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Complicazioni della toracentesi: Pneumologo condannato per aver preso parte all'atto chirurgico

Errori manovre

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di una pneumologa accusata di aver cagionato colposamente il decesso di un paziente, affetto da empiema pleurico e focolaio bronco pneumonico destro.

In particolare, al medico veniva contestato di aver commesso l'errore di praticare la toracentesi sul polmone sano, cagionando in tal modo la morte del paziente per arresto cardiocircolatorio dovuto ad asfissia acuta.

Il medico, pur non facendo parte dell'equipe, al fine facilitare le manovre operatorie, si sarebbe infatti posto davanti al paziente che era seduto sulla sponda del letto, e lo avrebbe retto facendo in modo che assumesse un'idonea posizione.

All'esito del processo di primo grado, il medico veniva assolto per il reato di omicidio colposo ma la sentenza veniva riformata in condanna nel successivo giudizio di appello.

Avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello, l'imputata proponeva ricorso per cassazione.

Analizziamo nel dettaglio la decisione della suprema corte.

Autorità Giudiziaria: Quarta Sezione della Corte di Cassazione

Reato contestato: Omicidio colposo ex art. 590 c.p.

Imputato: Pneumologo

Esito: Ricorso rigettato (condanna confermata) - sentenza n.28316 (ud. 29/09/2020, dep. 12/10/2020)

Indice:

1. Le sentenze di merito

2. I fatti

3. I motivi di ricorso del medico

4. La decisione della corte:

4.1 La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non era necessaria

4.2 Il medico ha accettato di prendere parte all'intervento chirurgico

4.3 Lo pneumologo ha assunto una posizione di garanzia

4.4 Lo pneumologo ha preso parte all'equipe chirurgica

4.5 Lo pneumologo aveva le competenze per comprendere cosa stava accadendo

4.6 Lo pneumologo avrebbe dovuto pretendere la guida ecografica

5. Dispositivo



1. Le sentenze di merito

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza resa in data 8/3/2016, ha assolto Z.C.P., medico in servizio presso il reparto di pneumologia dell'Ospedale di (OMISSIS), dal delitto di omicidio colposo in danno di L.G. per non avere commesso il fatto.

La Corte di appello di Venezia, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e delle parti civili costituite, ribaltando il verdetto assolutorio, ha affermato la penale responsabilità dell'imputata per il reato ascrittole e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha condannato la predetta alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite a cui sono state riconosciute le somme indicate in dispositivo a titolo di provvisionale.


2. I fatti

I fatti che hanno dato origine all'addebito elevato a carico dell'imputata possono essere così riassunti.

L.G. era ricoverato presso il reparto di pneumologia dell'Ospedale di (OMISSIS) in quanto affetto da empiema pleurico e focolaio bronco pneumonico destro.

Z.C.P., pneumologo in servizio nel reparto di pneumologia, in data (OMISSIS), all'inizio del turno, si accorgeva che le condizioni del paziente, sottoposto ad intervento di toracentesi il giorno precedente, avevano subito un peggioramento durante la notte. Decideva pertanto di richiedere una consulenza chirurgica.

Il chirurgo G.V., che aveva effettato il precedente intervento, ed il collega C.S., anch'egli medico chirurgo, investiti delle problematiche del caso, decisero di eseguire sul posto una toracentesi, senza l'ausilio di una guida ecografica ed in mancanza dei risultati della TAC che la Z. aveva nel contempo richiesto.

La imputata, presente nella stanza di degenza del paziente, convocò l'infermiera B.E. e, onde facilitare le manovre operatorie, ponendosi davanti al paziente che era seduto sulla sponda del letto, lo resse, facendo in modo che assumesse un'idonea posizione.