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Truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento: Qual è il confine tra i due reati?

Approfondimenti

Truffa e furto aggravato

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento è configurabile allorquando lo spossessamento si verifica contro la volontà del proprietario (invito domino) mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della cosa si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Cass., sez. V, 27 luglio 2018, n. 36138; Cass., sez. V, 14 aprile 2017, n. 18655, Rv. 269640; Cass., sez. IV, 24 marzo 2017, n. 14609, Rv. 269537).

Ai fini della risoluzione del concorso apparente di più disposizioni incriminatrici secondo i necessari elementi (reciprocamente) specializzanti, la Corte di legittimità ha più volte ribadito come il discrimine tra le fattispecie debba essere individuato attraverso l'analisi delle modalità di impossessamento del bene che forma oggetto dell'azione illecita.

Pertanto, laddove la sottrazione si realizzi invito domino - e dunque contro la volontà del legittimo titolare del diritto di disporre del bene in questione e, in sostanza, di privarsene - si configura il furto laddove, invece, integra il delitto di truffa il trasferimento del possesso della cosa attuato con il consenso del soggetto passivo, viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente.

Si veda, al riguardo, Cass., sez. II, 21 gennaio 2009, n. 3710, Busato ed altro relativa ad un caso in cui è stato ritenuto integrare il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi, manifestando interesse all'acquisto di un veicolo, richieda alla vittima di provarlo dandosi repentinamente alla fuga a bordo del medesimo.

Ed ancora, si veda Cass., sez. V, 17 giugno 2008, n. 36905, Jacovitti, in cui è stato, allo stesso modo, ritenuto sussistente il delitto di furto aggravato da mezzo fraudolento - e non quello di truffa - in relazione alla condotta di un soggetto che si era fatto consegnare, adducendo un pretesto implicante l'intesa di un'immediata restituzione, un bene, nella specie anello di brillanti ed un telefono cellulare, ed era ripartito improvvisamente con la propria auto.

In forza di quanto sopra, risulta evidente che il furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento ricorra ogni qualvolta la consegna del bene non sia atto dispositivo riconducibile alla libera autodeterminazione della persona offesa di spossessarsene, acconsentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale in virtù di una determinazione viziata dagli altrui artifizi o raggiri, ma sia determinata attraverso una strumentale condotta fraudolenta, che ponga l'agente in condizioni di operare la diretta apprensione del bene, dopo essersene procurato la immediata disponibilità materiale a titolo precario e senza che si determini lo spossessamento giuridico del titolare del diritto, contro la volontà del medesimo.

In altri termini, configura il delitto di furto, aggravato dal mezzo fraudolento, l'interversione nel possesso della cosa altrui di cui l'agente sia riuscito a procurarsi, in virtù di una strumentale condotta artificiosa, la mera detenzione, realizzandosi in tal modo la condotta di sottrazione mediante spossessamento declinata all'art. 624 c.p.

Nel reato di truffa, al contrario, la definitiva cessione del bene da parte dell'avente diritto si realizza attraverso un atto dispositivo patrimoniale volontario e consapevole, indotto attraverso una falsa rappresentazione della realtà dell’agente, tale da spingere la persona offesa all'immissione in possesso.

Nella delineata prospettiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto, ad esempio, ancora di recente, che integrasse il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, fingendosi un incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze in ordine ad inesistenti controlli per ottenere la consegna di beni da parte della vittima al fine di prenderne possesso, in quanto tale consegna non è sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (Cass., sez. V, 14 aprile 2017, n. 18655, Rv. 269640, nella specie l'agente, fingendosi un tecnico dell'acquedotto incaricato di verificare il grado di inquinamento dell'acqua, aveva chiesto alle vittime, persone anziane, di depositare il denaro contante, di cui si sarebbe poi impossessato, nel frigorifero e, allarmandole con un inesistente pericolo di imminente incendio, si era fatto consegnare i gioielli, assumendo di doverli portare al di fuori dell'abitazione per bonificarli).

Analogamente, è stato ritenuta integrata l'ipotesi di furto aggravato nella condotta di colui che, simulando la qualità di agente di polizia, aveva addotto esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, ritenendo che, in tale ipotesi, la consegna del bene da parte della persona offesa non fosse conseguenza della volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (Cass., sez. V, 28 ottobre 2014, depositata 2015, n. 6412, Labellarte ed altri, Rv. 262725; Cass., sez. II, 26 settembre 2013, n. 47416, Capogreco, Rv. 257491 in un caso in cui è stato ritenuto integrato il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non di truffa in riferimento alla condotta di colui che, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga, o il caso di impossessamento di un telefono cellulare, ottenuto mediante il raggiro consistito nella falsa prospettazione al legittimo detentore di averne necessità per un'emergenza familiare).

Nei casi riportati, il soggetto passivo del reato si era privato materialmente del bene non in virtù di un atto di disposizione patrimoniale, viziato dall'altrui attività fraudolenta, che costituisce elemento essenziale del reato di truffa, ma in via del tutto provvisoria e senza la volontà di spossessarsene, mantenendo anzi con la propria presenza la vigilanza ed il controllo su di esso, vanificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato.

E', infatti, principio affermato dalla Corte di Cassazione quello secondo il quale in tema di furto, la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, nel corso dell'azione delittuosa, una condotta dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi abbia apprestato, a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Cas., sez. un., 18 luglio 2013, n. 40354, Sciuscio, Rv. 255974; Cass., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 8094, Pisani, Rv. 259288; Cass., sez. VII, 7 novembre 2014 - depositata 2015 - n. 8757, Pisani, Rv. 262669).

Siffatto orientamento fonda sull'adozione di un corretto canone ermeneutico dell'art. 625 c.p., n. 2, valorizzando il dato letterale del precetto che richiede l'accertamento del valersi di un qualsiasi mezzo fraudolento, in quanto la integrazione della circostanza aggravante è correlata non già alla mera utilizzazione del mezzo che consente il prelievo abusivo - che concretizza, sotto il versante della tipicità, allo prodromico alla condotta di furto - bensì all'impiego del mezzo fraudolento quale strumento finalizzato ad entrare in possesso dei beni in tal guisa prelevati, senza che la persona offesa possa nel contesto spazio temporale realizzare l'interversio possessionis.

Di guisa che la captazione artificiosa della disponibilità del bancomat è funzionale alla preordinata sottrazione del contante prelevato e costituisce condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità, ponendosi logicamente oltre la condotta di consumazione del reato ed assurgendo perciò ad autonomo disvalore penale aggiuntivo.

Come del resto evidenziato anche da autorevole dottrina, la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall'agente che agisce superando con la frode gli ostacoli strutturalmente posti a presidio del bene o la custodia apprestata dall'avente dritto.

Appare dunque corretta l'interpretazione della norma di cui all'art. 625 c.p., n. 2 nel senso che l'artificiosa captazione della vigilata disponibilità di uno strumento di prelievo di contante per realizzare la sottrazione del denaro configuri la circostanza richiamata, rinvenendosi in tale condotta tutte le caratteristiche sopra descritte.

Ed invero la nozione di frode richiama l'artificio con cui si sorprende l'altrui buona fede e l'artificio, a sua volta, è un espediente atto ad ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose.

Di guisa che entrambe tali caratteristiche ricorrono in ipotesi di prelievo autorizzato mediante artifici e finalizzato all'impossessamento della somma, mentre non è richiesto che per la ricorrenza della frode debba essere reso più elevato - mediante una condotta aggiuntiva - il grado di difficoltà della scoperta dell'inganno (Cass., 28 gennaio 2005, n. 2681, Rv. 231400).

L'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento ricorre quando la condotta, idonea a sorprendere o ad eludere la sorveglianza del detentore, avvenga non soltanto approfittando del momentaneo allontanamento del detentore della res, ma attraverso ulteriori accorgimenti, espressione di scaltrezza, diretti a sorprendere il detentore, nonché a ritardare la scoperta della sottrazione (nella specie attraverso lo scambio di oggetti).

Mezzo fraudolento, dunque, è stato individuato in un'insidia o elemento artificioso o, comunque, in un'operazione straordinaria, improntata ad astuzia, capace di eludere le cautele predisposte dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose ed, in genere, a vanificare l'ordinaria vigilanza e custodia della cosa.

In assenza, nella predetta disposizione di legge, di alcun contenuto definitorio sul concetto di destrezza, la dottrina e la giurisprudenza vi hanno tradizionalmente attribuito il significato di abilità motoria e sveltezza, intese in senso fisico, oppure di avvedutezza e scaltrezza, quali doti intellettive, in entrambi i casi applicate e manifestate nel compiere l'atto del