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La testimonianza de relato è utilizzabile se il difensore non chiede l'esame del teste diretto.

Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha chiarito che le dichiarazioni de relato (195 comma 1 cpp) sono utilizzabili, pur in assenza di esame dei testi di riferimento, nel caso in cui la parte interessata non abbia richiesto la loro escussione.

Cassazione penale sez. II, 01/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 23/02/2022), n.6580

Fatto

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza resa il 23 maggio 2013 dal Tribunale di Ancona, che ha dichiarato la responsabilità di M.L. in ordine al reato di tentata rapina di una borsa, che tentava di sottrarre alla persona offesa strattonandola, facendola cadere e trascinandola per terra allo scopo di vincere la resistenza da lei opposta.


2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo:


2.1 violazione dell'art. 191 c.p.p. e art. 195 c.p.p., commi 1, 3 e 7 di legge con particolare riguardo alla inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge, poiché il numero di targa dell'autovettura con cui il presunto scippatore si sarebbe allontanato è stato fornito da un soggetto non identificato, che lo ha indicato alla persona offesa, andando via subito dopo e non venendo mai identificato dagli agenti di P.G. intervenuti. Per pervenire all'affermazione di responsabilità nei confronti dell'imputato sarebbe stato necessario escutere tale soggetto, poiché non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame e la persona offesa non è stata in grado di indicare il soggetto che avrebbe fornito il numero di targa dell'autovettura, poi ricollegata all'imputato. La persona offesa, inoltre, ha riferito di avere ricevuto un biglietto nel quale questo primo soccorritore sconosciuto avrebbe annotato il numero di targa del veicolo, ma tale biglietto non è mai stato rinvenuto.


La condotta dell'imputato sarebbe stata, al più, quella di un concorso morale nel reato, essendo verosimilmente rimasto all'interno dell'autovettura, mentre altro soggetto avrebbe materialmente eseguito la tentata rapina.


Infine non ricorrono i presupposti della tentata rapina, poiché la violenza sarebbe stata rivolta esclusivamente verso la borsa e la persona offesa sarebbe caduta soltanto nel momento in cui l'autore ha lasciato la borsa per darsi alla fuga.


2.2 Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 114 e 62 bis c.p., sul rilievo che l'imputato è incensurato e giovane, non ha pendenze penali e risulta socialmente inserito anche in ambito lavorativo, circostanze queste di cui la Corte di Appello non ha tenuto conto.


Diritto

1. Il ricorso è infondato.


1.1 A pagina 8 della sentenza impugnata la corte ha respinto l'eccezione in merito alla mancata identificazione della fonte che ha indicato alla persona offesa il numero di targa della vettura con cui si era allontanato il rapinatore, risultata essere riconducibile all'imputato, facendo corretta applicazione dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo questa Corte in tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dall'art. 195 c.p.p., comma 7 non opera in maniera automatica, ogni qualvolta il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza e attendibilità di tale fonte. (Sez. 2, Sentenza n. 13927 del 04/03/2015 Ud. (dep. 02/04/2015) Rv. 264015 - 01;cfr., da ultimo, Sez. 6'', sent. n. 37370 del 14/05/2014, dep. 09/09/2014, Romeo, Rv. 260251).


La norma mira infatti a prevenire l'utilizzazione di informazioni attribuite dal teste a fonti della cui esistenza ed attendibilità, per effetto dell'omessa identificazione, non sia possibile discutere.


Se fosse decisiva - si è anche detto - l'impossibilità di procedere ad un'escussione diretta della fonte richiamata, la norma in questione eccederebbe i limiti, del tutto ragionevoli, posti nell'ultima parte dello stesso art. 195 c.p.p., comma 3.


Nel caso in esame, il teste M. e la stessa persona offesa D.B. hanno confermato le modalità con cui entravano in possesso della targa poi fornita ai Va, comunque, ricordato che le dichiarazioni de relato sono utilizzabili, pur in assenza di esame dei testi di riferimento, nel caso in cui la parte interessata non abbia richiesto la loro escussione, poiché risultava impossibile o estremamente difficoltosa la loro identificazione. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il mancato assolvimento dell'onere di richiedere l'esame dei testi diretti equivale a rinuncia a tale facoltà). (Sez. 5, Sentenza n. 28595 del 07/04/2017 Ud. (dep. 08/06/2017) Rv. 270870 - 01)


Ed in effetti dal verbale dell'udienza risulta che il difensore non ha neppure chiesto l'escussione del teste di riferimento, sicché non può dedurre l'inutilizzabilità della testimonianza de relato.


Nel merito è stato osservato che l'imputato quel giorno aveva la disponibilità dell'autovettura della madre, la cui targa è stata indicata dalla persona offesa, e che non ha fornito alcuna spiegazione alternativa alla prospettazione accusatoria.


La corte ha, inoltre, ribadito la correttezza della qualificazione giuridica poiché, nel caso in esame, è stata esercitata violenza nello strattonare e scaraventare per terra la persona offesa.


Si configura pertanto un concorso materiale dell'imputato nel delitto a lui addebitato, poiché questi ha fornito un concreto contributo e ha agevolato l'esecuzione del reato, mettendo a disposizione del correo la propria autovettura per garantire la fuga, a nulla rilevando che lo stesso abbia materialmente posto in essere l'aggressione o abbia aiutato il rapinatore ad allontanarsi, rimanendo in attesa a bordo dell'auto.


1.2 L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. è stata implicitamente esclusa in forza del riconoscimento da parte del collegio del ruolo determinante rivestito dall'imputato ricorrente nell'esecuzione del delitto.


La censura in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché è notorio che il giudice non è tenuto a confrontarsi con tutte le osservazioni e le considerazioni difensive ma è sufficiente che evidenzi quegli elementi in forza dei quali non ha ritenuto l'imputato meritevole del beneficio invocato e, nel caso di specie, la corte ha correttamente sottolineato la gravità obiettiva della condotta commessa ai danni di una persona anziana. e la assenza di segni concreti di resipiscenza da parte dell'imputato.


4.Si impone il rigetto del ricorso con le statuizioni conseguenti.


PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022.


Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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