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Riforma delle intercettazioni: novità in materia di tecniche di redazione dell'ordinanza cautelare

In questo articolo si analizzano le novità in materia di intercettazioni e tecniche di redazione dell'ordinanza cautelare introdotte dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7

Intercettazioni: le novità in materia di tecniche di redazione dell'ordinanza cautelare

Le modifiche apportate alla disciplina cautelare non si sono limitate ai soli aspetti concernenti l’acquisizione dei risultati delle intercettazioni rilevanti, bensì hanno riguardato un ambito più esteso e relativo anche alle tecniche di redazione dei provvedimenti cautelari.

È stata mantenuta la previsione, inserita dal d.lgs. n. 216 del 2017 all’art. 291, comma 1-ter, cod. proc. pen., per effetto della quale la richiesta di misura cautelare non può contenere la riproduzione integrale delle intercettazioni, bensì solo quella dei brani essenziali.

Parimenti immutata è la corrispondente previsione contenuta all’art. art. 292, comma 2-quater, cod. proc. pen., secondo cui quando è necessario per l’esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.

Una simile previsione non è stata introdotta in relazione all’ordinanza emessa dal tribunale del riesame, tuttavia, trattandosi anche in tal caso di ordinanza in materia cautelare, funzionalmente collegata a quella genetica con la quale viene applicata la misura, non sussistono ragioni per dubitare che il divieto di riproduzione integrale delle intercettazioni telefoniche sia valevole anche per l’ordinanza resa ex art.309 cod. proc. pen.

Per evitare che i provvedimenti giudiziari siano veicolo per la divulgazione dei risultati delle intercettazioni, dunque, la loro riproduzione in essi presuppone che sia necessaria per la dimostrazione dei gravi indizi di reato o delle esigenze di cautela; in ogni caso vanno riportati i soli passi salienti.

Le nuove norme, peraltro, sembrano introdurre una sorta raccomandazione per il pubblico ministero e per il Gip, priva di sanzione e, quindi, senza alcuna garanzia che non si perpetui la diffusione dei brani integrali.

Questo punto della riforma sembra evocare la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura sulle buone prassi in tema di intercettazioni (Delibera n. 285/VV/2016 del 29 luglio 2016), che desumeva dal “sistema” la sussistenza di «un onere che potrebbe definirsi di “sobrietà contenutistica”» nella redazione dei provvedimenti giudiziari, gravante sul pubblico ministero, ma ancor più sul gip con un fondamento deontologico o al più di dovere derivante dall’obbligo di correttezza e di lealtà nei confronti delle parti.



Fonte: Relazione n. 35/2020, a cura dell'Ufficio del Massimario, sulle novità normative apportate dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

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