Sentenze

Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.1215
La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato.
La sentenza
Fatto
1. Con ordinanza del 6 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha sancito l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza Dott. V.R., formulata nell'ambito del procedimento a carico di S.S. - pendente presso l'ufficio del Giudice dell'udienza preliminare anzidetto - dai difensori e procuratori speciali di quest'ultimo.
Il Collegio di appello ha reputato l'istanza inammissibile per due ragioni.
In primo luogo, l'inammissibilità è stata collegata all'intempestività dell'istanza, siccome formalizzata il 16 dicembre 2019, quando già era avvenuta la verifica circa la regolare costituzione delle parti da parte del Giudice dell'udienza preliminare.
In secondo luogo, il Collegio di appello ha reputato comunque la mozione manifestamente infondata, in quanto la parte la basava sulla circostanza che il Giudice dell'udienza preliminare V. avesse già disposto il rinvio a giudizio del concorrente morale del reato addebitato al S. - G.E. -non evidenziando, tuttavia, profili di inscindibilità delle due posizioni nè se vi fossero eventuali specifiche valutazioni effettuate in uno all'emissione del decreto di rinvio a giudizio nei confronti del concorrente nel reato, che potessero aver compromesso l'imparzialità del decidente.
In linea con queste ultime valutazioni, la Corte di appello ha anche dichiarato manifestamente infondata e priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale che la difesa del ricusante S. invitava a sollevare.
2. Ricorrono avverso detta ordinanza i difensori e procuratori speciali del S., Avvocati Fabio Pinelli e Alberto Berardi, formulando quattro motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 38, comma 1, in riferimento all'art. 80 c.p.p., comma 2, artt. 420 e 421 c.p.p., contestando il giudizio di tardività dell'istanza di ricusazione.
Assume il ricorrente che l'udienza preliminare è caratterizzata da una struttura bifasica, segnata dall'art. 421 c.p.p., comma 1, secondo cui il Giudice dell'udienza preliminare, conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, dichiara aperta la discussione. Tale positivo accertamento non concerne, tuttavia, solo la costituzione dell'imputato, ma riguarda anche le parti civili e non può dirsi completato fino a quando il Giudice non abbia deciso anche quanto alle eventuali richieste di esclusione della parte civile che, a loro volta, devono essere formulate, ai sensi dell'art. 80 c.p.p., comma 2, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
Calato questo schema teorico nel caso concreto, il ricorrente rappresenta che, all'udienza del 14 novembre 2019, i difensori avevano richiesto l'esclusione delle parti civili e che il Giudice dell'udienza preliminare non aveva deciso fino all'udienza del 26 febbraio 2020, sicchè l'istanza di ricusazione depositata il 16 dicembre 2019 sarebbe tempestiva. Aggiunge la parte - quale dato nuovo rispetto al perimetro conoscitivo della Corte di appello - che, all'udienza del 26 febbraio 2020, i difensori del prevenuto avevano anche eccepito l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare alla persona offesa A.B.I. e che tale eccezione, ancorchè dichiarata inammissibile, era stata comunque vagliata nel merito e non liquidata come mozione intempestiva perchè formulata dopo la conclusione della verifica della regolare costituzione delle parti.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 38 c.p.p., comma 2 e art. 39 c.p.p.. Il ricorrente rappresenta di sviluppare, con questo secondo motivo di ricorso, un ragionamento subordinato rispetto all'eventuale bocciatura della ricostruzione di cui al precedente argomento di censura. Premettendo il favor che la normativa accorda all'astensione rispetto alla ricusazione, sostiene, dunque, la parte che l'istanza di ricusazione sarebbe comunque tempestiva. La difesa, infatti, aveva sollecitato il Giudice ad astenersi e quest'ultimo si era riservato, per poi comunicare la propria decisione di non astensione all'udienza del 12 dicembre 2019. All'esito di detta decisione, la parte aveva formulato istanza di ricusazione, riservando la presentazione dell'istanza nelle forme di rito. Tale formalizzazione era avvenuta nel termine di tre giorni di cui all'art. 38 c.p.p., comma 2, in quanto il terzo giorno cadeva di domenica e, quindi, l'istanza era stata depositata il lunedì successivo.
2.3 Il terzo motivo di ricorso investe - denunziando violazione di legge e vizio di motivazione - il merito della decisione avversata, laddove la Corte di appello, pur reputando tardiva l'istanza, si era comunque soffermata sull'assenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza di ricusazione.
Pretendere, come aveva fatto la Corte territoriale, che l'istanza di ricusazione fosse ancorata a specifiche valutazione del Giudice dell'udienza preliminare trascurerebbe la natura di decreto non motivato di quello di rinvio a giudizio, che impone di riguardare la sola imputazione ivi contenuta, in particolare - nel caso di specie - il reato di cui al capo N1. In quest'ultimo le posizioni di S. e di G. (l'imputato già rinviato a giudizio dal Dott. V.) sono inscindibilmente connesse, essendo il primo concorrente morale ed il secondo concorrente materiale, la cui responsabilità è essenziale per ritenere quella del primo.
2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di illegittimità costituzionale relativa sia all'art. 34 che all'art. 37 c.p.p. laddove, rispettivamente, non prevedono l'incompatibilità o la ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare che abbia pronunziato il rinvio a giudizio nei confronti dell'unico concorrente morale di un reato e che si ritrovi a vagliare la posizione dell'unico concorrente materiale del medesimo reato, rispetto a fattispecie con condotta materiale monosoggettiva.
Opina il ricorrente che, mentre, quanto alla manifesta infondatezza, l'ordinanza della Corte di appello sarebbe del tutto immotivata, con riferimento al requisito della rilevanza, il provvedimento impugnato avrebbe operato un richiamo - del tutto inconferente - alla sentenza di non luogo a procedere.