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Art. 182 bis legge fallimentare: qual è il significato dell'espressione "in mancanza di adesione"?

Approfondimenti

Art. 182 bis legge fallimentare

Indice:


1) La modifica dell'art. 182 bis l.fall.

L'art. 182 bis citato è stato recentemente modificato, nel mese di dicembre del 2020, tramite l'aggiunta, al quarto comma, del seguente periodo: "Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

Una disposizione molto simile è stata introdotta anche per il concordato preventivo con la modifica dell'art. 180 della legge fallimentare.


2) Il significato dell'espressione "in mancanza di adesione"

Un aspetto della nuova norma che ha suscitato dubbi, nella recente giurisprudenza formatasi sull'argomento, è costituito dal significato da darsi all'espressione "in mancanza di adesione".

Ci si è interrogati, infatti, se per il Tribunale sia possibile intervenire soltanto nel caso in cui gli Enti Pubblici siano rimasti inerti e non abbiano dunque risposto alle proposte formulate dal debitore ovvero se competa al Tribunale il potere di omologare l'accordo di ristrutturazione, al ricorrere dei due presupposti di cui sopra, anche qualora il Fisco o l'Ente previdenziale si siano espressi negativamente. Sul tema si sono sviluppati due differenti orientamenti.


3) Il primo orientamento

Un primo orientamento equipara, in sostanza, il comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione al diniego espresso e ritiene che, in entrambe le ipotesi, il Tribunale possa intervenire omologando l'accordo di ristrutturazione (o il concordato preventivo), dando in tal modo una lettura estensiva della novella legislativa. A tale conclusione (fatta propria dal Tribunale di La Spezia, decr. 14 gennaio 2021, dal Tribunale di Teramo, decr. 19 aprile 2021, e dal Tribunale di Genova, decr. 18 maggio 2021) poggia su un argomento letterale (secondo il quale l'espressione "mancanza di adesione" possa essere intesa non solo come assenza di risposta da parte dell'Erario o degli Enti Previdenziali, ma anche c me risposta negativa), sul contenuto della relazione illustrativa che ha accompagnato l' introduzione della nuova norma, nonché sulla circostanza che una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU. ord. n. 8504/2021) ha attribuito al giudice ordinario - nella specie al Tribunale fallimentare - il potere di sindacare l'eventuale diniego del Fisco sulla proposta relativa al trattamento dei crediti erariali. Sindacato che non potrebbe, in concreto, essere esercitato laddove si negasse al Tribunale la possibilità di intervenire sul rigetto della proposta da parte dell'Erario.


4) Il secondo orientamento

Un secondo orientamento dà, della norma in questione, una lettura restrittiva, che consente al Tribunale di intervenire soltanto nel caso in cui il Fisco o gli Enti previdenziali non si siano sul presupposto che la valutazione della convenienza della proposta competa all'Ente Pubblico e che, una volta che esso la abbia disconosciuta, rigettando la proposta, non residuino spazi per l'intervento giudiziario.


Il primo orientamento deve ritenersi preferibile, anche in ragione di quanto stabilito dalla pronuncia delle Sezioni Unite citata in precedenza.


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