Sì, secondo la Cassazione, la trasformazione di una pistola a salve o di una pistola giocattolo in un'arma da sparo funzionante rappresenta la creazione di un'arma clandestina.
La Corte ha affermato questo principio di diritto nella sentenza n.14765/2022 (Prima Sezione).
La sentenza ha sottolineato che sarebbe irragionevole considerare queste armi estranee all'identificazione tramite numero di matricola dopo la modifica, nonostante all'origine non fosse prevista l'immatricolazione.
Questo vale soprattutto quando la modifica le rende funzionali come armi da sparo comuni.
Cassazione penale sez. I, 16/03/2022, (ud. 16/03/2022, dep. 15/04/2022), n.14765
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto ha condannato, in esito al giudizio abbreviato, S.G. alla pena di anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, oltre che all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici avendone affermato la responsabilità per i reati di detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente e di acquisto o comunque di illegale detenzione di una pistola automatica priva di matricola, modificata, contenente n. 8 proiettili, fatti commessi in (OMISSIS), con recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale.
2. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma, ha rideterminato la pena in quattro anni, cinque mesi e giorni dieci di reclusione per effetto di una riqualificazione dei fatti di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente.
Quanto ai reati di ricettazione e di detenzione di arma clandestina, la Corte territoriale ha rilevato che si è di fronte ad un'arma clandestina, la cui detenzione integra reato. Ha richiamato sul punto la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato la clandestinità anche della pistola a salve, in quanto tale priva di matricola, artigianalmente trasformata in arma da sparo.
Da qui, questa la conclusione, l'affermazione di responsabilità per entrambi i reati.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di S.G., che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Non sussiste il reato di detenzione di arma clandestina perché si tratta della modifica di un'arma giocattolo, quindi mai immatricolata, con conseguenze impossibilità di lesione del bene giuridico relativo al controllo sul territorio delle armi catalogate e registrate.
La sentenza non fa poi comprendere se si tratti di arma artigianale costruita dall'imputato o della modifica di un'arma replica di libera vendita.
3.1. La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici non doveva essere applicata perché la condanna è intervenuta per pena inferiore a cinque anni di reclusione.
4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria, con applicazione della pena accessoria temporanea e il rigetto nel resto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza merita parziale annullamento, con riferimento alla determinazione della pena accessoria.
Nel resto, invece, il ricorso va rigettato.
2. La Corte di appello, per effetto della riqualificazione del fatto della detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente nel reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, ha diminuito la pena inflitta con la sentenza di primo grado, determinandola in misura inferiore ad anni cinque di reclusione.
Non si è però avveduta, nel confermare per tutto il resto l'impugnata sentenza, che la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici era divenuta sanzione accessoria illegale. Essa, infatti, deve essere applicata, secondo il disposto di cui all'art. 29 c.p., nei casi di condanna all'ergastolo e di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
Nei casi, invece, di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, come nella vicenda ora in esame è accaduto, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è meramente temporanea ed è per legge fissata in anni cinque.
Peraltro, è appena il caso di osservare, la pena irrogata nella misura di quattro anni, cinque mesi e giorni dieci di reclusione, oltre che Euro 10.666,00 di multa, ha riguardo ad un concorso di reati unificati dalla continuazione criminosa, ed è principio giurisprudenziale che "ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione" - Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Rv. 270240 -.
3. E' invece infondato il primo motivo di ricorso.
Dalla sentenza di primo grado, che per questo capo è stata integralmente confermata in appello, si ricava che si è trattato della modifica di una pistola originariamente a salve, che fu trasformata in una pistola idonea a fare fuoco e perfettamente funzionante, tanto che nel serbatoio furono rinvenuti otto proiettili cal. 38 (fl. 7 della sentenza di primo grado). Si ha allora che, una volta che la pistola giocattolo viene ad essere modificata in modo da renderla funzionante come arma da sparo, non è dubbio che, siccome priva di matricola, divenga clandestina.
Sarebbe irragionevole ritenere che, siccome inizialmente sottratta alla immatricolazione come arma da sparo, la pistola a salve o giocattolo conservi questa caratteristica, dell'essere cioè estranea all'identificazione per numero di matricola, pur quando sia modificata a tal punto da assumere la funzionalità di una qualsivoglia arma comune da sparo.
In tal senso, del resto, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità affermando che "e' arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23 anche una pistola a salve, in quanto tale priva di matricola, artigianalmente trasformata in arma da sparo" -Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Rv. 276493; v., in precedenza, Sez. 1, n. 25470 del 31/01/2017, n. m.; Sez. 1, n. 18137 del 07/03/2014, Rv. 262268, in motivazione; Sez. 3, n. 9286 del 10/02/2011, Piserchia, Rv. 249757.
E' infine generica, e non si comprende il fine ad essa sotteso, l'affermazione relativa alla mancata specificazione in sentenza se l'arma di cui si discorre sia arma artigianale costruita dall'imputato o il risultato della modifica di un'arma replica di libera vendita. Le due sentenze di merito hanno specificato, come poc'anzi ricordato, quel che è necessario, ossia che si è trattato di una pistola a salve poi modificata e resa funzionante al pari di un'arma comune da sparo.
4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, senza rinvio, sul punto della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che va eliminata e sostituita dalla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque.
Il ricorso, per il resto, va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici, che sostituisce con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2022