top of page

Art. 570 c.p.: Lo stato di disoccupato non fa venir meno l'obbligo al mantenimento dei figli.

La semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non sia sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza, così come non basta l'allegazione della prestazione di una qualche attività di lavoro da parte del coniuge avente diritto alla prestazione per il figlio ad esonerare il coniuge da responsabilità penale.

Giudice: Speranza Fedele

Reato: 570 c.p.

Esito: Condanna


Tribunale Nola, 18/05/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 18/05/2022), n.352

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto emesso dal P.M. in data 6.02.2020, Av.Lu. era tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Nola in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui all'art. 570 c.p. menzionato in rubrica.


All'udienza del di 26.10.2020, legittimamente impedito l'imputato, detenuto per altro titolo di reato, la trattazione veniva differita al 17.12.2020, quando, assente per rinuncia l'Av.Lu., il Tribunale dichiarava l'apertura del dibattimento, pronunciando ordinanza ammissiva dei mezzi di prova. La p.o., Mi.Ma. veniva escussa e si acquisivano al fascicolo del dibattimento le denunce dalla stessa sporte in data 29.08.2018 e 14.03.2019 dinanzi ai c.c. di Cercola.


All'esito, il P.M. integrava il capo di imputazione in relazione al tempus commissi delicti da intendersi "dal 2012 con condotta perdurante": il Tribunale disponeva gli adempimenti conseguenti.


All'udienza del 25.03.2021, Av.Lu. si sottoponeva ad esame. All'esito il g.m. disponeva, ad integrazione probatoria, ex art. 507 c.p.p., la citazione di Av.Al., figlio dell'imputato, in merito ai versamenti ricevuti dall'imputato nel periodo in contestazione.


All'udienza del 13.01.2022, dopo i rinvii, per i motivi dedotti a verbale in data 3.06.2021 e 7.10.2021, escusso Av.Al., il g.m. dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e fissava, per la discussione, l'udienza del di 17.02.2022.


Indi, udite le conclusioni rassegnate dalie parti, come riportate in verbale, all'esito della camera di consiglio, pronunziava dispositivo, cui fa seguito la presente sentenza, per il cui deposito indicava il termine di giorni 90.


La espletata istruttoria e la documentazione legittimamente transitata nel fascicolo del dibattimento, provano, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'odierno imputato per il reato a lui ascritto in rubrica.


Dagli atti legittimamente transitati nell'incarto processuale e dalle dichiarazioni della Mi.Ma., emerge che il marito, Av.Lu., odierno imputato, tenuto a pagare, in forza di decreto di omologa della separazione del Presidente del Tribunale di Nola del 24.03.2011, Euro 500,00 per il mantenimento dei figli minori.


L'imputato, secondo la narrazione compiuta dalla Mi.Ma. nel processo e nelle denunce allegate agii atti, iniziava a contribuire, dopo circa due anni dal menzionato provvedimento giudiziale, in maniera sporadica ed arbitraria, al sostentamento della sua famiglia, pur mantenendo un rapporto affettuoso con i figli, benché gestito in maniera piuttosto immatura.


La persona offesa evidenziava nelle denunce ai fascicolo processuale ex art. 493 co. 3 c.p.p., che l'Av.Lu., che nel periodo successivo alla separazione e, per circa due anni, aveva versato sulla carta postepay a lei intestata l'importo giudizialmente stabilito, finiva col corrispondere, a periodi alterni, somme di molto inferiori, consegnando, perlopiù, qualche paghetta ai figli ancora minori. Dal Gennaio dei 2018 interrompeva ogni versamento.


La Mi., che aveva sempre svolto lavori precari, come cameriera, babysitter, senza il necessario contributo dell'imputato, malgrado lo stesso avesse sempre lavorato, si trovava ad affrontare le esigenze del nucleo familiare in maniera esclusiva, costretta a chiedere aiuto alla famiglia di origine, ed esponendosi a serie difficoltà.


L'imputato, in sede di esame, all'udienza del di 25.03.2021, ha ammesso di avere sempre lavorato e di non avere versato quanto dovuto alla Mi.Ma., in quanto quest'ultima lo aveva minacciato e costretto a litigare con la sua compagna. Aggiungeva che dal 2011 aveva sempre contribuito al mantenimento del suo nucleo familiare, prima con versamento sulla carta postepay intestata alla Mi., poi con consegna nelle mani dei figli, evidenziando che fo stato di detenzione attualmente non gli permetteva di essere adempiente.


Av.Al., figlio dell'imputato, pure escusso nel processo, ha riferito di avere ricevuto dal padre, da circa cinque anni, con cadenza settimanale, la complessiva somma di Euro 60,00, anche in favore del fratello An.. Ha sottolineato che, nel detto periodo, l'Av.Lu. non versava alcunché alla madre, ma che non si era mai sottratto a provvedere alle esigenze dei figli, sollecitato degli stessi.


La prova orale e la documentazione legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento nel corso del procedimento, hanno provato, senza alcun dubbio, la responsabilità dell'imputato per la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 570 c.p. menzionata in rubrica.


Le dichiarazioni della persona offesa, già dotate di coerenza intrinseca, ricevono puntuale conferma nella documentazione versata agli atti.


La condotta dell'imputato concretizza la materialità del reato di cui all'art. 570 co. 2 c.p.. Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, cod. pen., il giudice penale deve accertare, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, se per effetto di tale condotta siano venuti in concreto a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, nozione in cui rientrano non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12400 del 15 marzo 2017). Si è ulteriormente precisato che, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato dell'assegno stabilito in sede civile, il giudice penale, ai fine di ritenere integrato il reato di cui all'art. 570 cpv. c.p., deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, con l'ulteriore precisazione che il reato non viene meno qualora il figlio minore abbia ricevuto da terzi, coobbligati o non coobbligati, i mezzi di sussistenza per le più urgenti necessità, in quanto proprio tale sostituzione costituisce prova dello stato di bisogno in cui versa il minore (cfr. Cass. Sez. IV, n. 5523/96; Cass. Sez. VI, n. 3917/85; Cass. Penale 6682/2015). Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale (Cassazione penale, Sez. Il, sentenza n. 24050 del 15 maggio 2017).


Ulteriore presupposto da accertare per ritenere configurabile il reato di cui all'art. 570 c.p., è, oltre allo stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione, la concreta capacità economica dell'obbligato di fornirglielo, sebbene l'asserita incapacità economica dell'obbligato assuma valore esimente in virtù del principio ad impossibilia nemo tenetur, solo allorché sia assoluta e non ascrivibile a colpa dell'obbligato (cfr. Cass. n. 5523/96; Cass. n. 37419/01).


Infatti, secondo il costante pronunciamento della Suprema Corte, l'impossibilità alla somministrazione dei mezzi di sussistenza che costituisce esimente dalla responsabilità penale, deve concretizzarsi, non in mera difficoltà economica, ma in uno stato di vera e proprie indigenza che inibisca l'adempimento anche solo parziale della prestazione e deve inoltre prescindere da una condotta colpevole dell'obbligato, il quale è tenuto a fare tutto quanto ciò è nelle sue possibilità, per mettersi in condizioni di adempiere ai propri obblighi di genitore (cfr. Cass. Sez. VI n. 5780/95; Cass. Sez. VI, n. 5969/97; Cassazione VI Sezione Penale n. 9428/2019).


L'impossibilità economica, nella quale può versare il soggetto obbligato, esclude la configurabilità del reato soltanto se la stessa si protrae per tutto il periodo in cui le inadempienze si protraggono, nel senso che a queste non devono corrispondere introiti, percepiti o meno in maniera regolare, e a condizione che non vi sia colpa dell'obbligato. Lo stato formale di disoccupazione, non fa venire meno gii obblighi di assistenza familiare. Infatti "è necessario che, oltre a ciò, il soggetto obbligato al versamento dimostri che le sue difficoltà economiche si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla suddetta prestazione" (Cass. 35612/2011).


Ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con sentenza n. 20133/2015, che il versamento saltuario e sporadico dell'assegno di mantenimento integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p., a tenor del quale "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da Euro 103 a Euro 1.032".


Ed ancora "le medesime pene si applicano congiuntamente a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa" (art. 570, comma 2, n. 2). Gli obblighi di assistenza familiare non vengono meno con lo scioglimento del matrimonio, né con la disgregazione del nucleo familiare. Gli obblighi di natura economica devono essere adempiuti in maniera puntuale, rispettando sia le prescrizioni temporali che quelle attinenti il quantum. Non scrimina, la circostanza per la quale le inadempienze siano state sporadiche, estemporanee e legate alle possibilità economiche del momento, proprie dei soggetto obbligato.


"In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non vi è equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l'inadempimento civilistico, poiché la previsione normativa di cui all'art. 570 c.p. non fa riferimento a singoli o ritardati pagamenti, ma ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale l'agente intende specificamente sottrarsi all'assolvimento degli obblighi imposti con la separazione (v. Cass. Pen., Sez. VI, 4 ottobre 2012 - 9 novembre 2012, n. 43527; Cass. n. 15898 del 2014). Sul piano oggettivo, in particolare, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che l'obbligato è tenuto a fornire. In particolare, sul piano oggettivo, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire. Ne consegue che il reato non può ritenersi automaticamente integrato con l'inadempimento della corrispondente normativa civile e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il Giudice penale deve valutarne in concreto la gravità, ossia l'attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma tende ad evitare".


Invero, "l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore sussiste anche quando vi provveda la madre in tutto o in parte con i proventi del proprio lavoro o/e con l'intervento contributivo di altri congiunti e non, proprio a cagione del mancato contributo posto a carico del padre in sede civile". La Suprema Corte ha, inoltre, ritenuto di puntualizzare che, "ai fini della corretta configurabilità del reato in questione, lo stato di bisogno del figlio minore, proprio per l'intuibile posizione di soggetto particolarmente esposto a necessità cogenti di natura materiale e morale per il suo necessario sviluppo psico-fisico, non può ritenersi superato dal contributo di terzi non coobbligati, da soli o in unione con soggetti coobbligati, rispetto a cui il "partner" si sottragga agii obblighi impostigli ex lege per la sua qualità parentale, omettendo di assicurare i mezzi di sussistenza; intesi come necessario coacervo di elementi necessari alle esigenze di un "minimum", vitale per il soggetto minore in termini di ragionevole decoro e funzionalità". (Cass. Pen. Sent. n. 6894/2003).


La valutazione circa la mancanza dei mezzi di sussistenza deve essere dunque rigorosa, ma compiuta caso per caso, concretamente, e deve comprendere tanto l'accertamento circa un effettivo stato di bisogno quanto quello concernente la reale capacità economica dell'agente di fornire i mezzi di sussistenza.


Quanto a quest'ultimo aspetto, è pacifico in giurisprudenza che "la semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non sia sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza" (Trib. di Firenze., II, 18 gennaio 2008, n. 4008),così come non basta l'allegazione della prestazione di una qualche attività di lavoro da parte del coniuge avente diritto alla prestazione per il figlio ad esonerare il coniuge da responsabilità penale: invero, "ai fini dell'esclusione dei delitto, anche la giurisprudenza di merito, esige un impegno rigoroso da parte di chi sia obbligato a prestare i mezzi di sussistenza non avendo ritenuto che lo stato di bisogno dell'alimentando sia escluso da mediocri, saltuari ed incerti guadagni che l'avente diritto è costretto a procurarsi per sopperire alle omissioni dell'imputato capace di provvedervi" (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 346915/2007).


Dalle premesse teoriche discende che, nel caso di specie, ricorrono tutti gli elementi oggettivi per ritenere che l'imputato, Av.Lu., il quale si è consapevolmente sottratto al versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli minori, abbia violato, con la propria condotta, il precetto di cui all'art. 570 c.p. a lui ascritto in rubrica.


Ricorre, innanzitutto, lo stato di bisogno dei minori, atteso l'intervento sostitutivo della Mi.Ma. e della sua famiglia di origine, resosi necessario a causa della condotta omissiva del padre, allo stato, perdurante, chiaro segno della consapevole sottrazione agli obblighi di genitore, non potendosi ritenere provate le giustificazioni addotte dallo stesso, in particolare, la prova dei pagamenti e lo stato di detenzione per il periodo in contestazione.


Appare chiaro che l'Av.Lu. fosse pienamente consapevole della situazione sulla quale la sua negligenza andava ad incidere, in considerazione del bisogno in re ipsa dei figli minori, non sfociato in disagio estremo solo grazie all'aiuto della Mi.Ma., non escluso dal versamento delle pagliette settimanali ai figli o di contributi non corrisposti per le loro necessità, alla madre.


Considerato che l'imputato non ha dato prova di versare in uno stato di indigenza economica idonea a giustificare l'inadempienza (cfr.: Cassazione VI Sezione Penale n. 9428/2019), deve desumersi che la omessa corresponsione di qualsivoglia somma in favore della figlia stabilite in sede civile non costituisca conseguenza di impossibilità di sostenere la relativa spesa (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con sentenza n. 20133/2015), atteso che dagli accertamenti reddituali a suo carico è emerso che abbia lavorato e prodotto reddito, ma frutto di deliberata volontà di non accollarsi l'obbligo di mantenimento.


Mette conto osservare che l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti economici in favore dei figli, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti; integra la fattispecie delittuosa in argomento anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 febbraio-4 marzo 2019, n. 9430).


Per tutte le ragioni suesposte, l'imputato va dichiarato responsabile del reato ascrittogli in epigrafe.


La reiterazione della condotta criminosa emersa dall'istruttoria, nonché la gravità della stessa, perpetrata nei confronti di soggetti minori, costituisce circostanza che fa escludere, nel caso de quo, un proscioglimento ex art. 131 bis c.p., in coerenza con gii indici di legge ed i principi stigmatizzati dalla Suprema Corte (Cass. SS. UU 13681/2016; Cass. 16502/19; Cass. Pen. n. 893/2021).


Si ritiene di riconoscere al prevenuto le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della sua condotta non totalmente omissiva e del buon rapporto con i figli in atto, circostanza, pure emersa in dibattimento.


Valutati tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p., stimasi equa la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa, così determinata, pena base, mesi nove di reclusione ed Euro 900,00 di multa, ridotta, ex art. 62 bis c.p., alla pena, in concreto, inflitta.


Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.


Non sussistono i presupposti per la concessione ad Av.Lu. del beneficio della sospensione condizionale della pena.


PQM

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara l'imputato Av.Lu. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.


Letto l'art. 544 comma 3 c.p.p., indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.


Così deciso in Nola il 17 febbraio 2022.


Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2022.

bottom of page