top of page

Il reato di bullismo e cyberbullismo: Cosa prevede la proposta di legge presentata in Parlamento


Il reato di bullismo e cyberbullismo: Cosa prevede la proposta di legge presentata in Parlamento

Indice:


1. Premessa

Il bullismo e il cyberbullismo sono due fenomeni sociali connessi ed estremamente preoccupanti, che hanno raggiunto una crescente diffusione per portata e gravità delle condotte tale da costituire fattispecie di grande disvalore nella società attuale e tali da configurare una situazione di emergenza e pericolosità, in particolare tra i giovani ma anche nei confronti di altre categorie fragili e dei cittadini.

Il fenomeno del bullismo viene da lontano e si fonda non solo su una volontà di sopraffazione insita in alcune persone, ma anche e soprattutto sul fallimento della comunità della quale fanno parte le figure educative, a partire dai genitori, e di uno schema valoriale condiviso.


2. Cos'è il bullismo?

Per bullismo ordinariamente si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un bambino, di un adolescente o di un gruppo di persone nei confronti di un’altra persona percepita come più debole a causa di diversi motivi.

Secondo le dichiarazioni rese dal Presidente dell’Istituto nazionale di statistica nel corso dell’audizione svolta dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, nella seduta del 27 marzo 2019, nell’ambito dell’indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo «La definizione del fenomeno si basa su tre condizioni: intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella relazione. Esso è pertanto contraddistinto da un’interazione tra coetanei caratterizzata da un comportamento aggressivo, da uno squilibrio di forza/potere nella relazione e da una durata temporale delle azioni “vessatorie”».

Purtroppo, il tempo ha dimostrato come la scuola non sia l’unico luogo nel quale si verificano atti o situazioni di bullismo, ma che questi si verificano anche in tutti gli altri luoghi di aggregazione sociale frequentati da bambini e adolescenti, e che non sempre le vittime siano bambini o adolescenti.

In ogni caso, infatti, al di là delle varie forme di prepotenza, il bullismo assume sempre le caratteristiche dell’intenzionalità, della durata nel tempo, della disuguaglianza tra bullo e vittima, dell’isolamento della vittima e del danno per l’autostima che essa subisce.

Nonostante l’attenzione verso tali fenomeni sia cresciuta negli ultimi anni, la loro quantificazione non è agevole perché i casi che non vengono alla luce e nei quali le vittime non riescono a sottrarsi alle prepotenze dei bulli sono numerosi.

Le statistiche sul tema, però, sono particolarmente allarmanti: circa il 15 per cento degli adolescenti ha dichiarato di essere stato vittima almeno una volta di atti di bullismo e di cyberbullismo « più frequenti nelle ragazze e tra i più giovani, con proporzioni di circa il 20 per cento negli 11enni che progressivamente si riducono al 10 per cento nei più grandi ».

È quanto è emerso, alla vigilia della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, dalla VI indagine relativa all’anno 2022 condotta dal sistema di sorveglianza HBSC-Italia (Health Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare), coordinato dall’Istituto superiore di sanità insieme alle università di Torino, Padova e Siena, con il supporto del Ministero della salute e con la collaborazione del Ministero dell’istruzione e del merito, delle regioni e delle aziende sanitarie locali.

Non emergono significative differenze tra le regioni con una variabilità compresa, per il bullismo, tra il 13 per cento in alcune regioni del sud Italia, quali la Calabria e la Basilicata, e il 18 per cento nelle province autonome di Trento e di Bolzano e, per il cyberbullismo, con per- centuali che oscillano tra l’11-12 per cento nelle province autonome di Trento e di Bolzano e il 16 per cento nelle regioni Campania, Puglia e Sicilia.

Ciononostante, ancora oggi il cupo fenomeno del bullismo è incomprensibilmente sottovalutato, anche quando costituisce la manifestazione di un vero e proprio malessere sociale sia per coloro che provocano il danno sia per coloro che lo subiscono: i primi rischiano di manifestare problematiche antisociali e devianti, mentre i secondi rischiano di sviluppare un’eccessiva insicurezza caratteriale che può sfociare in una sintomatologia anche di tipo depressivo.


3. Che cos'è il cyberbullismo?

Di nuova generazione è poi il fenomeno del cyberbullismo, una forma di bullismo esercitato on line da una persona o un gruppo di persone, che si avvale di varie forme di contatto elettronico, ossia le diverse modalità offerte dai nuovi media, soprattutto dai social network, quali Facebook, Twitter eccetera, dalle chat sincrone, dai forum on line, dalle telefonate e dai messaggi brevi.

Il cyberbullismo presenta caratteristiche proprie che lo rendono un fenomeno più pervasivo e inarrestabile.

Se, infatti, il bullismo è tradizionalmente inteso come una forma di prevaricazione, singola o di gruppo, che implica un rapporto diretto tra il bullo e la vittima, il fenomeno del cyberbullismo ha confini molto più estesi perché « viaggia » attraverso la rete internet.

Secondo quanto riportato dagli esperti di Telefono azzurro, il cyberbullismo ha, se possibile, effetti psicologici ancora più devastanti rispetto al bullismo.

Nella dimensione virtuale, infatti, le immagini e i commenti utilizzati per compiere atti di cyber- bullismo spesso non possono essere cancellati o, se eliminati, hanno comunque già raggiunto una diffusione estesa e incontrollata.

Il cyberbullismo genera, quindi, ferite inguaribili proprio perché il fenomeno si autoalimenta ed è impossibile esercitare un controllo da parte del singolo.

Accade quindi che questi comportamenti aggressivi, virtuali e non, creino nei bambini e negli adolescenti problemi che possono persistere anche nella vita adulta; ad esempio, la compromissione dei processi di socializzazione può incidere sulla costruzione di una rete sociale adeguata per superare le difficoltà della vita e può protrarre i suoi effetti negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona.


4. La legge 71/2017: Un primo passo per contrastare il cyberbullismo

La legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, ha affrontato il delicato tema del cyberbullismo introducendo nuove disposizioni a tutela dei minori che ne sono vittime, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno con azioni preventive e di perseguire i responsabili in modo da tutelare le vittime.

Inoltre, la legge consente di fare richiesta per la cancellazione dei contenuti di bullismo e dati diffamatori diffusi on line che violano la privacy.

Dal punto di vista giuridico, la legge n. 71 del 2017 rappresenta un primo passo per la prevenzione del fenomeno, aiutando i ragazzi a utilizzare la rete internet e i social network in maniera consapevole e sicura e promuovendo di conseguenza una maggiore cultura del rispetto della privacy e della protezione dei propri dati personali. In particolare, l’articolo 1, comma 2, della legge definisce il cyberbullismo come « qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Sebbene la legge n. 71 del 2017 sia pienamente apprezzabile nei contenuti e negli obiettivi di carattere generale, sotto il profilo penalistico sarebbe stato preferibile inserire la fattispecie nell’ambito della disciplina generale del codice penale tenuto conto sia della complessità delle diverse fattispecie che caratterizzano il cyberbullismo a danno dei minori sia della forte rilevanza sociale derivante dalla preoccupante diffusione di tale fenomeno criminale.


5. Il contenuto del proposta di legge presentata il 22 febbraio 2023

Per il bullismo, invece, non esiste una definizione giuridicamente riconosciuta, né finora è stato configurato un reato specifico.

Si tratta di una lacuna che la presente proposta di legge intende colmare. L’articolo 1 dispone pertanto l’introduzione dell’articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, per i quali si prevede la pena della reclusione da uno a sette anni per chiunque « con condotte reiterate, mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori o diffamatori o ogni altro atto idoneo intimidisce, minaccia o molesta taluno, in modo da porlo in stato di grave soggezione psicologica ovvero da isolarlo dal proprio contesto sociale», e la pena della reclusione da due a otto anni se i medesimi fatti sono commessi «mediante la rete internet o la rete di telefonia mobile».

L’articolo 2 aumenta l’importo della contravvenzione prevista dall’articolo 731 del codice penale in caso di inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori. L’articolo 3, infine, reca una delega al Governo per l’adozione di misure di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche attraverso l’individuazione di risorse finanziarie adeguate.


Fonte: CAMERA DEI DEPUTATI —PROPOSTA DI LEGGE N. 910 22 FEBBRAIO 202 D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI MASCHIO, VARCHI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, BUONGUERRIERI, CANGIANO, CARETTA, CIABURRO, CIANCITTO, DONDI, LAMPIS, LA SALANDRA, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MATERA, MORGANTE, PALOMBI, ROSCANI, URZÌ.

bottom of page