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Sequestro di quote sociali dell'estraneo al reato: legittimo se impedisce la protrazione del reato.

Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato, qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato ed il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie.

Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629

Fatto

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di B.A., in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di S.A., terzi estranei e titolari di quote di partecipazione al capitale sociale della "Ingrosso rottomi metallici di S.L. s.r.l.", avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 7 giugno 2021 per plurime violazioni dell'art. 452-quaterdecies c.p., contestate ai capi A), B) e G) dell'editto accusatorio, decreto con il quale, tra l'altro, si era disposto il sequestro sia del complesso aziendale, sia delle quote societarie dell'indicata società.


2. Avverso l'indicata ordinanza, B.A., in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale di S.A., propone ricorso per cassazione, affidato a un unico, articolato, motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione, rispettivamente all'art. 452-quaterdecies c.p. e art. 321 c.p., e all'art. 125 c.p.p.. Il difensore contesta la sussistenza del periculum in mora, non avendo il Tribunale addotto alcuna giustificazione circa la finalità "impeditive" perseguite dal provvedimento ablativo, esteso in modo sproporzionato a tutto il complesso dei beni aziendali, alla società e alle quote societarie. Sotto altro profilo, il difensore contesta la sussistenza il fumus del delitto in esame, rilevando: con riguardo al capo a), che il formulario può essere sprovvisto di numero di registro di carico e scarico fino al decorrere dei termini entro cui ogni soggetto deve effettuare l'annotazione di tali operazioni, e, in ogni caso, i F.I.R. emessi il (OMISSIS) sarebbero regolari trattandosi di rifiuti come "prodotti in cantiere" e la difesa ha prodotto documentazione attestante la tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento; quanto al capo b), che il mancato monitoraggio del mezzo non consentirebbe di affermare che esso trasportasse rifiuti diversi da quelli per i quali vi era autorizzazione; quanto capo G), che è stata prodotta tutta la documentazione attestante la liceità dei conferimenti, posto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, i F.I.R. risultano perfettamente leggibili.


Aggiunte il difensore che sarebbero insussistenti sia il compimento di più operazioni e l'ingente quantitativo di rifiuti trattati, stante la regolarità


amministrativa e contabile delle operazioni in esame; sia un'attività organizzata al fine di eludere la tracciabilità dei rifiuti, posto che tutte le operazioni sono documentate dai F.I.R., sia una condotta abusiva e clandestina. Evidenzia, infine, il difensore che i ricorrenti hanno allegato la loro buona fede, producendo documentazione contabile-amministrativa attestante la regolarità formale della gestione societaria, e, sul punto, la motivazione sarebbe mancate.


Diritto

1. I ricorsi sono inammissibili.


2. Da quanto emerge dal ricorso e dal provvedimento impugnato, gli odierni ricorrenti agiscono quali terzi estranei, essendo titolari di quote della "Ingrosso rottami metallici di S.L. s.r.l.".


Orbene, in primo luogo i ricorrenti sono legittimati ad agire in relazione al solo sequestro impeditivo delle quote sociali a loro rispettivamente intestate, ma non anche con riferimento al complesso dei beni aziendali, che sono di proprietà della società.


3. A tal proposito, va richiamato il costante orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, dep. 29/04/2021, Di Luca, Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 - dep. 24/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019 - dep.12/02/2019, Firriolo, Rv. 274992,; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017 - dep. 13/10/2017, Ruan e altri, Rv. 271231, che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio).


L'interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va pertanto individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Lesto, Rv. 259412).


Di conseguenza, il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà della società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro. (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, dep. 08/07/2019, Tufo, Rv. 276735).


4. Così delimitato l'oggetto dei ricorsi, gli stessi appaiono inammissibili.


5. Quanto alle censure con cui si contesta il fumus, giova ricordare gli stretti limiti entro qui è ammesso il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, che è sindacabile solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656).


Si rammenta, inoltre, che, in tema di sequestro preventivo, è sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 - dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279).


6. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente richiamato le fonti di prova in atti e gli elementi a carico ben più che indizianti (servizi di osservazione e pedinamento, controllo degli autocarri, analisi del contenuto e delle difformità dei FIR, registrazioni video mediante installazione di telecamere per il monitoraggio delle aree interessate, carico e scarico di ingenti quantitativi di rifiuti rilevati dalla p.g., rico