I 10 Comandamenti del controesame del testimone - Avvocato Salvatore Del Giudice
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I 10 Comandamenti del controesame del testimone.

Nel controesame, come nella pesca, non c'è cosa peggiore di un pescatore che viene tirato in mare dal pesce che ha preso all'amo.

A. Premessa​

Il controesame del testimone è uno dei momenti più difficili e delicati che un avvocato deve affrontare e gestire durante l’esame incrociato di un testimone.

Ed invero, se il processo è una sfida, un duello dialettico, il controesame del testimone ne costituisce sicuramente il momento cruciale.

Con questo articolo voglio condividere con voi alcuni suggerimenti, che ho appreso in questi anni da avvocati di fama internazionale e che vi consentiranno di migliorare rapidamente le vostre tecniche di controesame.

Ci sono Dieci Comandamenti per un controesame del testimone efficace, a dirla tutta sarebbero sei o sette, ma il numero 10 è sicuramente più evocativo, attraente per alcuni aspetti, quindi lo preferisco.

Non è importante impararli secondo un ordine preciso, perché l'uno conta quanto l'altro, l'unica cosa che devi fare è memorizzarli ed osservarli “religiosamente” durante l’esame incrociato.

Ed infatti, se condurrai il controesame del testimone senza rispettare i Comandamenti, improvvisando o facendo quello che ti viene naturale, l’unico risultato che otterrai è il fallimento, e sono certo che non è quello che ti aspetti dall’esame incrociato del tuo testimone.

Certo, assimilare queste regole non è semplice, ma posso assicurarti che con un esercizio quotidiano ed applicandole ogni giorno in aula, otterrai risultati straordinari.

Premessa

1. Sii breve.

A meno che tu non sia Franco Coppi o Irving Younger, devi essere breve.

Il controesame del testimone non è lo Sbarco in Normandia, ma è un raid aereo.

Diamo dei numeri: se devi colpire la credibilità del teste ed ogni volta che ci riesci ottieni un punto, non portare mai a casa più di tre punti, anzi ti direi meglio due.

Il giudice, quando studierà il verbale, non vorrà trovarsi davanti mille pagine da leggere, magari di ripetizioni e domande già formulate.

Devi dargli solo l'essenziale.

Irvin Younger diceva che la testa del giudice è una tazza e può contenere soltanto un tot di informazioni, una volta riempita, tutte le altre informazioni che verserai inevitabilmente ricadranno al suo esterno.

In altri termini, un controesame del testimone lungo non solo è completamente inutile ma addirittura dannoso.

Ed infatti, se interrogo il testimone per novanta minuti, il giudice ricorderà solo il primo minuto e gli ultimi due, se viceversa lo esamino per due minuti, il giudice ricorderà tutto ed in camera di consiglio leggerà con piacere il verbale stenotipico. 

Primo comandamento

2. Usa parole semplici.

Per un giurista, questo Comandamento è veramente duro da accettare, e ciò in quanto siamo abituati, fin dal primo giorno di università, ad utilizzare parole complesse ed estremamente ricercate, una per tutte: “resipiscenza”.

Potremmo definirlo un vero e proprio idioma,  il cd. “giuridichese”, che per sfortuna conosciamo solo noi!

Facciamo un esempio: se ci stiamo riferendo ad un incidente stradale, noi avvocati diciamo “autoveicolo”, “veicolo a motore”, mai utilizziamo la parola “automobile”, “auto” o meglio ancora “macchina”.

Il vero problema è che nell’esame incrociato (ed in particolare nel controesame) concentriamo la nostra attenzione sul fattore estetico, dimenticandoci della sostanza.

Questo è un errore gravissimo, perché in sede di controesame non conta quanto possiamo apparire bravi belli, intelligenti e colti, il nostro unico è obiettivo è farci comprendere dal testimone e dal giudice.

Durante il controesame, il teste deve essere emotivamente coinvolto, deve seguirci e non possiamo permettere che si distragga per comprendere il significato di una parola o di una nostra domanda.

Quindi, se vuoi essere efficace in controesame (e più in generale nell'esame incrociato) utilizza sempre parole semplici.

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3. Guida, guida, guida.

Partiamo da una premessa normativa.

L'articolo 499 terzo comma c.p.p. prevede un divieto: non porre domande che tendono a suggerire la risposta, ovvero domande che contengono in sé già la risposta. 

Facciamo un esempio.

“Lei ieri si trovava al bar Rosso di Positano?”.

Questa è chiaramente una domanda suggestiva (anche se preferisco definirla guidante, perché nel linguaggio comune, il termine "suggestivo" assume un significato completamente diverso) e ciò in quanto al testimone non viene chiesto di narrare o ricostruire liberamente un fatto, ma di operare un scelta: rispondere sì o no.

Ciò posto, è bene chiarire che il divieto descritto dall'art. 499 c.p.p. opera solo ed esclusivamente nei confronti dell’esaminatore diretto.

Torniamo alla regola, che significa guida, guida, guida?

In controesame, devi porre sempre e soltanto domande chiuse, ovvero domande che contengono già la risposta.

Per essere più precisi, quello che devi fare è mettere le parole letteralmente nella bocca del testimone, costringendolo a rispondere con monosillabi: “sì” o “no”.

Mai chiedere, ad esempio, al testimone, in sede di controesame, “che cosa ha fatto ieri”,dove è andato ieri”; devi dimenticare le parole “dove, come, quando, perché, chi, cosa”.

La domanda va formulata sempre in questo modo:

D: “Ieri è andato al bar?”,  

R: “SÌ”,

D: “Ed il bar era in piazza?

R: “Sì”

D: “Eri con tua sorella?”

D: “Sì”

D; “Ed eravate seduti al tavolo accanto all'imputato?”

R: “Sì”

Come vedete, nel controesame, al centro dell'attenzione non c'è il testimone ma l'avvocato.

È lui che dirige la sinfonia, mentre il testimone si limita semplicemente a portare il tempo con le mani, anzi con i suoi "sì" e con i suoi "no".

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4. Poni solo domande di cui conosci le risposte.

Il principale errore che commette un avvocato o un pubblico ministero inesperto durante un processo è quello di prepararsi poco per il controesame del testimone e troppo per la discussione finale.

Questo succede perché non si conosce a fondo la finalità del controesame e se ne sottovalutano le potenzialità.

Il controesame del testimone non è una scoperta, non è una deposizione, non è l'occasione per informarsi; in sede di controesame non devi provare l'innocenza del tuo assistito ma semplicemente sostenere l'argomento che affronterai in sede di discussione finale.

Prima del processo, un avvocato ha già studiato approfonditamente il fascicolo del pubblico ministero ed in particolare ha letto le dichiarazioni predibattimentali rese dal testimone, individuando i punti deboli che intende evidenziare e le informazioni che vuole trasferire al giudice. 

Quando sei in aula, limitati ad affrontare solo gli argomenti che conosci (perché hai letto le carte) e che intendi utilizzare in sede di discussione finale.

Non inseguire il tuo istinto, non porre domande se non hai il controllo della risposta.

Non sei ad un tavolo da poker, non lo dimenticare mai.

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5. Ascolta le risposte.

Partiamo da un esempio, una situazione che spesso si verifica nelle aule di udienza.

Il difensore dell'imputato sta procedendo al controesame e d'improvviso il testimone del Pubblico Ministero rende una dichiarazione favorevole all'imputato, una risposta palesemente incoerente con il resto della deposizione o con le dichiarazioni predibattimentali.

In questi casi, normalmente un avvocato di esperienza getta le basi per affondare un controesame distruttivo del teste, invece in molti casi si verifica un fatto singolare: Il difensore non dice nulla e prosegue il suo esame come se nulla fosse accaduto.

Questo comportamento può essere spiegato in un solo modo: l'avvocato era talmente preso dalla sua esibizione che non stava ascoltando le risposte del testimone.

Dunque, qual è il quinto Comandamento?

Ascolta le risposte, non pensare "starò andando bene", "il giudice avrà capito", "e adesso che gli chiedo", pensa soltanto a condurre il controesame del testimone e concentrati sulle risposte.

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6. Non litigare con il teste.

Tutti gli avvocati hanno un animo belligerante, amano lo scontro dialettico ma il controesame non è una rissa, è un combattimento regolamentato.

Ad esempio, se il testimone ci fornisce una risposta favorevole, una risposta che ci fa a portare a casa "un punto", fermati, non infierire, non litigare con lui, non urlargli contro "lei ha mentito, è un bugiardo". 

Quando litighi con il testimone, il giudice inevitabilmente tenderà a prendere le sue difese, a parteggiare per lui ed è chiaro che tu non vuoi questo.

Facciamo un altro esempio: lo storico processo di Norimberga a carico di Hermann Wilhelm Göring ed altri gerarchi nazisti (questo esempio viene richiamato da Irving Younger in una delle sue più belle lezioni sulla prova).

Forse non lo sapete ma uno dei giudici del processo di Norimberga era Sir. Wheeler-Bennett, che non era un giurista ma uno storico.

Younger racconta di essere stato a cena con lui una sera e di aver ascoltato tantissimi racconti ed aneddoti sul processo, in particolare quello che lo colpì maggiormente: la testimonianza di Göring.

Bennett raccontava che il gerarca nazista stava in piedi e si difendeva dal fuoco incrociato con grande tenacia, tutti sapevano che non testimoniava per vincere il processo, ed infatti sarebbe stato comunque condannato, ma per guadagnarsi un posto nella Storia.

Ebbene, Bennett definì i controinterrogatori dei rappresentati delle nazioni dei fallimenti totali e questo perché tutti gli esaminatori sembravano più interessati ad offendere Göring, che a dimostrare le sue mostruose responsabilità.

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7. Evita le ripetizioni. 

Non permettere mai al testimone di ripetere in sede di controesame quello che ha già riferito in sede di esame diretto.

C'è una regola non scritta su questo punto: se il testimone dichiara una cosa in esame diretto, il giudice può crederci o meno, ma se la ripete due volte il giudice dovrà crederci per forza.

Se il testimone risponde al pubblico ministero che il semaforo è verde, puoi essere certo che non dirà mai che era rosso in sede di controesame, nemmeno se glielo chiedi cento volte.

Dobbiamo sempre tenere a mente che il controesame non è la ripetizione, la prosecuzione dell'esame diretto ma è l'anticipazione di una parte della discussione, quindi non sprecare quindi il tuo tempo nella speranza che il teste cambi versione, perché semplicemente non lo farà mai.

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8. Non farti interrompere.

Se vuoi che il tuo controesame del testimone funzioni, non devi permettere al teste di dare spiegazioni.

Come abbiamo già detto, il controesame è il tuo canto, il canto dell'esaminatore ed il teste è soltanto il suo metronomo; cerca quindi di costruire domande in modo che il testimone non provi ad interromperti.

Chiaramente, il giudice quando il teste proverà a dare la sua versione, ad offrire una ricostruzione alternativa o semplicemente a fornire dei chiarimenti, lo lascerà parlare, se dovesse accadere tu ascoltalo, prova ad interromperlo quanto prima e riprendi il tuo canto.

Questa regola è fondamentale, perché il controesame è principalmente una questione di ritmo e non devi evitare, ad ogni costo, che qualcuno lo interrompa.

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9. Non fare una domanda di troppo.

Questo chiaramente è una specificazione del Primo Comandamento, "Sii breve", però è sempre bene ricordarlo: non devi essere avido e soprattutto se riesci ad ottenere un risultato positivo, anche un solo punto, devi essere in grado di fermarti, ringraziare e metterti a sedere. 

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10. Lascia la migliore domanda per il finale. 

Quando leggiamo un libro, guardiamo un film o una serie televisiva, tendiamo quasi sempre a ricordare il finale, questo accade perché normalmente il messaggio o la provocazione che l'autore intende offrire al pubblico si trova proprio nella conclusione.

Questa regola vale anche per il controesame.

Prova quindi a chiuderlo con una informazione, un messaggio importante che intendi anticipare e trasferire al giudice.

Ma intendiamoci, non siamo a teatro, le domande non vanno enfatizzati, non devono avere un tono trionfante ma semplicemente efficace relativamente al punto che dobbiamo dimostrare e successivamente utilizzare in sede di discussione finale.


 

Dedicato a Irving Younger, avvocato, professore, giudice e scrittore.

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