella forma putativa, in relazione alla reazione violenta dell'imputato posta in essere a fronte della condotta dei pubblici ufficiali che procedevano alla sua identificazione ed al successivo accompagnamento coattivo in commissariato, con modalità tali da fargli ragionevolmente ritenere di essere sottoposto a condotte vessatorie e di ingiustificata prevaricazione - Cassazione penale , sez. VI , 16/10/2018 , n. 4457).

È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza ad un pubblico ufficiale che pretende di eseguire presso il suo domicilio una perquisizione finalizzata, ai sensi dell' art. 4 l. 22 marzo 1975, n. 152 , alla ricerca di armi e munizioni fondata su meri sospetti e non su dati oggettivi certi, anche solo a livello indiziario, circa la presenza delle suddette cose nel luogo in cui viene eseguito l'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la mancata convalida dell'arresto in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale per essersi l'imputato opposto alla perquisizione disposta dopo la contestazione di una contravvenzione al codice stradale, senza che fossero emersi indizi significativi circa il possesso di armi - Cassazione penale , sez. VI , 15/06/2017 , n. 40952).

In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, qualora il pubblico ufficiale pone in essere una condotta oggettivamente illegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente o comunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, non è punibile, a norma dell'art. 393 bis cod. pen., la reazione strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamente conculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., fondata esclusivamente sulla condotta violenta tenuta nei confronti di un brigadiere dei Carabinieri che voleva impedirgli di allontanarsi dall'ospedale, senza che fosse accertato se l'imputato avesse o meno la facoltà di allontanarsi legittimamente dal luogo - Cassazione penale , sez. VI , 13/09/2016 , n. 43894).

L’art. 131-bis c.p. è costituzionalmente legittimo nella parte in cui esclude che il giudice possa ritenere l’offesa di particolare tenuità nei casi di resistenza a un pubblico ufficiale (C. cost., sent. 5 marzo 2021, n. 30, Pres. Coraggio, Red. Petitti)


5. Le aggravanti

L'aggravante di cui all' art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. , consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all' art. 337 c.p. Cassazione penale , sez. VI , 17/12/2021 , n. 2608).

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite nel caso in cui un numero elevato di abitanti del quartiere intervenga, su sollecitazione del reo, per impedire, con modalità aggressive e violente, l'espletamento dell'attività di servizio da parte dei pubblici ufficiali (Cassazione penale , sez. VI , 01/04/2021 , n. 25303).

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la circostanza aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia non rilevando, invece, che la partecipazione di più persone sia percepita dal pubblico ufficiale al momento della consumazione del reato (Cassazione penale , sez. V , 12/12/2018 , n. 7337).

L'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p., consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all' art. 337 c.p. - Cassazione penale , sez. VI , 09/11/2017 , n. 57234).


6. I rapporti con gli altri reati

In tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 cod. pen. , quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell' art. 337 cod. pen. , mentre si versa nell'ipotesi di cui all' art. 336 cod. pen. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione. (In applicazione di tale principio, la Corte, nel censurare la decisione del giudice di merito, ha precisato che sussiste il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui unico è l'atto di polizia posto in essere dagli operanti, contestuali sono le condotte tenute, in rapida successione, dal ricorrente e coincidente è il loro finalismo - Cassazione penale , sez. VI , 02/10/2018 , n. 51961).

Il reato di oltraggio, previsto dall' art. 341-bis c.p. , non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all'azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall' art. 337 c.p. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver ingiuriato i pubblici ufficiali con espressioni offensive riferite alla loro appartenenza alla Polizia dello Stato, li minacciava di morte al fine di opporsi alla richiesta di mostrare i documenti e di farsi identificare - Cassazione penale , sez. VI , 17/05/2018 , n. 39980).

Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, qualora la violenza è strumentale al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza è nota al soggetto agente. (Fattispecie in cui gli autori di un tentato furto, al fine di sfuggire alle forze dell'ordine, avevano lanciato la propria autovettura contro quelle delle pattuglie intervenute, cagionando lesioni personali ad uno degli agenti Cassazione penale , sez. II , 04/11/2016 , n. 51576).

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