La semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non sia sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza, così come non basta l'allegazione della prestazione di una qualche attività di lavoro da parte del coniuge avente diritto alla prestazione per il figlio ad esonerare il coniuge da responsabilità penale.

Giudice: Speranza Fedele
Reato: 570 c.p.
Esito: Condanna
Tribunale Nola, 18/05/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 18/05/2022), n.352
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto emesso dal P.M. in data 6.02.2020, Av.Lu. era tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Nola in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui all'art. 570 c.p. menzionato in rubrica.
All'udienza del di 26.10.2020, legittimamente impedito l'imputato, detenuto per altro titolo di reato, la trattazione veniva differita al 17.12.2020, quando, assente per rinuncia l'Av.Lu., il Tribunale dichiarava l'apertura del dibattimento, pronunciando ordinanza ammissiva dei mezzi di prova. La p.o., Mi.Ma. veniva escussa e si acquisivano al fascicolo del dibattimento le denunce dalla stessa sporte in data 29.08.2018 e 14.03.2019 dinanzi ai c.c. di Cercola.
All'esito, il P.M. integrava il capo di imputazione in relazione al tempus commissi delicti da intendersi "dal 2012 con condotta perdurante": il Tribunale disponeva gli adempimenti conseguenti.
All'udienza del 25.03.2021, Av.Lu. si sottoponeva ad esame. All'esito il g.m. disponeva, ad integrazione probatoria, ex art. 507 c.p.p., la citazione di Av.Al., figlio dell'imputato, in merito ai versamenti ricevuti dall'imputato nel periodo in contestazione.
All'udienza del 13.01.2022, dopo i rinvii, per i motivi dedotti a verbale in data 3.06.2021 e 7.10.2021, escusso Av.Al., il g.m. dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e fissava, per la discussione, l'udienza del di 17.02.2022.
Indi, udite le conclusioni rassegnate dalie parti, come riportate in verbale, all'esito della camera di consiglio, pronunziava dispositivo, cui fa seguito la presente sentenza, per il cui deposito indicava il termine di giorni 90.
La espletata istruttoria e la documentazione legittimamente transitata nel fascicolo del dibattimento, provano, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'odierno imputato per il reato a lui ascritto in rubrica.
Dagli atti legittimamente transitati nell'incarto processuale e dalle dichiarazioni della Mi.Ma., emerge che il marito, Av.Lu., odierno imputato, tenuto a pagare, in forza di decreto di omologa della separazione del Presidente del Tribunale di Nola del 24.03.2011, Euro 500,00 per il mantenimento dei figli minori.
L'imputato, secondo la narrazione compiuta dalla Mi.Ma. nel processo e nelle denunce allegate agii atti, iniziava a contribuire, dopo circa due anni dal menzionato provvedimento giudiziale, in maniera sporadica ed arbitraria, al sostentamento della sua famiglia, pur mantenendo un rapporto affettuoso con i figli, benché gestito in maniera piuttosto immatura.
La persona offesa evidenziava nelle denunce ai fascicolo processuale ex art. 493 co. 3 c.p.p., che l'Av.Lu., che nel periodo successivo alla separazione e, per circa due anni, aveva versato sulla carta postepay a lei intestata l'importo giudizialmente stabilito, finiva col corrispondere, a periodi alterni, somme di molto inferiori, consegnando, perlopiù, qualche paghetta ai figli ancora minori. Dal Gennaio dei 2018 interrompeva ogni versamento.
La Mi., che aveva sempre svolto lavori precari, come cameriera, babysitter, senza il necessario contributo dell'imputato, malgrado lo stesso avesse sempre lavorato, si trovava ad affrontare le esigenze del nucleo familiare in maniera esclusiva, costretta a chiedere aiuto alla famiglia di origine, ed esponendosi a serie difficoltà.
L'imputato, in sede di esame, all'udienza del di 25.03.2021, ha ammesso di avere sempre lavorato e di non avere versato quanto dovuto alla Mi.Ma., in quanto quest'ultima lo aveva minacciato e costretto a litigare con la sua compagna. Aggiungeva che dal 2011 aveva sempre contribuito al mantenimento del suo nucleo familiare, prima con versamento sulla carta postepay intestata alla Mi., poi con consegna nelle mani dei figli, evidenziando che fo stato di detenzione attualmente non gli permetteva di essere adempiente.
Av.Al., figlio dell'imputato, pure escusso nel processo, ha riferito di avere ricevuto dal padre, da circa cinque anni, con cadenza settimanale, la complessiva somma di Euro 60,00, anche in favore del fratello An.. Ha sottolineato che, nel detto periodo, l'Av.Lu. non versava alcunché alla madre, ma che non si era mai sottratto a provvedere alle esigenze dei figli, sollecitato degli stessi.
La prova orale e la documentazione legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento nel corso del procedimento, hanno provato, senza alcun dubbio, la responsabilità dell'imputato per la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 570 c.p. menzionata in rubrica.
Le dichiarazioni della persona offesa, già dotate di coerenza intrinseca, ricevono puntuale conferma nella documentazione versata agli atti.
La condotta dell'imputato concretizza la materialità del reato di cui all'art. 570 co. 2 c.p.. Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, cod. pen., il giudice penale deve accertare, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, se per effetto di tale condotta siano venuti in concreto a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, nozione in cui rientrano non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12400 del 15 marzo 2017). Si è ulteriormente precisato che, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato dell'assegno stabilito in sede civile, il giudice penale, ai fine di ritenere integrato il reato di cui all'art. 570 cpv. c.p., deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, con l'ulteriore precisazione che il reato non viene meno qualora il figlio minore abbia ricevuto da terzi, coobbligati o non coobbligati, i mezzi di sussistenza per le più urgenti necessità, in quanto proprio tale sostituzione costituisce prova dello stato di bisogno in cui versa il minore (cfr. Cass. Sez. IV, n. 5523/96; Cass. Sez. VI, n. 3917/85; Cass. Penale 6682/2015). Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni autom